Crediti - Debiti – Recupero
 
C'è una norma in cui è indicato per le scuole in fase di valutazione degli studenti quante materie si possono dare come debito scolastico e quindi sospensione del giudizio a settembre?
 
All'art. 4 prima parte del dpr 122/09  si legge: "Nello  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe sospende il  giudizio  degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o  piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione." Dunque non viene stabilito un numero.  Infatti all'1 comma  5. dello stesso decreto è disposto "Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e criteri per  assicurare  omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel  rispetto  del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri  e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa". Quindi i criteri di valutazione dovrebbero essere indicati nel POF e pubblicati.

 

Per motivi di lavoro a luglio cambieremo città poiché mio figlio ha avuto il giudizio sospeso è possibile "saldare" i debiti scolastici in un'altra scuola dove probabilmente si trasferirà?
 
L'OM 92/07 all'art. 8 comma 6 sottolinea l'importanza che dello scrutinio sia competente lo stesso consiglio di classe, nella medesima composizione, che ha provveduto ad emettere il giudizio sospeso, tanto da prevedere un rimborso spese per i docenti trasferiti o posti in quiescenza. 

 

Esiste l'obbligo da parte della scuola di informare la famiglia riguardo alle lacune del figlio prima della fine del Secondo Quadrimestre? 

 

L'art. 5 del DM 80/07 (comma 2) quanto l'art. 7 dell'OM 92/07 (comma 2) con una formulazione sostanzialmente analoga stabiliscono che dopo lo scrutinio finale "La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche". Non viene usato il verbo dovere (come nel comma successivo ove è previsto l'obbligo di comunicazione per le famiglie che non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate della scuola), ma se ne deve desumere l'obbligatorietà dopo lo scrutinio finale.

 

Nella valutazione dei crediti si può tenere conto di alcune scelte come quelle relative ad un indirizzo sperimentale che comporta per lo studente un orario scolastico più gravoso?

 

Secondo quanto previsto dal DPR 323/98 all'art. 11 comma 2 a proposito dei crediti scolastici:  “Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima."
In nota poi si legge: “M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. (...)".

 

Può un dirigente decidere di non attivare i corsi di recupero? Non è obbligatorio? E le verifiche? Non dovrebbe essere data adeguata comunicazione alle famiglie? Quali sono le norme a riguardo?
 
I riferimenti normativi sono i seguenti: DM 80/07  Art.1 comma 2 "Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate". Art. 2 comma 1: “Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie”. Art. 9 comma 1 "Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione". Analogamente l'OM 92/07 all'art. 2 comma 5, 6, 7 ci dice che le attività di recupero sono organizzate in 2 periodi: dopo gli scrutini intermedi per gli studenti che hanno riportato insufficienze; e nel caso di giudizio sospeso dopo gli scrutini finali. Il comma 6 precisa chiaramente che le scuole hanno l'obbligo di attivare i recuperi individuando le aree disciplinari e determinando modalità di organizzazione e realizzazione in relazione a: tempi, durata, modelli didattico-metodologici, verifiche, valutazione e modalità di comunicazione alle famiglie. Al termine sono previste verifiche delle quali si da comunicazione alle famiglie. Gli artt. 4, 5 sono dedicati agli scrutini ed alle verifiche intermedie. Anche qui si sottolinea che è il Piano dell'Offerta Formativa a contemplare le attività di recupero e ribadisce il coinvolgimento delle famiglie in ogni fase. Pertanto bisogna verificare cosa preveda il POF e l'impegno di spesa che conformemente dovrebbe essere previsto nel Programma Annuale. Considerando la previsione di obbligo espresso, la scuola è tenuta ad adempiere ed il DS è responsabile di tale adempimento.  

 

Vorrei sapere se i corsi di recupero per i debiti sono obbligatori e quali siano le conseguenze in caso di mancata frequenza. Qual è la normativa in proposito?

 

Educazione & Scuola dedica una pagina al Vademecum per il Recupero dei Debiti scolastici. L'art. 2 del DM 80 del 3 ottobre 2007 afferma: “Gli studenti … sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma”. Dunque i genitori possono scegliere di non avvalersene, comunicandolo alla scuola, ma con obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali ed intermedie. È chiaro che la mancata frequenza, in quanto obbligatoria ove si sia optato per essa,  produrrà conseguenze negative.

 

In che modo il consiglio di istituto può intervenire in materia di debiti formativi?

 

L'OM 92/07 all'art. 2 comma 2 stabilisce che le attività di recupero sono programmate ed attuate tenendo conto delle "indicazioni organizzative deliberate dal consiglio di istituto". Inoltre al comma 11 si prevede che la “prestazione” dei docenti venga effettuata “secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie (...)".  Il DM 42/07 all’art. 5 comma 1 prevede che il Consiglio approva annualmente di “un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto (…)”.

 

È possibile che un collega pensionato sia richiamato per partecipare agli scrutini dei debiti sospesi?
 
Normalmente le operazioni di verifica ed integrazione dello scrutinio finale vengono completate entro la fine dell’anno scolastico. L’ordinanza ministeriale prevede che:  "La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”. Pertanto in casi eccezionali in cui tali operazioni si svolgano successivamente l’ordinanza disciplina le ipotesi per i componenti del consiglio trasferiti, posti in quiescenza o nominati fino al termine dell’anno scolastico. L'art. 6 del DM 80/07 il quale stabilisce che:
"A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva".

 

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