Comitato genitori 

 

Abbiamo costituito un comitato, votato lo statuto e richiesto il codice fiscale, aperto un conto corrente. A quali altri adempimenti siamo tenuti?

 

Un comitato genitori della scuola per essere tale NON ha bisogno di avere un codice fiscale né gestire danaro, perché il comitato genitori istituito ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 si costituisce volontariamente come organismo di collegamento della rappresentanza e tra questa e l'assemblea ed il consiglio di istituto senza la necessità di forme particolari per tale costituzione. Infatti è l'assemblea e non il comitato che ai sensi dello stesso art. 15 deve darsi un regolamento da inviare in visione al consiglio di istituto. Quindi l'organismo che si è appena costituito ha la denominazione di "Comitato Genitori" ma NON è un comitato genitori in quanto ha la forma giuridica di un'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.  Come tale ad essa in primo luogo si applicherà la disciplina del codice civile (titolo II ed in particolare in capo III artt. 36 e ss c.c.) e quella delle associazioni non lucrative (ovvero no profit) in quanto lo statuto (e l'atto costitutivo) e quindi l'organizzazione e lo scopo risponda alle le caratteristiche ad esempio previste dalla L 266/91 per le organizzazioni di volontariato, ovvero dalla L 383/00 per le associazioni di promozione sociale. Al rispetto di queste norme si aggiunge quello delle altre relativi agli obblighi di natura fiscale.

 

È vero che per costituire un comitato genitori non è necessario chiedere al dirigente in quanto fa parte naturalmente degli organi collegiali e di esso devono tener conto i rappresentanti dei genitori in consiglio di istituto/circolo? È corretto convocare un’assemblea per la sua costituzione?

 

La richiesta al dirigente è necessaria per l’autorizzazione dell’assemblea dei genitori nell’ambito della quale i rappresentanti “possono” decidere di costituire un comitato, così come espresso dall'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94. Esso poi dovrebbe coordinarsi con il consiglio di istituto che è l'organo chiamato a deliberare. Funzione del comitato genitori è collegare la rappresentanza anche per formulare proposte e pareri sull'offerta formativa come previsto dall'art. 3 del dpr 275/99. 

 

Dobbiamo necessariamente costituire il comitato genitori ogni anno?

 

Un comitato è costituito dalla volontà dei rappresentanti che si rinnovano ogni anno ed ogni anno dovrebbe essere perciò rinnovato. Questo perché è un organismo di collegamento della rappresentanza ed assolve a questa funzione.

 

Se non posso partecipare alle riunioni del comitato genitori posso delegare qualche altro genitore della classe o rappresentante?

 

Nel consiglio di istituto ed in genere per gli incarichi di rappresentanza elettiva non è ammessa delega. Tuttavia il comitato, che ha funzione di collegamento e coinvolgimento, non dovrebbe avere regole troppo rigide di funzionamento.

 

È previsto un numero minimo di rappresentanti per costituire un comitato?

 

No, ma certamente affinché la sua attività sia efficace occorre che coinvolga un congruo numero di rappresentanti.

 

Nel nostro comitato sono ammessi anche genitori non rappresentanti e la dirigente non vuole riconoscerci sostenendo che abbiamo costituito solo un’associazione.

 

Nell'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94. è detto chiaramente che i “rappresentanti” possono costituire il comitato. Alcune note esplicative   danno maggiori indicazioni. In particolare la Nota 11 ottobre 1978, prot. n. 3138: " .... L'art 45 non prescrive l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato. Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori"; Telex 6 aprile 1978, prot. n. 786: (…) In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano far parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe". Il comitato ha la funzione di realizzare il collegamento tra le rappresentanze ed i genitori della scuola e di formulare proposte e pareri. Se ci si preoccupa invece maggiormente della rappresentatività esterna, allora può sorgere il dubbio. La CM 19 settembre 1984, n. 274 che invita i Dirigenti Scolastici a favorire la costituzione e l’attività dei comitati.

 

Per favorire la partecipazione abbiamo istituto il comitato genitori ma il coinvolgimento dei genitori non è ancora molto esteso. Quali altri strumenti la legge ci riconosce per ampliarlo?

 

Per facilitare e sollecitare la partecipazione di tutti i genitori bisogna favorire le assemblee. Quale auspicabile esempio di ciò che potenzialmente potrebbe realizzarsi anche da noi, si può citare la Conferenza Cantonale Genitori nel Canton Ticino, che ha realizzato un collegamento tra le assemblee dei singoli istituti.

 

Per costituire il Comitato Genitori è necessario l'accordo di tutti i rappresentanti?

 

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94  non dispone che  debbano essere “tutti” i rappresentanti ad esprimerlo.

 

La costituzione del comitato va approvata dal Consiglio di Circolo o di Istituto?

 

Non v'è alcun riferimento ad una "approvazione" da parte del Consiglio. Al comma 6  dell’'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 è solo previsto il regolamento dell’assemblea deve essere portato “in visione”.

 

Quando l’istituto è distribuito su diversi plessi come deve essere organizzato il Comitato Genitori?

 

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non dispone nulla in proposito. Essendo il Comitato Genitori espressione della volontà dei rappresenti dell’Istituto dobbiamo presumere che esso sia unico, con la possibilità di creare dei “comitati di plesso” per ragioni organizzative.

 

Per la costituzione del comitato genitori il Dirigente Scolastico ha convocato tutti i genitori e non solo i rappresentanti. È giusto?

 

Il comitato genitori è previsto dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94, rubricato: "Assemblee dei genitori". All'interno di queste sono poi i rappresentanti dei genitori che decidono di esprimerlo. E' un modo per portarlo a conoscenza di tutti, e pertanto ottenerne anche la condivisione, l'evento della sua costituzione. Sarebbe opportuno inserire in ogni regolamento di istituto la norma per la quale subito dopo l'elezione dei rappresentanti di classe il Dirigente convochi l'assemblea dei genitori per la costituzione del comitato.

 

È possibile deliberare lo statuto di un comitato alla prima assemblea alla presenza di tutti i genitori? Oppure deve essere votato solo dai rappresentanti?

 

Nella prima riunione è importante che venga espressa la volontà di costituire il comitato. L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 non richiede uno statuto per la costituzione del comitato ma solo la volontà dei rappresentanti dei genitori.

 

È legittimo inserire nello statuto del comitato una norma che riconosca il diritto di voto non solo ai  rappresentanti ma anche ai genitori che intervengono occasionalmente indipendentemente dalla classe cui appartengono?  Per evitare squilibri e disparità non sarebbe più giusto ammettere un solo voto per classe?

 

Il comma 2 dell'art. 15 del D.L.vo 297/94 non prevede che occorra uno statuto per la costituzione del Comitato Genitori, ma solo la volontà dei rappresentanti. La Nota 11 ottobre 1978, prot. n. 3138 specifica che non è prevista “l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato. Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori", ed il  Telex 29 marzo 1979, prot. n. 498 che: "Compete rappresentanti genitori eletti interclasse decidere se costituire o meno comitato genitori … e quale struttura conferire comitato medesimo. In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano far parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe".

 

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