>13. Suppletive e Surroga

 

Ma quando esattamente devono essere indette le elezioni suppletive?

 

La circolare ministeriale elezioni (da ultimo la CM 73/12) di consueto stabilisce che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima”. Tuttavia l'art. 53 dell'OM 215/91 afferma: "4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali."

 

In quale occasione devono essere indette le elezioni suppletive?

 

Le elezioni suppletive sono indette quando, prima della scadenza del termine, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione dei membri del consiglio, non è più possibile provvedere a surrogazione. (OM 215/91 artt. 52 e 53  art. 35 comma 1 dlgs 297/94.

 

Uno dei Consiglieri   ha rassegnato le dimissioni. Essendo state presentate due liste  subentrerà chi ha ottenuto più voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, oppure il primo non eletto appartenente alla stesa lista? L’art. 53 dell'OM 215/91 non ha risolto i dubbi.

 

Il riferimento normativo è l'art. 35 del Dlgs 297/94  che dispone: “1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive”. Dunque il consigliere decaduto è sostituito con il primo non eletto della stessa lista ed ove sia esaurita si faranno le suppletive.

 

Il nostro consiglio di istituto per dimissioni e liste esaurite non è rappresentato da tutte le componenti. Il Dirigente dice che il CDI può e deve funzionare e provvedere alle necessità della scuola anche in mancanza di una delle sue componenti, ci sono i presupposti per indire nuove elezioni o solo per la componente mancante?

 

Sebbene per l'art. 37 del D.L.vo 297/94 e per l’art. 6 dell'OM 215/91"L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza" e  l'art. 50 dell'OM 215/91 comma 2 precisa che"I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti", il successivo art. 53 stabilisce che "I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto". Pertanto: 1) se la mancanza della componente è originaria nel senso che nessuno è stato eletto perché nessuno si è candidato, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori allora si dà luogo ad elezioni suppletive; 2) se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le date indicate dalla circolare ministeriale e dall'USR. Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso allora dovrebbe procedersi a commissariamento.

 

La scuola ha indetto le elezioni suppletive anche per i genitori
perché una delle liste ha esaurito i suoi eletti, e manca ora al consiglio un membro di tale lista. L'altra però ha ancora candidati. E’ corretto fare nuove elezioni?

 

Per l’art. 53 dell’OM 215/91  In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive”. Se un consigliere decade scegliere da un'altra lista significa non rispettare i rapporti espressi con il voto degli elettori.

 

Uno dei genitori in consiglio è dimissionario e la rispettiva lista si è esaurita con impossibilità di surroga. Poiché i termini per l’indizione di nuove elezioni sono scaduti, la componente resta  incompleta, si pesca dalle altre liste della stessa componente genitori o si deve procedere a nuove elezioni?

 

L'art. 53 dell'OM 215/91 dispone che: “In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. (… )4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”. Dunque in caso di decadenza o dimissioni: 1) si procede a sostituzione dalla stessa lista; 2) se la lista è esaurita occorre indire elezioni suppletive. Giacché le elezioni avrebbero dovuto tenersi contestualmente a quelle annuali ed il termine è già decorso, poiché il consiglio è validamente costituito “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, il consiglio prosegue la sua attività sino alle elezioni. Infatti l'art. 50 comma 2 dell'OM di cui sopra afferma espressamente che:  I “consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”.

 

Quali norme regolano la "surroga" e della proroga della componente studentesca nelle scuole secondarie di II grado, da settembre al giorno delle elezioni? Vale il principio dell'annualità dalla nomina, oppure l'annualità è intesa come anno scolastico? Se così fosse la rappresentanza degli alunni non verrebbe garantita  quasi mai da settembre a novembre.

 

In generale  l’art. 50 dell’OM 215/91 prevede che il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; mentre i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Lo stesso articolo prevede la proroga dei poteri, fino alla nuova elezione, anche degli organi collegiali di durata annuale, salvo che non siano intervenute cause di decadenza. Pertanto, possiamo concludere per la proroga salvo che non siano decaduti ed andrebbero surrogati fino alla nuova elezione. Tuttavia vale la pena ricordare che l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto avviene entro il 31 ottobre, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe (art. 21).

 

Nella nostra scuola devono tenersi le elezioni suppletive per coprire un solo posto della componente docente ed abbiamo un solo candidato. Le elezioni devono tenersi egualmente?

 

Sebbene comprenda i legittimi dubbi, l'automatica assegnazione dei posti è prevista nell'ipotesi in cui gli elettori (e non i candidati) siano in numero inferiore o pari ai posti a disposizione. (art.6 OM 215/91)  “8. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti”…per quanto questa sia una ipotesi decisamente raramente configurabile.