Circolare Ministeriale 28 gennaio 1998, n. 36

Prot. n. 24171/BL

Oggetto: L. 27.12.97, n. 449. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola.

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte in materia dalla legge in oggetto fornendo nel contempo alcuni chiarimenti ed indicazioni operative.

A1) Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/97 per accedere al trattamento pensionistico 2) Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e per la revoca delle stesse 3) Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età. 4) Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo.

  1. Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/1997 per accedere al trattamento pensionistico (art. 59. comma 6)

    Si precisa preliminarmente che, dal 1° gennaio 1998, i nuovi requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al trattamento pensionistico sono quelli indicati nella tabella D, di cui all'art. 59, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
    Per l'anno 1998, essi sono fissati dalla legge in 53 anni di età e 35 anni contributivi o, in mancanza del requisito anagrafico, in 36 anni contributivi.

  2. Termini per la presentazione delle domande di dimissioni e della revoca delle stesse (D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997)

    Per il personale del comparto scuola la materia è disciplinata da specifiche disposizioni normative (artt. 510 e 580 del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e art. 1 - comma 74 - L. 23 dicembre 1996, n. 662); pertanto, nei confronti di tali dipendenti, non trova applicazione la normativa prevista dall'art. 59 - commi 21, 54 e 55 - della citata L. n. 449 del 1997 per il restante personale del pubblico impiego.
    Resta, quindi, confermato al 15 marzo, per gli effetti a valere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico successivo, il termine di presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e di revoca delle stesse, stabilito dal D.M. n. 48 del 21 gennaio 1997, avendo tale decreto efficacia permanente in assenza di disposizioni che stabiliscano termini diversi.
    Poiché nel corrente anno la data del 15 marzo è coincidente con un giorno festivo, il termine ultimo per la presentazione delle istanze in questione e fissato al 16 marzo.
    E' opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione del personale del comparto scuola, che ha presentato domanda di dimissioni dal 16 marzo 1997 in poi, sul fatto che lo stesso potrà accedere al trattamento pensionistico soltanto se in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla L. 449/1997 per il restante personale del pubblico impiego; ovviamente, il personale che ne sia sprovvisto valuterà l'opportunità di revocare la domanda entro il termine del 16 marzo.
    La facoltà di revoca può essere esercitata negli stessi termini anche dal personale con domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata entro il 15 marzo 1997, il quale per effetto delle disposizioni del decreto-L. n. 129 citato, è stato trattenuto in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-98 e dal personale che, pur avendo diritto al collocamento a riposo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1997-98, ha chiesto (ed ottenuto) il differimento di un anno del collocamento a riposo (art. 1 - comma 5 - del testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229).

  3. Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età

    Il termine per la presentazione di tali richieste resta fissato al 31 marzo di ogni anno (art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
    Si ricorda che ne ha titolo il personale del comparto scuola che al compimento del 65° anno di età non ha acquisito l'anzianità massima o l'anzianità minima al fine del conseguimento della pensione (art. 509, commi 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994 e art. 10, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417) o che, indipendentemente da tale situazione, intenda permanere in attività per un ulteriore biennio.

  4. Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo

    Il termine per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio con regime di lavoro part-time per il personale del comparto scuola collocato a riposo per anzianità di servizio, che è stato fissato, con circolare telegrafica n. 828, prot. 22797/BL del 13 dicembre 1997, al 15 marzo di ogni anno, per il corrente anno è prorogato al 16 marzo.
    La domanda in argomento può essere presentata anche dal personale collocato a riposo a far data dal 1° settembre o 1° novembre 1997, purché in possesso dei requisiti previdenziali e/o anagrafici previsti dalla tabella B allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 26).

B) L. 27.12.97 n. 449 - art. 59, comma 9 – "Maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno".

L'art. 59 - comma 1 - lettera b) della L. 449/1997, innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione e della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Per il personale del comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che la cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, con decorrenza, dalla stessa data del relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre successivo.
La norma ha l'evidente scopo di non costringere il personale in questione, per il quale come è noto, la decorrenza del collocamento in quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, a rimanere in attività di servizio fino al 1° settembre o 1° novembre dell'anno scolastico o accademico successivo.
Si precisa inoltre che il personale che compia il 65° anno di età nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre successivo sarà collocato in quiescenza il 1° settembre o 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età (v. art. 509, comma 1, del T.U. 297/1994), almeno che non intenda, con apposita domanda, avvalersi del disposto di cui al richiamato art. 59, comma 9.

C) L. 27.12.97, n. 449 - art. 59, comma 9 – 1) Personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997. Collocamento a riposo in due scaglioni 2) Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3 del decreto-L. n. 129/97 e personale in esubero

  1. Personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997 - Collocamento a riposo in due scaglioni

    L'art. 59 - comma 9 - della L. 449/1997 dispone che il personale del comparto scuola le cui domande di dimissioni presentate entro il 15 marzo 1997 non sono state accolte per effetto della normativa contenuta nel sopra richiamato D.L. 129/1997, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998/99 e in quello 1999/2000.
    Per stabilire lo scaglione di appartenenza di tale personale, nei confronti del quale, giova rammentare, è garantita, in materia di trattamenti pensionistici, l'applicazione della normativa in vigore al 21 maggio 1997, (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 129/1997) si terrà conto, prioritariamente, in sede di formazione degli scaglioni medesimi, dei requisiti di età anagrafica (53 anni) e di anzianità contributiva (35 anni di contribuzione) ovvero di sola anzianità contributiva (36 anni) richiesti dalla nuova legge al personale del pubblico impiego nel 1998. Per la parte residua, sino al contingente previsto, si terrà conto del requisito della maggiore età anagrafica.
    La compilazione degli scaglioni di cui trattasi sarà elaborata automaticamente sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.
    A tal fine gli Uffici competenti comunicheranno, con la massima sollecitudine, nei giorni successivi alla data del 16 marzo, tramite S.T.D., l'anzianità contributiva espressa in anni, mesi e giorni, maturata, da ciascun dipendente interessato, alla data del 16 marzo 1998. Eventuali variazioni relative all'anzianità contributiva, successive alla predetta data, saranno comunicate tempestivamente al Sistema.
    Detta anzianità potrà essere determinata dai competenti Uffici sulla base degli atti in loro possesso, richiedendo agli interessati, ove necessario, tramite le istituzioni scolastiche di titolarità, una dichiarazione dei servizi e/o dei periodi da valutare per il trattamento pensionistico, utilizzando, al riguardo, l'unito modello.

  2. Personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 129/1227 e personale in esubero

    Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229, (cessazione dal servizio per invalidità, personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, personale femminile che abbia compiuto il 60° anno di età) nonché, con le modalità specificate nell'art. 59, comma 9, della L. 449/1997, del personale che al termine delle operazioni di mobilità sarà in esubero.
    Ne consegue che i dipendenti del comparto scuola che si trovino nelle condizioni sopra precisate, potranno presentare domanda per accedere al trattamento pensionistico, anche se privi dei nuovi requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla L. 27.12.1997, n.449 per il restante personale del pubblico impiego.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare, che dovrà essere riprodotta e trasmessa ai Capi delle istituzioni scolastiche ed educative site sui rispettivi territori, compresi i direttori dei Conservatori e delle Accademie.

Sarà gradito un cenno di assicurazione di adempimento. (Il Ministro)

DICHIARAZIONE DI SERVIZI E/O PERIODI VALUTABILI AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

…l… sottoscritt.. …, in servizio presso … con la qualifica di …, 
dichiara sotto la propria responsabilità di avere prestato alla data del … 
i seguenti servizi e/o periodi validi ai fini del trattamento pensionistico:

Servizio di ruolo				AA.		MM.	GG.

Servizio non di ruolo con ritenute in conto	AA.		MM.	GG.
entrate del Tesoro

Servizio riunito o riunibile (T.U. 1092/1973)	AA.		MM.	GG.

Servizio ricongiungibile con iscrizione alle CasseAA.		MM.	GG.
gestite dall'I.N.P.D.A.P.

Servizio non di ruolo riscattato e/o computatoAA.		MM.	GG.

Servizio non di ruolo riscattabile e/o computabileAA.		MM.	GG.
con domanda valida

Servizio Militare				AA.		MM.	GG.

Durata del corso legale di studi universitari	AA.		MM.	GG.
riscattati o riscattabili con domanda valida

Servizi ricongiunti o ricongiungibili con	AA.		MM.	GG.
domanda valida (Leggi 29/1979 e 45/1990)

TOTALE						AA.		MM.	GG.


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(Firma)

Data ........................