Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa
accadrà?
Ai sensi dell'art. 50 dell'OM
215/91 il Consiglio può funzionare e quindi
deliberare purché i membri "in
carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei
nuovi eletti".
Tale insediamento può avvenire attraverso surroga (art. 53) ove
possibile,
ovvero a seguito di elezioni suppletive. L’art. 53 però al comma 2
sottolinea
la necessità di elezioni suppletive "qualora
manchi
la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della
quale
deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o
istituto".
Tuttavia le elezioni suppletive "per
motivi
di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio
dell'anno
scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente
alle
elezioni annuali”.
Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI?
Esistono riferimenti normativi?
L’ art. 38 del Dlgs
297/94 prevede
l’ipotesi di decadenza e l’art. 16 dell'OM
215/91 disciplina
i casi di incompatibilità ed
ineleggibilità. La stessa ordinanza all'art. 53 a proposito della
surrogazione
contempla la previsione di un membro
genericamente "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione
deve intendersi come esercizio
di un legittimo diritto di scelta.
A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio
d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti
oppure si
devono effettuare nuove elezioni?
Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente.
Il vicepresidente, previsto dall'art. 8 del D.L.vo
297/94 nonché
dall'art. 10 della CM
105/75 ha la funzione di supplire ai casi di temporanea assenza o impedimento
del presidente e non ha effetto automatico di "nomina successiva". Lo
si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del D.l.vo
297/94 a proposito del CNPI.
Il presidente ha dato le dimissioni ed il regolamento prevede
che esse devono essere accettate dal consiglio. Il presidente allora
ha
convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le
dimissioni. Il
Dirigente però ha chiesto al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo
l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8
giugno
1990, n. 142 art 37-bis.
Quali
sono i riferimenti normativi?
L’art. 37 bis della L
142/90 relativa all'Ordinamento
delle
autonomie locali
disciplina
la specifica ipotesi di: “Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia”. Agli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche si applicano altre disposizioni speciali
ed in
particolare il D.lgs
297/94 (artt. 35
e 38) e l'OM
215/91 (artt. 51 e 53). Sebbene dimissionario, il presidente era ancora in carica giacché
le sue dimissioni dovevano essere accettate dal consiglio e la
convocazione da
parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta (art. 48
OM
215/91).