Giunta Esecutiva
Ho chiesto al Dirigente, in qualità di
presidente del consiglio di istituto, di poter partecipare come uditore alle
riunioni della Giunta esecutiva. Mi ha risposto che non è possibile. È vero?
Sarebbe più corretto dire: "non è
previsto", ma certo non è vietato. Nella previsione dell'art. 8 del Dlgs 297/94 è prevista
la composizione della Giunta e la durata ed all'art. 10 le competenze. Mentre non è inserita tra gli organi per i quali non è prevista la
pubblicità delle sedute ai sensi dell'art. 42. Nè
nulla di più in merito ci dice l' Art.
3 del DI 28 maggio 1975. Tuttavia per quanto premesso è possibile ed auspicabile inserire tale
previsione nel regolamento interno.
Faccio parte, come
rappresentante dei genitori, del consiglio d'istituto. Il presidente ci ha informati che durante ogni riunione della giunta esecutiva
partecipa e interviene sempre anche la vicepreside anche in presenza del
dirigente scolastico. É corretto?
La Giunta Esecutiva ai sensi
dell'art. 8 comma 7 del Dlgs 297/94 è composta
da: "un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni
di segretario della giunta stessa." Dunque non è prevista la figura del
"vice-preside" salvo che esso non partecipi
in sostituzione del dirigente (termine che ha sostituito le precedenti
denominazioni di "preside" o "direttore didattico", così
come il "capo
dei servizi di segreteria" è attualmente il DSGA). Questo per quanto riguarda la norma. Il vostro regolamento
interno bisogna poi vedere cosa disponga in proposito.
Chi convoca la giunta? solo il
dirigente può farlo?
Il Dirigente e lui solo (o chi ne svolge le funzioni es. vicario) come
previsto dal Dlgs 297/94 Art. 8 comma 7 e
dal DI 28 maggio 1975 art. 3
C'è una norma che stabilisce la convocazione per ogni
consiglio oppure è a discrezione?
Se la Giunta "prepara i lavori" del Consiglio è
evidente che essa debba sempre precederlo. Non è discrezionale e
soprattutto non lo è per il programma annuale dal momento che
l'art. 2 del DI
44/01 (come anche l'art. 10 Dlgs 297/94e l'art. 3 DI 28 maggio 1975) prevede espressamente che essa preceda l'approvazione in consiglio.
È stabilito
anche tra giunta e consiglio l’intervallo di tempo di 5 giorni?
L'intervallo di 5 giorni previsto in generale dall’art. 1 della CM 105/75
quale congruo preavviso minimo per il funzionamento di tutti gli OO.CC. Non è invece determinato alcun intervallo tra Giunta e Consiglio tanto che spesso essa si svolge nella stessa giornata anticipandolo di qualche ora o anche meno.