Religione cattolica

 

La legge 281/86 ha riconosciuto la capacità di scelta in merito allora di religione allo stesso alunno, quantunque minorenne?

 

La L 281/86 riconosce espressamente questa capacità di scelta allo studente, come si desume anche dal modulo di iscrizione pubblicato dal MPI. D'altra parte,  il modulo relativo alla scelta è allegato all'iscrizione e questa viene sottoscritta dal genitore.

 

Mio figlio, iscritto al primo anno in un Liceo Scientifico ha scelto di non frequentare l'ora di religione ma è libero di girare per la struttura, in quanto non hanno attività alternative né di sorveglianza. La scuola non è responsabile della sua sicurezza?

 

Il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ribadito anche dall’art. 310 del D.L.vo 297/94 importa per la scuola l’organizzazione di ore di insegnamento alternative (non facile per mancanza di risorse economiche e professionali). Tuttavia gli alunni possono decidere anche di non avvalersi delle attività formative ed integrative ed il genitore o chi esercita la potestà può chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene, ovvero che venga riconosciuta la possibilità di esercitare, in maniera non discriminatoria e senza disagio, la facoltà di uscita anticipata (si possono leggere a riguardo le Circolari Ministeriali 284/87 e 131 e 302 del 1986) Sicuramente in  ogni caso la scuola non può esimersi dalle responsabilità connesse alla vigilanza ai sensi dell'art. 2048 c.c..

 

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