La legge 281/86 ha riconosciuto la capacità di scelta in
merito allora di religione allo stesso alunno, quantunque minorenne?
La L
281/86 riconosce espressamente questa capacità di scelta allo
studente, come si desume anche dal modulo di iscrizione pubblicato dal MPI.
D'altra parte, il
modulo relativo alla scelta è allegato all'iscrizione e questa viene
sottoscritta dal genitore.
Mio figlio, iscritto al primo anno in un Liceo Scientifico ha
scelto di non frequentare l'ora di religione ma è
libero di girare per la struttura, in quanto non hanno attività alternative né
di sorveglianza. La scuola non è responsabile della sua sicurezza?
Il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
ribadito anche dall’art. 310
del D.L.vo 297/94 importa per la scuola l’organizzazione di ore di
insegnamento alternative (non facile per mancanza di risorse economiche e
professionali). Tuttavia gli alunni possono decidere anche di non avvalersi
delle attività formative ed integrative ed il genitore o chi esercita
la potestà può chiedere di optare per la semplice presenza nei locali
scolastici, senza, peraltro, allontanarsene, ovvero che venga riconosciuta la
possibilità di esercitare, in maniera non discriminatoria e senza disagio, la
facoltà di uscita anticipata (si possono leggere a riguardo le Circolari
Ministeriali 284/87 e 131 e 302 del 1986) Sicuramente in ogni caso la scuola non può esimersi dalle
responsabilità connesse alla vigilanza ai sensi dell'art. 2048 c.c..