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Riforma Scuola
- XVI Legislatura
Il quadro della situazione
di Dario Cillo
Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura
è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai
temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa
pubblica.
In tal senso il 'motore' delle riforme è
rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n.
195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria"
La Legge prevede la realizzazione di "un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che
provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi
di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi
quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale
docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
(art. 64, c. 4)
Ad oggi sono stati emanati i regolamenti
relativi a:
-
riorganizzazione rete scolastica, DPR 81/09
-
organici del personale ATA,
DPR 119/09 (NB: il TAR Lazio, con
Ordinanza
14 marzo 2011, n. 2227, ha trasmesso gli atti alla Corte
Costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità
costituzionale di tale norma)
-
formazione iniziale docenti,
DM 249/10 (regolamentato dal
Decreto
Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139)
-
riordino Scuola Infanzia e Primo ciclo, DPR 89/09
-
riordino Istituti professionali, DPR 87/10
-
riordino Istituti tecnici, DPR 88/10
-
riordino Licei, DPR 89/10
Non ancora varati i regolamenti relativi a:
La quota parte del 30% delle economie di spesa,
prevista dal comma 9, del medesimo art. 64 della
Legge 6 agosto 2008, n. 133,
dovrebbe poi intervenire, "con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, [vd.
Decreto
Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3] sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (art. 8, c.
14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio
2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali
e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti
dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122 (si veda anche la
Legge 13 dicembre
2010, n. 220 - Legge di Stabilità
2011).
In attuazione degli articoli dal 2 al 7
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 (modificato e integrato dal
Decreto
Legislativo 1 agosto 2011, n. 141) che ha determinato una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del
settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I.
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II.
Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80),
intervenendo in particolare in materia di:
-
principi generali dell'azione
amministrativa (titolo I):
particolare rilievo è dato ai principi di "trasparenza" e
"integrità" (art. 11, del DLvo
150/09)
-
misurazione e
valutazione della "performance" (titoli II e III): tale
aspetto sarà regolamentato per il personale docente della scuola con
uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con
il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 74, c. 4, del DLvo
150/09), mentre è
esclusa la costituzione di un Organismo indipendente di
valutazione della performance nell'ambito del sistema
scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale (art. 14, del DLvo
150/09); si veda il
Progetto sperimentale di valutazione Scuole e Docenti, presentato il
18 novembre 2010, nonché i decreti ministeriali
27 gennaio 2011,
Prot.n. 1142/GM, sul sistema di misurazione e valutazione della
performance e 31
gennaio 2011, Prot. n. 1241/GM, sul piano della performance
2011/2013;
-
dirigenza pubblica (titolo IV, capo II);
-
mobilità, organici, reclutamento (titolo IV, capo III);
-
contrattazione collettiva (titolo IV, capo IV):
l'art. 65 prevede che i contratti collettivi integrativi vigenti
alla data di entrata in vigore del DLvo
150/09 debbano essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 alla nuova
normativa (comma 1), in caso di mancato adeguamento gli stessi
contratti cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono
ulteriormente applicabili (comma 2); inoltre le elezioni relative al
rinnovo delle RSU, con riferimento ai nuovi comparti
di contrattazione (artt. 40, c. 2, e 41, c. 4, del
DLvo 165/01,
come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 54 e 56 del DLvo
150/09), si svolgeranno dal 5 al 7 marzo 2012 (Protocollo
di Intesa 11 aprile 2011).
In particolare si veda:
-
responsabilità disciplinare (titolo IV, capo V):
si vedano in particolare la
Circolare
ministeriale 8 novembre 2010, n. 88, contenente indicazioni e
istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove
norme in materia disciplinare introdotte dal DLvo
150/09 e la
Circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica 23 dicembre 2010,
n. 14, sulle problematiche applicative della nuova disciplina in
tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento
disciplinare.
(Sullo stesso tema: Il
Codice disciplinare della Scuola di Dario Cillo)
Il Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 apporta profonde modifiche ed
integrazioni a:
-
Decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (le cui disposizioni
acquisiscono carattere di "imperatività" e "inderogabilità", art. 2, c.
2, come modificato dall'art. 33, c.1, lett. a, del
DLvo
150/09)
-
Decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado
Occorre inoltre sottolineare:
-
struttura MIUR: con la Legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione
del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il
Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata
riorganizzata col DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009);
-
azione amministrativa:
Direttiva generale 13 luglio 2010, prot. n. 6456/GM, Azione amministrativa e gestione per l’anno 2010;
Direttiva
generale 28 gennaio 2011, prot. n.1201/GM, Azione amministrativa
e gestione per l’anno 2011;
-
sistema nazionale di valutazione
(funzione ispettiva, INVALSI, ANSAS/INDIRE): - la
Legge 26 febbraio 2011,
n. 10, di conversione in legge del
Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n.
225, delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a
riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a
regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma
4-noviesdecies); - il
comma 1, dell'art. 19 della
Legge 15 luglio 2011,
n. 111, di conversione del
Decreto-Legge 6
luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011,
sia soppresso l'ANSAS e ripristinato l'INDIRE; si vedano inoltre la
Direttiva 30 luglio 2010, n. 67
(INVALSI) e l'Atto di indirizzo
6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS); - l'art. 51, comma 1,
della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura,
oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema
nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del
Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 26 febbraio 2011,
n. 10; - l'art. 51, comma 2, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che "le istituzioni
scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle
rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176";
-
CCNL: siglati i contratti collettivi
nazionali per il II
Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23 gennaio 2009) e
quelli relativi all'Area V dei
Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15 luglio
2010);
-
sindacati: - congedi, aspettative e permessi:
la Legge 4 novembre 2010, n. 183, delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd.
Decreto legislativo 18
lugluio 2011, n. 119); - tentativo di
conciliazione: con l'art. 31 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183,
torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio
dal DLvo 80/98);
-
DPS: l’art. 45
(Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’
consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata
stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di
cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che
specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si
applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”; c) all’articolo
34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui
all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26";
-
dirigenti e istituzioni scolastiche: il comma 5, dell'art. 19 della
Legge 15 luglio 2011, n.
111, di conversione del
Decreto-Legge 6 luglio
2011, n. 98, prevede che "alle istituzioni scolastiche autonome
costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a
300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su
altre istituzioni scolastiche autonome"; l'art. 4, comma 69, della
Legge 12 novembre 2011,
n. 183, prevede:
"All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la
parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è
sostituita dalla seguente: «400»";
-
dsga: l'art. 4, comma 70, della
Legge 12 novembre 2011,
n. 183, introduce un comma
5-bis all'art. 19 della
Legge 15 luglio 2011, n.
111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre
istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il
medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità
mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per
cento dei risparmi recati dal presente comma»;
-
reclutamento dirigenti scolastici e
dsga: il
Decreto
del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di
quanto previsto dal comma 618, art. 1, della
Legge 296/06, ha modificato
sostanzialmente l'art. 29 del
DLvo 165/01,
definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di
dirigente scolastico. Con il
DPCM 21 aprile 2011,
la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato il MIUR a bandire
concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente
scolastico e 450 di dsga; con
è stato bandito il concorso per dirigente
scolastico;
-
formazione iniziale e reclutamento insegnanti:
le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art.
64, c. 4/ter,
Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è
stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto
Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249);
-
organici:
-
per l’anno scolastico 2010/2011 si veda la Circolare
ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette
il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del
personale docente e la
Nota 9 giugno 2010,
Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del Decreto Interministeriale
sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) per l'anno scolastico 2010/2011, alla luce di quanto previsto dal
DPR 119/09;
-
per l’anno scolastico 2011/2012 si veda la
Circolare
Ministeriale 14 marzo 2011, n. 21, che trasmette
il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del
personale docente e la
Nota 1 giugno 2011, Prot. n. 4638, di trasmissione del Decreto Interministeriale
sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA); - il comma 7, dell'art. 19 della
Legge 15 luglio 2011, n.
111, di conversione del
Decreto-Legge 6 luglio
2011, n. 98, prevede che, "a decorrere dall’anno scolastico
2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni
organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012";
- l'art. 50, comma 3, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad
emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della
previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per
gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico
dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete;
-
cittadinanza e
costituzione: conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni
ciclo nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del
monte ore complessivo (art. 1, Legge 30 ottobre
2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1°settembre 2008, n.
137). Si veda anche il
Documento di
indirizzo 4 marzo 2009, Prot. AOODGOS 2079 sulla sperimentazione di
“Cittadinanza e Costituzione” e la
Circolare ministeriale 27
ottobre 2010, n. 86;
-
DSA: si veda la
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010), Nuove
norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico
(vd. Decreto ministeriale
12 luglio 2011)
-
comportamento: a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo
del ciclo (art. 2, Legge 30 ottobre
2008, n. 169); si vedano anche il
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l'art. 7 del
DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre
2008, n. 169);
-
frequenza: a decorrere dall'anno scolastico
2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta l'esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale di ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del
DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 11, c. 1,
Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla validità dell'anno
scolastico sono stati forniti inoltre con la
Nota 27 ottobre 2010,
Prot. n.7736 e con la
Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20;
-
obbligo di istruzione: di almeno 10
anni (comma 622, Legge
296/06 - Finanziaria 2007), come regolamentato dal
Decreto Ministeriale 22 agosto
2007, n.139; il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, trasmette il "Certificato
delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione". Si veda anche l'art. 8 del DPR 122/09.
L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis,
Legge 6 agosto 2008, n. 133);
la Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede l'assolvimento dell'obbligo anche nei percorsi di apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48,
c. 8,
del Decreto Legislativo 276/03);
-
autonomia: l'art. 50, comma 1,
della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 6 giugno 2012, ad
emanare un decreto contenente linee guida per conseguire le seguenti
finalità: a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle
risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale; b)
definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico
dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa,
amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle
eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni
educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale
scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c)
costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di
conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui
alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi
speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il
contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo,
specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione
scolastica; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d),
nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a
fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola
scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti
di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione
annuale; - si veda inoltre il
Disegno di Legge,
"Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà
di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato
giuridico dei docenti";
-
piano nazionale di edilizia
scolastica: l'art. 53, comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del
patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione
strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva
un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa
alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni
sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai
comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni".
Per quanto riguarda poi i vari cicli di
istruzione:
Sezioni primavera
Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per
i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (si veda l'Accordo
Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con
Nota 21 giugno 2007, Prot.
n. 235) istituiti dal comma 630 della
Legge 296/06. Si veda anche l'art. 2,
c. 3, del DPR 89/09.
L'Accordo
siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico 2010-2011,
ma ha validità triennale.
Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di
Istruzione
Il comma 4, dell'art. 19 della
Legge 15 luglio 2011,
n. 111, di conversione del
Decreto-Legge 6
luglio 2011, n. 98, prevede che, "per garantire un processo di
continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a
decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in
istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite
separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado;
gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere
costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita’ linguistiche".
Si vedano:
-
Riordino Scuola Infanzia e Primo ciclo, Decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (NB: la
Corte Costituzionale, con
sentenza 92/2011,
ha annullato l'articolo 2, commi 4 e 6)
-
Atto di Indirizzo
8 settembre 2009 per la Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo
-
indicazioni nazionali: nel corso del triennio scolastico
2009/2010-2011/2012 si applicano le Indicazioni nazionali di cui
agli allegati A, B, C e D del
Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il
curricolo di cui al Decreto ministeriale 31 luglio
2007 (art. 1, c. 3, DPR 89/09); per l'IRC, il
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010
Scuola dell'Infanzia
-
età: compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età
compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 2, cc.
1-2, DPR 89/09);
-
orario: 40 ore
settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la
possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola
ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25
ore settimanali (art. 2, c. 5,
DPR 89/09).
Scuola Primaria
-
età: sei anni di età compiuti entro
il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta
delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2,
DPR 89/09);
-
insegnate unico:
dall'a.s. 2009/2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono
classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre
2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad
insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche
esterni alle classi sino
all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);
-
orario settimanale: 24, 27, 30, 40
ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2,
DPR 89/09);
-
valutazione:
dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati
mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e
1/bis, Legge 30 ottobre
2008, n. 169 e art. 2,
DPR 122/09);
-
adozione libri di testo:
con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio
(art. 5, Legge 30 ottobre
2008, n. 169).
Scuola Secondaria di Primo Grado
-
orario:
990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da
destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti
di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è
determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40,
comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e
al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1,
DPR 89/09); si veda anche
il Decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di
abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre
alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi
piani di studio della scuola secondaria di primo grado
-
valutazione: dall'anno scolastico
2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la
valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
Sono ammessi alla classe
successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli
studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal
consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2 e 3,
Legge 30 ottobre
2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
-
esame conclusivo primo ciclo:
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello
globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma
gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei
decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre
2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09).
Sulla strutturazione dell'esame si veda
la Circolare
ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;
-
adozione libri di testo:
ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5,
Legge 30 ottobre
2008, n. 169).
Secondo Ciclo di Istruzione
-
valutazione:
nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più
discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non
promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte
le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico
e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che,
in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza
della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico
(art. 4, c. 6, DPR 122/09). Indicazioni operative in merito alla valutazione sono state fornite con la Nota 9 novembre 2010, prot. n.AOODPIT3320
-
adozione libri di testo:
ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre
2008, n. 169)
-
esami di stato:
sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi (art. 6, c. 1,
DPR 122/09);
-
crediti
e lode: il
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le
condizioni per l'attribuzione della lode e la tabella dei crediti
scolastici prevista dall'art. 11, c. 2, del DPR 23 luglio 1998, n.
323, e modificata dal DM 42/07;
-
IRC: indicazioni sperimentali per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie
superiori sono state trasmesse con la
Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70;
-
classi di concorso: in attesa
dell'emanazione del Regolamento relativo all'accorpamento
delle Classi di Concorso,
sono state indicate le attuali classi di concorso su cui
confluiscono le discipline relative al primo ed al secondo anno di corso degli
Istituti di II grado interessati al riordino (Nota
25 maggio 2010, Prot.n.5358 e
Nota 14 marzo 2011, Prot. A00DPIT n. 272);
-
riordino: con la
Circolare
ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate le misure di
accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2010-2011.

Licei
-
durata: quinquennale articolata in
due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3,
DPR 89/10)
-
quota dei piani di studio rimessa alle
singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto al
monte ore complessivo
- al 20% nel primo biennio,
- al 30% nel secondo biennio
- al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c,
DPR 89/10)
-
possono costituire dipartimenti,
quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c.
2, lett. a, DPR 89/10)
-
possono dotarsi di un comitato scientifico
(art. 10, c. 2, lett. b, DPR 89/10)
-
possono organizzare attività ed
insegnamenti facoltativi (art. 10, c. 2, lett. c,
DPR 89/10)
-
contingente di organico da assegnare
alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere
potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o
attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10, c. 3,
DPR 89/10)
-
nel quinto anno è impartito l’insegnamento,
in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5,
DPR 89/10)
-
articolazione: licei (art. 3, c. 1,
DPR 89/10)
- artistico: orario annuale delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie
settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali
nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie
settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli
insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio,
corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore,
corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno (art. 4,
c. 5, DPR 89/10);
a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi
(art. 4, c. 2, DPR 89/10):
a. arti figurative;
b. architettura e ambiente;
c. design;
d. audiovisivo e multimediale;
e. grafica;
f. scenografia.
Gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei
licei (art. 13, c. 2, DPR 89/10).
- classico: orario annuale delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di
ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie
settimanali. (art. 5, c. 2, DPR 89/10)
- linguistico: orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e
di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a
30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3, DPR
89/10)
- musicale e coreutico: orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si
aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore
nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 14 ore medie settimanali. (art. 7, c. 3,
DPR 89/10)
- scientifico: può essere attivata
l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2,
DPR 89/10); orario annuale delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3,
DPR 89/10); il consiglio dei ministri
ha approvato l'8 settembre 2011 uno
schema di DPR per
i Licei ad indirizzo sportivo;
- delle scienze umane: può essere
attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2,
DPR 89/10); orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e
di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30
ore medie settimanali. (art. 9, c. 3, DPR
89/10)
Devono essere ancora varati:
-
i decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, relativi agli indicatori per la
valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con
riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi
di istruzione e formazione; (art. 13, c. 10, lett. c,
DPR
89/10)
-
il regolamento per le sezioni bilingui, le sezioni
ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo
linguistico europeo e a indirizzo sportivo. (art. 3, c. 2,
DPR
89/10)
Si veda:
Istituti Tecnici
-
fanno parte dell’istruzione secondaria
superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema
di istruzione e formazione (art. 13 della
Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed
art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 88/10)
-
orario complessivo annuale: 1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1,
del Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b,
DPR 88/10); a partire dall’anno
scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono
secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del
quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4, DPR 88/10)
-
percorsi: hanno durata
quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
- Economico (art. 3, DPR 88/10),
in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
b) Turismo (B2).
- Tecnologico (art. 4, DPR 88/10),
dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore
organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai
seguenti indirizzi:
a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
b. Trasporti e Logistica (C2);
c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
e. Grafica e Comunicazione (C5);
f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
g. Sistema Moda (C7);
h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).
-
Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali
funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo
scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi
ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1, DPR 88/10);
-
Negli istituti tecnici e agrari specializzati per la viticoltura
ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore
tecnologico ad indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria",
i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del
conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” (art.
8, c. 1, DPR 88/10);
-
struttura (art. 5, c. 2,
DPR 88/10):
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti
di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo.
-
autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 88/10):
20% dei curricoli
-
flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b, DPR 88/10): con riferimento
all’orario annuale delle lezioni
- entro il 30% nel secondo biennio
- entro il 35% nell’ultimo anno;
-
possono costituire dipartimenti
quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c, DPR 88/10);
-
possono dotarsi di un comitato
tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 88/10)
-
possono stipulare contratti d’opera
con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 88/10)
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
-
i criteri generali per l’insegnamento, in lingua
inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di
indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente;
-
gli indicatori per la valutazione e
l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al
quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di
istruzione e formazione;
-
la definizione, previo parere della
Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, degli ambiti, dei
criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo (art. 8, c. 2, lett. b-d, DPR 88/10)
Istituti Tecnici: Codici indirizzi, articolazioni
ed opzioni
|
|
|
Settore
|
Indirizzo
|
Cod. Indir.
|
Articolazioni
|
Cod.
Artic.
|
Opzioni
|
Cod.
Opz.
|
|
ECONOMICO
|
AMMINISTRAZIONE, FINANZA e
MARKETING
(Biennio comune)
|
IT01
|
Amministrazione Finanza e Marketing (triennio) (*)
|
ITAF
|
|
|
|
Relazioni
internazionali
|
ITRI
|
|
|
|
Sistemi
informativi aziendali
|
ITSI
|
|
|
|
TURISMO
(Biennio + Triennio)
|
IT04
|
|
|
|
|
|
TECNOLOGICO
|
MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA
(Biennio comune)
|
IT05
|
Meccanica e
meccatronica
|
ITMM
|
Tecnologie
dell’occhiale
|
ITMO
|
|
Tecnologie
delle materie plastiche
|
ITMP
|
|
Energia
|
ITEN
|
|
|
|
TRASPORTI e LOGISTICA
(Biennio comune)
|
IT09
|
Costruzione
del mezzo
|
ITCS
|
Costruzioni
Aeronautiche
|
ITCT
|
|
Costruzioni
Navali
|
ITCV
|
|
Conduzione
del mezzo
|
ITCD
|
Conduzione
del mezzo Aereo
|
ITCR
|
|
Conduzione
del mezzo Navale
|
ITCN
|
|
Conduzione di
apparati ed impianti marittimi
|
ITCI
|
|
Logistica
|
ITLG
|
|
|
|
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
(Biennio comune)
|
IT10
|
Elettronica
|
ITEC
|
|
|
|
Elettrotecnica
|
ITET
|
|
|
|
Automazione
|
ITAT
|
|
|
|
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
(biennio comune)
|
IT13
|
Informatica
|
ITIA
|
|
|
|
Telecomunicazioni
|
ITTL
|
|
|
|
GRAFICA e COMUNICAZIONI
(Biennio comune + Triennio)
|
IT15
|
|
|
Tecnologie
cartarie
|
ITTC
|
|
CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
(Biennio comune)
|
IT16
|
Chimica e
materiali
|
ITCM
|
Tecnologie
del cuoio
|
ITGC
|
|
Biotecnologie
ambientali
|
ITBA
|
|
|
|
Biotecnologie
sanitarie
|
ITBS
|
|
|
|
SISTEMA MODA
(Biennio comune)
|
IT19
|
Tessile ,
abbigliamento e moda
|
ITAM
|
|
|
|
Calzature
e moda
|
ITCZ
|
|
|
|
AGRARIA, AGROALIMENTARE e
AGROINDUSTRIA
(Biennio comune)
|
IT21
|
Produzioni e
trasformazioni
|
ITPT
|
|
|
|
Gestione
dell’ambiente e del territorio
|
ITGA
|
|
|
|
Viticoltura
ed enologia
|
ITVE
|
Enotecnico (solo 6 anno)
|
ITVT
|
|
COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO
(Biennio comune)
|
IT24
|
Costruzione ambiente e
territorio (triennio) (*)
|
ITCA
|
Tecnologie
del legno nelle
costruzioni
|
ITCL
|
|
Geotecnico
|
ITGT
|
|
|
Si veda inoltre:
-
regolamento riordino Istituti tecnici, Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
-
con Nota 1
giugno 2010, Prot. A00DPIT n. 1892, viene trasmesso il
Decreto
interministeriale di ridefinizione dell’orario complessivo
annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli
istituti tecnici per l'A.S. 2010-2011; con
Nota 14 marzo 2011, Prot. A00DPIT n. 271 e con
vengono trasmessi i Decreti
interministeriali di ridefinizione dell’orario complessivo
annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli
istituti tecnici per l'A.S. 2011-2013;
-
linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento:
Direttiva 15
luglio 2010, n. 57, per il biennio iniziale e
Direttiva 16
gennaio 2012, n. 4, per il secondo biennio e quinto anno.
Istituti Professionali
-
fanno parte dell’istruzione secondaria
superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema
di istruzione e formazione (art. 13 della
Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed
art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 87/10)
-
percorsi: hanno durata
quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
- Servizi (art. 3, DPR 87/10),
in relazione ai seguenti indirizzi:
a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
b. Servizi socio-sanitari (B2)
c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
d. Servizi commerciali (B4)
- Industria e artigianato (art. 4,
DPR 87/10), dotati di un
ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore
organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai
seguenti indirizzi:
a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
-
possono svolgere, in regime di
sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle
Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al
sistema di istruzione e formazione professionale (Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3,
DPR 87/10)
-
orario complessivo annuale: 1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1,
del Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b,
DPR 87/10); le classi
seconde e terze degli istituti professionali continuano a
funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di
studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di
1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze
funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo
annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32
ore settimanali (art. 1, c. 3, DPR 87/10)
-
struttura (art. 5, c. 2,
DPR 87/10):
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti
di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo.
-
corsi triennali di qualifica: in
regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida
previste dall'art. 13, c.
1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40),
nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore,
corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo
anno (art. 8, c. 5, DPR 87/10)
-
area di professionalizzazione:
sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività in
alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3,
DPR 87/10)
-
autonomia (art. 5, c. 3, lett. a,
DPR 87/10): 20% dei
curricoli
-
flessibilità (art. 5, c. 3, lett.
b-c, DPR 87/10): con
riferimento all’orario annuale delle lezioni
- entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema istruzione e
formazione professionale regionale)
- entro il 35% nel secondo biennio
- entro il 40% nell’ultimo anno;
-
possono costituire dipartimenti
quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d,
DPR 87/10);
-
possono dotarsi di un comitato
tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. e,
DPR 87/10)
-
possono stipulare contratti d’opera
con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f,
DPR 87/10)
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
-
gli indicatori per la valutazione e
l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con
riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei
sistemi di istruzione e formazione;
-
la definizione, previo parere della
Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, di ambiti, criteri e
modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art.
8, c. 4, lett. b e c,
DPR 87/10)
Istituti Professionali: Codici indirizzi, articolazioni ed opzioni
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Settore
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Indirizzo
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Cod. Indir.
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Articolazioni
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Cod.
Artic.
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Opzioni
|
Cod.
Opz.
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SERVIZI
|
SERVIZI per l’AGRICOLTURA e lo
SVILUPPO RURALE
(biennio comune + triennio)
|
IP01
|
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Gestione risorse forestali e
montane
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IPGF
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|
Valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
|
IPVP
|
|
SERVIZI
SOCIO-SANITARI
(biennio + triennio)
|
IP02
|
|
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|
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|
Ottico
(biennio + triennio)
|
IP04
|
|
Odontotecnico
(biennio + triennio)
|
IP03
|
|
SERVIZI per L’ENOGASTRONOMIA e
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
(Biennio comune)
|
IP05
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Enogastronomia
(triennio)
|
IPEN
|
Prodotti dolciari artigianali ed
industriali
(vedi nota 1)
|
IPPD
|
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Servizi di sala e di vendita
(triennio)
|
IP06
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|
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|
Accoglienza turistica
(triennio)
|
IP07
|
|
SERVIZI COMMERCIALI
(biennio comune + triennio)
|
IP08
|
|
|
Promozione commerciale
e pubblicitaria
|
IPCP
|
|
INDUSTRIA e ARTIGIANATO
|
MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA
(biennio comune + triennio)
|
IP09
|
|
|
Apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili
|
IPAI
|
|
Manutenzione dei mezzi di
trasporto
|
IPMM
|
|
PRODUZIONI INDUSTRIALI e
ARTIGIANALI
(Biennio comune)
|
IP10
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Industria
(triennio)
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IPID
|
Arredi e forniture di interni
|
IPAF
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|
Produzioni audiovisive
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IPAV
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|
Artigianato
(triennio)
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IPAG
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Produzioni tessili sartoriali
|
IPTS
|
|
Produzioni artigianali del
territorio
|
IPAT
|
Si veda inoltre:
Poli Tecnico-Professionali
L'art. 52, comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto
contenente linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a
sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell’occupazione dei giovani: a) realizzare un’offerta coordinata, a
livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli
istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione
professionale di competenza delle regioni; b) favorire la
costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di
percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il
rientro in formazione dei giovani.
Istruzione e Formazione Professionale
La distinzione tra il sistema dell'Istruzione
(statale) e quello dell'Istruzione e Formazione professionale
(regionale) è definita dalla Legge
28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, come modificato dall'art. 13, cc.
1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40),
sulla scorta di quanto previsto
dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
L'Accordo 29
aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226), stabilisce che:
-
dall'anno scolastico 2010-2011 prenda avvio il
sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi relativi
a 21 figure professionali per il conseguimento di qualifiche di
durata triennale e di diplomi di durata quadriennale;
-
i livelli essenziali delle prestazioni di tali
percorsi – che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni –
siano definiti a livello nazionale;
-
siano predisposte le linee guida (già previste
dall'art. 13, c.
1/quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40)
per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione
professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e
diplomi professionale (si veda in tal senso
l'Intesa del 16
dicembre 2010 relativa alle linee guida
per il raccordo fra IP e IeFP, adottate dal MIUR con
Decreto
Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4).
Centri provinciali per l'Istruzione degli
adulti
I commi 632 e 634 della
Legge
296/06 (Finanziaria 2007)
hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP)
ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli
Adulti, istituiti con Decreto
Ministeriale 25 ottobre 2007.
Attualmente lo Schema di
DPR di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti,
acquisiti i pareri previsti, è in attesa di approvazione definitiva da
parte del Consiglio dei ministri.
Istituti Tecnici superiori
Istituiti
come IFTS con l'art. 69 della
Legge 144/99, sono coordinati dalle
Linee guida stabilite
dal
Decreto della Presidenza Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge
296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e
della Legge 40/07(art. 13, c. 2).
L'art. 52, comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto
contenente linee guida per: a) realizzare un’offerta coordinata
di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale,
in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare
l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più
di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area
tecnologica e relativi ambiti; b) semplificare gli organi di
indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle
fondazioni ITS; c) prevedere, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS
possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi
quorum funzionali e strutturali.
AFAM
All'esame delle Camere un
Disegno di Legge per
la "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale"
Università
Si veda:
-
Legge 1/09 (Conversione DL 180/08),
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della
ricerca
-
Legge 240/10,
Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
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