>13. Suppletive e Surroga
Ma quando esattamente devono essere indette le elezioni
suppletive?
La circolare ministeriale elezioni (da ultimo la CM
73/12) di consueto
stabilisce che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per
decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali
elezioni
suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura
ordinaria di
cui al titolo III dell’ordinanza medesima”. Tuttavia l'art.
53 dell'OM 215/91 afferma: "4.
Le
elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere
indette, di
norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento
delle liste, contestualmente alle elezioni annuali."
In quale occasione devono essere indette le elezioni
suppletive?
Le elezioni suppletive sono indette quando, prima della scadenza del
termine, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione
dei
membri del consiglio, non è più possibile provvedere a surrogazione. (OM 215/91
artt. 52 e 53 art. 35 comma 1 dlgs
297/94.
Uno dei Consiglieri ha rassegnato le dimissioni.
Essendo state presentate due liste
subentrerà chi ha ottenuto più voti indipendentemente dalla
lista di
appartenenza, oppure il primo non eletto appartenente alla stesa
lista? L’art.
53 dell'OM
215/91
non ha risolto i
dubbi.
Il riferimento normativo è l'art. 35 del Dlgs
297/94 che dispone: “1. Per la
sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale,
di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o
che abbiano
perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro
che, in
possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive”.
Dunque il
consigliere decaduto è sostituito con il primo non eletto della stessa
lista ed ove sia esaurita si
faranno le suppletive.
Il nostro consiglio di istituto per dimissioni e liste
esaurite non è rappresentato da tutte le componenti. Il Dirigente dice
che il
CDI può e deve funzionare e provvedere alle necessità della scuola
anche in
mancanza di una delle sue componenti, ci sono i presupposti per indire
nuove elezioni
o solo per la componente mancante?
Sebbene per l'art. 37 del D.L.vo
297/94 e per l’art. 6 dell'OM
215/91"L'organo collegiale è
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza" e
l'art.
50
dell'OM
215/91 comma 2 precisa che"I
consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se
privi di alcuni
membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica
non siano
inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti",
il successivo art. 53 stabilisce che "I
membri
dei consigli di circolo o di istituto,
cessati
dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti
con
il
procedimento della surrogazione. (…) Pur
essendo valida la costituzione del consiglio
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria
rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi
la
rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale
deve essere
eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Pertanto: 1) se la mancanza della componente è originaria nel senso
che nessuno è stato eletto perché nessuno si è candidato, il consiglio
continua
a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se
invece manca
la componente genitori allora si dà luogo ad elezioni suppletive; 2)
se la
mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi
o sono
decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le date
indicate dalla circolare ministeriale e dall'USR. Intanto il Consiglio
continua
a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano
inferiori a tre,
nel qual caso allora dovrebbe procedersi a commissariamento.
La scuola ha indetto le elezioni suppletive anche per i
genitori
perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti, e manca ora al
consiglio un
membro di tale lista. L'altra però ha ancora candidati. E’ corretto
fare nuove
elezioni?
Per l’art. 53 dell’OM
215/91 “In
caso di impossibilità di procedere alla
surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si
può
ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante
elezioni suppletive”. Se un
consigliere decade
scegliere da un'altra lista significa non rispettare i rapporti
espressi con il
voto degli elettori.
Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva
lista si è esaurita con impossibilità di surroga. Poiché i termini per
l’indizione di nuove elezioni sono scaduti, la componente resta
incompleta, si pesca dalle altre liste della
stessa componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni?
L'art. 53 dell'OM
215/91 dispone che: “In caso di
impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per
esaurimento delle
rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti
vacanti devono
essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
(…
)4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono
essere indette,
di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle
liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque
in caso di
decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla
stessa lista; 2) se la lista è
esaurita occorre indire elezioni suppletive. Giacché le elezioni
avrebbero
dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il termine è già
decorso,
poiché il consiglio
è
validamente costituito
“anche
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria rappresentanza”,
il
consiglio prosegue la sua attività sino alle elezioni. Infatti l'art.
50 comma
2 dell'OM
di cui sopra afferma espressamente
che: I “consigli di circolo o di
istituto
possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per
perdita dei
requisiti, purché quelli in carica non
siano inferiori a tre,
in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”.
Quali norme regolano la "surroga" e della proroga
della componente studentesca nelle scuole secondarie di II grado, da
settembre
al giorno delle elezioni? Vale il principio dell'annualità dalla
nomina, oppure
l'annualità è intesa come anno scolastico? Se così fosse la
rappresentanza
degli alunni non verrebbe garantita quasi mai da settembre a novembre.
In generale l’art. 50 dell’OM
215/91 prevede
che il consiglio di circolo o di
istituto scaduto per compimento del triennio
resta in carica sino
all'insediamento
del nuovo organo; mentre i membri decaduti per perdita
dei requisiti
di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Lo stesso articolo
prevede la
proroga dei poteri, fino alla nuova elezione, anche degli organi
collegiali di durata
annuale, salvo che non siano intervenute cause di decadenza. Pertanto,
possiamo
concludere per la proroga salvo che non siano decaduti ed andrebbero surrogati
fino alla nuova elezione.
Tuttavia vale la pena ricordare che l’elezione dei rappresentanti
degli studenti nei consigli di
istituto avviene entro il 31 ottobre, contemporaneamente
all’elezione dei
rappresentanti nei consigli di classe (art. 21).
Nella nostra scuola devono tenersi le elezioni suppletive
per coprire un solo posto della componente docente ed abbiamo un solo
candidato. Le elezioni devono tenersi egualmente?