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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area dell’Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del Consiglio Nazionale P.I. 

Roma, 9 aprile 2003

Prot. n. 6624 

Oggetto: Parere su: “Revisione della tabella di valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/2004”  

Adunanza 8 aprile 2003

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Vista la nota protocollo n. 743 - Segr. C/D del 1 aprile 2003 - che integra, modificandole in parte, le precedenti analoghe richieste protocolli nn. 281/Dip/U02, 405-DIP-U02, 502-DIP-Segr. datate rispettivamente 31 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio 2003 -  , con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e per lo sviluppo dell’istruzione  ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito alla “Revisione della tabella di valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/2004.’’

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito; 

ESPRIME 

il proprio parere nei seguenti termini: 

Premesso  che

in via preliminare il C.N.P.I. richiama quanto espresso dal proprio parere prot. n. 502 reso nell’adunanza  plenaria del 14 gennaio 2002 ed in particolare la considerazione che “la previsione di nuovi punteggi debba limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa”. Infatti,  operando diversamente, si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti. 

l C.N.P.I. riafferma il primario valore della stabilità delle graduatorie e quindi condivide la proposta dell’Amministrazione di conferma dei punteggi previsti dalla Tabella di Valutazione approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, per gli aspiranti inclusi nella PRIMA e nella SECONDA fascia. 

Relativamente alla TERZA FASCIA, nella quale insieme agli altri aspiranti sono inseriti quelli in possesso di specializzazione SSIS, il C.N.P.I. condivide la necessità prospettata dall’Amministrazione di riequilibrio dei punteggi ed esprime la convinzione che, a norme invariate, non sia possibile superare o ignorare la recente sentenza espressa dal Consiglio di Stato il 16/11/2002, pubblicata in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121            /2002, in materia di valutazione dei punteggi attribuiti agli aspiranti in possesso di specializzazione conseguita nei corsi SSIS. 

Conseguentemente il C.N.P.I., attentamente considerate le posizioni espresse dal MIUR nella richiesta di parere prot. n. 743 - Segr. C/D del 1 aprile 2003 - che integra, modificandole in parte, le precedenti analoghe richieste protocolli nn. 281, 405 e 502 datate rispettivamente 31 gennaio,  13 febbraio e 27 febbraio 2003 - anche alla luce dei vincoli discendenti dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, facendosi responsabilmente carico della necessità dell’aggiornamento delle graduatorie in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, condivide la proposta di attribuzione di  un bonus, sia ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito di superamento del concorso ordinario, sia ai docenti in possesso di abilitazione conseguita nei corsi abilitanti riservati o a qualsiasi titolo posseduta.

Il C.N.P.I. identifica in 18 punti il valore utile al fine di perseguire il condiviso obiettivo del riequilibrio dei punteggi, senza disattendere atti amministrativi che fanno giurisprudenza e che la stessa Amministrazione richiama nella richiesta di parere, ove evidenzia che “ la recente sentenza del Consiglio di Stato prima richiamata, ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzione dei 30 punti alla specializzazione SSIS come bonus aggiuntivo oltre al punteggio acquisito per il voto di abilitazione. Ha tuttavia sancito la non cumulabilità dei predetti 30 punti con il servizio eventualmente prestato durante l’intero biennio di durata convenzionale dei corsi SSIS”.  Operando diversamente, si correrebbe  il fondato rischio di soccombenza in ulteriore contenzioso giurisdizionale, con inevitabili conseguenze negative sulle procedure di nomina e sulla continuità del servizio, che danneggerebbero sia gli interessi e le aspettative degli aspiranti che la qualità del servizio. Deve essere esplicitamente prevista la non cumulabilità per una stessa classe di concorso del punteggio di 18 e di 30 punti. Deve,  tuttavia, essere consentito fruire della valutazione più favorevole, ad esempio nel caso in cui la valutazione dei 18 punti con l’eventuale servizio superi, nello stesso periodo temporale di frequenza della SISS,  i trenta punti.   

In relazione alla Tabella di Valutazione, il C.N.P.I.

ritiene:

- Lett. A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA  

1) al punto 1 lett. A)  dopo .........(SSIS) sopprimere  “relativo” e inserire “o di abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione”;

2) di condividere la proposta di inserire un’ulteriore voce che prevede l’attribuzione di punti 18 (in aggiunta a quelli spettanti per la valutazione del punteggio di abilitazione) per il conseguimento dell’abilitazione sia a seguito di superamento del concorso ordinario sia per il suo conseguimento a seguito di corsi abilitanti riservati o a qualsiasi titolo posseduta. Tale punteggio non è cumulabile per una stessa classe di concorso con i 30 punti, ferma restando la possibilità di fruire del punteggio complessivo più favorevole;

3) necessario inserire una apposita nota in riferimento all’attribuzione di p.30 nella quale si precisi che tale punteggio viene attribuito esclusivamente in relazione alle abilitazioni conseguite direttamente presso le SISS per le relative classi di concorso, con esclusione di ogni altro caso, ivi compresa l’equipollenza. 

- Lett. B - SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O  DI EDUCATORE 

di condividere la proposta di non apportare alcuna modifica. 

- Lett. C - ALTRI TITOLI 

1) in riferimento all’attribuzione di p.3 per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli o per il possesso di ulteriori abilitazioni,  deve essere inserita un’apposita nota nella quale si  preveda che tale punteggio spetta solo in riferimento a distinte prove finali. Ad esempio: a chi è in possesso di una prova finale unica per le classi di concorso A043 - A050 e di una distinta prova per la classe A051, spetta l’inserimento nelle tre classi di concorso, ma l’attribuzione dei tre punti una sola volta in ciascuna classe; nel caso, invece, delle classi di concorso relative a lingua straniera e lingue e civiltà straniere, la cui abilitazione si consegue con un’unica prova, spetta l’inserimento in entrambe le classi di concorso, ma non l’attribuzione dei tre punti. 

2) in coerenza con le affermazioni riportate in premessa, di esprimere parere contrario all’inserimento di nuovi ulteriori punteggi per titoli culturali accademici. L’unica eccezione condivisibile, stante la sua specificità, riguarda esclusivamente la proposta di valutazione del Dottorato di ricerca per cui si esprime parere favorevole e si propone di elevarne la valutazione da 1 punto proposto fino ad un massimo di 2 punti. 

Il C.N.P.I. esprime parere favorevole, subordinatamente all’accoglimento delle modifiche richieste. 

IL SEGRETARIO
M.R.COCCA

IL VICE PRESIDENTE
M. GUGLIETTI


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