Iscrizioni 

 

Da quando possono cominciare le iscrizioni?

 

Quest’anno la CM 96/12 stabilisce che esse inizino il 21 gennaio 2013. 

 

Quando termineranno?

 

La CM 96/12 ha indicato il termine del 28 febbraio 2013.

 

Per quali classi bisogna seguire le procedure della circolare?

 

Le iscrizioni on line della CM 96/12 riguardano espressamente le “Classi iniziali” (nonché l’Iscrizione alle classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali al punto 3.C))

 

Non ho il computer, devo effettuare necessariamente l’iscrizione on line?

 

Sì. La CM 96/12 stabilisce: “le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le  classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e  secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola  dell’infanzia”. Tuttavia aggiunge “Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande  offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario,  anche  le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto”.

 

È obbligatoria l’iscrizione on line anche per le scuole paritarie?

 

No. La CM 96/12 dispone: “Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle  scuole paritarie che abbiano svolto  tutti gli adempimenti successivamente  descritti. Infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa”.

 

Come si effettua l’iscrizione? Devo entrare nel sito della scuola?
 
La procedura informatica di iscrizione è disponibile sul portale MIUR. La CM 96/12 fornisce le seguenti indicazioni: “Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: - individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); - compilare la domanda in tutte le sue parti.  Le famiglie  registrano e inviano la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;- il sistema“Iscrizioni on line” si farà  carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata”.
 
I moduli di iscrizione sono predisposti dalla scuola? Dove li trovo?
 
La CM 96/12 dispone quale adempimento delle scuole: “Le istituzioni scolastiche curano la  redazione del proprio modulo di iscrizione … Il modulo è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici … e in una parte che le scuole possono personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche…Dopo averlo predisposto, il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR”. 
 
Sono separata da mio marito e l’affido dei nostri figli non è condiviso. Posso effettuare autonomamente l’iscrizione?
 
La CM 96/12 dispone nel caso specifico: “In caso di genitori separati o  divorziati, se l’affidamento non  è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico”.
 
Ci sono scuole escluse dal sistema di iscrizione online?
 
Sì la CM 96/12 fa eccezione per le iscrizioni relative a: “- 1. Scuole dell’infanzia - 2. Scuole in lingua slovena; - 3. Scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano; - 4. Corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie”.
 

Esistono delle norme che impongono di accettare solo le iscrizioni degli alunni del territorio o comunque di privilegiare la residenza?

 

La CM 96/12 precisa “pur  nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni  scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono  rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della  viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari  impegni lavorativi dei genitori”. Dunque la residenza è indicata come criterio ragionevole ma a mero titolo esemplificativo.

 
Vorrei iscrivere mia figlia alla scuola dell’infanzia di un paese vicino che però accoglie anche gli di due anni e mezzo. Hanno priorità i bambini di due anni e mezzo dello stesso paese o quelli di tre anni che vengono da uno diverso?
 
La CM 96/12 dispone per coloro che compiranno i tre anni non oltre il 30 aprile 2014: “Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto”. Dunque bisognerà avere riguardo a tali indicazioni.

 

La scuola ha indicato quale criterio di precedenza nel caso di domande in eccedenza la priorità di iscrizione. È giusto?

 

I criteri di precedenza vengono definiti in autonomia dal consiglio. La CM 96/12 precisa che i criteri di precedenza “debbono rispondere a principi di ragionevolezza” ed indica a titolo esemplificativo la viciniorietà e i particolari impegni lavorativi dei genitori.

 

Per motivi di assoluta necessità ho iscritto mia figlia ad una scuola dell’infanzia lontana dalla nostra residenza, ma la domanda è stata respinta. Cosa posso fare?

 

Giacché anche la CM 96/12 dispone la trasparenza dei criteri in caso di eccedenza di richieste e di motivazione scritta in caso di rifiuto di iscrizione, occorre sapere quali sono le motivazioni del rifiuto anche in considerazione del fatto che essa indica a titolo esemplificativo tra i criteri di precedenza rispondenti a principi di ragionevolezza “quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.”

 

In caso di eccedenze ci saranno iscrizioni “con riserva”?

 

Giacché la CM 96/12  prevede che sia “possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento” e che sia poi “cura  del sistema di iscrizioni on line  provvedere a comunicare alla famiglia … di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine” questo non dovrebbe accadere.

 

E' possibile fare una doppia iscrizione?

 

La CM 96/12 dispone in generale che “Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione”, ma aggiunge altresì tanto per la scuola primaria che per la secondaria di secondo di primo e secondo grado “Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di  precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate”.

 

Devo iscrivere mio figlio alla scuole dell’infanzia. Quali sono le modalità di iscrizione?
 
La CM 96/12 al punto 1 precisa che “L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta” come da modelli allegati alla circolare.
 
Mia figlia compirà i tre anni a gennaio ma la scuola non vuole accettare la richiesta di iscrizione. Non ho diritto ad ottenerla?
 
Il DPR 89/09  stabilisce che la scuola dell'infanzia "accoglie" gli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Premesso che anche la CM 96/12 stabilisce che “possono” essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche i bambini che compiranno i tre anni entri il 31 dicembre 2012, sua figlia quindi appartiene a quella fascia di alunni che sono iscritti "su richiesta delle famiglie" purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto citato e cioè “- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre  anni; • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza”. Ovviamente la scola è tenuta a pubblicare comunque i criteri di preferenza in caso di esubero e motivare per iscritto le ragioni del rifiuto dell’accoglimento della domanda (come stabilito al punto 1.a) della circolare)

 

Nella scuola primaria si può optare per una di tutte le quattro opzioni orarie?

 

Dalla CM 96/12 si desume che “All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30;  40 ore (tempo pieno)”. Questo in generale, poi vi dovrebbero essere le specifiche indicazioni delle scuole. Infatti, prosegue la circolare, “L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di  un numero di domande che consenta la formazione di una classe. Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico”.

 

Al momento dell’iscrizione alla scuola primaria vicino casa ho optato per le 30 ore ma temo che questo tempo scuola potrebbe essere garantito presso un plesso molto distante da casa. Non dovrei ottenere previamente queste informazioni?
 
La CM 96/12 dispone che “Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30;  40 ore (tempo pieno)”. Dal POF avrebbe dovuto evincersi l’organizzazione anche in tal senso. Peraltro, tra gli adempimenti a carico delle scuole la circolare ministeriale prevede che “Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI “Scuola in chiaro”, nell’Area Rilevazioni. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse”.

 

Mio figlio ha cominciato il secondo anno di un istituto tecnico e mi hanno detto che devo effettuare una nuova iscrizione. È vero?

 

Sì. La CM 96/12 infatti prevede al punto 3.C) “Nel corso del primo biennio degli Istituti Tecnici  è particolarmente sviluppata la dimensione orientativa degli insegnamenti in quanto la scelta dell’indirizzo e/o articolazione espressa al momento dell’iscrizione va consolidata e, ove necessario, messa in discussione. Ciò al fine di consentire di effettuare la scelta definitiva più adatta alle aspirazioni e alle potenzialità evidenziate dagli studenti”.

 

Entro quale termine dovrò effettuare la scelta prevista al secondo anno degli istituti tecnici e cosa devo scegliere?

 

La CM 96/12 dispone che “Tale scelta, per l’anno scolastico 2013/2014, deve essere effettuata dalle famiglie degli  alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio entro il termine del  28 febbraio 2013. Quindi, gli studenti hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad uno degli indirizzi e/o articolazioni del medesimo settore (“Economico” o “Tecnologico”) frequentato e che siano presenti nell’offerta formativa del proprio istituto scolastico”.

 

Mia figlia è iscritta al secondo anno del primo biennio di un Istituto Professionale ed intende proseguire il percorso di studi già scelto. Deve confermare l’iscrizione?

 

No. In tal caso l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio.

 

Voglio iscrivere mio figlio ad un diverso settore/indirizzo e/o articolazione rispetto a quello frequentato nel suo istituto professionale, entro quale termine devo farlo?

 

Sempre entro il termine del 28 febbraio 2013.

 

Ci sono delle indicazioni circa le possibilità di scelta per gli alunni al secondo anno di un professionale che vogliano cambiare settore/indirizzo?

 

La CM 96/12 precisa: “Gli studenti che frequentano uno degli indirizzi/articolazioni del settore “Industria e Artigianato”, hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad altro indirizzo/articolazione presente all’interno del medesimo settore; - gli studenti che frequentano una delle articolazioni previste per l’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (settore Servizi) hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad altra articolazione dello stesso indirizzo”.

 

Cosa sono i percorsi opzionali?

 

Spiega la CM 96/12 che i nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici e Professionali sono stati disciplinati rispettivamente dal DPR 88/2010 e dal DPR 87/2010, ora  integrati dai decreti interministeriali del 24 aprile 2012 (rispettivamente prot. 7431 e prot. 7428) “concernenti la definizione delle opzioni quali ulteriori  articolazioni delle aree di indirizzo, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni”, come risultanti da tabelle allegate alla circolare.  

 

Bisogna iscriversi ai percorsi opzionali? In quale anno?

 

Sì. Al secondo anno. Precisa la CM 96/12 che “Le opzioni, in quanto riferite esclusivamente al secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali, per poter essere scelte dalle famiglie necessitano di una specifica iscrizione da parte degli allievi frequentanti il secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali”.

 

In merito ai percorsi opzionali quali scelte potranno essere effettuate?

 

Stabilisce la CM 96/12 che:  “-  gli studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici del

settore“Tecnologico” hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad una delle opzioni previste all’interno del medesimo settore, indipendentemente dall’indirizzo frequentato; -  gli studenti che frequentano il secondo anno di uno degli indirizzi degli Istituti Professionali possono chiedere l’iscrizione al percorso opzionale per le opzioni corrispondenti all’indirizzo frequentato”.

 

Per iscriversi al liceo musicale occorrono particolari requisiti?

 

Sì. La CM 96/12  richiama quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. A tanto si aggiunga però che la circolare precisa che nelle istituzioni scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico”.

 

Cosa succede se mi figlio non supera la prova di verifica per l’iscrizione al liceo musicale o non vi sono posto disponibili?

 

La CM 96/12 prevede che “Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza”.

 

Mio figlio è affetto da disabilità, dovrò effettuare l’iscrizione sempre on line?

 

Sì. Ma la CM 96/12 prevede che tale iscrizione vada poi perfezionata “con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza  - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale”.

 

Dopo l’iscrizione chi deve fare la richiesta dell’insegnante di sostegno per un alunno disabile?

 

La CM 96/12S precisa che sulla base della certificazione presentata “e del profilo dinamico-funzionale, la scuola  procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.”

 

Mio figlio è un alunno con disabilità ed ha conseguito l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, può proseguire nella secondaria di secondo grado?

 

La CM 96/12, stabilisce che egli “ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado  o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR  n.122/09)”, rinviando alle Linee guida del 4 agosto 2009.

 

Mio figlio è un alunno con disabilità ultradiciottenne, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo e non frequentante la secondaria di secondo grado, ha diritto a frequentare i corsi per adulti?

 

Sì, la CM 96/12 gli riconosce il diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni. (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.226/2001).

 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana?

 

Sì. La CM 96/12 rinvia a quanto prescritto nella C.M. n. 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto  3 “Distribuzione  degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi” “fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti  con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

 

Sono cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residente in Italia, a quale classe andrà iscritto mio figlio?

 

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del Dlgs. 297/94 sarà assegnato alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

 

Mio figlio ha lo status di rifugiato, può accedere agli studi in Italia?

 

Sì. La CM 96/12 stabilisce che “Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

 

Siamo stranieri residenti in Italia, dovendo iscrivere nostro figlio quali nome si applicano in materia di riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere?

 

La CM 96/12 richiama in materia  la nota prot. n.  2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica.

 

Mio figlio ha una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), dovrò anch’io effettuare l’iscrizione nella modalità on line?

 

Sì ma la CM 96/12 richiede che essa debba essere perfezionata “con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori,  della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni”.

 

In caso di diagnosi di DSA quali misure devo chiedere alla scuola al momento dell’iscrizione?

 

Nessuna. La CM 96/12 prevede che sono le scuole che “assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative”.

 

Mio figlio ha una diagnosi di DSA, è stato dispensato dalle prove scritte di lingua straniera superando  l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado?

 

Sì, come previsto al punto 4.c) della CM 96/12

 

Mio figlio ha una diagnosi di DSA, è stato esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, ed ha conseguito, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, può proseguire nella secondaria?

 

La CM 96/12 dispone che egli “ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i

successivi crediti formativi maturati”.

 

Entro quale termine è possibile iscriversi ai percorsi di istruzione per gli adulti?

 

La CM 96/12 informa che “In attesa della pubblicazione del Regolamento recante “Norme generali per la

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 della legge n. 133/08 , si fa riserva di fornire istruzioni in relazione alle iscrizioni, il cui termine di scadenza resta fissato, di norma, al 31 maggio 2013”.

 

Mio figlio ha 16 anni e non ha conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo, può proseguire i suoi studi nei centri per l’istruzione degli adulti?

 

Sì. La  CM 96/12  rammenta  che “l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che possa “conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non  istituiti, presso i centri territoriali permanenti”.

 

Quando e come andrà esercitata la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?

 

La  CM 96/12 dispone che tale facoltà “viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line”.

 

L’opzione relativa all’insegnamento della religione cattolica esercitata al momento dell’iscrizione va reiterata di anno in anno?

 

La  CM 96/12 stabilisce che “La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati”.

 

Oltre alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica dovrò anche operare quella relativa alle attività alternative? Tra quali attività potrò scegliere?

 

Sì, utilizzando il modello allegato alla circolare. La  CM 96/12 specifica che le opzioni possibili sono:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale

docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo

grado);

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

Possono rifiutare l’iscrizione di mia figlia alla secondaria di primo grado se non pago il contributo volontario?

Assolutamente no.

 

Devo iscrivere mio figlio in una sezione di bilinguismo. Esiste una normativa che indica l'inglese come lingua comunitaria obbligatoria?

 

La prevalenza della lingua inglese risulta dal Dlgs 226/05 , in particolare all'art. 25 dove la lingua inglese appare prevalente e prioritaria.  A questo si aggiunge l'art. 1 comma 5.

 

 

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