ࡱ>      ( 2 B7 * dall O.M. 216/91zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om216_91.html dall O.M. 217/91zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om217_91.htmlC.M. 192/00zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm192_00.html"dall O.M. 215/91 zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.htmlO.M. 225/95zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om225_95.htmlB6legge 7 agosto 1990, n. 241phttp://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l241_90.htmlxLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Il Consi...xLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Il Consi...nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicerLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Le normenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicenLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice"nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice(nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice+nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice/nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice3nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice7nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice;nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice=nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceAnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceCnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceFnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceHnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceI2OO.MM. 216 e 217 del 1991thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlJ2OO.MM. 216 e 217 del 1991thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlLnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceNnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indicethttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlPnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indicethttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlQ2OO.MM. 216 e 217 del 1991thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlRBOO.MM. n. 215, 216 e 217 del 1991thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlTnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceU dell O.M. 217/91zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om217_91.htmlV dell'O.M. 215/91zhttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.htmlXnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceY4OO.MM. 216 e 217 del 1991 thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlZ4OO.MM. 216 e 217 del 1991 thttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.html]nLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceanLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indicethttp://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.htmlcnLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndicexzLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...zzLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...|zLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...~zLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...xLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...xLe elezioni del Consiglio Scolastico 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Provi...xLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...xLe elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...xLe elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...snLe elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice*0cinzia_olivieri@yahoo.it>mailto:cinzia_olivieri@yahoo.it/ 00DArialBlac4 MQ0 0"DTimes New Roman MQ0 0 DWingdingsRoman MQ0 00DArial Blackman MQ0 0"@ . @n?" dd@  @@`` ( \*W 78:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`adefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 0AA@8 ʚ;ʚ;g4,d,d$0Fppp@ <4ddddP0   0___PPT10 pp ___PPT9 B "(+/37;=ACFHIJLNPQRTUVXYZ]acxz|~sD-, ?V+ Bbozza - sono graditi suggerimentiO, =O.C. O.C.P`Gli Organismi di Partecipazione nella scuola (Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali)(a,(,36Guida per i rappresentanti A cura di Cinzia Olivieri <ZZ$ q67Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceH80$Le norme pag. 4 Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale Indizione pag. 6 Composizione pag. 7 Composizione pag. 8 Incompatibilit ed ineleggibilit pag. 9 Commissione elettorale pag. 10 Commissione elettorale  Formazione elenchi  Ricorsi pag. 11 Formazione Liste pag. 12 Autenticazione delle firme pag. 13 Presentazione delle liste pag. 14 Verifica della regolarit delle liste  Rappresentanti di lista pag. 15 Presentazione dei programmi pag. 16 Predisposizione delle schede pag. 17 Costituzione dei seggi pag. 18 Composizione e nomina dei seggi pag. 19 Svolgimento delle elezioni pag. 20 Svolgimento delle elezioni  segue pag. 21:P@C 0x 0P`z 0at| 0u~ 0 0 0 0' 0(J 0Kl 0m 0 0 0 0D 0Eg 0hA7Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceH80Scrutinio pag. 22 Attribuzione dei posti pag. 23 Attribuzione dei posti  Esempio pag. 24 Proclamazione degli eletti  Ricorsi pag. 25 Nomina  Presidenza  Prima convocazione pag. 26 Permanenza  Proroga pag. 27 Surrogazione  Elezioni suppletive pag. 28 Esonero dal servizio  Gratuit  Recupero pag. 29 Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione Indizione  Componenti  Elettorato pag. 31 Commissioni elettorali  Formazione degli elenchi  Ricorsi pag. 32 Liste  Formazione e presentazione pag. 33 Verifica della regolarit delle liste  Rappresentanti di lista  Presentazione di candidati e programmi pag. 34 Predisposizione delle schede e del materiale elettorale pag. 35 Costituzione e sede dei seggi elettorali pag. 36 Composizione e nomina dei seggi elettorali pag. 37 Modalit delle votazioni  Scrutinio  Riserva pag. 38 Proclamazione degli eletti  Ricorsi pag. 39 Nomina  Prima convocazione pag. 40 Decadenza  Surrogazione  Elezioni suppletive  Esonero, Gratuit, Recupero pag. 41XP3> 0 00 01Y 0Z 0 0 0 02 0q 0 0 0  0 | 0} 0 0  0 ! 0!W 0X 0 05Le norme Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale sono disciplinate dall O.M. 216/91 Le elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale sono disciplinate dall O.M. 217/91 Le ultime elezioni, suppletive, sono state disposte con la C.M. 192/00 La disciplina analoga a quella prevista dall O.M. 215/91 per le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo e di Istituto Per tali ragioni si rinvia ad essa per completamento Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, cui non partecipano rappresentanti dei genitori e degli studenti, sono disciplinate dalla O.M. 225/95 Questa guida sintetizza i contenuti normativi attraverso estratti YP!  -\ A  0DT 0 0 0+ 0<GW)1Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali (21Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale Torna all indice:@PPB0  07 Indizione  Le elezioni per la costituzione dei consigli scolastici distrettuali e del consiglio scolastico provinciale, sono indette dal Provveditore agli studi Il Ministro della P.I. fissa la data delle votazioni. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30 Contestualmente all indizione delle elezioni per il consiglio scolastico distrettuale e provinciale, il provveditore agli studi invia formale richiesta agli enti e associazioni ai fini delle previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi che dovranno pervenire entro il 30esimo giorno successivo a quello delle votazioni, pena decadenza Qualora esse non siano pervenute nel termine il consiglio scolastico distrettuale ed il consiglio scolastico provinciale possono funzionare regolarmente senza dette componenti Torna all indice :mP$   Eo"F-/  0[k8 Composizione  Il Consiglio Scolastico Distrettuale composto da: Rappresentanti del personale direttivo personale docente personale ATA in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto Genitori di studenti iscritti nelle scuole del distretto Studenti iscritti nelle scuole del distretto Lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative rappresentanti dell amministrazione provinciale e del comune Torna all indice4P'PPxPP!Gr ] 0; Composizione Il Consiglio Scolastico Provinciale composto di diritto dal Provveditore agli studi 3 rappresentanti dei Comuni della provincia l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale un rappresentante del consiglio regionale; Sono eletti: i rappresentanti del personale direttivo e docente, del personale ATA, del personale dell'amministrazione scolastica periferica, dei genitori degli alunni Sono nominati: i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro Non vi fanno parte gli studenti Torna all indice>ZZ ZZZ6ZZ   8!  0=!Incompatibilit ed ineleggibilit""I genitori degli alunni iscritti in pi scuole statali e non statali dello stesso distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nella scuola del distretto/della provincia frequentata dal figlio minore di et I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di diversi distretti ovvero di diverse province esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l elezione del consiglio scolastico di ciascun distretto/provincia di cui facciano parte I docenti che prestino servizio in pi scuole statali e non statali dello stesso distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, ed in caso di parit di ore, nella scuola indicata dagli interessati I docenti che prestino servizio in pi scuole statali e non statali di diversi distretti ovvero della stessa provincia esercitano l elettorato attivo e passivo per l elezione del consiglio scolastico di tutti i distretti/province di cui facciano parte Gli elettori che facciano parte di pi componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano l elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano Il personale direttivo, docente e A.T.A. e i genitori degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di pi componenti nello stesso consiglio scolastico distrettuale o provinciale devono optare per una delle rappresentanze In sede di emanazione del decreto di nomina i provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilit, invitano l interessato ad optare per una delle due rappresentanze Torna all indicePwkvt1;$X  0?Commissione elettoraleLa commissione elettorale distrettuale/provinciale nominata dal provveditore agli studi La commissione elettorale distrettuale costituita presso la sede del distretto ed composta di dieci membri designati dal consiglio scolastico distrettuale La commissione elettorale provinciale costituita presso la sede di ciascun ufficio scolastico provinciale ed composta da sette membri designati dal consiglio scolastico provinciale La commissione elettorale presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente La commissione nominata non oltre il 60esimo giorno antecedente a quello delle votazioni La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la met pi uno dei propri componenti e tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parit prevale il voto del presidente La commissione elettorale dura in carica due anni ed i suoi membri sono eleggibili per il biennio successivo. La commissione elettorale scaduta, pu, per il principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all insediamento della nuova commissione elettorale Il provveditore agli studi pu costituire commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza a tutte le categorie. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non tutte le componenti sono rappresentate I membri della commissione elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti Torna all indiceMP5%4=38=?}'4"<  6,  0<LAjCommissione elettorale  Formazione elenchi - Ricorsi66 Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto; quella distrettuale forma gli elenchi del personale direttivo; quella provinciale gli elenchi dei Dirigenti Scolastici e del personale degli uffici dell amministrazione periferica Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di circolo o di istituto, distrettuale o provinciale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno mediante avviso da affiggere all albo della sede della commissione Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni Avverso l'erronea compilazione degli elenchi ammesso ricorso, in carta semplice, dagli appartenenti alle categorie interessate, alla commissione elettorale provinciale/distrettuale o alla commissione elettorale di circolo o istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dall affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni elettorali danno informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo della propria sede Torna all indiceP8"<:2Z7T$x8  0CFormazione Liste4 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l ordine di presentazione alla competente commissione elettorale distrettuale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista I candidati sono elencati con l indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonch dell eventuale qualifica professionale e sede di servizio nonch scuola di appartenenza degli alunni. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi Nessun candidato pu essere incluso in pi liste di una stessa rappresentanza per le elezioni nello stesso consiglio scolastico distrettuale/provinciale, n pu presentarne alcuna Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte n intendono far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso distretto ovvero la stessa provincia Tali dichiarazioni non sono necessarie per il personale direttivo delle scuole statali e non statali, nonch (per il consiglio scolastico provinciale) per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, poich gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla stessa commissione elettorale distrettuale/provinciale stessa I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti Torna all indiceP%&&/xf+.g*   0E Autenticazione delle firme Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate: - dai Dirigenti Scolastici, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante e A.T.A. del circolo o dell'istituto, nonch ai genitori di alunni iscritti nel circolo od istituto - dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di Dirigenti Scolastici nonch del personale dell'Ufficio scolastico provinciale - dal Sovrintendente scolastico regionale, se trattasi di firme del personale in servizio nell'Ufficio scolastico regionale L autenticazione pu essere effettuata anche se l'interessato sia privo di un documento di riconoscimento, qualora l'identit del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione Le autenticazioni possono essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, dove devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste che deve indicare gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente Torna all indice:MP@ Rn#'K|.0,  0<LF!Presentazione delle listeCiascuna lista pu essere presentata da un numero di elettori della stessa componente pari ad: a) almeno 2 ove questi non siano superiori a 20; b) almeno un decimo ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unit intera); c) almeno 20 se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200; d) almeno 40 se questi siano superiori a 1000 Per l elezione del Consiglio Scolastico Provinciale le liste elettorali del personale docente devono essere presentate almeno da 40 elettori, quelle dei genitori degli alunni almeno da 200 elettori Se il numero degli elettori inferiore a quello richiesto per la presentazione di almeno due liste, l'elezione avviene sulla base di un'unica lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore pu votare la met dei membri da eleggere se superiore a 1 Ove il numero degli elettori coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si d luogo a votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale/provinciale; qualora invece lo superi di una sola unit si procede per sorteggio. Ciascuna lista pu comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 38esimo giorno e non oltre le ore 12 del 28esimo giorno antecedente alle votazioni. Se presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12 la commissione elettorale ne cura l'affissione all'albo I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste, ma non essere candidati Non consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista, salvo facolt di rinuncia alla nomina Torna all indiceFPb0 q > !_CEb n .]J  05EI"~Verifica della regolarit delle liste  Rappresentanti di lista@@La commissione elettorale verifica che: le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, essi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista, siano autenticate le firme e la loro qualit risulti dai certificati allegati; le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, essi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, le loro firme siano autenticate e la loro qualit risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti Provvede a ridurre le liste se il numero di candidati superiore al massimo, cancellando gli ultimi nominativi, nonch a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in pi liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e di ogni altra irregolarit riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione Di tutte le operazioni redatto processo verbale. Le decisioni sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dall affissione con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni Le liste definitive sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento Torna all indice)P -P& -PP : ! `' / 4?_!v$ b Y$  0K#Presentazione dei programmilL'illustrazione dei programmi pu essere effettuata solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30 al 2 giorno antecedente le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione spazi negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici periferici dell'Amministrazione, per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi ed consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi E' consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici e in quelli delle Amministrazioni scolastiche periferiche, riservate al corpo elettorale della scuola o amministrazione ove la riunione si svolge ed ai presentatori, rappresentanti e candidati delle liste. Il personale direttivo pu riunirsi in una delle scuole statali del distretto/provincia Le riunioni non possono superare per ogni scuola e sede di ufficio periferico il numero di una per ogni lista Le richieste per le riunioni sono presentate non oltre il 10 giorno antecedente le votazioni dai rappresentanti delle liste al Dirigente Scolastico, al Provveditore agli studi o al Sovrintendente scolastico, che stabiliscono il diario delle riunioni, del quale data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, ove possibile, della data indicata nella richiesta Torna all indice*7P9z-3TjP  1   0&6M$Predisposizione delle schede Le schede, per l espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio I Dirigenti Scolastici e i Provveditori agli studi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti o uffici i fogli necessari, all atto del loro insediamento, stampando e distribuendo a cura delle singole scuole i fac-simili di scheda Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole, istituti ed uffici sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: "Elezioni del consiglio scolastico distrettuale (o provinciale) I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie , esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", ecc. Le schede devono portare nella faccia esterna la denominazione completa della scuola/Provveditoriato ove il seggio costituito Tutte le schede debbono recare nella faccia interna l indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione non avviene lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati Nelle schede elettorali, di colore verde per i Consigli Scolastici Distrettuali e di colore rosso per i Consigli Scolastici Provinciali, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati Torna all indiceP:0<"5 3P+$,, +\ * 0O%Costituzione dei seggi Per ogni ufficio scolastico provinciale, per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede, plesso o sezione vi siano pi di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in ragione di uno ogni trecento alunni I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ci sia richiesto da esigenze organizzative, purch venga assicurata la massima facilit di espressione del voto Va ridotto al minimo il disagio degli elettori Il Provveditore agli Studi ovvero il Dirigente Scolastico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale ovvero alle commissioni elettorali di circolo o istituto entro il 50 giorno antecedente alle votazioni Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio elettorale Torna all indice P8/x,}, o`  0Q&Composizione e nomina dei seggi Ogni seggio composto di un presidente e di due scrutatori di cui uno funge da segretario, appartenenti delle categorie da rappresentare ed elettori nella sede Nel caso di elezioni contestuali di pi organi collegiali di livello diverso, il seggio composto da un presidente e quattro scrutatori, salvo che nella scuola, sede di seggio, vi siano meno di trecento alunni o il numero di elettori sia esiguo I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico, su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli dei seggi per il personale direttivo o dell'amministrazione periferica dal Provveditore agli studi su designazione della commissione elettorale distrettuale/provinciale I seggi sono nominati non oltre il 5 giorno antecedente alla votazione ed immediatamente insediati Il personale direttivo, qualora l'esiguit del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dalla commissione elettorale distrettuale Il provveditore agli studi pu autorizzare gli accorpamenti dei seggi, in rapporto a particolari situazioni, salvo il principio di segretezza del voto Torna all indiceRWP@"bu9*!k  .8Q  0FVS'Svolgimento delle elezioni Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30 Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, esibendo un valido documento di riconoscimento ovvero in mancanza previo riconoscimento di un componente del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Di ci viene redatto breve processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti presenti del seggio Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome sull'elenco degli elettori del seggio o, se manca lo spazio, in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio Tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere quando ricevono la scheda elettorale la seguente dichiarazione predisposta dalle commissioni elettorali: Il sottoscritto genitore, incluso negli elenchi elettorali di questo seggio, consapevole di poter votare una sola volta per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale (o provinciale) e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione. Dichiara sotto la propria responsabilit di esprimere il proprio voto soltanto presso questo seggio, costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di et, e di non aver votato in altra scuola di questo distretto (questa provincia) Torna all indiceMP*B$&,  0<LY*"Svolgimento delle elezioni - segue##|Nello spazio riservato alle votazioni sono disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori si trovino alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli, sui quali vanno poste tante urne quanti gli organi da eleggere Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni scheda mediante una croce sul numero romano indicato e non ammesso voto per delega Ogni elettore pu votare un solo candidato, quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; non pi di due, quando il numero dei posti non sia superiore a cinque; ed in ogni caso non superiore a un terzo dei seggi da attribuire I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravit, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, scelto come accompagnatore, purch esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta costatare brevemente nel verbale Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori Se il presidente assente, sostituito dallo scrutatore pi anziano di et, il quale chiama ad esercitare le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Ove ci non sia possibile, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti Dalle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori Torna all indicexP,)]!USI^ x!1  0[+ Scrutinio FLe decisioni dei seggi sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parit prevale il voto del presidente Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non sono interrotte fino al loro completamento Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista della componente per la quale si svolge lo scrutinio Delle operazioni viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori indicante: a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per categoria; b) il numero dei voti di ciascuna lista; c) il numero dei voti di ciascun candidato Se l elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa dalla prescelta, vale il voto di lista; Se invece manca il voto di preferenza valido il voto di lista Se ha espresso preferenze per i candidati senza contrassegnare la lista, il voto vale per i candidati e per la lista alla quale appartengono Se le preferenze sono maggiori del numero consentito, il presidente annulla le eccedenti Il presidente, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volont dell elettore, annullando le schede solo quando sia impossibile determinarla (es.: voto contestuale per pi liste) o vi siano segni che rendano riconoscibile l elettore Un esemplare dei verbali depositato presso il circolo didattico o l istituto, ovvero il Provveditorato, del seggio mentre l altro, in busta chiusa, su cui va indicata l elezione a cui si riferisce (es.: "elezione del consiglio scolastico distrettuale/provinciale del distretto/della provincia") va rimesso subito alla commissione elettorale distrettuale/provinciale Torna all indice $P" ?(/PV& *$E" <!. 0#],Attribuzione dei postifRicevuti i verbali degli scrutini di tutti i seggi del distretto/provincia la commissione elettorale distrettuale/provinciale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati e determina per ciascuna componente la somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi del distretto/provincia e la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato Per l assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono i quozienti pi alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente (come nell esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esse appartenenti, compresi nella graduatoria. A parit di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit di quest ultima, per sorteggio Se ad una lista spettano pi posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l ordine dei quozienti Si provvede quindi a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parit di voti di preferenza tra candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza Si tende ad assicurare la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola Torna all indiceP~n L36 5 Z; 2 0" 0_- Attribuzione dei posti - Esempio!!Liste I II III IV 9.000 16.000 13.000 6.000 4.500 8.000 6.500 3.000 3.000 5.333 4.333 2.000 2.250 4.000 3.250 1.500 1.800 3.200 2.600 1.200 L attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: primo posto alla II lista (16.000); secondo posto alla III lista (13.000); terzo posto alla I lista (9.000); quarto posto alla II lista (8.000). e cos via sino all attribuzione di tutti i posti Nell esempio le cifre sono arrotondate per difetto all unit. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali Torna all indiceEPnPPE   a 0a.$Proclamazione degli eletti - Ricorsi%%v Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale distrettuale/provinciale procede alla proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell albo in cui ha sede la commissione elettorale distrettuale ovvero nell albo del Provveditorato agli studi in cui ha sede la commissione elettorale provinciale I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale distrettuale/provinciale I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale distrettuale/provinciale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonch i rappresentanti di lista e i candidati In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto/provincia Torna all indicePrZ7( %5ox  & ( 0c/PNomina  Presidenza  Prima convocazione)) Il provveditore agli studi emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, nonch i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa Il provveditore agli studi dispone la prima convocazione del consiglio scolastico distrettuale/provinciale che ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e non oltre il 20esimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta il presidente eletto a maggioranza relativa dei votanti Tali adempimenti devono essere effettuati anche in caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti ed organismi competenti Torna all indice ,P1W @ -P ,4 + 0ue0(Permanenza  Proroga& Il consiglio scolastico distrettuale/provinciale scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilit, sono surrogati Decadono dalle cariche elettive i membri del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche Decadono dalla carica i componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutive Gli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni effettuate e pertanto i membri decadono solo in caso di assenza ingiustificata a tre sedute o per perdita del diritto di elettorato (sospensione della carica rappresentativa), ovvero, se trattasi di rappresentanti delle Regioni o degli enti locali, per effetto di sostituzioni a seguito di nuove elezioni I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio dei figli. Essi possono restare in carica solo nell'eventualit di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio, anche in altra scuola dello stesso distretto/provincia In caso di perdita da parte dei figli della qualit di studente per altre cause, i genitori decadono dalla carica elettiva dalla data di perdita di qualit di studente dei figli Torna all indice PU6  0 u3#0$n / 0g1DSurrogazione  Elezioni suppletive##dI componenti del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista In caso di impossibilit di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si pu ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive Anche per le elezioni suppletive vale la facolt di presentazione di liste contrapposte Le elezioni suppletive, per motivi di opportunit, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste Torna all indiceP@$1u,KP 3 0i2TEsonero dal servizio  Gratuit - Recupero++^Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica periferica nominato membro di commissione elettorale o di seggio o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni che non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico Il riposo festivo non goduto compensato con l'esonero dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva Il personale della scuola assente dal servizio pu essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia Torna all indiceP'?.+qF  7 0k31Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali 820Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione Torna all indiceP>Z!Z@0   ; 0N^l4FIndizione  Componenti - Elettorato$$>Le elezioni per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono indette dal Ministro della Pubblica Istruzione Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e nel successivo dalle 8 alle 13 e 30 Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione formato da 74 rappresentanti Del personale docente Degli ispettori tecnici Dei Dirigenti Scolastici Del personale ATA Eletti dalle rispettive categorie Del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Dei rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici Dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno rappresentanti complessivi del personale insegnante, direttivo, ed ispettivo delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. Contestualmente all'indizione delle elezioni il Ministro della pubblica istruzione invia formale richiesta al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al fine delle rispettive designazioni ed elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale stessi. Le designazioni devono pervenire entro il 30 giorno successivo alle votazioni L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i membri del Parlamento nazionale I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile pi di una volta Non richiesto il possesso della cittadinanza italiana Torna all indice<<P\P"P*PPF/(7? !j  = 0o5vCommissioni elettorali  Formazione degli elenchi - Ricorsi<<Entro il 60 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni devono essere costituite, qualora non siano gi funzionanti, le seguenti Commissioni elettorali: a) la commissione elettorale centrale, nominata dal Ministro della pubblica istruzione. b) le commissioni elettorali provinciali, secondo le disposizioni dell O.M. 217/91 c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica nominate dal Direttore o Direttrice d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto, secondo le disposizioni dell'O.M. 215/91 La Commissione elettorale presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente La Commissione elettorale dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivi Valgono le stesse regole di funzionamento previste dalle OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 1991 Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano ed aggiornano in ordine alfabetico gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici con modalit analoghe a quelle previste per le elezioni degli altri organi collegiali Le stesse disposizioni valgono per la formazione degli elenchi dei docenti e del personale A.T.A. dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica La commissione elettorale provinciale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori sulla base delle comunicazioni del Provveditore agli studi e del Sovrintendente Scolastico regionale La Commissione elettorale centrale forma ed aggiorna, in ordine alfabetico, gli elenchi degli elettori sulla base delle comunicazioni cui tenuta la Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi Tutte le Commissioni formano ed aggiornano gli elenchi degli elettori entro il 50 giorno antecedente le votazioni Avverso l'erronea compilazione degli elenchi ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle categorie interessate, alla Commissione elettorale che ha formato l'elenco entro 5 giorni dall affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o acquisita d'ufficio Le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede dell invio degli elenchi definitivi ai seggi (all'atto dell insediamento) i quali devono darne visione a chiunque ne faccia richiesta Torna all indice P  " 6 % . *     - G    N  2 /  %  "   R    B  U 0>NV 0fvR 0T 0z s7DListe  Formazione e presentazione##Ciascuna lista pu comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive ed avere identiche caratteristiche e requisiti previsti per le elezioni degli altri organi collegiali Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai Dirigenti Scolastici; dal rettore o dal direttore; dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato; dal Sovrintendente scolastico regionale; dai Dirigenti generali preposti alle direzioni generali e dai Capi degli ispettorati e dei servizi o dai funzionari di carriera direttiva, da essi delegati Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dai funzionari a ci preposti secondo la normativa vigente e le modalit come previste innanzi Le liste dei candidati devono essere distinte per componenti Ciascuna lista deve essere presentata: da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale costituito da un numero di elettori inferiore a 10 da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione si computa per unit intera) da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale costituito da almeno un numero di elettori superiori a 100 Quando il corpo elettorale costituito da un numero di elettori non superiore a 100, il numero dei presentatori non pu essere, comunque, inferiore a 2 Ciascuna lista pu comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale centrale dalle ore 9,00 del 38 giorno e non oltre le ore 12,00 del 28 giorno antecedente le votazioni I membri delle Commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate Non consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo la facolt di rinunciare alla nomina Torna all indice P" "               F 0  u8Verifica della regolarit delle liste  Rappresentanti di lista  Presentazione di candidati e programmiii Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale centrale cura la affissione all'albo dei candidati La Commissione elettorale centrale effettua le stesse verifiche circa la regolare presentazione delle liste previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991 Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate tramite gli uffici scolastici periferici ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del seggio Il primo firmatario tra i presentatari della lista comunica al presidente della Commissione elettorale centrale, ai presidenti delle Commissione elettorali provinciali nonch di circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti in ragione di uno per ogni commissione elettorale I rappresentanti nominati presso le Commissioni comunicano ai presidenti dei seggi elettorali costituiti presso l'Amministrazione centrale e le scuole e gli uffici aventi sede nella provincia i nominativi dei rappresentanti della lista in ragione di uno per ogni seggio che assistono alle operazioni di presentazione delle liste, votazioni e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni La presentazione dei candidati e dei programmi avviene nel rispetto degli termini e con le modalit previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991 Torna all indicevP!8 +b J% OI 0%>J 0|H 0euw97Predisposizione delle schede e del materiale elettorale88^Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede alla stampa e alla consegna ai Provveditorati agli studi del materiale elettorale: a) verbali delle operazioni di seggio; b) verbale della commissione elettorale provinciale, comprensivo del quadro riassuntivo dei risultati elettorali dei seggi, per le comunicazioni alla commissione elettorale centrale; c) schede elettorali e buste I Provveditori agli studi provvedono alla stampa ed distribuzione a tutti i seggi della provincia del materiale elettorale necessario Le schede elettorali debbono essere uniformi per tutti i seggi della provincia e preferibilmente di colore diverso per ciascuna componente. Nella facciata esterna debbono riportare le diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede della scuola o ufficio dove costituito il seggio, la vidimazione e nella facciata interna: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio a fianco di ciascuna lista, inoltre, devono essere tracciate un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze che l'elettore pu esprimere I nominativi dei candidati possono essere prestampati. In tal caso sono elencati, a fianco del motto di ciascuna lista, con l'indicazione, per ognuno, del numero arabo progressivo, con cui sono inseriti nella lista, del cognome e del nome. In calce alla scheda verr indicato il numero massimo delle preferenze che l'elettore pu esprimere con una croce sul numero corrispondente al candidato Le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutinatore. Qualora la vidimazione avvenga prima delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati Torna all indice,0 P#G8& V n.x1 L 0 / y:(Costituzione e sede dei seggi elettorali)) Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale in ciascuna scuola riducendo al minimo il disagio degli elettori Nell'ipotesi di elezioni contestuali a quelle di altri organi collegiali della scuola, il seggio si costituir in ogni sede di circolo o di istituto, plesso, sezione staccata, sede coordinata o succursale Il personale direttivo delle scuole statali vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale Qualora l'esiguit del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, il personale direttivo deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale Il personale degli uffici della amministrazione scolastica periferica e gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale Il personale dell'Amministrazione centrale e gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione stessa votano presso i seggi costituiti negli uffici della Amministrazione centrale Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali alle commissioni elettorali entro il 50 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni Il direttore Generale del Personale e degli AA.GG. comunica nello stesso termine le sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale centrale I Dirigenti Scolastici delle scuole statali, i Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza comunicano entro il 50 giorno le sedi dei seggi alle rispettive commissioni elettorali Torna all indice)P?$$(2 9.t *BN 0{;*Composizione e nomina dei seggi elettorali++ Ogni seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario scelti tra gli appartenenti alle categorie da rappresentare ed elettori di ciascuna sede I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici o gli istituti statali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli del seggio elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale; quelli dei seggi elettorali presso la sede dell'amministrazione centrale dal Direttore Generale del personale e degli Affari generali e amministrativi del Ministero, su designazione della Commissione elettorale centrale I componenti sono nominati non oltre il 5 giorno antecedente alla votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari I candidati non possono far parte dei seggi elettorali Nell'ipotesi di elezioni contestuali di pi organi collegiali di livello diverso il seggio composto da un presidente e da quattro scrutatori. In tal caso, si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a cinque, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie di aventi diritto ma in mancanza i seggi elettorali sono comunque validamente costituiti Torna all indice_"$!WS"N8# P 0N^}<\Modalit delle votazioni  Scrutinio - Riserva//|Le modalit delle votazioni e le operazioni di scrutinio si svolgono in maniera analoga a quella prevista per l elezione del consiglio scolastico distrettuale e provinciale Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale centrale La Commissione elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, provvede a sommare i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i seggi operanti nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo, firmato dal Presidente e dagli scrutatori, alla Commissione elettorale centrale Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutte le commissioni elettorali provinciali la Commissione elettorale centrale somma i voti di tutti i seggi, senza modificarne i risultati Per il computo delle cifre, l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista la determinazione dei candidati eletti si applicano le stesse regole previste dalla OO.MM. 216 e 217 del 1991 Nell'attribuzione dei posti spettanti ai rappresenti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica va assicurato almeno un posto ad un appartenente alla carriera direttiva Qualora nessuno di essi sia risultato eletto si individua la lista comprendente candidati appartenenti alla carriera direttiva che abbia avuto maggior numero di voti e nel suo ambito viene eletto il candidato che abbia avuto il maggior numero di preferenze Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia candidati appartenenti alla carriera direttiva, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il minor numero di voti, escludendo il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono candidati riservatari. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di preferenze Torna all indice P5 EqIC : )Q 0X 0 =$Proclamazione degli eletti - Ricorsi%% Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto della quale va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione elettorale centrale la quale provvede a diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione ai relativi albi I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla affissione degli elenchi all'albo delle commissioni elettorali centrali e provinciali I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonch i rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale e i candidati. fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 Qualora il ricorso venga accolto, le elezioni devono ripetersi solo nei seggi contestati Torna all indiceb0WZ,$si^  B 0lc 0>6Nomina  Prima convocazione Il Ministro della Pubblica Istruzione emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonch i decreti di surrogazione dei consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa La prima convocazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione disposta dal Ministro della Pubblica Istruzione Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 35 giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Ministro della Pubblica Istruzione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il vice-presidente eletto a maggioranza relativa dei votanti Tali adempimenti devono essere effettuati anche nel caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati dagli organi competenti Torna all indiceP"B#'U1 # C 0?Decadenza  Surrogazione  Elezioni suppletive  Esonero, Gratuit, RecuperoMMIl Consiglio nazionale della pubblica istruzione, svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale, ed entro tale termine deve essere ricostituito Nell attesa pu funzionare solo nei limiti temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal DL 293/94 convertito dalla L 444/94, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche ed i componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutive I componenti cessati dalla carica per qualsiasi causa devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, surrogato, viene depennato dalla lista In caso di impossibilit di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste, non si pu ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Valgono le stesse regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991 Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalla prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni che non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. Per il riposo festivo non goduto e le eventuali sostituzioni del personale supplente valgono le stesse regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991. I candidati possono chiedere l'autorizzazione all'esonero dal servizio non superiore a 5 giorni per ciascun interessato durante il periodo della propaganda elettorale Torna all indiceM+Q.5;D1W ' Y 0 $Z 0Jc 0dfA 0@1Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali 820$ Grazie per l attenzione "Cinzia Olivieri" cinzia_olivieri@yahoo.it ^PP + '' * 0-E/|69:<>@BDGH J!L"N#P$R%T&X(Z)\*^+`,b-d.f/h0j1m2n3p4r5t6v7x8z9|:~;<=>?@ ` fff33` 3KI3ff` 33ff` /p` 3%*3|` Jy3fff3f` 3ff3̙` 33ff33` DDyq3f` ̙3n` w3ff` }ff>?" dd@,?nKd@ P nA@F`d n?" dd@   @@``PR"   @ ` `2p>>   p= (    6h #" ``   @*   6 l #" `` `  B* (T X  "X  Nmd#" `P 20  6˭d#" `U 00  S XC"UY *  c $xE"YW *   c $4"YU *   c $" *   S К#" `SV 00   S "Y *   c $0%"X *  < Y #" `  `  `,Fare clic per modificare lo stile del titolo- -G  0 " `p  uFare clic per modificare gli stili del testo dello schema Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello: v  6ݬ #" `^ `  >* H  0޽h ? }ff80___PPT10. 07  Pixel   ~  (  bT   "  T`Vd #"   20  c $hY "9)e  00b e  # "e   S D]"ie  00  S `"9) 00  S d"0 00   S hg"?e  00   S j") 00   S n"?G 00   S pq"oG 00   S t"9G 00  S  x"iA 00  S x{"A? 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'2 #OPartecipazione nella %   .-@"Arial-. 2 kOscuola .-@"Arial-. ?2 O%(Le elezioni degli Organi Collegiali            .-@"Arial-. 2 O Territoriali)   .-@"Arial-. .2 Guida per i rappresentanti'   .---8--@"Arial-. 2 iM A cura di     .-@"Arial-. 2 iCinzia Olivieri      .-՜.+,D՜.+,$     mPresentazione su schermoi*) /ArialTimes New Roman Wingdings Arial BlackPixelaGli Organismi di Partecipazione nella scuola (Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali)8Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice8Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice Le norme2Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indizione Composizione Composizione"Incompatibilit ed ineleggibilitCommissione elettorale6Commissione elettorale Formazione elenchi - RicorsiFormazione ListeAutenticazione delle firmePresentazione delle liste@Verifica della regolarit delle liste Rappresentanti di listaPresentazione dei programmiPredisposizione delle schedeCostituzione dei seggi Composizione e nomina dei seggiSvolgimento delle elezioni#Svolgimento delle elezioni - segue ScrutinioAttribuzione dei posti!Attribuzione dei posti - Esempio%Proclamazione degli eletti - Ricorsi)Nomina Presidenza Prima convocazionePermanenza Proroga#Surrogazione Elezioni suppletive+Esonero dal servizio Gratuit - Recupero2Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali $Indizione Componenti - Elettorato<Commissioni elettorali Formazione degli elenchi - Ricorsi#Liste Formazione e presentazioneiVerifica della regolarit delle liste Rappresentanti di lista Presentazione di candidati e programmi8Predisposizione delle schede e del materiale elettorale)Costituzione e sede dei seggi elettorali+Composizione e nomina dei seggi elettorali/Modalit delle votazioni Scrutinio - Riserva%Proclamazione degli eletti - RicorsiNomina Prima convocazioneMDecadenza Surrogazione Elezioni suppletive Esonero, Gratuit, Recupero2Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Caratteri utilizzatiModello strutturaTitoli diapositive*0A 8@ 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Indice>http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om217_91.html>http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html>321,4,Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice;http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.html;http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.html>321,4,Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Indice;http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/index.html>310,3,Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali IndiceD281,6,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...D282,7,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...D283,8,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...D284,9,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provin...D285,10,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D286,11,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D287,12,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D288,13,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D289,14,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D290,15,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D291,16,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D292,17,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D293,18,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D294,19,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D295,20,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D298,21,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D299,22,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D300,23,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D301,24,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D302,25,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D303,26,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D304,27,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D305,28,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D306,29,Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provi...D308,31,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D309,32,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D311,33,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D312,34,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D313,35,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D314,36,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D315,37,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D316,38,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D317,39,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D318,40,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D319,41,Le elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica Istruz...D319,42,Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali Il Consi... mailto:cinzia_olivieri@yahoo.it_E    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