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Legge 7 agosto 1990, n. 241
(in GU 18 agosto 1990 n. 192)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi (Testo
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla
Legge 2 aprile 2007, n. 40) La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi
Articolo 1. (1)
(Principi generali dell'attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
princìpi dell’ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttori.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 2. (1)
(Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente
previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo
conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e
decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta
giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3
possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione
di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il
silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2
o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere
proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il
giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È
fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 3.
(Motivazione del provvedimento) (1)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed
il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 3-bis. (1)
(Uso della telematica)
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo II
Responsabile del procedimento
Articolo 4.
(Unità organizzativa responsabile del procedimento) (1)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 5.
(Responsabile del procedimento) (1)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a
sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 6. (1)
(Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 7.
(Comunicazione di avvio del procedimento) (1)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 8. (1)
(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili
in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 9.
(Intervento nel procedimento) (1)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 10.
(Diritti dei partecipanti al procedimento) (1)
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 10-bis. (1)
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali".
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 11. (1)
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione
dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 12.
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) (1)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui
al medesimo comma 1.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 13.
(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) (1)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li
regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Articolo 14. (1)
(Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì
indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o
più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso
di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA) Quando la conferenza è convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di
servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni".
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 14-bis. (1)
(Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi,
su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un
progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di
verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza
si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi
costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi
di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista
dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere
interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3".
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive
del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo
giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante
appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 14-ter. (1)
(Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro
quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno almeno cinque giorni prima della relativa data.
Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo";
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui
al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumità".
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte
le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 14-quater. (1)
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'assenso.
[2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati
dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.]
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso
tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio
dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e
dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera
con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e
3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate
abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del
dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via
generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.
[4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate
con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al
quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla
riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.]
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 14-quinquies. (1)
(Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione
del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio
1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito
della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies
della medesima legge.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 15.
(Accordi fra pubbliche amministrazioni) (1)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 16.
(Attività consultiva) (1)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 17.
(Valutazioni tecniche) (1)
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie
di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 16.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 18. (1)
(Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate
le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 19. (1)
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o
di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente,
nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da
una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto
qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi
in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi,
fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per
l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 20. (1)
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi
ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione,
la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa
comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,
ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 21. (1)
(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di
esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche
amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Capo IV-bis (1)
Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso
(1) Capo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e comprendente gli
articoli da 21-bis a 21-nonies.
Articolo 21-bis.
(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei
privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere
una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente
sono immediatamente efficaci.
Articolo 21-ter.
(Esecutorietà)
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.
Articolo 21-quater.
(Efficacia ed esecutività del provvedimento)
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente
indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per
una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Articolo 21-quinquies.
(Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina
la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita'
da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. (1)
(1) Comma inserito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Articolo 21-sexies.
(Recesso dai contratti)
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è
ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Articolo 21-septies.
(Nullità del provvedimento)
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli
altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 21-octies.
(Annullabilità del provvedimento)
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione
di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo
21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole".
Capo V
Accesso ai documenti amministrativi
Articolo 22. (1)
(Definizioni e princípi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta
ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 23.
(Ambito di applicazione del diritto di accesso) (1)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 24. (1)
(Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa
nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare
riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di
attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e
valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi
all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti
dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui
sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 25. (1)
(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di
ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei
confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione
per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il
richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al
comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati
personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento
di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154,
157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,
relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede
il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende
il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Garante adotta la propria decisione".
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso
può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata
presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa
notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato
dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 26.
(Obbligo di pubblicazione) (1)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di
esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la
massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo
il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 27. (1)
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in
materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto
organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati
ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno
2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui
al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,
comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili
a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da
essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione
di cui al presente articolo".
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 28.
(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) (1)
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 29. (1)
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di
giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi
stabiliti dalla presente legge.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 30.
(Atti di notorietà) (1)
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate,
il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere
atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 31. (1)
(-)
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 24.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. |