Da quando possono cominciare le iscrizioni?
Quest’anno la CM
96/12 stabilisce che esse inizino il 21 gennaio 2013.
Quando termineranno?
La CM
96/12 ha indicato il termine del 28 febbraio 2013.
Per
quali
classi bisogna seguire le procedure della circolare?
Le
iscrizioni on line della CM
96/12 riguardano espressamente le
“Classi iniziali” (nonché l’Iscrizione alle classi terze negli
Istituti Tecnici
e Professionali al punto 3.C))
Non ho il computer, devo effettuare necessariamente
l’iscrizione on line?
Sì. La CM
96/12 stabilisce: “le
iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi
iniziali dei corsi di studio (scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria
di
secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia”.
Tuttavia aggiunge “Le
istituzioni scolastiche destinatarie
delle domande offriranno
un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In
subordine,
qualora necessario, anche
le scuole di provenienza offriranno il
medesimo servizio di supporto”.
È obbligatoria l’iscrizione on line anche per le scuole
paritarie?
No. La CM
96/12 dispone: “Possono
usufruire
della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i
figli
alle scuole paritarie
che abbiano
svolto tutti gli
adempimenti
successivamente descritti.
Infatti, per
le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line
è
facoltativa”.
Come si effettua l’iscrizione? Devo entrare nel sito della scuola?
La procedura informatica di iscrizione è disponibile sul portale MIUR. La CM 96/12 fornisce le seguenti indicazioni: “Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: - individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); - compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata”.
I moduli di iscrizione sono predisposti dalla scuola? Dove li trovo?
La CM 96/12 dispone quale adempimento delle scuole: “Le istituzioni scolastiche curano la redazione del proprio modulo di iscrizione … Il modulo è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici … e in una parte che le scuole possono personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche…Dopo averlo predisposto, il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR”.
Sono separata da mio marito e l’affido dei nostri figli non è condiviso. Posso effettuare autonomamente l’iscrizione?
La CM 96/12 dispone nel caso specifico: “In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico”.
Ci sono scuole escluse dal sistema di iscrizione online?
Sì la CM 96/12 fa eccezione per le iscrizioni relative a: “- 1. Scuole dell’infanzia - 2. Scuole in lingua slovena; - 3. Scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano; - 4. Corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie”.
Esistono delle norme che impongono di accettare solo le
iscrizioni degli alunni del territorio o comunque di privilegiare la
residenza?
La CM
96/12
precisa “pur
nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, i criteri di precedenza
deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono
rispondere a principi di ragionevolezza
quali, a puro titolo di esempio, quello della
viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello
costituito
da particolari impegni
lavorativi dei
genitori”. Dunque la residenza è indicata come criterio
ragionevole ma a
mero titolo esemplificativo.
Vorrei iscrivere mia figlia alla scuola dell’infanzia di un paese vicino che però accoglie anche gli di due anni e mezzo. Hanno priorità i bambini di due anni e mezzo dello stesso paese o quelli di tre anni che vengono da uno diverso?
La CM 96/12 dispone per coloro che compiranno i tre anni non oltre il 30 aprile 2014: “Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto”. Dunque bisognerà avere riguardo a tali indicazioni.
La scuola ha indicato quale criterio di precedenza nel caso di
domande in eccedenza la priorità di iscrizione. È giusto?
I criteri di precedenza vengono definiti in autonomia dal
consiglio.
La CM
96/12
precisa che i criteri
di precedenza “debbono rispondere a principi di ragionevolezza” ed
indica a titolo esemplificativo la viciniorietà e i
particolari impegni lavorativi dei genitori.
Per motivi di assoluta necessità ho iscritto mia figlia ad una
scuola dell’infanzia lontana dalla nostra residenza, ma la domanda è
stata
respinta. Cosa posso fare?
Giacché anche la CM
96/12 dispone la trasparenza dei criteri in caso di eccedenza di
richieste
e di motivazione scritta in caso di rifiuto di iscrizione, occorre
sapere quali
sono le motivazioni del rifiuto anche in considerazione del fatto che
essa
indica a titolo esemplificativo tra i criteri di precedenza
rispondenti a principi
di ragionevolezza “quello
costituito da
particolari impegni lavorativi dei genitori.”
In caso di eccedenze ci saranno iscrizioni “con riserva”?
Giacché la CM
96/12 prevede che
sia “possibile indicare, in
subordine, fino ad un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento” e che sia
poi “cura
del sistema di iscrizioni on line
provvedere a comunicare alla famiglia … di aver inoltrato la
domanda di
iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine”
questo non
dovrebbe accadere.
E' possibile fare una doppia iscrizione?
La CM
96/12 dispone in generale che “Resta
inteso
che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione”,
ma
aggiunge altresì tanto per la scuola primaria che per la secondaria di
secondo di primo e secondo grado “Tuttavia,
in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di
domande
rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in
base ai
criteri di precedenza
deliberati dal
consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle
domande
d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di
iscrizioni
on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta
elettronica, di aver
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in
subordine
qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima
scelta. Si fa
presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di
una delle
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci
le altre
opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà
carico di
comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da
parte di una delle scuole indicate”.
Devo iscrivere mio figlio alla scuole dell’infanzia. Quali sono le modalità di iscrizione?
La CM 96/12 al punto 1 precisa che “L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta” come da modelli allegati alla circolare.
Mia figlia compirà i tre anni a gennaio ma la scuola non vuole accettare la richiesta di iscrizione. Non ho diritto ad ottenerla?
Il DPR 89/09 stabilisce che la scuola dell'infanzia "accoglie" gli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Premesso che anche la CM 96/12 stabilisce che “possono” essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche i bambini che compiranno i tre anni entri il 31 dicembre 2012, sua figlia quindi appartiene a quella fascia di alunni che sono iscritti "su richiesta delle famiglie" purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto citato e cioè “- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza”. Ovviamente la scola è tenuta a pubblicare comunque i criteri di preferenza in caso di esubero e motivare per iscritto le ragioni del rifiuto dell’accoglimento della domanda (come stabilito al punto 1.a) della circolare)
Nella scuola primaria si può optare per una di tutte le
quattro opzioni orarie?
Dalla CM
96/12 si desume che “All’atto
dell’iscrizione,
i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale
che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27;
fino a
30; 40 ore (tempo pieno)”.
Questo in
generale, poi vi dovrebbero essere le specifiche indicazioni delle
scuole.
Infatti, prosegue la circolare, “L’accoglimento
delle
opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato
alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati
servizi,
circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei
genitori, anche
con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del
modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di
un numero di domande che
consenta la formazione
di una classe. Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni
scolastiche
organizzano le attività didattiche
tenendo conto
dei servizi attivabili e delle consistenze di organico”.
Al momento dell’iscrizione alla scuola primaria vicino casa ho optato per le 30 ore ma temo che questo tempo scuola potrebbe essere garantito presso un plesso molto distante da casa. Non dovrei ottenere previamente queste informazioni?
La CM 96/12 dispone che “Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno)”. Dal POF avrebbe dovuto evincersi l’organizzazione anche in tal senso. Peraltro, tra gli adempimenti a carico delle scuole la circolare ministeriale prevede che “Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI “Scuola in chiaro”, nell’Area Rilevazioni. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse”.
Mio figlio ha cominciato il secondo anno di un istituto tecnico e mi hanno detto
che devo effettuare una nuova iscrizione. È vero?
Sì. La CM
96/12 infatti prevede al punto 3.C) “Nel
corso
del primo biennio degli Istituti Tecnici
è particolarmente sviluppata la dimensione orientativa degli
insegnamenti in quanto la scelta dell’indirizzo e/o articolazione
espressa al
momento dell’iscrizione va consolidata e, ove necessario, messa in
discussione.
Ciò al fine di consentire di effettuare la scelta definitiva più
adatta alle
aspirazioni e alle potenzialità evidenziate dagli studenti”.
Entro quale termine dovrò effettuare la scelta prevista al
secondo anno degli istituti tecnici e cosa devo scegliere?
La CM
96/12 dispone che “Tale
scelta, per
l’anno scolastico 2013/2014, deve essere effettuata dalle famiglie
degli alunni che
frequentano il secondo anno del
primo biennio entro il termine del
28
febbraio 2013. Quindi, gli studenti hanno la possibilità di
richiedere
l’iscrizione ad uno degli indirizzi e/o articolazioni del medesimo
settore
(“Economico” o “Tecnologico”) frequentato e che siano presenti
nell’offerta
formativa del proprio istituto scolastico”.
Mia figlia è iscritta al secondo anno del primo biennio di un
Istituto Professionale ed intende proseguire il percorso di studi già
scelto.
Deve confermare l’iscrizione?
No. In tal caso l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio.
Voglio iscrivere mio figlio ad un diverso settore/indirizzo
e/o articolazione rispetto a quello frequentato nel suo istituto
professionale,
entro quale termine devo farlo?
Sempre entro il termine del 28 febbraio 2013.
Ci sono delle indicazioni circa le possibilità di scelta per
gli alunni al secondo anno di un professionale che vogliano cambiare
settore/indirizzo?
La CM
96/12 precisa: “Gli
studenti che
frequentano uno degli indirizzi/articolazioni del settore “Industria
e
Artigianato”, hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad
altro
indirizzo/articolazione presente all’interno del medesimo settore; -
gli
studenti che frequentano una delle articolazioni previste per
l’indirizzo
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (settore
Servizi)
hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione ad altra
articolazione dello
stesso indirizzo”.
Cosa sono i percorsi opzionali?
Spiega la CM
96/12 che i nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici e
Professionali sono
stati disciplinati rispettivamente dal DPR
88/2010 e dal DPR
87/2010, ora integrati
dai decreti interministeriali del 24
aprile 2012 (rispettivamente prot.
7431 e prot.
7428) “concernenti la
definizione delle opzioni
quali ulteriori articolazioni
delle aree
di indirizzo, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio
e ai
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni”,
come risultanti da tabelle allegate alla circolare.
Bisogna iscriversi ai percorsi opzionali? In quale anno?
Sì. Al secondo anno. Precisa la CM
96/12 che “Le opzioni, in
quanto
riferite esclusivamente al secondo biennio e quinto anno degli
Istituti Tecnici
e Professionali, per poter essere scelte dalle famiglie necessitano
di una
specifica iscrizione da parte degli allievi frequentanti il secondo
anno del
primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali”.
In merito ai percorsi opzionali quali scelte potranno essere
effettuate?
Stabilisce la CM
96/12 che: “-
gli
studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici
del
settore“Tecnologico”
hanno la
possibilità di richiedere l’iscrizione ad una delle opzioni previste
all’interno del medesimo settore, indipendentemente dall’indirizzo
frequentato;
- gli studenti che
frequentano il
secondo anno di uno degli indirizzi degli Istituti Professionali
possono
chiedere l’iscrizione al percorso opzionale per le opzioni
corrispondenti
all’indirizzo frequentato”.
Per iscriversi al liceo musicale occorrono particolari
requisiti?
Sì. La CM
96/12 richiama
quanto previsto dall’art.
7, secondo comma, del DPR
n.
89/2010 (regolamento dei licei) che subordina
l’iscrizione
degli studenti al superamento di una prova di verifica del
possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. A tanto
si
aggiunga però che la circolare precisa che “nelle
istituzioni
scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della
determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà
tenere conto
che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun
istituto, il numero
di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico”.
Cosa succede se mi figlio non supera la prova di verifica per
l’iscrizione al liceo musicale o non vi sono posto disponibili?
La CM
96/12 prevede che “Le
istituzioni
scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in
tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della
prova medesima o
di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente
ad altra
scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non
oltre i
dieci giorni dopo tale scadenza”.
Mio figlio è affetto da disabilità, dovrò effettuare
l’iscrizione sempre on line?
Sì. Ma la CM
96/12 prevede che tale iscrizione vada poi perfezionata “con
la presentazione alla scuola prescelta,
da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L.
di
competenza - a seguito
degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.
23
febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo
dinamico-funzionale”.
Dopo l’iscrizione chi deve fare la richiesta dell’insegnante
di sostegno per un alunno disabile?
La CM
96/12S precisa che sulla base della certificazione presentata “e
del profilo dinamico-funzionale, la
scuola procede alla
richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a
carico
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli
specialisti
dell’A.S.L.”
Mio figlio è un alunno con disabilità ed ha conseguito
l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi
maturati, in
sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, può
proseguire
nella secondaria di secondo grado?
La CM
96/12, stabilisce che egli “ha
titolo
a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima
dell’inizio del
nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado
o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, al solo fine di conseguire altro attestato
comprovante i crediti
formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione
previste dalla legge
n.104/1992
(articolo 9, comma 4 DPR
n.122/09)”,
rinviando alle Linee
guida
del 4 agosto 2009.
Mio figlio è un alunno con disabilità ultradiciottenne, non in
possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo e non
frequentante
la secondaria di secondo grado, ha diritto a frequentare i corsi per
adulti?
Sì, la CM
96/12 gli riconosce il diritto a frequentare i corsi per adulti
presso i
Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge
n.104/1992
e successive modificazioni. (cfr. Sentenza Corte Costituzionale
n.226/2001).
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le
medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza
italiana?
Sì. La CM
96/12 rinvia a quanto prescritto nella C.M.
n. 2/2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con
cittadinanza
non italiana”, e in particolar modo, al punto
3 “Distribuzione degli
alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”
“fissando
dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti
con cittadinanza non italiana con ridotta
conoscenza della lingua italiana.
Sono cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea,
residente in Italia, a quale classe andrà iscritto mio figlio?
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del Dlgs.
297/94
sarà assegnato alla classe successiva, per numero di anni di studio, a
quella
frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Mio figlio ha lo status di rifugiato, può accedere agli studi
in Italia?
Sì. La CM
96/12 stabilisce che “Ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo 19 gennaio
2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o
dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori
stranieri non
accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità
previste
per i cittadini italiani.
Siamo stranieri residenti in Italia, dovendo iscrivere nostro
figlio quali nome si applicano in materia di riconoscimento di titoli
di studio
e certificazioni straniere?
La CM
96/12 richiama in materia la
nota prot. n.
2787 del 20 aprile 2011 della Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica.
Mio figlio ha una diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), dovrò anch’io effettuare l’iscrizione nella
modalità on
line?
Sì ma la CM
96/12 richiede che essa debba essere perfezionata “con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori,
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni
del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni”.
In caso di diagnosi di DSA quali misure devo chiedere alla
scuola al momento dell’iscrizione?
Nessuna. La CM
96/12 prevede che sono le scuole che “assicurano
le
idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M.
n.5669 del 12 luglio
2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono
ad attuare i
necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo
degli
alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti
compensativi
e misure dispensative”.
Mio figlio ha una diagnosi di DSA, è stato dispensato dalle
prove scritte di lingua straniera superando l’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo, può
iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado?
Sì, come previsto al punto 4.c) della CM
96/12
Mio figlio ha una diagnosi di DSA, è stato esonerato
dall’insegnamento delle lingue straniere, ed ha conseguito, in sede di
esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito
formativo, comprovante i crediti formativi maturati, può proseguire
nella
secondaria?
La CM
96/12 dispone che egli “ha
titolo a
proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi
di
istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire
altro
attestato comprovante i
successivi
crediti formativi maturati”.
Entro quale termine è possibile iscriversi ai percorsi di
istruzione per gli adulti?
La CM
96/12 informa che “In attesa della pubblicazione del Regolamento
recante “Norme generali per la
ridefinizione
dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi
compresi i
corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 della legge
n. 133/08
, si fa riserva di fornire istruzioni in relazione alle iscrizioni,
il cui
termine di scadenza resta fissato, di norma, al 31 maggio 2013”.
Mio figlio ha 16 anni e non ha conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo, può proseguire i suoi studi nei centri per
l’istruzione degli
adulti?
Sì. La CM
96/12 rammenta che
“l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M.
n.
139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento
dell’obbligo
di istruzione, prevede che possa “conseguire
tale
titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
ovvero,
dove ancora non istituiti,
presso i
centri territoriali permanenti”.
Quando e come andrà esercitata la scelta di avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?
La CM
96/12 dispone che tale facoltà “viene
esercitata
dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione
secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione
dell’apposita sezione on line”.
L’opzione relativa all’insegnamento della religione cattolica
esercitata
al momento dell’iscrizione va reiterata di anno in anno?
La CM
96/12 stabilisce che “La
scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in
cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente
su iniziativa degli interessati”.
Oltre alla scelta di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica dovrò anche operare quella relativa alle
attività
alternative? Tra quali attività potrò scegliere?
Sì, utilizzando il modello allegato alla circolare. La CM
96/12 specifica che le opzioni possibili sono:
•
attività didattiche e formative;
•
attività di studio e/o di ricerca
individuali con assistenza di personale docente;
•
libera attività di studio e/o di
ricerca individuale senza assistenza di personale
docente
(per studenti delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado);
• non frequenza della scuola nelle
ore di insegnamento della religione cattolica.
Possono rifiutare l’iscrizione di mia figlia alla secondaria
di primo grado se non pago il contributo volontario?
Assolutamente no.
Devo iscrivere mio figlio in una sezione di bilinguismo.
Esiste una normativa che indica l'inglese come lingua comunitaria
obbligatoria?
La prevalenza della lingua inglese risulta dal Dlgs
226/05 , in particolare all'art. 25 dove la lingua inglese
appare
prevalente e prioritaria. A
questo si
aggiunge l'art. 1 comma 5.