Programma
annuale - Variazioni
Poiché l’art. 2 del DI 44/01
prevede che il Programma annuale deve essere approvato entro il 15 dicembre
anche senza il
parere dei revisori, quest’ultimo è vincolante o no?
Per il programma annuale l'art. 2 prevede
appunto che esso possa essere approvato senza il parere del revisore dei conti,
entro il 15 dicembre. Dunque esso non è obbligatorio
se approvato nel termine ordinatorio. Tuttavia in caso di "esercizio
provvisorio" e di approvazione nel termine
perentorio dell'art. 8 dovremmo concludere (giacché la norma nulla prevede) che
esso dovrebbe già essere acquisito. Nulla è precisato in merito alla sua vincolanza. Invece l’art.18 del DI 44/01
dispone per il conto consuntivo il pregresso necessario parere favorevole dei
revisori. Inoltre in caso di approvazione del
consiglio difforme da tale parere occorre che esso sia “entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico
regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza".
Qual il
termine perentorio per l’approvazione del programma annuale?
Il 14 febbraio
All’Ordine del giorno del consiglio di istituto
vi era l'approvazione del programma annuale. Abbiamo appreso che le
scuole sono state invitate a iscrivere nella
voce Funzionamento Didattico la cifra 0 (zero). È così per tutte?
Nella nota
del MIUR del 26 gennaio 2009 avente ad oggetto: “Ore eccedenti relative alle attività complementari di educazione fisica. Anno scolastico 2008-2009”
si legge alla fine: “(...) Per quanto
riguarda le assegnazioni relative alle spese di funzionamento e, più in generale, a quelle per le quali si è fatto
riserva di ulteriori comunicazioni, sono ancora in atto le procedure per il reperimento delle necessarie
risorse. Le istituzioni
scolastiche, pertanto, sono invitate a procedere –ove non abbiano già provveduto- alla predisposizione del Programma annuale 2009,
fermo restando che eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di
variazione ai sensi dell’art. 6 del D.I. n.44/2001”. Perciò quanto
accaduto è comune anche alle altre scuole.
È stato convocato per il 2 luglio il CdI
e tra gli argomenti all’Ordine del Giorno è inserito: verifica e modifica del
Programma annuale. Sono rispettati i termini?
Ai sensi
del DI
44/01 (art.6) la scadenza per
la verifica del programma annuale era il 30 giugno.
Come previsto dall’art. 6, comma 1, del DI 44/01, entro il 30
giugno, il
Consiglio d’Istituto verifica ed apporta le necessarie modifiche al programma
annuale. Poiché ad oggi, 3 luglio, il documento non è
stato ancora predisposto dal ns. dirigente, il termine del 30 giugno è da
ritenersi ordinatorio o perentorio? Nell’ordine del giorno da predisporre
occorre distinguere i due punti: 1. Verifica disponibilità finanziarie 2. Stato
di attuazione del programma annuale oppure è
sufficiente un punto unico: Verifiche e modifiche al programma?
Il “termine perentorio” contraddistingue una
attività, un atto che deve essere necessariamente compiuto
entro il termine stesso altrimenti risulta inutile (inutiliter dato) con conseguente applicazione
di sanzioni o comunque effetti sfavorevoli. E' dunque un termine di
decadenza. Per il “termine ordinatorio”, invece, non
sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli avendo la semplice
funzione di ‘ordinare’ un’attività ed il cui mancato rispetto non
comporta decadenze. Ora, dall'art. 6 del DI
44/01 si desume che quello del 30 giugno possa qualificarsi come
ordinatorio, dal momento che non vi sono previste
conseguenze per il mancato rispetto. Ciò anche perché
l’esercizio finanziario termina il 31 dicembre (art. 2). Tanto
che il comma 5 afferma che soltanto: " Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate
variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.".
Ritengo sufficiente l’indicazione di un solo punto.