Flessibilità organizzativa – quadrimestre
La nostra scuola secondaria ha stabilito la suddivisione
dell'anno in trimestre-pentamestre.
Qual è la norma che legittima questa decisione?
Già il D.L.vo
297/94 all’art. 74 comma 4
aveva disposto: “L'anno scolastico può
essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi
su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi”.
Poi il DPR 275/99
ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche l’autonomia organizzativa (art. 5)
e didattica (art. 4) secondo quanto già previsto all’art. 21 comma 8 della L 59/97, improntata a criteri di flessibilità. In
particolare si legge all’art. 4
(Autonomia didattica) comma 2: “Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono”.