Sono un'insegnante di sostegno della scuola
secondaria di primo grado della provincia di Vicenza. Seguo un ragazzo nato
il 23 dicembre 1996 che atttualmente frequenta la classe terza per la
seconda volta. La famiglia e l'equipe medica dell'ulss di riferimento mi
hanno comunicato in questi giorni che, dal prossimo settembre 2012, il
ragazzo verrà inserito in un CEOD. Il Pei redatto nel corso dei 4 anni è
sempre stato improntato alla massima individualizzazione e prevede il
mantenimento e lo sviluppo delle abilità e delle autonomie di base. Il piano
di lavoro non fa pertanto riferimento alle discipline ma alle aree
identificate nella diagnosi funzionale. La mia domanda è: il ragazzo può
ottenere il certificato di credito formativo, alla fine del corrente A.S.
2011-2012, senza dover sostenere gli esami finali? Che cosa dice la
normativa a riguardo? Ricordo che la volontà di un inserimento in un CEOD è
esclusivamente partita dall'ulss con il consenso della famiglia. La famiglia
inoltre esclude che il ragazzo possa sostenere gli esami finali.
Se si vuole dare l'attestato, l'alunno deve fare gli
esami, sia pur in modo differenziato anche in unico giorno, esclusivamente
sulla base del pei svolto.
Ciò
perchè l'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 stabilisce che agli alunni
AMMESSI AGLI ESAMI che non conseguono il diploma è rilasciato l'attestato;
quindi esso è rilasciato dalla commissione, potendo la scuola rilasciare
solo il certificato di frequenza.
Sono mamma di una ragazza di 16 anni che
frequenta il primo anno del liceo scientifico tecnologico. Mia figlia è
certificata e ha due insegnanti di sostegno uno per le materie umanistiche e
uno per le materie scientifiche. Ha superato l'esame di terza media con la
media dell'otto utilizzando la comunicazione facilitata con facilitazione
alla mano perchè non ha controllo della motricità fine. Non comunica
verbalmente perchè affetta da un presunto danno cerebrale alla nascita.
Quest'anno per lei è stato molto stressante perchè a causa del suo modo di
muoversi e di relazionarsi è stata creduta incapace anche dal punto di vista
intellettivo. L'insegnante di sostegno delle materie umanistiche non ha
posto limiti è ha ottenuto discreti risultati nelle sue materie utilizzando
tutto quanto conosceva della tecnica e l'appoggio anche dell'assistente ulss
molto disponibile cercando anche di creare rapporti con gli altri alunni.
L'insegnante di sostegno delle materie scientifiche ha tentato di mascherare
il suo scetticismo in modo grossolano e ha continuato a commettere errori su
errori con la ragazza creandole una reazione di rifiuto. Vedendo la
situazione la nostra famiglia ha pensato, con notevole sforzo economico, di
affiancare un operatore C.F. In un primo momento la ragazza visti i buoni
risultati ha ripreso fiducia ed è riuscita a bypassare il problema
professore di sostegno delle materie scientifiche. Costui vedendosi isolato
(la ragazza ha migliorato anche nelle materie umanistiche con verifiche
effettuate con il prof di sostegno) mi ha riferito di fronte alla ragazza
che gli esami di stato non sono eseguibili con la comunicazione facilitata.
Poi ha cominciato a influenzare anche altri professori di cui uno ha detto
di fronte alla ragazza che alcune delle risposte che ha dato nella verifica
della sua materia erano suggerite. Inoltre durante tutto l'anno non ha fatto
nulla per integrare la ragazza con i suoi compagni. Io posso tollerare lo
scetticismo se mi è riferito di persona ma non se viene palesemente
dimostrato di fronte alla ragazza che in questo momento, sia per la sua età
ma anche per la sua particolare situazione dal punto di vista psicologico è
molto fragile. Ora la ragazza ha ripreso a rifiutarsi di andare a scuola.
Dopo questo estenuante anno in famiglia ci siamo chiesti se non sia il caso
di fare studiare la ragazza a casa e poi portarla a fare gli esami di stato
da privatista. Non so però se sia possibile e quale iter debba essere fatto.
La istruzione parentale è prevista dal nostra
ordinamento; la famiglia deve comunicare all'ufficio scolastico regionale ed
al Dirigente scolastico che, trattandosi ancora di scuola dell'obbligo,
intende svolgere l'istruzione parentale chiedendo all'Ufficio scolastico
quali adempimenti deve svolgere. Quanto agli esami da privatista si può
chiedere l'applicazione abalogica delle norme per gli esami di licenza media
degli alunni privatisti con disabilità di cui al decreto ministeriale del 10
dicembre 1984.
Quanto alla
comunicazione facilitata, purtroppo non essendo scientificamente validata,
essa è considerata dalle recenti Linee-guida dell'Istituto superiore di
sanità sull'autismo, prassi non vincolante e quindi, a mio avviso, può
essere utilizzata solo da quei docenti che l'accettano.
Sono una docente di lettere di una scuola
secondaria di 1° grado. In una delle classi nelle quali insegno, 1 media, è
inserita un'allieva con evidenti problematiche del linguaggio (mutismo
totale nei confronti dei docenti) che non usufruisce dell'insegnante di
sostegno. Essendo coordinatrice di classe, inizialmente ho convocato i
genitori per comprendere le cause di tali difficoltà evidenziate
dall'allieva. La madre, inizialmente contraria alla richiesta di un docente
di sostegno, ha successivamente acconsentito ad avviare la documentazione
per il successivo anno scolastico perchè timorosa di una eventuale non
ammissione. Infatti sin dalla prima valutazione quadrimestrale, l'allieva ha
riportato, tranne che nella mia materia, tutte insufficienze (4). La linea
del consiglio di classe è quella di non ammettere l'allieva alla classe
successiva. Io, sono l'unica contraria alla non ammissione perchè temo che
ciò possa influire negativamente sull'aspetto psicologico. Devo sottolineare
che l'allieva, in questi ultimi mesi, ha iniziato a "pronunciare" qualche
parolina con qualche compagno, pertanto "sradicarla" dal contesto classe mi
sembra deleterio. Intanto la madre, convocata più volte per la comunicazione
delle insufficienze non colmate, ha minacciato i docenti e la vicepreside di
fare ricorso qualora la figlia non venga ammessa alla classe successiva.
Esiste una normativa che regolamenti il comportamento valutativo da adottare
in presenza di un allievo in situazione di disabilità che non usufruisce
però dell'insegnante di sostegno? (l'anno prossimo lo avrebbe!).
Personalmente vivo con tanta tristezza questa situazione, vorrei poter fare
qualcosa per aiutare l'alunna ma mi sento impotente difronte al muro eretto
dai colleghi.
La normativa si fonda su un
concetto di valutazione formativa più che selettiva e comunque di una
valutazione che deve tener conto dell'intero ciclo di studi che l'alunno con
disabilità deve attraversare. In presenza di un caso di mutismo elettivo,
personalmente convincerei a portare la figliola da uno psicologo dell'età
evolutiva per aiutare l'alunna a sbloccarsi. Una bocciatura, basata solo su
una valutazione selettiva certamente non giova allo sblocco
dell'adolescente. Invece di valutare l'esito, certamente negativo, provate a
valutare il processo che l'alunna con le sue problematiche ha affrontato,
dando spazio agli spunti di apertura che si stanno manifestando; a bocciare
c'è sempre tempo l'anno prossimo o addirittura in terza media non ammettendo
l'alunna agli esami. Però se l'alunna è sostenuta da un bravo psicologo,
certamente si sbloccherà e darà risultati impensabili, non essendo con
disabilità congenita ma acquisita chissà per quale motivo.
Questa è stata la logica del legislatore della riforma
Moratti che ha vietato di bocciare in scuola primaria se non all'unanimità e
con valida motivazione.
E'
vero che i docenti sono gli unici arbitri della valutazione; ma in età
evolutiva non trattino gli alunni come corpi da pesare, ma anime spesso
agitate che chiedono soccorso o si chiudono per insufficiente comprensione.
Sono la mamma di un bambino disabile di 9 anni
che frequenta la classe terza di un istituto elementare dell’alto vicentino.
Mio figlio presenta un’importante lesione cerebrale in un quadro di
tetraparesi spastica e linguaggio assente. Nonostante ciò mio figlio ha
sempre dimostrato un’ottima comprensione di tutto ciò che avviene attorno a
lui e, con chi lo conosce, riesce a farsi capire molto bene.
Da sempre
noi genitori ci siamo adoperati per favorire al meglio il suo sviluppo, e
fisico e intellettivo, cercando metodi adeguati alle sue esigenze.
Siamo
approdati alla comunicazione facilitata ancor quando il bambino era piccolo
e, ha sempre dimostrato di sapersi destreggiare in modo adeguato in questo
campo che attualmente è il suo mezzo principale di comunicazione.
I primi
due anni di scuola sono stati favorevoli ed importanti sia sul piano
dell’autonomia che di inserimento sul piano sociale. A nostro favore una
brava e preparata insegnante di sostegno che ha saputo capire le esigenze di
nostro figlio ed entrare in empatia con lui per poter elaborare un buon
piano educativo volto all’incremento delle capacità acquisite e allo
sviluppo della comunicazione.
Attraverso la comunicazione facilitata e
aumentativa siamo riusciti ad inserire nostro figlio nell’ambito del
programma della classe in modo non differenziato.
Purtroppo però oggi ci
troviamo di fronte ad un ostacolo: la coordinatrice del sostegno, non
credendo nella comunicazione facilitata, sta facendo di tutto per mettere i
bastoni tra le ruote all’insegnante di sostegno con mezzi anche poco
ortodossi che non ritengo questa la sede più adatta per raccontare.
L’ultima novità che ha trovato è stata quella di dire che uscirà nei
prossimi giorni una circolare attraverso la quale si vieta nel modo più
assoluto l’utilizzo della comunicazione facilitata nelle scuole.
La mia
domanda è: tutto ciò corrisponde a verità?? Esiste veramente una circolare
del ministero che sancisce questo??
C’è una cosa che non capisco: come
mai la scuola accetta i bambini disabili se poi li costringe a non evolvere
e a rimanere nella loro condizione di disabilità? Cosa spinge un’insegnante
a negare ad un bambino l’unico modo di comunicare che conosce? Ciò che mi
stupisce è soprattutto il fatto che tutta questa faccenda della
comunicazione facilitata sulla scuola ha un impatto economico pari a zero in
quanto tutti ma dico tutti i costi sono a carico della famiglia. Lo
stipendio dell’insegnante di sostegno rimane lo stesso sia che lei si
impegni nel suo lavoro come sta facendo sia che decida di trascinare mio
figlio in giro a corridoi durante tutto l’orario scolastico perciò nemmeno
lei avrebbe nessun vantaggio nel mettersi contro il suo capo a favore di mio
figlio anzi…
Non esiste nessuna circolare in
merito e neanche se ne prevede l'uscita. Pertanto diffidi la persona in
questione e l'avverta che in caso contrario, se ancora insisterà, ricorrerà
al tribunale amministrativo per gli ostacoli che crea con questo
atteggiamento che lede il diritto allo studio di suo figlio. Parli con il
dirigente scolastico e lo faccia presente anche a lui
C'è una normativa che regola l'attribuzione di
un'insegnante di sostegno ad un bambino che frequenta la seconda elementare?
Ed inoltre, un genitore può rifiutare l'assegnazione dell' insegnante di
sostegno?
Leggere le
linee guida del Ministero. Per quanto riguarda il rifiuto da parte della
famiglia dell'insegnante di sostegno, questa può rifiutarlo.
Purtroppo relativamente a questo ambito c'è poca formazione, poco materiale
a cui si può facilmente accedere e purtroppo poche persone realmente
competenti.
Ho letto le linee guida del Ministero che Lei gentilmente mi
ha inviato, però non sono riuscita a trovare un articolo che autorizzi i
genitori a rifiutare l'insegnante di sostegno, ho letto invece che la
famiglia deve assumere un ruolo centrale nella definizione del progetto
educativo del figlio. Per me è veramente indispensabile, avere un
riferimento normativo.
La famiglia ha la patria
potestà e bisogna tenerlo presente. Comunque, ai sensi della C m n. 363/94,
art. 3, il Dirigente scolastico deve inviare una raccomandata alla famiglia
chiedendo di sottoporre a visita medica l'alunno, precisando che in caso di
sua inerzia, provvederà la scuola. Se la famiglia si oppone per iscritto, la
scuola comunica al Servizio sociale di territorio la situazione
profondamente pregiudizievole per l'alunno. Il Servizio sociale tenta di
convincere la famiglia e qualora questa non voglia cedere, può rivolgersi
direttamente sal Tribunale dei minori, affinchè decida esso anche contro la
volontà dei genitori, giacchè solo dalla certificazione di handicap
scaturisce una serie di diritti all'integrazione scolastica, altrimenti
inattivabili.
Comunque la
disposizione della C.M. 363/94 trova il suo fondamento nel DPR del 24/1/94.
Ma... può verificarsi il caso che la famiglia tolga il proprio figlio dalla
scuola e lo trasferisca... Cercate di convincerla con le buone evitando
prove di forza, è conveniente.
Vorrei sapere se l'insegnante di sostegno in
una scuola primaria paritaria parificata e' pagato dalla scuola o se i
genitori devono intervenire direttamente. C'e' una differenza tra scuola
primaria parificata e paritaria?
La Legge n.62
del 10 marzo 2000 definisce le scuole paritarie istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per
l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in
particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale. Alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la
"parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole
statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare
titoli di studio equipollenti.
Esistono scuole private che non hanno ancora ottenuto
questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la
vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio,
l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplano la possibilità
di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Le scuole private paritarie sono obbligate ad accettare
l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità
ottenuta: da questo punto di vista mai possono rifiutare l'iscrizione. Il
problema sorge però con l'insegnante di sostegno, che le scuole non sono
tenute a pagare. Nella scuola primaria, infatti, se la scuola paritaria è
anche parificata (cioè se ha anche stipulato una convenzione con il
Ministero) è proprio il Ministero (attraverso l'Ufficio Scolastico
Regionale) a intervenire nel pagamento di quanto dovuto al docente di
sostegno e l'unica differenza rispetto alla scuola pubblica è che
quest'ultima ha l'obbligo di seguire la graduatoria dei docenti, mentre la
scuola privata può nominare un insegnante prescindendo dalla essa. Se invece
l'istituto di scuola primaria è paritario ma non anche parificato, e in ogni
caso quando si parla di scuola dell'infanzia e di scuola secondaria di primo
e secondo grado, l'insegnante di sostegno non viene pagato dallo Stato e
dunque è possibile che venga chiesto ai genitori di "saldare" il conto.
Siamo genitori di un bambino epilettico che
frequenta la prima media, volevamo chiedere:
- le 8 ore di sostegno
assegnate a Ns. figlio (ha la 104), sono di sostegno e personalizzate per il
bambino oppure sono per la classe come sostiene il dirigente scolastico?
- anche se Noi genitori non siamo molto favorevoli (in quanto il bambino ne
soffre), e’ obbligatorio che lo stesso esca dalla classe nelle ore di
sostegno?
- È possibile avere un percorso formativo / scolastico
differenziato ? Viene concordato ? Noi genitori, possiamo esigere una copia
di questo piano?
- Può l’insegnante di sostegno portare alcuni alunni in
altra classe (vuota) per poi “lasciarli da soli - come suo solito” per 10/15
minuti?
- Cosa è possibile fare per un’insegnante che ha schernito
davanti a tutta la classe Ns. figlio ben sapendo delle difficoltà del
bambino?
1- Le ore di sostegno sono assegnate
per facilitare l'integrazione di quell'alunno con disabilità coi compagni;
quindi non sono assegnati genericamente alla classe, ma solo perchè c'è
quell'alunno da integrare in quella classe. Tanto è vero che, quando manca
ll'alunno, il docente per il sostegno rimane a disposizione non della classe
ma di tutta la scuola e può essere utilizzato in supplenze ovunque.
2- Le Linee-guida sull'integrazione scolastica del 4
Agosto 2009 vietano l'uscita dalla classe del solo alunno con disabilità,
poichè è una prassi contraria all'integrazione.
3- Il Pei deve essere impostato con la presenza dei
genitori come espressamente stabilito dall'art. 12 comma 5 l.n. 104/92 e
quindi i genitori hanno diritto ad averne copia ai sensi dell'art. 25 della
L.n. 241/90.
4- Come sopra
detto è vietata l'uscita di alunni con disabilità dalla classe durante le
lezioni. Pertanto un docente che li porta fuori della classe e poi li
abbandona sia pur per qualche minuto è responsabile di una duplice
violazione di norme: la prima è costituita dalle Linee-guida citate e la
seconda è l'art. 2048 che impone una responsabilità dei docenti per i danni
arrecati a terzi dagli studenti loro affidati; inoltre il docente risponde
personalmente di eventuali danni che l'alunno procurasse a sè medesimo,
avendo egli un obbligo di custodia.
5 - il docente che ridicolizza un alunno compie un atto
indegno rispetto alla sua deontologia professionale; se l'alunno è con
disabilità compie anche un'atto discriminatorio punito dalla l.n. 67/06 col
risarcimento dei danni morali dovuti alla sofferenza dell'umiliazione
inferta.
Scrivo nell’interesse di una ragazzina gravata
da handicap psicofisico e cognitivo, che frequenta la 3^ media ed è
(faticosamente ed a seguito di continui ricorsi al TAR) assistita da
insegnante di sostegno con rapporto 1 ad 1.
Nell’ambito del medesimo
Comune di Napoli, abbiamo la residenza in un’abitazione, posta nella
competenza di un Distretto della ASL, e l’effettiva dimora, temporaneamente,
in altro quartiere, ove è ubicata la scuola.
A quale Distretto Sanitario
competono la diagnosi funzionale e la partecipazione al PEI, quello di
residenza anagrafica o quello di effettiva dimora e di ubicazione della
scuola?
Quando la scuola è sita in un distretto
sanitario diverso da quello di residenza, la diagnosi funzionale viene
effettuata da tale distretto che però può pretendere dall'ASL di residenza
il rimborso del servizio reso, come avviene per tutte le prestazioni
sanitarie fornite da Asl diverse da quella di residenza, tenuta alla spesa
in base alla quota capitaria assegnatale.
Da 2 anni e mezzo devo condividere le ore
dell'insegnante con altra alunna.Mi puo' dare qualche delucidazione.
Meglio di me parlano le sentenze che legge in questa
pagina:
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Il Diritto allo studio è un diritto soggettivo e non va
diviso con nessuno ed è garantito dalla Costituzione e più volte esplicitato
nelle sentenze dei tribunali ordinari civili e quelli Amministrativi.
Ho un figlio che frequenta la classe 2media
,con diagnosi certificata da psicologa accreditata ordine psicologi in
lombardia,diagnosi DSA-disturbo specifico della lettura, con compromissione
della scrittura, del calcolo e della comprensione linguistica: dislessia,
disortografia e disculcalia evolutiva (ICD-10:F81.0-F81-1-F81.2).
Chiedo
come posso tutelare i diritti di mio figlio che soprattutto in matematica ha
un’insegnante che dopo ripetuti solleciti non ha ancora capito che deve fare
verifiche semplificare, compiti ridotti, tempo in più ecc?
Faccia certificare lo specifico DSA dallo psicologo
dell'ASL o di iun centro convenzionato o accreditato con l'ASL ; consegnando
tale certificazione a scuola, scattano immediatamente tutti i benefici
previsti dalla L.n. 170/10 e del regolamento applicativo del 12 Luglio 2011
che trasmette pure le Linee-guida.
Se non vogliono applicare tali norme, minacci il
ricorso al TAR ed eventualmente lo promuova.
Sono genitore
adottivo di una ragazzina di 13 anni che frequenta la seconda media:
arrivata con noi nell'agosto del 2004, l'abbiamo iscritta all'ultimo anno
della scuola materna invece di iscriverla al primo anno di elementari.
Nel corso dei primi due anni di primaria ci siamo accorti di alcune sue
difficoltà (lieve ritardo mentale con difficoltà di organizzazione), e
abbiamo provveduto con sedute di potenziamento cognitivo feuerstein,
logopedia e, in quarta e quinta elementare, insegnante di sostegno.
Questi interventi hanno dato i loro frutti, tanto che i test wish effettuati
alla fine delle primarie hanno evidenziato un netto superamento dei problemi
cognitivi (wish media intorno ai 90, con ancora qualche disturbo nel
linguaggio e nel processamento aritmetico) che le ha negato la possibilità
di avere il sostegno nella scuola secondaria.
Abbiamo trovato una scuola
dove a nostra figlia viene applicato un PEI analogo a quello di alunni con
DSA (strumenti compensativi e dispensativi, programma semplificato eccetera)
e le abbiamo affiancato un' aiuto per lo svolgimento dei compiti a casa.
Ora, a scuola stanno facendo sorgere il problema dell' esame di terza media
(sarà il prossimo anno, ora E. è in seconda): insistono per avere un
sostegno (cosa che la Neuro Psichiatra Infantile ci dice impossibile con una
wish come quella conseguita da nostra figlia) o per una dichiarazione
effettiva di DSA (disturbo di cui però nostra figlia pare non soffrire).
la mia domanda è: esiste una certificazione che possa dare diritto a mia
figlia a sostenere un esame tenendo conto del suo PEI, anche se non DSA?
Pare che il problema più grosso sia lo scritto di inglese...
Purtroppo le prove eqipollenti per gli alunni con
disabilità e quelle compensative e dispensative per gli alunni con DSA
richiedono per legge una certificazione, come pure l'eventuale assistenza
agli esami.
Pertanto sarebbe
opportuno che la figliola venga forse seguita di più sia in classe che a
casa in Inglese. Agli esami , se dovesse andare poco bene in Inglese ma bene
in tutte le altre discipline, la Commissione può deliberare la promozione
anche con un esito negativo in Inglese agli esami.
Sono la mamma di una bambina affetta da grave
handicap che sta frequentando per il quarto anno la scuola materna.
Vista la gravità della patologia della piccola, la neuropsichiatra infantile
ha emesso un certicato in cui si decide di continuare la descolarizzazione
della bambina e la permanenza della bambina per un altro anno alla scuola
materna che sembra essere l'ambiente ideale per il benessere psicofisico e
per gli stimoli educativi di mia figlia. Ho contattato telefonicamente il
facente funzione del Dirigente del circolo della scuola che frequenta mia
figlia per comunicare che avevo in mano il certificato e che intendevo avere
con lui un colloquio per poter reiscrivere la piccola alla scuola materna
per il prossimo anno scolastico. La risposta è stata che non sa se
acconsentirà un'ulteriore permanenza alla scuola dell'infanzia perchè si
abusa troppo della descolarizzazione (premetto che il facente funzione non
ha mai conosciuto mia figlia e mi ha detto che non gli compete !??, pertanto
non conosce la gravità del quadro).
Vorrei sapere se esiste una legge
che regolarizza gli anni di descolarizzazione di un paziente affetto da
grave disabilità e se esiste un regolamento che stabilsce la durata di
permanenza massima nello stesso istituto scolastico.
Il Dirigente avrebbe dovuto subito darLe la risposta
negativa e senza esitazione. C'è l'obbligo scolastico che deve essere
assolto. La mandi alla scuola elementare, vedrà che sarà soffisfatta per
quello che potranno darle, come affetto, le sue compagne di classe. Sono
esperienze che altre bambine hanno vissuto con successo.
Le scrivo come insegnante di sostegno e
genitore di una bambina che usufruisce di questa risorsa. Premesso che
competente per valutare la non ammissione alla classe successiva è l’equipe
pedagogica di riferimento (frequentando ella la scuola primaria) e non è mia
intenzione non rispettare tale ruolo (peraltro sia la scuola sia l’equipe
che svolge i trattamenti pomeridiani alla bambina hanno espresso, in linea
di massima, parere positivo), le pongo alcuni quesiti su alcune questioni
che mi sono state addotte contro la bocciatura di mia figlia (non ovviamente
dai due soggetti summenzionati), a mio avviso in contrasto con alcuni
articoli della legge 104/92.
1. La normativa prevede l’impossibilità di
bocciare un soggetto disabile in quanto fruitore di un PEI?
2. La
normativa prevede un limite al numero di bocciature per classe?
3. La
normativa prevede un’età precisa in cui passare da un grado di scuola ad un
altro, a priori ed in modo rigido, senza tener conto delle esigenze
personali (essendo notoriamente il mondo della disabilità vasto ed
eterogeneo)?
4. La normativa prevede una riduzione d’orario (o
dell’insegnante di sostegno o dell’orario scolastico) per alunni disabili
che vengono bocciati o pluri - bocciati (tenuto conto che la bambina non
completa un ciclo di studi per intraprenderne un altro, come può avvenire
nella scuola secondaria di secondo grado)?
5. È sufficiente se nella
Certificazione vengono segnalate tre aree di disabilità su cinque
(relazione-comportamento, apprendimento intellettivo, comunicazione)e viene
richiesto il sostegno scolastico con rapporto 1:1, per considerare il
soggetto grave ed assegnargli il rapporto 1 a 1, nonostante non compaia la
voce “Grave”, perché tale documento non lo prevede in quanto è probabilmente
un modello antecedente?
1 In scuola primaria la
bocciatura di qualunque alunno deve essere approvata all'unanimità dal
consiglio di classe e deve essere ampiamente motivata; quindi il rifiuto di
bocciare è pienamente valido.( decreto legislativo n.59/04 )
2 Sempre in scuola primaria a
maggior ragione non è consentito bocciare più volte un alunno.
3 La l.n 53/03 impone a tutti gli alunni che hanno
compiuto sei anni l'obbligo di frequenza della scuola primaria; anche la
recente circolare n. 110/2011 sulle iscrizioni ribadisce questo obbligo
senza eccezione alcuna neppure per gli alunni con disabilità.
4 Nessuna norma prevede la riduzione di orario per
alunni bocciati.
5 La
certificazione di disabilità deve obbligatoriamente presentare la
dichiartazione grave o non grave ai sensi del dpcm n. 185/06; non si può
essere disabili solo in alcune aree; si è o non si è disabili.
Punto 1-2. Mi preme di chiarire che io per
prima ho riconosciuto, come premessa, la totale competenza dell’equipe
pedagogica per valutare la non ammissione di un alunno alla classe
successiva e di esprimere, aggiungo oggi, se non fosse stato chiaro in
precedenza, qualsiasi parere motivato, coerente e che tenga conto delle
esigenze del soggetto. Peraltro le considerazioni non positive vengono
espresse a priori da un unico soggetto esterno alla suddetta equipe, che non
conosce l’alunna in questione, mentre chi ci lavora quotidianamente ne è
favorevole. Vorrà forse dire qualcosa? Come insegnante ritengo, inoltre, che
la ripetenza non sia uno strumento di cui abusare, ma vada valutato di caso
in caso. Tornando alla sua risposta, non riesco a trovare il dl 59/05
(l’unico che ho rintracciato riguarda “ Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”). Sarebbe perciò così gentile da darmi un link o
inviarmelo? Tale decreto abroga quanto decretato dalla legge 104/92 che dopo
aver previsto la formulazione di un PEI per l’alunno disabile, prevede anche
“… nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, … su proposta del consiglio
di classe o interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.” (art. 14 comma 1 lettera c)? Tale articolo, prevedendo la
terza ripetenza in singola classe, implicitamente dà per scontata la
possibilità di ripetere due volte la classe ed, inoltre, non fa alcuna
distinzione tra diversi e specifici ordini di scuola.
Punto 5. Cosa
significa “ Non si può essere disabili solo in alcune aree; si è o non si è
disabili.”? Le aree non citate nella mia lettera precedente sono sensoriale
e motoria. Necessariamente un disabile deve essere non vedente o sordo, con
paresi celebrale, con difficoltà intellettive, di comunicazione e di
relazione o può essere ad. es. non vedente, motoriamente ok e non avere
problemi intellettivi, di comunicazione e di relazione o avere problemi di
relazione e comunicazione, ma non essere sordo o non vedente e non avere una
paresi spastica? Peraltro riguardo alla certificazione di disabilità citata
nel dpcm n. 185/06, non mi è chiaro se sia intesa come certificazione per la
segnalazione scolastica o il verbale di accertamento dell’handicap.
L'art 14 l. 104/92 prevede che l'obbligo
scolastico si può adempiere a 18 anni anche con una terza ripetenza. La
terza ripetenza riguarda la terza media, mentre l'inizio dell'obbligo
scolastico scatta per tutti a sei anni.La certificazione di cui al dpcm n.
185/06 riguarda la certificazione di handicap di cui all'art 4 l.n. 104 e
non la dichiarazione di invalidità civile.
Il quesito da risolvere è molto più difficile
di quanto sembra. Sto cercando di porre rimedio al fallimento della mia
carriera universitaria con un'alternativa di studio simile al mio corso di
laurea.
Durante il mio percorso di studi ho provato più di una volta ha
frequentare corsi serali per Geometra con scarsi risultati, perchè non
riuscivo ha stare dietro alle lezioni; nonostante mi impegnassi molto dovevo
sempre chiedere aiuto e così i professori per mia colpa erano costretti a
rimanere indietro con il programma.
Ecco perchè mi sono rivolto al vostro
sito internet, appunto per ottenere un diploma più qualificato al mio che mi
dia più autostima e sicurezza. Ci sono altre mille ragioni perchè vorrei
ottenere questo titolo di studio che adesso non stò qui ad elencarglele.
Spero di aver dato un'idea della mia situazione psicologica certificata da
medici che mi hanno preso sotto cura da molto tempo.
Lei potrebbe studiare da privatista e presentarsi agli
esami sempre da privatista; E' previsto dalla normativa per gli esami di
licenza media dei privatisti con disabilità, applicabile per analogia agli
esami di maturità, che l'alunno prenda contatto con l'istituto dove intende
svolgere gli esami e gli viene assegnato un docente col quale formulare il
pei che dovrà seguire per gli esami; l'alunno potrà recarsi un paio di volte
durante l'anno per verificare col docente lo sviluppo del pei; agli esami
avrà diritto sia alle prove equipollenti ed ai tempi più lunghi, di cui
all'art 16 comma 3 l.n. 104/92, sia all'assistenza da parte di un memvro
della Commissione. La norma di riferimento è il decreto ministeriale dell'11
Dicembre 1983.
Sono uno studente di Architettura disabile.
Handicap dichiarato Sindrome dissociativa 70%. A causa della mia disabilità
non riesco più a frequentare e sostenere esami ormai da due anni. Mi sono
diplomato presso un Liceo Artistico Statale e ho sostenuto 18 esami presso
la Facoltà di Architettura, frequentando anche corsi di formazione
professionale che mi hanno rilasciato dopo prove finali vari Attestati. Sto
decidendo di chiudere la mia carriera universitaria perchè non mi ha dato
quello che mi aspettavo e mi ha veramente deluso per colpa della scarsa
preparazione e formazione, e non più adeguata alla mia situazione di
handicap. Faccio presente che mi piacerebbe iscrivermi ad un corso per
Geometri con il metodo riservato per studenti portatori di handicap
(Attestato dei Crediti Formativi). Volevo sapere se tutto questo fosse
possibile, e quale procedimento burocratico, devo esplicare.
Se lo studente è, come pare, in possesso del diploma di
maturità, egli ha diritto ad iscriversi ad un corso per geometri
normalmente; non capisco cosa significa che vuole avvalersi del percorso per
ottenere solo l'attestato dei crediti formativi, quando egli, col suo
diploma precedente, può ottenere regolarmente il nuovo diploma di maturità;
potrebbero invece chiedergli di iscriversi ad un corso serale data la
notevole differenza di età coi compagni.
Sono un'insegnante di sostegno. Un preside è in
diritto di togliere le ore di sostegno da due miei alunni per affidarmi a
breve un terzo alunno i cui genitori hanno presentato la diagnosi ora?
Deve ricevere un ordine di servizio scritto che
modifica quello precedente, poichè Lei ufficialmente deve stare nelle classi
e negli orari indicati dall'ordine di servizio. Comunque dica ai genitori
che quello che fa il Dirigente scolastico è illegittimo, poichè il nuovo
arrivato ha diritto ad ottenere le sue ore secondo le sue effettive
esigenze, senza toglierle agli altri che le hanno avute assegnate secondo le
loro effettive esigenze che non possono essere adesso modificate per
arbitrio del Dirigente scolastico. Dica che, se la cosa si verifica,
facciano una diffida scritta.
Sono un'insegnante di sostegno presso un'ist.
Alberghiero ci è stato chiesto di scrivere sul verbale del primo consiglio
di classe i nomi dei casi H con annessa patologia nei dettagli .
E'
possibile? non è violazione di privacy? non sarebbe meglio fare riferimento
ad un'eventuale relazione da allegare al fascicolo personale dell'alunno? a
quale normativa posso fare riferimento per un'eventuale tutela?
La soluzione da Lei proposta mi sembra legale ai sensi
della normativa sulla tutela dei dati particolarmente sensibili. Forse
potreste indicare dei codici concordati, da sostituire ai nomi. Comunque
dovete far presente a tutti i membri del Consiglio di classe che ciascun
partecipante è tenuto al segreto di ufficio, pena gravi sanzioni penali.
Sono un'insegnante di sostegno al primo incarico in una scuola
elementare. Nell'istituto dove insegno pretendono che sia io ad accompagnare
il bambino in bagno, che sia io ad aiutarlo in caso di necessità e che sia
io addirittura a cambiarlo nel caso che, nel fare i propri bisogni, si
sporchi! Inoltre pretendono, durante la mensa, che sia io ad imboccarlo! Io
sotto l'aspetto personale non avrei nessun problema a fare tutto ciò, come
se fosse mio figlio, ma.......professionalmente parlando, penso che il mio
ruolo sia un altro!
DOMANDA: sono in errore? Potreste indicarmi i
riferimenti normativi?
In merito alle funzioni e
al ruolo nel processo di integrazione rappresentato dall’assistenza di base,
si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001, ove si
indicavano chiaramente finalità dell’assistenza di base, le competenze delle
istituzioni scolastiche e delle ASL. Si ritiene utile ricordare che la
responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni,
durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi
qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna
scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi
attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione,
compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo
della piena integrazione degli alunni disabili. Fermo restando che le
mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per l’attivazione
delle quali il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste
dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito
degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle
risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante
ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle
relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine
tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti
dall'ordinamento.
Si rammenta
infine l’art. 47 del CCNL relativo al comporto Scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009.
Scrivo per avere un chiarimento circa due
problemi. Sono un insegnante di sostegno di area umanistica e lo scorso anno
ho seguito un ragazzo con sindrome di Asperger, frequentante la classe II di
un istituto superiore a indirizzo linguistico, quest'anno non sono stata
nominata, ma seguo le vicende di questo ragazzo tramite contatti con la
famiglia.
Quest'ultima mi informa che le ore di sostegno sul ragazzo sono
state spostate nell'area scientifica, preciso che in matematica lo scorso
anno ha avuto 8 in pagella, e che le ore sono passate da 9 a 6. Si può fare
questa cosa? e questo è il primo problema.
Non basta, durante l'estate
questo ragazzo è stato seguito privatamente da un educatore, che durante
l'anno scolastico lavora per una cooperativa sociale come tutor nelle
scuole, la famiglia ha chiesto alla coordinatrice degli insegnati di
sostegno se era possibile avere questo stesso ragazzo come tutor anche a in
classe, visto che aveva lavorato bene durante i mesi estivi. Gli è stato
risposto che è assolutamente impossibile. Perchè? E' vero?
Il cambiamento di area deve essere deciso dal glh che
predispone annualmente il PEI e cioè dai docenti della classe, dagli
operatori sociosanitari che seguono il caso e dalla famiglia ( art 13 comma
5 l.n. 104/92); anche le ore di sostegno vanno determinate nel glh che
predispone il pei ( art 9 comma 15 e 10 comma 5 l.n. 122/10); in caso di
riduzione arbitraria è possibile ricoirrere al TAR; non so però se valga la
pena per sole tre ore.
Quanto
al tutor, più correttamente assistente per l'autonomia ( art 13 comma 3 l.n.
104/92) esso deve essere assegnato dalla Provincia , trattandosi di scuola
superiore . Quindi è con la Provincia che dovete parlare per verificare se
sia possibile l'assegnazione di questa persona.
Sono una dirigente di scuola media ed ho questo
problema: posso assegnare quattro alunni diversamente abili ad un insegnante
di sostegno per poter avere 12 ore su un bambino segnalato con deroga?
Se l'alunno segnalato con deroga ha diritto al
massimo delle ore, Lei non può toglierle ad altri ai quali sono state
assegnate un certo numero di ore. Deve rispettare le proposte contenute nel
pei. Se necessario, deve pretendere un maggior numero di ore in deroga, pena
il rischio di ricorso al TAR degli interessati.
Sono il papà di un bimbo di 4 anni affetto da
neurofibromatosi di tipo 1 con l’aggravante del autismo. Un giorno recandomi
a scuola per prendere il bimbo ed accompagnarlo al centro di terapia, ho
sorpreso l’insegnante di “sostegno” da sola con mio figlio in classe, mentre
tutti gli altri bimbi facevano ricreazione, che tirava per i capelli il
bimbo e lo schiaffeggiava su spalle e braccia, riuscii a mantenere la calma
e mi recai in ospedale con mio figlio. Dopo qualche mese ho denunciato tutto
alla magistratura e sono in attesa di risposte. Ma nonostante tutto
l’insegnante è ritornata al suo posto e non solo questo. Durante la recita
di fine anno scolastico mio figlio non veniva coinvolto ma lasciato a se
stesso senza un supporto specialistico, ma semplicemente con una bidella. A
dimenticavo il PEI inesistente il PDH neanche.
La prima cosa da fare è rinunciare, per iscritto con richiesta al Dirigente
scolastico, a questa sedicente insegnante per il sostegno; ciò ai sensi
della sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01. Poi è da inviare un esposto
all'Ufficio scolastico regionale ed al Ministero alla dir gen per lo
studente, in cui vengono narrati i fatti senza commenti e con il quale si
chiede immediatamente una visita ispettiva. Terzo, ma mi pare sia già stato
fatto, denuncia alla procura della repubblica per maltrattamento di minore.
Quarto, se il dirigente scolastico è insensibile alla gravità della
situazione, chiedere il cambiamento di scuola.
Sono mamma di un bimbo di 4 anni con grave
ritardo psicomotorio che frequenta una scuola dell'infanzia a ciclo diurno
continuo. Quest'anno il centro ha fatto una richiesta al mio comune di
residenza di un educatore per 10 ore settimanali, più 18 ore settimanali per
il mese di luglio. Il comune ha disposto un monte ore di 300 annue così il
bambino si è trovato ad avere 7ore e 1/2 settimanali di educatore e
frequenterà il mese di luglio x sole 3 settimane. Per l'anno 2011/2012 sono
state richieste almeno 10 ore settimanali (più le 18 settimanali x il mese
di luglio) ma temo che il comune non le darà....cosa posso fare affinché
vengano date a mio figlio le ore che spettano?
Deve insistere col Comune che esso è responsabile del progetto globale di
vita delle persone con disabilità ai sensi dell'art 14 l.n. 328/00 e che
deve concordare tale progetto con la famiglia ai sensi della L.n. 162/98.
Purtroppo, se il Comune non ottempera ai suoi obblighi
legislativi, Lei deve fare causa avanti al TAR.
A chi competono le spese di acquisto di ausili
specifici se la famiglia di un alunno diversamente abile decide di mandare
suo figlio in una scuola che si trova in un comune diverso da quello di
residenza .A quale delle due amministrazioni comunali la famiglia o la
scuola deve rivolgersi?
Responsabile è sempre e
solo il comune di residenza; però se la scuola è fuori comune, difficilmente
il comune di residenza sarà disponibile a spendere fondi per ausilii che
verranno goduti gfuori comune. Potreste verificare se le due scuole fanno
parte di una rete unica ed i due comuni rientrano in un piano di zona o in
un unico centro territoriale per l'integrazione; in tal caso gli ausilii
possono essere acquistati o presi in lisealing dal centro territoriale e
messo a disposizione di anno in anno degli alunni che ne hanno bisogno nelle
diverse scuole della rete.
Sono un'insegnante di sostegno di una Scuola
Secondaria di Primo Grado. Seguo un alunno con disabilità gravissima,
inserito in una classe terza, per il quale è stato progettato un percorso
individualizzato che non ha contemplato l'insegnamento dell'inglese e del
francese data la disabilità. Per l'esame finale posso non fargli fare la
prova di inglese equella di francese visto che il PEI non prevedeva tali
insegnamenti? Devo elaborare anche la prova INVALSI?
Se volete far conseguire all'alunno il diploma, egli
deve sostenere le prove di lingue anche in modo equipollente; infatti senza
una delle prove ufficiali non si puo avere il diploma. Lei con la
Commissione deve pure adeguare le prove INVALSI che fanno media con le
altre.
Sono una insegnante di sostegno di ruolo e vorrei
sapere se esiste un modello unico di Piano Educativo Personalizzato
per
la scuola primaria.Vorrei inoltre sapere se tale modello unico, ammesso che
esista, è stato concordato dal ministero della pubblica istruzione con il
ministero della sanità.
PS La confusione regna nelle proposte di
numerosi modelli a volte assurdi e non funzionali.
Il Pei si costruisce non si copia
Il Piano educativo
individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione
di handicap, da perseguire in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.
Il PEI è
redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall'ASL e dal
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale
dell'alunno.
Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
Nella
definizione del PEI, ognuno dei soggetti incaricati della reazione propone
sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo
dinamico funzionale gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica
dell'alunno in situazione di handicap.
Detti interventi propositivi
vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla
redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell'alunno riscontrate.
Consulta le pagine:
Diagnosi Funzionale PDF PEI;
Traccia per l'osservazione;
PEI
e Valutazione;
Dal PEI al
Progetto di Vita adulto
L’insegnante di sostegno di mio figlio venerdì
aderirà allo sciopero la scuola mi ha detto che non può essere sostituito
mio figlio è TETRAPLEGICO grave con grave epilessia quindi io cosa devo
fare??? DEVO TENERE A CASA DA SCUOLA MIO FIGLIO PERCHè L’INSEGNANTE FA
SCIOPERO???? tutti a scuola e lui a casa??? ritengo che questa sia forte
discriminazione verso un bambino disabile grave che necessita di continua
assistenza, come mi devo comportare???
Il
diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana (art. 40) e, con
riferimento ai servizi di pubblica utilità (come trasporti e sanità), è
regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i tempi dello
sciopero sanzionando eventuali violazioni (legge 12 giugno 1990 n 146).
Le scrivo nella speranza che possa
aiutarmi, ho trovato questo decreto legislativo che regola la bronco
aspirazione, l'ho sottoposto dalla mia assistente sociale, la quale mi
chiede se effettivamente il decreto è stato trasformato in legge e quindi se
è attuato o attuabile.
Spiego il mio caso specifico: ho una bambina di 5
anni con tracheostomia, l'ho iscritta alla materna a vorrei che la asl si
occupasse di fornire personale adeguato che all'occorrenza provveda ad
effettuare la broncoaspirazione dalla tracheostomia.
La bambina da
ottobre dello scorso anno frequenta l'asilo nido comunale, in questo anno
scolastico io ed i miei genitori, ci siamo prestati a rimanere presso il
nido per tutto il tempo in cui la bambina rimane nella struttura, in modo da
provvedere in caso di necessità. La bambina è seguita da un'insegnante
specializzata, noi siamo chiamati solo al bisogno.
Visto che la bambina
ha dimostrato di avere una salute abbastanza stabile e di poter frequentare
la scuola in modo regolare e per più ore, vorrei che da settembre in poi che
altri provvedessero a questo compito al posto mio o dei miei familiari.
Dalla ASL mi è stato risposto che in base agli "accordi" possono fornirmi
personale specializzato solo ad orari prefissati, e che non è possibile far
restare una persona per 4 ore a scuola un bisogno che si potrebbe presentare
oppure no.
Ma ovviamente non è nemmeno possibile stabilire a priori
quanto e se una persona tossisce ed ha catarri, quindi serve una persona
specializzata sempre presente.
Il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in
GU 20 agosto 1997, n. 202 - modificato dal comunicato PCM in GU 17 settembre
1997, n. 217) recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali.
Per quanto riguarda l'assistenza del
bambino a scuola, sono la scuola e l'ASL a doversene interessare, insieme al
Comune (art 28, Legge 30 marzo 1971, n. 118; artt. 42 e 45, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel Suppl.
ord. alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n.234; art. 13, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Inoltre invii con urgenza, sia
alla ASL e per conoscenza al Comune Servizi alla Persona una lettera rivendicando il diritto all'assistenza infermieristica a scuola.
Mi faccia sapere