Ferie

 

È prevista per i docenti la possibilità di ferie nel corso dell’anno?

 

Nel CCNL Scuola 2006-2009 all'art. 13 comma 9 si legge che le ferie del personale docente sono godute durante i "periodi di sospensione dell'attività didattica" tuttavia è prevista una "fruizione" durante la residua parte dell'anno “per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative", fruibilità però condizionata "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio presso la stessa sede" e comunque senza oneri aggiuntivi compresa la "corresponsione di compensi per le ore eccedenti" (salva la possibilità di permessi retribuiti prevista dall'art. 15 comma 2).

 

È stata indetta una riunione del Consiglio di Istituto a luglio quando la maggior parte della componente docenti sarà in ferie. Chi è in ferie in quel giorno è tenuto a partecipare alla riunione? Se sì, le ferie sono interrotte? Se non si è tenuti a partecipare alla riunione perché in ferie, non è questo da considerarsi un comportamento lesivo dei propri diritti di partecipazione in seno al CdI? Chi è in ferie come va conteggiato ai fini del numero legale?

 

Il primo comma dell'art. 41 del D.L.vo 297/94  prevede: "La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita". Pertanto essa non dovrebbe rientrare (se così si può dire) tra "gli obblighi di servizio" né tra quelle aggiuntive a carico del fondo di istituto (ex art. 88 CCNL 2006/2009 ). Però l'art. 39 del D.L.vo 297/94 precisa anche che : " Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati". Ora, una riunione del consiglio di istituto stabilita a luglio inoltrato risulta poco compatibile anche con le scadenze contabili previste dal DI 44/01. Le ferie pregiudicano la presenza di tutte le componenti. La diversità del docente (come anche del personale ATA) - e desta perplessità-  riguarda il rapporto di tipo lavorativo che si ha con la scuola, a cui ovviamente la componente genitore è estranea. Il rapporto di lavoro costituisce un requisito di eleggibilità (così come per i genitori l'iscrizione del figlio nell'istituto) ma la partecipazione, a titolo gratuito (come si è detto in virtù dell'art. 41 Dlgs 297/94), dovrebbe costituire un fatto meramente volontaristico. Trattandosi di un'attività partecipativa di natura volontaria e gratuita non v'è alcun reale "obbligo"  se non quello relativo al rispetto del mandato assunto. L'art. 37 del D.L.vo 297/94 comma 2 prescrive: "Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica".  Giacché si è evidentemente in carica anche quando si è in ferie, in malattia o comunque impossibilitati a partecipare l'eventuale assenza (giustificata) influirà sul calcolo del numero legale. Insomma permettere un'adeguata partecipazione è anche un senso di rispetto verso l'organo collegiale, non svuota di contenuto la sua attività e non lo rende mero organismo di semplice ratifica. Se il legislatore non ha ipotizzato una simile eventualità è perché probabilmente avrà immaginato le riunioni del consiglio di istituto come un momento operativo e funzionale all'attività didattica e fintanto che essa perdura.

 

I giorni di ferie sono 28+4 oppure 32+4?

 

L'art. 13 del CCNL scuola 2006/2009 prevede al comma 2 che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Il successivo art. 14 (Festività) prevede l'attribuzione di altre 4 giornate di riposo (L 937/77). La questione si è posta nelle scuole secondarie di secondo grado in relazione all’organizzazione dei corsi di recupero. Segnalo a questo proposito due documenti, uno della Flcg dal titolo “Debiti scolastici. Le ferie non si toccano. Lo dice anche il ministeroche ribadisce il concetto che le ferie sono un diritto e non certo una variabile dipendente da esigenze interne, ed anche “Debiti e ferie estive.

 

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