Voglio avvalermi dell’istruzione parentale, che devo fare?
La CM
96/12 stabilisce che: “Al
fine di
garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che
intendono
avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita
istanza
direttamente alla scuola …. viciniore, precisando di possedere le
competenze
tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o
mediante
frequenza di una istituzione non statale non paritaria,
all’istruzione del
proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente
dell’istituzione
scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella
modalità
dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle
classi
successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni
soggetti
all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima
dell’inizio dell’anno scolastico”.
La famiglia ha espresso la volontà di ritirare la propria
figlia quindicenne (iscritta al primo anno) dalla scuola optando per
l’istruzione parentale per poi farle sostenere a giugno l’esame anche
per il
secondo anno. Cosa dicono le norme in proposito?
La nota
del
4.02.11 precisa che si può accedere all'istruzione parentale
durante
tutta l'età dell'obbligo (dunque anche al biennio della secondaria di
secondo
grado).
La CM
35/10 precisa che coloro che
assolvono l'obbligo
con l'istruzione parentale devono sostenere l'esame di idoneità ogni
anno. La CM
96/12 aggiunge “Coloro che
frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo
di
sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi
a scuole
statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a
sostenere
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione”.