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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Scheda di valutazione per gli alunni della Scuola Media

(dal Decreto Ministeriale 5 maggio 1995)

Traguardi comuni - Individualizzazione

  Un primo problema che la scuola media si pone è quello di dover assicurare un livello di formazione rispondente al carattere di secondarietà degli studi e nello stesso tempo dovervi tendere rispettando i ritmi e le potenzialità di ciascun alunno, nella articolata varietà delle condizioni intellettuali, auxologiche e socioculturali della popolazione scolastica.

I Programmi indicano le linee portanti dell'azione pedagogico didattica e ne definiscono i traguardi comuni. Essi sono ad un tempo proposta e, in certa misura, vincolo posto dalla società in ragione dei propri bisogni formativi.

Il diritto del discente al massimo sviluppo possibile per esser garantito come tale deve quindi trovare soddisfazione all'interno di tale quadro d'aspettative; questo deve però a sua volta conciliarsi con le soggettive condizioni di apprendimento del discente stesso.

E' dato agli organi di istituto di adeguate le indicazioni programmatiche alla concreta realtà operativa (situazione territoriale, situazione di classe, singole condizioni), in vista sempre e comunque del massimo sviluppo possibile dell'alunno. Nell'articolo 4 del Dpr 416/1974 è detto che  il Collegio dei docenti «cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare (...) i programmi d insegnamento alle specifiche esigenze ambientali»,

Nella Premessa dei Programmi, parte 111, si legge infatti: «Ai programmi di tutte le discipline debbono riferirsi il consiglio di classe e singoli docenti per impostare concretamente e in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i piani didattici, secondo il criterio della programmazione curricolare».

E' da chiarire, però, fino a che punto adattare i programmi può voler dire rinunciare al perseguimento di obiettivi, in termini di quantità e qualità.

Passando a delle esemplificazioni pratiche, osserviamo che un primo elemento di differenziazione all'interno della scolaresca pur essere determinato da un più lento ritmo di apprendimento. non tale però da influire sulle potenzialità intellettive. Per gli alunni che presentino tali caratteristiche sarà indispensabile definire percorsi formativi per tappe diversificate ed.individualizzare l'azione didattica, mediante interventi di recupero o sostegno attuati anche per gruppi formati all'interno della classe o a classi aperte. Una differenziata scansione temporale della programmazione non comporta in linea di massima una rielaborazione per riduzione degli obiettivi a lungo termine e non presuppone di dover rinunciare a sviluppare la crescita in tutte le direzioni.

La stessa cosa si impone in presenza di deprivazioni socioculturali che incidano su possibilità e stili cognitivi e rallentino i tempi di assimilazione: oltre a diversificare anche in tal caso le tappe, si dovrà ricorrere ad una differenziata metodologia di insegnamento, che non influirà però sulla definizione degli obiettivi finali.

A capacità intellettive normali possono invece accompagnar degli handicaps motori o sensori. Essi non possono e non devono limitare i traguardi generali della formazione e tuttavia comportar la rinuncia al perseguimento degli obiettivi specifici che non siano compatibili con le carenze presenti. La scuola dovrà quindi articolare il proprio intervento prescindendo da alcuni aspetti strumentali della conoscenza (ad esempio la lettura e la scrittura per l'ipovedente, l'ascolto dell'ipoacusico), che dovranno trovare un'adeguata sostituzione nel rafforzamento di altri aspetti strumentali all'interno della rosa degli obiettivi comuni (secondo l'esempio che precede, l'ascolto per l'ipovedente, la lettura e la scrittura per l'ipoacusico).

Se l'handicap riguarda invece aspetti dell'intelligenza, lo sviluppo dell'alunno dovrà basarsi sulle risorse effettivamente presenti, tralasciando il perseguimento di obiettivi più complessi e non proponibili perché non adeguati alle reali possibilità dell'alunno.

Anche nel caso tuttavia in cui l'handicap comporti oggetti impedimenti al perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal livello degli studi, la scuola dovrà comunque indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione dell'alunno tutte le direzioni realisticamente possibili, se è necessario prolungando il tempo dell'intervento stesso, ed effettuando ove occorra, sostituzioni di contenuti disciplinari. La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, infatti, all'art. 16 espressamente recita: «nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

Vi è poi il caso degli alunni particolarmente dotati per rapidità acquisizione e livello di generalizzazione, o per qualità attitudini eminenti, i quali esigono un diverso impulso al loro sviluppo, atto tener desta la motivazione, a soddisfare, in sintonia con un più veloce ritmo di apprendimento, gli interessi via via espressi,  a impegnarne le possibilità.

In tutti questi casi, con i quali si è voluto in qualche modo raccogliere per tipologie le condizioni che possono essere presenti accanto alla condizione “di norma in una scolaresca”, non sarebbe significativo e corretto valutare con riferimento esclusivo, quasi automatico al risultato medio della classe, mentre appare rispettoso sia dell’ oggettività della situazione che dei diritti della persona - e quindi formativo – riferire il giudizio alle attese stabilite in base ai diritti e alle caratteristiche del singolo.


Dir. Istr. Secondaria i grado

Circolare Telegrafica 12 giugno 1985, n. 189

Con riferimento at quesiti pervenuti in ordine at modalità svolgimento esami licenza scuola media alunni portatori handicap precisasi che nulla deve intendersi innovato rispetto at modalità in proposito stabilite anteriormente at entrata in vigore legge 16 luglio 1984 n. 326 cui articolo 14 dispone, come est noto, non menzione nei diplomi et certificati anzidetta licenza che relativi esami sono stati superati con prove differenziate.

Confermasi pertanto che prove differenziate debent essere pienamente coerenti con caratteristiche intervento educativo attuato.

Contenuti prove differenziate saranno stabiliti da singole commissioni esaminatrici in modo che sia evidenziato lo stretto collegamento che deve esistere tra particolarità percorso for­mativo et particolarità prove esame con ciò garantendo at alunni interessati anche in fase svolgimento dette prove nonché in quel­la attinente alla valutazione finale ogni più attenta considera­zione loro particolare situazione et rispetto loro diritti.

Falcucci Ministro Istruzione


Decreto Ministeriale 10 dicembre 1984

Esami Licenza Media

Visto il DM 26 agosto 1981, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità di svolgimento delle prove d'esame di licenza media;

Visto l'att. 14 della legge 16-7-1984, n. 326, che dispone la non menzione nei diplomi di licenza della scuola media delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicaps;

Ritenuta, in relazione a tale disposizione, la necessità di apportare modifiche ai criteri orientativi e modalità di svolgi mento degli esami di licenza media approvati con D.M. 26-81981 sopra citato nella parte riguardante le prove d'esame per gli alunni handicappati;

DECRETA:

L'ultimo periodo della « Premessa » ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media approvati con DM  268-1981 è così sostituito:

« Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi rico­nosciuti, secondo le norme vigenti, portatori di handicaps che vengono ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nel quadro di una programmazio­ne educativa e didattica che, ispirandosi al criterio della massima individualizzazione, abbia consentito la elaborazione di piani di studio adeguati per contenuti e metodologie alle spe­cifiche differenziate situazioni, anche con possibilità, quindi, di parziale sostituzione dei contenuti programmatici di talune di­scipline.

Per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l'esame di licenza media potrà svolgersi, sIa per quanto riguarda le tre prove scrit­te che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le carattetisitche dell'intervento educativo - didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l'ac­quisizione di un livello di maturazione e di apprendimento pa­rimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla Commissione di esa­me su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scru­tinio finale.

Restano ferme le particolari disposizioni per gli alunni han­dicappati fisici e sensoriali stabilite dall'art, 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, salvo la menzione, che viene abolita del medesimo articolo sui diplomi e certificati di licenza media.

La possibilità di svolgimento delle prove differenziate ri­guarda gli alunni interni nonché candidati privatisti che abbia­no presentato al preside nella scuola media presso la quale chiederanno di sostenere l'esame di licenza un piano di studio individualizzato elaborato, per quanto possibile, secondo i criteri di cui alla Circolare ministeriale n. 258 del 22 settembre 1983 relativa alle intese fra scuola, enti locali e UU.SS.LL. in ma­teria di integrazione scolastica degli alunni portatori di han­dicaps.

Detto piano deve essere presentato all'inizio dell'anno sco­lastico e, comunque, non oltre il 30 settembre, al fine di con­sentire al Consiglio di classe, designato dal preside, le even­tuali integrazioni e modifiche al piano stesso, anche, per quanto possibile, mediante incontri con il candidato medesimo».


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