Utilizzo locali ed attrezzature

 

C'è una legge che permette l'utilizzo delle strutture per organizzare corsi aperti al territorio?

 

L'art. 10 del D.L.vo 297/94  afferma in primo luogo che il regolamento, deliberato Consiglio di Istituto, deve stabilire “le modalità … per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive". Inoltre prevede che il Consiglio di circolo e di istituto “Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94". Tale articolo è stato modificato e ne sopravvive solo il comma 5 il quale dispone che: “Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola.(…)”. L’ uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori dall’orario scolastico) è invece disciplinato in particolare dal comma 4 del successivo art. 96 che dispone: “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Dunque i Consigli di istituto devono accordare il preventivo assenso, ed il comune o la provincia  hanno facoltà di disporne poi la concessione. Ovviamente l'utilizzatore dovrà garantire (in ossequio anche ai principi civilistici) il corretto uso di attrezzature e sarà chiamato a rispondere in caso di danno.

 

Qual è l’organo competente a decidere in merito ad iniziative complementari proposte da associazioni?

 

Il Consiglio di Circolo o di Istituto secondo quanto previsto anche dal DPR 567/96.

 

A chi compete decidere in merito all’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche?

 

Al consiglio di Istituto secondo le indicazioni degli artt. 10 e 96 del D.L.vo 297/94 e dell’art. 50 del DI 44/01.

 

Durante il periodo estivo da tempo si svolgono alcune attività nei locali della scuola. Quest’anno le aree normalmente coinvolte sono interessate da lavori di ristrutturazione. Il Dirigente per rispondere alla richiesta di utilizzo richiede la previa assicurazione dell’amministrazione riguardo all’ultimazione degli interventi. Giacché il proprietario dell’edificio scolastico è il comune e la scuola è ormai terminata, a chi spetta autorizzare tali attività?

 

Per quanto l'attività propriamente didattica sia sospesa, durante il periodo estivo la scuola non è certo chiusa, ma continuano gli altri adempimenti soprattutto di natura amministrativa. E perdura conseguentemente la responsabilità del dirigente in quanto datore di lavoro. Lo svolgimento di attività e l'uso di attrezzature della scuola per attività diverse da quella scolastica è disciplinato in particolare dall'art. 96 del D.L.vo 297/94 che al comma 4 prevede: "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale". Dunque occorre la preventiva autorizzazione del consiglio. Nell'area solitamente destinata alla manifestazione si stanno effettuando dei lavori di manutenzione che, secondo le competenze della L 23/96 (art. 3) vengono effettuati a cura del Comune, proprietario dei locali. Se quest’ultimo e quindi la ditta appaltatrice sono responsabili per la loro esecuzione, persiste la responsabilità del dirigente per le attività consentite senza la necessaria sicurezza. È corretta quindi la prudenza del Dirigente.

 

Il consiglio d'istituto della mia scuola delibera ogni anno la concessione di
locali per varie attività, secondo quali regole viene adottato tale provvedimento?

 

In genere secondo le modalità stabilite dalle seguenti norme:
Dirett
iva 133/96

 Artt. 9 e 10, DPR 567/96 Art. 2 DI 44/01
 Artt. 33 e 50

 

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