>5. Dimissioni

 

Noi genitori ci siamo dimessi in blocco dal Consiglio. Cosa accadrà?

 

Ai sensi dell'art. 50 dell'OM 215/91 il Consiglio può funzionare e quindi deliberare purché i membri "in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti". Tale insediamento può avvenire attraverso surroga (art. 53) ove possibile, ovvero a seguito di elezioni suppletive. L’art. 53 però al comma 2 sottolinea la necessità di elezioni suppletive "qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Tuttavia le elezioni suppletive "per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.

 

Si possono chiedere le dimissioni di un genitore dal CdI? Esistono riferimenti normativi?

 

L’ art. 38 del Dlgs 297/94 prevede l’ipotesi di decadenza e l’art. 16 dell'OM 215/91 disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità. La stessa ordinanza all'art. 53 a proposito della surrogazione contempla la previsione di un membro genericamente "dimissionario" ma in assenza di diversa indicazione deve intendersi come esercizio di un legittimo diritto di scelta.

 

A seguito delle dimissioni del presidente del consiglio d'istituto il vice presidente ne assume la carica a tutti gli effetti oppure si devono effettuare nuove elezioni?

 

Il consiglio eleggerà nel proprio seno un nuovo presidente.  Il vicepresidente, previsto dall'art. 8 del D.L.vo 297/94 nonché dall'art. 10 della CM 105/75 ha la funzione di supplire ai casi di temporanea assenza o impedimento del presidente e non ha effetto automatico di "nomina successiva". Lo si trova espresso chiaramente al comma 6 dell'art. 25 del D.l.vo 297/94 a proposito del CNPI.

 

Il presidente ha dato le dimissioni ed il regolamento prevede che esse devono essere accettate dal consiglio. Il presidente allora ha convocato personalmente il consiglio il quale ha accettato le dimissioni. Il Dirigente però ha chiesto al vicepresidente di riconvocarlo sostenendo l'invalidità della precedente seduta ritenendo applicabile la Legge 8 giugno 1990, n. 142 art 37-bis. Quali sono i riferimenti normativi?

 

L’art. 37 bis della L 142/90  relativa all'Ordinamento delle autonomie locali  disciplina la specifica ipotesi di: “Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia”.  Agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche si applicano altre disposizioni speciali ed in particolare il D.lgs 297/94 (artt. 35 e 38) e l'OM 215/91 (artt. 51 e 53).  Sebbene dimissionario, il presidente era ancora in carica giacché le sue dimissioni dovevano essere accettate dal consiglio e la convocazione da parte del dirigente è prevista solo per la prima seduta (art. 48 OM 215/91).