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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Riforma Scuola - XVI Legislatura
Il quadro della situazione

di Dario Cillo

Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa pubblica.

In tal senso il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
(art. 64, c. 4)

Ad oggi sono stati emanati i regolamenti relativi a:

Non ancora varati i regolamenti relativi a:

La quota parte del 30% delle economie di spesa, prevista dal comma 9, del medesimo art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, [vd. Decreto Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3] sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (art. 8, c. 14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si veda anche la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Legge di Stabilità 2011).

In attuazione degli articoli dal 2 al 7 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141) che ha determinato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in particolare in materia di:

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  apporta profonde modifiche ed integrazioni a:

Occorre inoltre sottolineare:

  • struttura MIUR: con la Legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata riorganizzata col DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009);

  • azione amministrativa:
    Direttiva generale 13 luglio 2010, prot. n. 6456/GM, Azione amministrativa e gestione per l’anno 2010;
    Direttiva generale 28 gennaio 2011, prot. n.1201/GM, Azione amministrativa e gestione per l’anno 2011;

  • sistema nazionale di valutazione (funzione ispettiva, INVALSI, ANSAS/INDIRE):
    - la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma 4-noviesdecies);
    - il comma 1, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011, sia soppresso l'ANSAS e ripristinato l'INDIRE; si vedano inoltre la Direttiva 30 luglio 2010, n. 67 (INVALSI) e l'Atto di indirizzo 6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS);
    - l'art. 51, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10;
    - l'art. 51, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che "le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176";

  • CCNL: siglati i contratti collettivi nazionali per il II Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23 gennaio 2009) e quelli relativi all'Area V dei Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15 luglio 2010);

  • sindacati:
    - congedi, aspettative e permessi: la Legge 4 novembre 2010, n. 183, delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd. Decreto legislativo 18 lugluio 2011, n. 119);
    - tentativo di conciliazione: con l'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio dal DLvo 80/98);

  • DPS: l’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;
    c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26
    ";

  • dirigenti e istituzioni scolastiche: il comma 5, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che "alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome"; l'art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede: "All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»";

  • dsga: l'art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce un comma 5-bis all'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»;

  • reclutamento dirigenti scolastici e dsga: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di quanto previsto dal comma 618, art. 1, della Legge 296/06, ha modificato sostanzialmente l'art. 29 del DLvo 165/01, definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di dirigente scolastico. Con il DPCM 21 aprile 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato il MIUR a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente scolastico e 450 di dsga; con Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 è stato bandito il concorso per dirigente scolastico;

  • formazione iniziale e reclutamento insegnanti: le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64, c. 4/ter, Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249); 

  • organici:
    - per l’anno scolastico 2010/2011 si veda la Circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 9 giugno 2010, Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2010/2011, alla luce di quanto previsto dal DPR 119/09;
    - per l’anno scolastico 2011/2012 si veda la Circolare Ministeriale 14 marzo 2011, n. 21, che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 1 giugno 2011, Prot. n. 4638, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
    - il comma 7, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, "a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012";
    - l'art. 50, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete;

  • cittadinanza e costituzione: conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni ciclo nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo (art. 1, Legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137). Si veda anche il Documento di indirizzo 4 marzo 2009, Prot. AOODGOS 2079 sulla sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” e la Circolare ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86;

  • DSA: si veda la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010), Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (vd. Decreto ministeriale 12 luglio 2011)

  • comportamento: a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art. 2, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l'art. 7 del DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169);

  • frequenza: a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 11, c. 1, Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico sono stati forniti inoltre con la Nota 27 ottobre 2010, Prot. n.7736 e con la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20;

  • obbligo di istruzione: di almeno 10 anni (comma 622, Legge 296/06 - Finanziaria 2007), come regolamentato dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139; il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, trasmette il "Certificato delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione". Si veda anche l'art. 8 del DPR 122/09.
    L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis, Legge 6 agosto 2008, n. 133); la Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede l'assolvimento dell'obbligo anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48, c. 8, del Decreto Legislativo 276/03);

  • autonomia: l'art. 50, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 6 giugno 2012, ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire le seguenti finalità:
    a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
    b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
    c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
    d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale
    ;
    - si veda inoltre il Disegno di Legge, "Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti";

  • piano nazionale di edilizia scolastica: l'art. 53, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni".

Per quanto riguarda poi i vari cicli di istruzione:

Sezioni primavera

Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (si veda l'Accordo Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della Legge 296/06. Si veda anche l'art. 2, c. 3, del DPR 89/09.
L'Accordo siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico 2010-2011, ma ha validità triennale.

Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione

Il comma 4, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, "per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche".

Si vedano:

Scuola dell'Infanzia

  • età: compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 2, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • orario: 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, c. 5, DPR 89/09).

Scuola Primaria

  • età: sei anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • insegnate unico: dall'a.s. 2009/2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);

  • orario settimanale: 24, 27, 30, 40 ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • valutazione: dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e 1/bis, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);

  • adozione libri di testo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Scuola Secondaria di Primo Grado

  • orario: 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1, DPR 89/09); si veda anche il Decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado

  • valutazione: dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
    Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2 e 3, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);

  • esame conclusivo primo ciclo: espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09). Sulla strutturazione dell'esame si veda la Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;

  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Secondo Ciclo di Istruzione

  • valutazione: nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (art. 4, c. 6, DPR 122/09). Indicazioni operative in merito alla valutazione sono state fornite con la Nota 9 novembre 2010, prot. n.AOODPIT3320

  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169)

  • esami di stato: sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1, DPR 122/09);

  • crediti e lode: il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le condizioni per l'attribuzione della lode e la tabella dei crediti scolastici prevista dall'art. 11, c. 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, e modificata dal DM 42/07;

  • IRC: indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori sono state trasmesse con la Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70;

  • classi di concorso: in attesa dell'emanazione del Regolamento relativo all'accorpamento delle Classi di Concorso, sono state indicate le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo ed al secondo anno di corso degli Istituti di II grado interessati al riordino (Nota 25 maggio 2010, Prot.n.5358 e Nota 14 marzo 2011, Prot. A00DPIT n. 272);

  • riordino: con la Circolare ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate le misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2010-2011.

Licei

  • durata: quinquennale articolata in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3, DPR 89/10)

  • quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto al monte ore complessivo
    - al 20% nel primo biennio,
    - al 30% nel secondo biennio
    - al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c, DPR 89/10)

  • possono costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c. 2, lett. a, DPR 89/10)

  • possono dotarsi di un comitato scientifico (art. 10, c. 2, lett. b, DPR 89/10)

  • possono organizzare attività ed insegnamenti facoltativi (art. 10, c. 2, lett. c, DPR 89/10)

  • contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10, c. 3, DPR 89/10)

  • nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5, DPR 89/10)

  • articolazione: licei (art. 3, c. 1, DPR 89/10)
    - artistico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno (art. 4, c. 5, DPR 89/10);
    a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi (art. 4, c. 2, DPR 89/10):
    a. arti figurative;
    b. architettura e ambiente;
    c. design;
    d. audiovisivo e multimediale;
    e. grafica;
    f. scenografia.
    Gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei (art. 13, c. 2, DPR 89/10).
    - classico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. (art. 5, c. 2, DPR 89/10)
    - linguistico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3, DPR 89/10)
    - musicale e coreutico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. (art. 7, c. 3, DPR 89/10)
    - scientifico: può essere attivata l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3, DPR 89/10); il consiglio dei ministri ha approvato l'8 settembre 2011 uno schema di DPR per i Licei ad indirizzo sportivo;
    - delle scienze umane: può essere attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 9, c. 3, DPR 89/10)

Devono essere ancora varati:

  • i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione; (art. 13, c. 10, lett. c, DPR 89/10

  • il regolamento per le sezioni bilingui, le sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e a indirizzo sportivo. (art. 3, c. 2, DPR 89/10)

Si veda:

Istituti Tecnici

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 88/10)

  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 88/10); a partire dall’anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4, DPR 88/10)

  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Economico (art. 3, DPR 88/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
    b) Turismo (B2).
    - Tecnologico (art. 4, DPR 88/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
    b. Trasporti e Logistica (C2);
    c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
    d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
    e. Grafica e Comunicazione (C5);
    f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
    g. Sistema Moda (C7);
    h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
    i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).

  • Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1, DPR 88/10);

  • Negli istituti tecnici e agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria", i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” (art. 8, c. 1, DPR 88/10);

  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 88/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.

  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 88/10): 20% dei curricoli

  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b, DPR 88/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 30% nel secondo biennio
    - entro il 35% nell’ultimo anno;

  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c, DPR 88/10);

  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 88/10)

  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 88/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  • i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

  •  la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 2, lett. b-d, DPR 88/10)

Istituti Tecnici: Codici indirizzi, articolazioni  ed opzioni

 

Settore

Indirizzo

Cod. Indir.

Articolazioni

 

Cod.

Artic.

Opzioni

Cod.

Opz.

ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING

(Biennio comune)

IT01

Amministrazione Finanza e Marketing (triennio) (*)

 ITAF

 

 

Relazioni internazionali

ITRI

 

 

Sistemi informativi aziendali

ITSI

 

 

TURISMO

(Biennio + Triennio)

IT04

 

 

 

 

TECNOLOGICO

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA

(Biennio comune)

IT05

Meccanica e meccatronica

ITMM

Tecnologie

dell’occhiale

ITMO

Tecnologie  delle materie plastiche

ITMP

Energia

ITEN

 

 

TRASPORTI e LOGISTICA

(Biennio comune)

IT09

Costruzione del mezzo

ITCS

Costruzioni Aeronautiche

ITCT

Costruzioni Navali

ITCV

Conduzione del mezzo

ITCD

Conduzione del mezzo Aereo

ITCR

Conduzione del mezzo Navale

ITCN

Conduzione di apparati ed impianti marittimi

ITCI

Logistica

ITLG

 

 

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

(Biennio comune)

IT10

Elettronica

ITEC

 

 

Elettrotecnica

ITET

 

 

Automazione

ITAT

 

 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

(biennio comune)

IT13

Informatica

ITIA

 

 

Telecomunicazioni

ITTL

 

 

GRAFICA e COMUNICAZIONI

(Biennio comune + Triennio)

IT15

 

 

Tecnologie cartarie

ITTC

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE

(Biennio comune)

IT16

Chimica e materiali

ITCM

Tecnologie del cuoio

ITGC

Biotecnologie ambientali

ITBA

 

 

Biotecnologie sanitarie

ITBS

 

 

SISTEMA MODA

(Biennio comune)

IT19

Tessile , abbigliamento e moda

ITAM

 

 

Calzature  e moda

ITCZ

 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA

(Biennio comune)

IT21

Produzioni e trasformazioni

ITPT

 

 

Gestione dell’ambiente e del territorio

ITGA

 

 

Viticoltura ed enologia

ITVE

Enotecnico (solo 6 anno)

ITVT

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

(Biennio comune)

IT24

 Costruzione ambiente e territorio (triennio) (*)

ITCA

Tecnologie  del legno nelle costruzioni

ITCL

Geotecnico

ITGT

 

 

Si veda inoltre:

Istituti Professionali

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 87/10)

  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Servizi (art. 3, DPR 87/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
    b. Servizi socio-sanitari (B2)
    c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
    d. Servizi commerciali (B4)
    - Industria e artigianato (art. 4, DPR 87/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
    b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).

  •  possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3, DPR 87/10)

  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 87/10); le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali (art. 1, c. 3, DPR 87/10)

  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 87/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.

  • corsi triennali di qualifica: in regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida previste dall'art. 13, c. 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno  (art. 8, c. 5, DPR 87/10)

  • area di professionalizzazione: sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3, DPR 87/10)

  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 87/10): 20% dei curricoli

  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b-c, DPR 87/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema istruzione e formazione professionale regionale)
    - entro il 35% nel secondo biennio
    - entro il 40% nell’ultimo anno;

  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 87/10);

  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 87/10)

  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f, DPR 87/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

  •  la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 4, lett. b e c, DPR 87/10)

Istituti Professionali: Codici indirizzi, articolazioni ed opzioni

 

Settore

Indirizzo

Cod. Indir.

Articolazioni

 

Cod.

Artic.

Opzioni

Cod.

Opz.

SERVIZI

SERVIZI per l’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE

(biennio comune + triennio)

IP01

 

 

Gestione risorse forestali e montane

IPGF

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio

IPVP

SERVIZI

SOCIO-SANITARI

(biennio + triennio)

IP02

 

 

 

 

Ottico

(biennio + triennio)

IP04

Odontotecnico

(biennio + triennio)

IP03

SERVIZI per L’ENOGASTRONOMIA e L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

(Biennio comune)

IP05

Enogastronomia

(triennio)

IPEN

Prodotti dolciari artigianali ed industriali

(vedi nota 1)

IPPD

Servizi di sala e di vendita

(triennio)

IP06

 

 

Accoglienza turistica

(triennio)

IP07

SERVIZI COMMERCIALI

(biennio comune + triennio)

IP08

 

 

Promozione commerciale  e pubblicitaria

IPCP

INDUSTRIA e ARTIGIANATO

MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA

(biennio comune + triennio)

IP09

 

 

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili

IPAI

Manutenzione dei mezzi di trasporto

IPMM

PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI

(Biennio comune)

IP10

Industria

(triennio)

IPID

Arredi e forniture di interni

IPAF

Produzioni audiovisive

IPAV

Artigianato

(triennio)

IPAG

Produzioni tessili sartoriali

IPTS

Produzioni artigianali del territorio

IPAT

Si veda inoltre:

Poli Tecnico-Professionali

L'art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

Istruzione e Formazione Professionale

La distinzione tra il sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e Formazione professionale (regionale) è definita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

L'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:

  • dall'anno scolastico 2010-2011 prenda avvio il sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi relativi a 21 figure professionali per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale;

  • i livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi – che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni – siano definiti a livello nazionale;

  • siano predisposte le linee guida (già previste dall'art. 13, c. 1/quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionale (si veda in tal senso l'Intesa del 16 dicembre 2010 relativa alle linee guida per il raccordo fra IP e IeFP, adottate dal MIUR con Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4).

Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti

I commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, istituiti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007.

Attualmente lo Schema di DPR di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, acquisiti i pareri previsti, è in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Istituti Tecnici superiori

Istituiti come IFTS con l'art. 69 della Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite dal Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge 296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della Legge 40/07(art. 13, c. 2).

L'art. 52, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

AFAM

All'esame delle Camere un Disegno di Legge per la "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale"

Università

Si veda:

  • Legge 1/09 (Conversione DL 180/08), recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

  • Legge 240/10, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario



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