Legge 27 ottobre 2000, n. 306
(in GU 28 ottobre 2000, n. 253)

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

 

Legge di conversione

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

 

Art. 1
Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui e' stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, e' confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma e' inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";

b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorità ad un sede disponibile di sua scelta".

Art. 2
Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Art. 2-bis
(Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie)

1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge.

 Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


 

OdG approvati

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4792, recante conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001,
tenuto conto che:
con il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, con l'Allegato "A" del suddetto decreto ministeriale, vengono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo;
constatato che:
né in detto decreto ministeriale, né in altri specifici, vengono trattate in modo esplicito ed inequivocabile le modalità ed i criteri per la compilazione degli elenchi del sostegno;
da molte parti giungono segnalazioni circa difformi interpretazioni della suddetta disciplina da parte dell'amministrazione scolastica, con valutazioni diverse dei titoli posseduti dai docenti,
impegna il Governo
ad esercitare un'azione di approfondimento e verifica affinché non si determinino incertezze nell'attribuzione dei punteggi".

La Camera,
in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, prevede che «Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001», differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;
le modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, non prevedono la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea;
il punto D del medesimo allegato A prevede la valutazione di «titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso», facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;
il dottorato di ricerca è un titolo di studio superiore alla laurea, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, nonché ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2000, all'allegato A, prevede la valutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;
la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 - Chiarimenti - Valutazione titoli e operazioni connesse», al punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera D, del decreto ministeriale n. 123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione post-lauream ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso»;
ritenuta tuttavia prioritaria l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali, i titoli di studio post-lauream, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato dal decreto ministeriale 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
impegna il Governo
a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio post-lauream, tra cui il dottorato di ricerca.

La Camera,
in sede di discussione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, prevede che «Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001», differendo i termini entro cui dette graduatorie possono essere approvate in via definitiva;
la modalità di attribuzione dei punteggi, stabilita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ribadito con il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in particolare all'allegato A, prevede la valutazione del voto finale di conseguimento del titolo di studio richiesto, come il voto di laurea,
il punto D) del medesimo allegato A) prevede la valutazione di «titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso», facendo apparire chiaro che il requisito dell'accesso al ruolo è riferito esclusivamente al titolo necessario per il concorso, e non anche ai titoli valutabili ad esso superiori;
il regolamento per le supplenze di istituto di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, all'Allegato A), prevede la valutazione di tutti i titoli previsti dal citato allegato A) del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, con l'aggiunta anche della valutazione del titolo di studio d'accesso e di altri titoli culturali, tra cui il dottorato di ricerca;
la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, avente per oggetto «Prima integrazione delle graduatorie permanenti: decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, - Chiarimenti - Valutazione titoli e operazioni connesse», ed in particolare il punto 11, recita «Non sono valutabili sotto la voce »altri titoli«, di cui all'allegato A, lettera d), del decreto ministeriale n. 123 del 2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione post lauream ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso»;
si ritiene tuttavia importante l'esigenza di valutare il voto di laurea, i titoli culturali e scientifici, i titoli di studio post lauream, oltre che nelle graduatorie di istituto come indicato al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, anche nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
impegna il Governo
a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vengano definitivamente valutati il voto finale dei titoli di studio, che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali e scientifici, nonché i titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 recante: Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001;
considerato il disposto dell'articolo 2, comma 3 relativo alla definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle scuole;
impegna il Governo
a promuovere la pubblicità dei dati relativi alla dotazione ordinaria e a quella perequativa mediante affissione degli stessi all'albo delle istituzioni scolastiche. (accolto come raccomandazione)

La Camera,
considerato che:
grave è la situazione dei lavoratori ATA che prestavano la propria opera con contratti a tempo determinato con gli enti locali dopo il passaggio allo Stato di queste funzioni sancito dalla legge n. 124 del 1999;
in alcune aree del Paese questi lavoratori sono allo stato attuale senza occupazione e reddito mentre paradossalmente gli istituti soffrono di una penalizzante carenza di personale:
impegna il Governo:
a realizzare gli adempimenti necessari previsti per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 240 entro trenta giorni;
ad emanare immediate disposizioni per coprire temporaneamente i posti disponibili assicurando l'occupazione agli ex lavoratori ATA a tempo determinato degli enti locali prevedendo una esplicita coerenza con quanto finora disposto in materia a partire dalla circolare n. 313 del dicembre 1999, e che in alcune aree del paese in questi mesi è stato disatteso. (accolto come raccomandazione)

La Camera,
in sede di discussione del decreto-legge n. 240 del 2000 recante «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001»;
vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e il relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000;
verificato che docenti, riconfermati sulle cattedre occupate nell'anno scolastico 1999/2000 e che hanno scelto di inserirsi nelle graduatorie permanenti di altra provincia, per il fatto che in questa non è stata pubblicata la relativa graduatoria permanente, si trovano nella situazione di essere rimossi dall'incarico e di non essere nelle condizioni di ottenere il nuovo incarico nella provincia scelta;
ritenuto che la situazione è determinata dal fatto che non si è provveduto a pubblicare contemporaneamente graduatorie permanenti in tutte le province;
impegna il Governo
a verificare la situazione e a trovare soluzioni che vadano nella direzione della equità e della certezza giuridica.

La Camera,
visto l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 240 del 2000;
considerata l'esigenza di consentire agli ex ausiliari, attinti dagli elenchi degli uffici del lavoro, sulla base dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987, di beneficiare della proroga della supplenza;
viste le condizioni previste dalla suddetta legge;
impegna il Governo
a fornire chiarimenti che consentano ai dirigenti scolastici di dare piena attuazione alle disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento al personale ausiliario.

La Camera,
considerato che l'attività della fondazione Rossini di Pesaro, è regolata da una convenzione stipulata con vari enti territoriali;
che questa convenzione non risponde più alle esigenze attuali, essa risale infatti al 1940;
che tal inadeguatezza ha causato contenziosi giuridici;
che presso il Ministero della pubblica istruzione è stato redatto un nuovo testo di convenzione tipo che raccoglie il consenso di tutte le parti in causa;
impegna il Governo
a promuovere ogni iniziativa utile alla rapida sottoscrizione di una nuova convenzione. (accolto come raccomandazione)

La Camera,
ritenuto che in coincidenza con la fine del passato anno scolastico, parecchi aspiranti all'insegnamento hanno conseguito il titolo per insegnare come docenti di sostegno, a conclusione dei relativi corsi di specializzazione, organizzati ai sensi del decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460;
che appare evidente il diritto di quanti hanno recentemente conseguito il titolo di specializzazione e non sono inseriti nelle graduatorie permanenti, al conferimento delle supplenze, nel caso di totale impiego degli aspiranti con titoli di specializzazione inclusi nelle graduatorie permanenti:
impegna il Governo
a far sì che il personale suindicato venga utilizzato per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino alla fine delle attività didattiche nel caso di mancanza di aspiranti con il titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie permanenti. (accolto come raccomandazione)