Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Uffici Scolastici Regionali
(DPR n.347 del 6 novembre 2000)

[….]

In ciascun capoluogo di regione è istituito l’ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 1994, che sono  soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle Regioni e agli enti locali.

L’Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.

L’ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’attività formativa e sull’osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233; cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all’offerta formativa integrata, all’educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell’autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico. Nell’esercizio dei propri compiti il dirigente dell’ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell’Istituto regionale di ricerca educativa.

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il personale della scuola; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti articolazioni regionali dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.

Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.


Regione

Direttore

Piemonte Francesco DE SANCTIS (che sostituisce Anna Maria DomeniciI)
Lombardia Anna Maria DOMENICI (che sostituisce Mario Giacomo Dutto subentrato a Luigi Catalano a sua volta subentrato a Maria Caterina Bertiglia)
Veneto Carmela PALUMBO (sostituisce Enzo Martinelli)
Friuli V.G. Francesco PAGLIUSO (che sostituisce Pier Giorgio Cataldi subentrato a Bruno Forte)
Liguria Attilio MASSARA (sostituisce Gaetano Cuozzo)
Emilia R. Luigi CATALANO (che sostituisce Lucrezia Stellacci a sua volta subentrata ad Emanuele Barbieri)
Toscana Cesare ANGOTTI (sostituisce Michele Paradisi)
Marche Michele DE GREGORIO (sostituisce Fabio Iodice)
Umbria Nicola ROSSI (che sostituisce Ugo Panetta subentrato ad Anna Maria Dominici a sua volta subentrata a Carmela Lo Giudice)
Lazio

Raffaele SANZO (che sostituisce Bruno Pagnani, subentrato a Maria Maddalena Novelli a sua volta subentrata a Francesco De Sanctis)

Abruzzo Nino SANTILLI (sostituisce Pasquale Giancola)
Molise Giuseppe BOCCARELLO (sostituisce Anna Evelina Ciarrapico)
Campania Alberto BOTTINO (sostituisce Anna Maria Dominici)
Basilicata Franco INGLESE (sostituisce Pasquale Palmiero)
Puglia Lucrezia STELLACCI  (che sostituisce Giuseppe FioriI)
Calabria Ugo PANETTA (che sostituisce Francesco Mercurio subentrato allo stesso Ugo Panetta a sua volta subentrato a Franco Inglese)
Sicilia Guido DI STEFANO (sostituisce Michele Calascibetta)
Sardegna Armando PIETRELLA (sostituisce Carmelo Maniaci)


disposti normativi



La pagina
- Educazione&Scuola©