2. Noleggio e comodato d’uso

 

Cosa prevedono le norme relative al noleggio dei testi ed al comodato d’uso? E quali sono le opportunità per le associazioni?

 

La recente CM 9/08 ha ricordato l’innovazione introdotta dalla legge n. 296/2006 riguardo al noleggio di libri scolastici agli studenti da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori. In tal caso, come già precisato con nota circolare prot. n. 7919 del 24 luglio 2007, deve essere salvaguardato il diritto d’autore, mediante apposita autorizzazione da parte dell’avente diritto per i testi noleggiati". Dunque è prevista un'ipotesi contrattuale che però preveda anche la necessaria autorizzazione che tuteli il diritto d'autore. La nota del 24 luglio 2007 definisce i contenuti del contratto di noleggio e comodato d’uso e gli obblighi per i Dirigenti Scolastici.  E rispetto alle autorizzazioni precisa: “(…) Pertanto, non possono avere validità eventuali generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori, in quanto il rapporto autorizzativo, concernente il diritto d’autore, deve necessariamente intervenire tra il titolare del diritto stesso (autore o editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori). Ciò premesso, i dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio di testi scolastici, avranno cura di acquisire la relativa autorizzazione, ovvero di accertarsi, nel caso in cui l’attività di noleggio venga svolta da associazioni di genitori, che sia stata concessa dai titolari del diritto d’autore la prescritta autorizzazione. Quanto precede, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie risarcitorie nei confronti dei dirigenti scolastici che avessero consentito il noleggio, in assenza della autorizzazione/ concessione. (...)"

 

Può applicarsi la figura del “comodato modale” per superare i limiti previsti per  il noleggio?

 

Per l’art. 1803 c.c. il comodato è “essenzialmente gratuito”. La causa tipica del contratto di comodato è lo spirito di liberalità (prestito - gratuito) ed in ciò si distingue dalla locazione.  La figura del “comodato modale” è una creazione giurisprudenziale per disciplinare alcune situazioni giuridiche in ambito immobiliare. Secondo la giurisprudenza, cioè, la previsione di alcune prestazioni (che non rappresentano però un vantaggio di carattere economico per la controparte) con l’inserimento di una “clausola modale”, come il pagamento ad es. di luce e gas di un immobile nel corso del comodato non fanno venire meno il carattere di gratuità. La situazione mi appare evidentemente diversa, in quanto nel caso specifico si parla di libri di testo e le questioni sancite nella nota ministeriale del luglio 2007 attengono alla tutela del diritto d'autore.

 

Le associazioni dei genitori possono essere autorizzate al comodato d’uso? Per esercitare il noleggio devono necessariamente il consenso all’autore?

 

La legge finanziaria 2007 (L 296/06) nell'ultima parte del comma 628 afferma: "Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori."  Dunque ha autorizzato al solo noleggio. Il comma 629 nella sua prima parte invece dichiara che le amministrazioni “possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio” della fornitura gratuita dei libri di testo “sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico". È  evidente quindi che il beneficio non è cumulabile alle "cedole librarie". L'art. 18 bis della L 633/41 già aveva disposto non solo in merito al noleggio ma anche al prestito prevedendo che “L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi”. Quindi non cambia sostanzialmente il rispetto degli obblighi in materia di diritto d'autore.  La nota del luglio 2007 risponde anche in merito alle "generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori" prevedendo che: "Pertanto, non possono avere validità eventuali generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori, in quanto il rapporto autorizzativo, concernente il diritto d’autore, deve necessariamente intervenire tra il titolare del diritto stesso (autore o editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori)". Sull'argomento è intervenuta anche un'interrogazione parlamentare che è sicuramente interessante leggere.

 

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