Programma annuale - Variazioni

 

Poiché l’art. 2 del DI 44/01 prevede che il Programma annuale deve essere approvato entro il 15 dicembre anche  senza il parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante o no?

 

Per il programma annuale l'art. 2 prevede appunto che esso possa essere approvato senza il parere del revisore dei conti, entro il 15 dicembre. Dunque esso non è obbligatorio se approvato nel termine ordinatorio. Tuttavia in caso di "esercizio provvisorio" e di approvazione nel termine perentorio dell'art. 8 dovremmo concludere (giacché la norma nulla prevede) che esso dovrebbe già essere acquisito. Nulla è precisato in merito alla sua vincolanza. Invece l’art.18 del DI 44/01 dispone per il conto consuntivo il pregresso necessario parere favorevole dei revisori. Inoltre in caso di approvazione del consiglio difforme da tale parere occorre che esso sia “entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza".

 

Qual  il termine perentorio per l’approvazione del programma annuale?

 

Il 14 febbraio

 

All’Ordine del giorno del consiglio di istituto vi era l'approvazione del programma annuale. Abbiamo appreso che le scuole  sono state invitate a iscrivere nella voce Funzionamento Didattico  la cifra 0 (zero). È così per tutte?

 

Nella nota del MIUR del 26 gennaio 2009 avente ad oggetto: “Ore eccedenti relative alle attività complementari di educazione fisica. Anno scolastico 2008-2009”  si legge alla fine: “(...) Per quanto riguarda le assegnazioni relative alle spese di funzionamento e, più in generale, a quelle per le quali si è fatto riserva di ulteriori comunicazioni, sono ancora in atto le procedure per il reperimento delle necessarie risorse. Le istituzioni scolastiche, pertanto, sono invitate a procedere –ove non abbiano già provveduto- alla predisposizione del Programma annuale 2009, fermo restando che eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell’art. 6 del D.I. n.44/2001”.  Perciò quanto accaduto è comune anche alle altre scuole.

 

È stato convocato per il 2 luglio il CdI e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è inserito: verifica e modifica del Programma annuale. Sono rispettati i termini?

 

Ai sensi del DI 44/01 (art.6) la scadenza per la verifica del programma annuale era il 30 giugno.

 

Come previsto dall’art. 6, comma 1, del DI 44/01, entro il 30 giugno,  il Consiglio d’Istituto verifica ed apporta le necessarie modifiche al programma annuale. Poiché ad oggi, 3 luglio, il documento non è stato ancora predisposto dal ns. dirigente, il termine del 30 giugno è da ritenersi ordinatorio o perentorio? Nell’ordine del giorno da predisporre occorre distinguere i due punti: 1. Verifica disponibilità finanziarie 2. Stato di attuazione del programma annuale oppure è sufficiente un punto unico: Verifiche e modifiche al programma?

 

Iltermine perentorio” contraddistingue una attività, un atto che deve essere necessariamente compiuto entro il termine stesso altrimenti risulta inutile (inutiliter dato) con conseguente applicazione di sanzioni o comunque effetti sfavorevoli. E' dunque un termine di decadenza. Per il “termine ordinatorio”, invece,  non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli avendo la semplice funzione di ‘ordinare’ un’attività ed il cui mancato rispetto non comporta decadenze. Ora, dall'art. 6 del DI 44/01 si desume che quello del 30 giugno possa qualificarsi come ordinatorio, dal momento che non vi sono previste conseguenze per il mancato rispetto. Ciò anche perché l’esercizio finanziario termina il 31 dicembre (art. 2). Tanto che il comma 5 afferma che soltanto: " Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.". Ritengo sufficiente l’indicazione di un solo punto.

 

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