Istruzione parentale

 

Voglio avvalermi dell’istruzione parentale, che devo fare?

 

La CM 96/12 stabilisce che: “Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola …. viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

 

La famiglia ha espresso la volontà di ritirare la propria figlia quindicenne (iscritta al primo anno) dalla scuola optando per l’istruzione parentale per poi farle sostenere a giugno l’esame anche per il secondo anno. Cosa dicono le norme in proposito?

 

La nota del 4.02.11 precisa che si può accedere all'istruzione parentale durante tutta l'età dell'obbligo (dunque anche al biennio della secondaria di secondo grado). La CM 35/10 precisa che coloro che assolvono l'obbligo con l'istruzione parentale devono sostenere l'esame di idoneità ogni anno. La CM 96/12 aggiunge “Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione”.

 

Torna all’indice