CLASSI DI CONCORSO E CONCORSI
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

di Pino Santoro

Il Ministero sta procedendo alacremente alla predisposizione di tutti gli atti necessari all’avvio della stagione concorsuale. In particolare gli interventi regolamentari si sono concentrati, in questo ultimo periodo, sulla revisione delle classi di concorso, sulla definizione degli ambiti disciplinari, sulla modifica delle tabelle di valutazione dei titoli, in attesa che il Ddl 4754, che tra l’altro prevede l’indizione di un corso-concorso riservato per il personale precario, possa terminare il suo accidentatissimo iter parlamentare. Riassumiamo brevemente qui, con un po’ di ordine, le novità introdotte da questi recenti provvedimenti.

Sulle classi di concorso

Finalmente il Ministero ha deciso di riordinare e di rimettere insieme le disiecta membra di una materia complessa che, a partire dal D.M. 334/94, ha subito innumerevoli modifiche. Il testo coordinato è finalmente disponibile ed è contenuto nel D.M. 39 del 30/1/98, a cui si dovrà d’ora in poi fare riferimento per quanto riguarda classi di concorso, tabelle di corrispondenza tra il pregresso ed il vigente ordinamento, titoli di accesso. Da sottolineare a riguardo un aspetto che ha ingenerato non poca confusione e che ha tratto in inganno parecchi "esperti": i titoli di accesso non più utilizzabili per le nuove classi di concorso, se non conseguiti entro il 1997-98, nel caso la modifica riguardasse i titoli di studio, oppure entro il 1998-99, nel caso riguardasse i piani di studio, vedono prorogati i termini di conseguimento all’anno accademico (scolastico per i diplomati) 2000-2001 ai fini della loro validità. Cogliamo l’occasione per ribadire che i laureati in tali discipline ed i laureandi potranno continuare a chiedere l’inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze, ma anche far valere il loro titolo di studio per partecipare a tutti i concorsi e a tutte le procedure di immissione in ruolo prossime venture.

Sugli ambiti disciplinari

Il collegato alla Finanziaria di quest’anno (art. 40, comma 10) prevedeva la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio. Ebbene, pratica attuazione a tale disposto viene data ora attraverso un atto regolamentare, il D.M. 354 del 10/8/98, che provvede alla costituzione degli "ambiti disciplinari". Tre le tipologie previste: a) per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale (otto ambiti, che riguardano le seguenti classi di concorso: 25A-28A; 29A-30A; 31A-32A; 36A-37A; 38A-47A-49A; 43A-50A-51A-52A; 45A-46A; 75A-76A); b) per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale (tre ambiti, che riguardano le seguenti classi di concorso: 36A-37A; 38A-47A-49A; 43A-50A-51A-52A); c) per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici (11 ambiti, che riguardano le seguenti classi di concorso: 4/C - 8/C; 5/C - 14/C; 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C; 7/C - 10/C - 22/C; 17/C - 23/C; 24/C - 35/C; 26/C - 27/C; 28/C - 29/C; 30/C - 31/C; 41/C - 42/C; 50/C - 51/C - 52/C). Sono state escluse da questa operazione molte piccole classi di concorso, dipendenti soprattutto dall’Ispettorato dell’istruzione artistica, sulle quali però il Ministero non esclude ripensamenti.

I tre gruppi si differenziano sia per l’intreccio delle prove concorsuali che per la validità delle abilitazioni che si acquisiranno.

Per gli ambiti elencati nel gruppo a) sono previste solo prove comuni. Allo stesso modo l’abilitazione così acquisita sarà valida per tutte le classi di concorso ricomprese nell’ambito disciplinare. Ciò non ha effetto solo sulle procedure concorsuali, ma interessa naturalmente anche il personale già abilitato, di ruolo o non di ruolo, che potrà far valere la sua abilitazione per tutte le materie ricomprese nell’ambito, con una specificazione però: i docenti non di ruolo, in possesso di idoneità per una delle classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare, conseguono le altre idoneità mediante superamento di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad essi la tabella di corrispondenza allegata al decreto, che si applica invece, con efficacia immediata, solo al personale di ruolo, il quale può partecipare alle operazioni di mobilità professionale facendo valere la corrispondenza fra abilitazioni ed ambiti disciplinari.

Il personale non abilitato e con i titoli non più validi, purché inserito nelle graduatorie delle supplenze, rimane nelle graduatorie medesime e potrà partecipare solo al primo concorso bandito per tutto l’ambito disciplinare. Una particolarità in questo gruppo riguarda gli abilitati nelle classi 75A-76A, per i quali si prevede comunque la partecipazione ad un corso di riconversione professionale non abilitante.

Per gli ambiti elencati nel gruppo b) sono previste invece prove comuni e prove differenziate per ogni singola classe di concorso. Sarà quindi possibile abilitarsi, a seconda delle prove superate, per una sola o più classi di concorso. In questo caso i docenti, di ruolo e non di ruolo, già abilitati in una delle classi di concorso dell’ambito disciplinare, potranno partecipare solo alle prove differenziate relative all’abilitazione nella/e classe/i di concorso di cui non sono in possesso. Fanno eccezione i docenti non di ruolo appartenenti alla classe di concorso 36A, abilitati nella ex classe LXXXIIA con piano di studi o titolo di studio non più valido per l’accesso: in questo caso saranno costretti a sostenere anche la prova obbligatoria comune.

Per gli ambiti elencati nel gruppo c) sono previste solo prove comuni afferenti alle diverse classi di concorso aggregate. Il superamento di tutte le prove darà diritto all’idoneità e all’inserimento nella graduatoria di merito per tutte le classi di concorso dell’ambito disciplinare. Non essendo in discussione per questo gruppo il conseguimento dell’abilitazione, non valgono le disposizioni previste per i docenti già abilitati degli altri due gruppi. Solo per i docenti già di ruolo è previsto il conseguimento dell’idoneità per le altre classi dell’ambito previa frequenza di un corso di riconversione professionale.

Merita infine attenzione quanto previsto dall’art. 6 del D.M. che stiamo esaminando. Si fa riferimento ad una prassi del tutto nuova, e che interessa sia il personale non di ruolo, ai fini dell’accesso, che di ruolo, ai fini della mobilità, territoriale e professionale: verranno considerati validi d’ora in poi anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato integrato con gli esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea. Ciò consentirà al personale di ruolo di spostarsi - come recita il testo del decreto - all’interno dell’ambito disciplinare, sia ai fini dell’utilizzazione che della riconversione professionale in caso di soprannumerarietà.

Sui concorsi

E’ stato di recente approvato in sede referente da parte della Commissione lavoro della Camera il Ddl 4754. Il 4 dicembre ‘98 il disegno di legge è stato posto in calendario per l’inizio della discussione in aula. L’approvazione definitiva di questa legge è assolutamente necessaria ed urgente: dopo oltre due anni di discussione nelle aule parlamentari non è più rinviabile l’adozione dei provvedimenti in essa contenuti, necessari per rispondere, attraverso procedure riservate di abilitazione e idoneità, alle legittime aspettative del personale precario, che fino ad ora ha garantito il regolare funzionamento delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e per consentire la riattivazione delle procedure concorsuali ordinarie bloccate dal 1990.

Queste le novità introdotte rispetto al testo approvato al Senato riguardo al reclutamento e alle abilitazioni del personale docente.

L'accesso ai ruoli avverrà per il 50% mediante concorso per esami e titoli e per il 50% mediante graduatorie permanenti (N.B.: non più concorso per soli titoli, il che comporta anche l’abolizione di operazioni connesse, quale ad esempio la formazione delle relative commissioni). I docenti neoimmessi in ruolo non possono chiedere per due anni il trasferimento in provincia e per tre fuori provincia.

Viene prevista l'indizione ogni tre anni dei concorsi per esami e titoli (subordinata alla previsione di una effettiva disponibilità di posti). I concorsi si svolgeranno su base regionale. Nei concorsi viene prevista anche una prova facoltativa di tecnologie informatiche, il cui superamento darà luogo ad un punteggio aggiuntivo. Le graduatorie dei concorsi restano valide fino al concorso successivo senza bisogno di atti di proroga.

Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente, integrate mediante l'inserimento in coda, in una delle province della regione sede di concorso, dei docenti che hanno superato l'ultimo concorso per titoli ed esami, sono trasformate in graduatorie permanenti.. Le graduatorie sono aggiornate ad ogni concorso. Le modalità di aggiornamento saranno definite da un apposito regolamento ministeriale. Tali norme di applicano anche ai convitti.

Contemporaneamente al primo concorso la legge preveda lo svolgimento di un esame abilitante per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Vi sono ammessi tutti i docenti, compresi quelli della scuola elementare, delle scuole statali, delle scuole italiane all'estero, della scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano maturato 360 gg. di servizio nel periodo 89/90-97/98, di cui almeno 180 negli aa.ss. 94/95, 95/96, 96/97 e 97/98.

La legge disciplina le modalità di svolgimento di questo esame abilitante, che sarà preceduto da un corso di preparazione di 120 ore. La commissione esaminatrice sarà formata da due formatori del corso e da un presidente esterno.