Flessibilità organizzativa – quadrimestre

 

La nostra scuola secondaria ha stabilito la suddivisione dell'anno in  trimestre-pentamestre.  Qual è la norma che legittima questa decisione?

 

Già il D.L.vo 297/94 all’art. 74 comma 4 aveva disposto: “L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi”.

 

Poi il  DPR 275/99 ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche l’autonomia organizzativa (art. 5) e didattica (art. 4) secondo quanto già previsto all’art. 21 comma 8 della L 59/97,  improntata a criteri di flessibilità. In particolare si legge all’art. 4 (Autonomia didattica) comma 2:  Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono”.

 

Torna all’indice