La legge sul precariato: guida alla lettura

di Pino Santoro

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La sessione riservata di esami
(art. 2, comma 4)

 

Proseguiamo nell’analisi dell’articolato della legge, ritornando su di un argomento già in parte trattato: il corso-concorso riservato previsto dall’art. 2, comma 4.

 

Precisazioni

a) Gli insegnanti di religione cattolica o coloro che hanno prestato servizio per insegnamenti alternativi all’insegnamento della religione cattolica non possono far valere questo servizio ai fini dell’accesso alla sessione riservata.

b) Nella scuola secondaria il servizio di insegnamento è valido anche se è stato prestato per un numero di ore inferiore a cattedra.

c) Il servizio di insegnamento si deve intendere prestato per l'intera durata del periodo del rapporto d'impiego, ancorché siano intervenute interruzioni dell'attività didattica durante il periodo delle lezioni (occupazione studentesca, disinfestazione, consultazioni elettorali, vacanze natalizie, ecc.) e sempreché sia stata corrisposta la retribuzione.

d) Nel caso in cui il servizio di insegnamento sia stato prestato su più classi di concorso anche in due diversi gradi di scuola, il servizio è cumulabile ed il docente può scegliere di partecipare agli esami riservati di abilitazione per una qualsiasi delle classi di concorso per le quali abbia prestato servizio.

 

Dalla stesura della norma, ed in attesa della regolamentazione ministeriale, risulta che:

a) il docente è obbligato a partecipare agli esami riservati per la classe di concorso per la quale abbia prestato servizio;

b) nel caso abbia prestato servizio per più classi di concorso, può scegliere quella per la quale partecipare (sempreché non sia già abilitato);

c) la scelta dovrebbe ricadere su quella classe di concorso per la quale abbia prestato il maggior servizio, allo scopo di vedersi riconoscere un miglior punteggio da aggiungere al voto degli esami;

d) altrettanto va detto per l'insegnante che abbia prestato servizio sia nella scuola materna che nella scuola elementare.

e) relativamente ad eventuali obblighi territoriali nella presentazione della domanda di partecipazione, non è obbligatorio frequentare il corso nella medesima provincia in cui è stato prestato il servizio che dà diritto di accesso al corso stesso (su tale aspetto è opportuno però attendere l’emanazione dell’O.M.).

 

Vi sono comunque tante questioni aperte, che l’O.M. che indice la sessione riservata di esami si dovrà preoccupare di definire in modo puntuale, stante la molteplicità dei soggetti interessati e la casistica veramente ampia che deve essere disciplinata. Ne cito solo alcune, meritevoli secondo me di attenzione particolare (non sono ad esempio interessato, e lo dico con assoluta tranquillità, al problema di come determinare il punteggio finale di abilitazione, su cui molti si esercitano con premurosa dovizia e con enorme dispendio di energie in questi giorni, preoccupati soprattutto di veder trasformata attraverso l’O.M. la sessione riservata in una procedura automatica di riconoscimento dell’abilitazione. Di tutto, sia detto per inciso, c’è bisogno in questo momento in Italia meno che di ope legis mascherati).

 

a) VALUTAZIONE DEI SERVIZI

All’estero. L’O.M. dovrà stabilire che il servizio all'estero è valutabile solo se prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge n. 153/71, con nomina MAE e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di supplenze. Il servizio nelle scuole legalmente riconosciute, sempre funzionanti all'estero, dovrà essere certificato come quello prestato nelle scuole legalmente riconosciute in Italia, col visto o la conferma da parte del Console.

Nelle scuole parificate o legalmente riconosciute. L’O.M. dovrà preoccuparsi di riconoscere solo i servizi prestati in qualità di dipendente, escludendo in modo esplicito le prestazioni d’opera.

Nelle attività di tirocinio. Tale servizio, riferito all’attività prestata negli istituti magistrali o nelle scuole magistrali, dovrà essere computato e ritenuto utile a tutti gli effetti.

Sul sostegno. Anche il servizio prestato su posti di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione dovrà essere considerato valido.

Riguardo a che cosa si debba intendere per servizio "effettivo". Tenuto conto che per servizio effettivo si intende, di norma, quello corrispondente alla durata complessiva della nomina o del contratto a tempo determinato e tenuta inoltre presente la regolamentazione introdotta dall'art. 25 del CCNL, sono da considerare insindacabili i periodi di maternità obbligatoria o di leva coperti da nomina e le assenze per malattia. L’O.M. dovrebbe chiarire quindi l'incidenza parziale o totale delle astensioni facoltative, delle assenze per motivi personali, di studio o di famiglia e degli eventuali permessi fruiti dal personale ai sensi della legge n. 104/92.

 

b) SOGGETTI INTERESSATI

Nell’individuazione dei soggetti che, in possesso dei requisiti di servizio indicati dalla legge, hanno titolo a partecipare alla sessione riservata, occorrerà indicare puntualmente:

- il personale precario in servizio all'estero compreso quello in servizio o che ha prestato servizio nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute;

- i docenti di sostegno di cui all’art. 7 della legge;

- i docenti di tirocinio degli istituti magistrali e delle scuole magistrali (vedi ordini del giorno approvati nel corso della discussione parlamentare);

- il personale di ruolo

- il personale educativo in possesso del previsto servizio prestato nelle relative attività di educatore;

- i docenti di strumento musicale.

 

c) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Occorre definire con chiarezza le modalità con cui si svolgeranno i corsi ed indicare eventuali periodi di assenza che possono essere ritenuti comunque validi ai fini dell'ammissione agli esami finali (per esempio interdizione obbligatoria per maternità, chiamata alle armi, assenze per malattia, ecc.).

Occorre definire inoltre le modalità con cui si svolgeranno corsi e prove per coloro i quali sono già in possesso di una abilitazione parziale, nonché per i docenti di sostegno, onde evitare che il tutto si risolva in un aggravio di lavoro piuttosto che in un riconoscimento dell'esperienza professionale.

Va prevista infine l'istituzione di corsi specifici per il personale in servizio all'estero o l'individuazione di modalità apposite per riconoscere anche a questo personale il diritto a partecipare alla sessione riservata, stante il vincolo normativo che non prevede l’esonero dal servizio.


L’artt. 1, comma 6, 2 e 4

 

Le graduatorie permanenti

Il comma 6 dell’art. 1 modifica integralmente il vecchio art. 401 del d. l.vo 297/94, relativo ai concorsi per titoli. Sei striminzitissimi commi ne sostituiscono quindi ben diciotto: si semplifica e si delegifica, e questo di per sé è un bene. Infatti tutte le modalità di compilazione e gestione delle graduatorie permanenti saranno definite attraverso un regolamento che verrà emanato dal Ministro della P.I. La legge si preoccupa semplicemente di stabilire i criteri a cui il Ministro si dovrà attenere nella predisposizione del decreto: semplificazione e snellimento delle procedure e, nell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie, salvaguardia delle posizioni di coloro che sono già compresi nelle graduatorie permanenti.

La trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti rappresenta una delle novità più importanti della legge, dal momento che modifica un aspetto non marginale del sistema di reclutamento così come era stato pensato e definito nell’89.

Si stabilì allora che per l'ammissione ai concorsi per soli titoli fossero richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso (il servizio doveva essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria; il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero era utile solo se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri).

La partecipazione ai concorsi per titoli fu consentita per due province, e per tutte le graduatorie per le quali gli aspiranti fossero in possesso dei requisiti di ammissione. Già allora fu previsto che esse avessero carattere permanente e fossero soggette ad aggiornamento triennale: coloro che risultavano già inclusi dovevano comunque, in occasione dell’aggiornamento, presentare apposita domanda di permanenza nei termini previsti dal bando di concorso, eventualmente chiedendo l’aggiornamento del punteggio sulla base della presentazione di nuovi titoli.

La legge stabiliva in modo scrupoloso alcuni aspetti che ora verranno disciplinati attraverso il regolamento (per esempio che il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non potesse essere valutato; che nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli dovessero essere banditi entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica, ecc.).

Ora la nuova legge si preoccupa di precisare soltanto che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono trasformate in graduatorie permanenti; che esse sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia; che contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

Quindi queste graduatorie, a differenza di quelle di merito, saranno compilate su base provinciale.

Primo problema: sarà ancora possibile partecipare al concorso per due province? La questione non è di poco conto, se si pensa che queste graduatorie verranno utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee da parte dei provveditori agli studi (art. 4, 6° comma). La legge afferma che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli "del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti." (nuovo art. 401 del d. l.vo 297/94, 1° comma - corsivo nostro). Quindi i criteri con i quali le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono state compilate non vengono pregiudicati dalla trasformazione in graduatorie permanenti. La legge infatti non afferma che le graduatorie permanenti, compilate secondo modalità e procedure che il regolamento dovrà definire, sostituiscono le attuali graduatorie relative ai concorsi per titoli. Dice il testo: le graduatorie già in essere vengono trasformate in graduatorie permanenti. E siccome nelle graduatorie relative ai concorsi per titoli i candidati hanno potuto inserirsi in due province, questa opportunità non può essere pregiudicata dalla trasformazione.

Se il regolamento confermerà questa interpretazione, coloro che chiederanno l’inserimento nelle graduatorie di due province, oltre all’immissione in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili, in subordine potranno aspirare anche ad un’eventuale supplenza conferita da parte dei provveditori agli studi competenti. Che è l’altra grossa novità che la legge introduce (art. 4): niente più graduatorie di incarichi, ma utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche. Due province quindi anche per aspirare ad una supplenza annuale (rendendo possibile quanto fino ad oggi era espressamente vietato)? Se la nostra interpretazione è giusta, potrebbe essere così.

Altro problema (ce ne sono tantissimi, e purtroppo solo di alcuni – a nostro modo di vedere i più importanti – abbiamo tempo e modo di occuparci qui): la trasformazione delle graduatorie per titoli in permanenti che conseguenze determinerà rispetto all’attuale ordine di inclusione dei concorrenti? Questione delicatissima e di fondamentale importanza, come ben capite: al di là dell’accesso ai ruoli nei prossimi anni in ogni ordine e grado di scuola sarà possibile insegnare come supplenti sulla base della posizione occupata nelle graduatorie permanenti. Per saperne di più dobbiamo naturalmente attendere il regolamento. E’ però la legge ci permette di sapere fin d’ora chi e come potrà chiedere, già nella prima integrazione delle graduatorie, l’inclusione.

L’art. 2 si preoccupa infatti di disciplinare la fase transitoria. In particolare, per quanto riguarda il problema di cui ci stiamo occupando, il legislatore ha stabilito che hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie permanenti (non essendo attualmente già inclusi in quelle relative al concorso per titoli):

a) i docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (quindi che possano far valere il possesso dell’abilitazione specifica e 360 giorni di servizio prestato nelle scuola statale);

c) i docenti che abbiano superato le prove (corsivo nostro) di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo (si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge)

A questi si aggiungeranno coloro che si abiliteranno partecipando alla sessione riservata prevista contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della legge (ricordiamolo qui per inciso: la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 26 maggio).

Poiché, come abbiamo già detto, il regolamento dovrà preoccuparsi di salvaguardare le posizioni di coloro che sono già compresi nelle graduatorie permanenti (nuovo art. 401 del d. l.vo 297/94, comma 3), questo significa che coloro che sono attualmente inseriti nelle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli non potranno veder pregiudicata la loro posizione dai neoinclusi. Ciò è espressamente vietato dalla legge. Esistono poi agli atti parlamentari degli emendamenti, trasformati in ordini del giorno regolarmente approvati nel corso della discussione che ha portato all’approvazione della legge, che vincolano il Ministro, nell’emanazione del regolamento, a non pregiudicare il diritto di precedenza di coloro che già sono inclusi in graduatoria: si tratta di un vincolo "politico", è chiaro, però non facilmente aggirabile.

A regime poi, come dicevamo, potranno chiedere l’inclusione nelle graduatorie permanenti coloro che abbiano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto (a prescindere, quindi, dal requisito del servizio, oggi necessario per poter chiedere l’inserimento nelle graduatorie relative al concorso per titoli), e dei docenti che abbiano chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

 

 

Il corso-concorso

Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, sarà indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che darà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti. Ai predetti esami saranno ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 26 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio dovrà essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso (corsivo nostro), con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di questa sessione riservata di esami, la legge stabilisce che essi debbano essere preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi saranno svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente. Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporterà l'esonero dal servizio.

Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.

Fin qui la legge. Il testo è chiarissimo nella sua ambiguità, ed i problemi che pone sono forse superiori a quelli che tenta di risolvere. Cerchiamo di capire perché.

 

 

Problemi aperti

La legge consentirà l’inclusione nelle graduatorie permanenti anche a coloro che "abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo". Ciò significa, per fermarci alla lettera di quanto la norma prevede, che basterà aver superato le prove di un precedente concorso ed essere inclusi nelle graduatorie per supplenza per chiedere l’inclusione nelle future graduatorie permanenti? A me pare di sì, ma se così è ci troviamo di fronte ad una sanatoria generalizzata, che va ben al di là dello scioglimento delle riserve previsto dall’art. 11, comma 4, di cui abbiamo già scritto in una precedente nota.

Infatti, per fare solo un esempio, tra coloro che parteciparono alla sessione riservata dell’89 ci furono anche gli insegnanti di religione cattolica che, ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva, si videro negare l’abilitazione perché privi del requisito di servizio previsto (esso doveva infatti essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso). I tribunali amministrativi mai diedero ragione ai ricorrenti. Ora, alla luce di quanto stabilisce l’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 124/99, questi insegnanti si vedono riconosciuta l’abilitazione conseguita senza i requisiti richiesti e la possibilità di spenderla per chiedere l’inclusione nelle graduatorie permanenti.

La cosa è paradossale anche per un’altra ragione. Il comma 4 sempre dell’articolo 2, che indice il corso-concorso riservato, nega a coloro che non abbiano maturato i 360 giorni di servizio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso la possibilità di partecipare alle procedure abilitanti. Quindi gli insegnanti di religione cattolica si vedranno esclusi, come per altro lo furono nell’89, dalla possibilità di partecipare ai concorsi riservati (non potendo entrare dalla porta, sicuramente lo faranno dalla finestra, impugnando i provvedimenti di esclusione e facendo valere in sede contenziosa l’evidente e paradossale disparità di trattamento rispetto ai colleghi dell’89, a cui oggi si spalancano le porte delle graduatorie permanenti).

Quando dicevo, nelle precedenti note, che la legge è scritta malissimo, mi riferivo naturalmente a questi aspetti, semplicemente sorprendenti. Per carità, lungi da me la volontà di associarmi a quell’atteggiamento, tutto "italiano" e molto provinciale, contro cui qualche decennio fa Carlo Emilio Gadda esprimeva la sua furiosissima rabbia, e cioè la "porca rogna italiana del denigramento di noi stessi". Qui non si tratta di denigrare per il gusto di farlo, ma di pretendere serietà da parte del legislatore, che è il minimo di cui un paese civile ha bisogno per poter "funzionare". Ciò purtroppo non è dato di riscontrare, almeno a leggere questo testo, dalla gestazione così lunga e complessa, che comunque non è bastata a garantire certezza di diritto.

Un’altra cosa come insegnante e cittadino un po’ m’indigna, degli articoli che stiamo commentando, e riguarda la possibilità di partecipare al corso-concorso, acquisire l’abilitazione ed inserirsi nelle graduatorie permanenti concessa agli insegnanti che abbiano maturato il requisito del servizio utile negli istituti privati parificati o legalmente riconosciuti. Anche qui, lungi dall’entrare nel merito di una discussione annosa e tutta politica sulla scuola privata: perché mettere sullo stesso piano chi sullo stesso piano non è stato, in questi anni, per ragioni per altro evidenti e che sono sotto gli occhi di tutti? Chi ha maturato il requisito di almeno 360 giorni di servizio insegnando nella scuola pubblica lo ha fatto sulla base di norme che non consentono la chiamata diretta, sistema invece in uso nella scuola privata, ancorché parificata o legalmente riconosciuta. Questo è un fatto, dal quale non si può prescindere, secondo me, se si vogliono garantire pari opportunità a tutti. Chi ha beneficiato di un privilegio non può usarlo ora per sopravanzare chi invece di questo privilegio non ha potuto godere. Non discuto il diritto di chi ha insegnato nella scuola privata di poter acquisire la semplice abilitazione partecipando al corso-concorso riservato: se questa opportunità è data agli insegnanti della scuola pubblica, non ha senso negarla a coloro che hanno prestato servizio in quella privata. Ciò che trovo invece profondamente ingiusto è permettere a questo personale di potersi inserire, una volta acquisita l’abilitazione, nelle graduatorie permanenti (il comma 2 dell’art. 2, se leggo correttamente, dice purtroppo proprio questo).

E’ un brutto modo, surrettizio, di introdurre una parità che di fatto non c’è ancora, tra scuola pubblica e scuola privata, partendo proprio da uno dei nodi più delicati problematici e controversi, e cioè il sistema di reclutamento ed i diritti del personale insegnante, a tutto vantaggio di coloro che per fortuna o merito hanno potuto prestare servizio in questi anni negli istituti privati.

Il Parlamento, complici un po’ tutti, ha prodotto, per quanto riguarda questo aspetto specifico, un piccolo mostro. Possiamo permetterci, tertio millennio adveniente, di convivere con lui?

Il provinciale "denigramento di noi stessi", come potete ben capire, non c’entra: la questione, purtroppo, è molto più seria e complessa.



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