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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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L'aggiornamento è un obbligo di servizio

Personale scolastico (N) - Formazione e Aggiornamento

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1425 del 23/3/07, ha rigettato il ricorso di un docente di scuola media proposto contro la riduzione di 4 ore di  stipendio, a causa della sua assenza ingiustificata ad un corso di aggiornamento proposto dalla sua scuola.

Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’aggiornamento rientra fra i doveri di servizio del personale docente.

E’ vero che la decisione riguarda l’applicazione del CCNL del 1994. Però anche il nuovo CCNL siglato il 7 Ottobre 2007 all’art. 63 prevede come fondamentale strumento professionale l’aggiornamento in servizio e l’art. 64 comma 1 dello stesso CCNL ritiene l’aggiornamento un diritto del personale scolastico “funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo della propria professionalità”.

Quando una norma definisce un diritto come “funzionale” a qualche obiettivo, esso è automaticamente anche un dovere; ed infatti il successivo art. 65 comma 1 stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell’aggiornamento che sia “ funzionale” alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.

E’ fatto salvo il diritto all’autoaggiornamento, che comunque deve rientrare negli obiettivi del POF, non potendo essere rimesso alle discrezionali scelte ed interessi dei singoli docenti. Ed infine il successivo art. 66 comma 1 precisa che è dovere del Collegio dei docenti di deliberare il piano annuale delle attività di aggiornamento secondo gli obiettivi del POF, aggiornamento che quindi diviene così obbligatorio per tutti.                                                                                                              

La sentenza è importante, poiché richiama l’attenzione di tutti sul dovere ineludibile dell’aggiornamento professionale dei docenti.

Sino ad oggi si era diffusa la convinzione che l’aggiornamento fosse solo un diritto dei docenti, e non anche un loro dovere.

La sentenza precisa che esso è un diritto “funzionale all’insegnamento”  e quindi rientra negli obblighi di servizio.

Ovviamente, dal momento che lo stesso CCNL  all’art. 64 comma 2 stabilisce che l’aggiornamento si svolge ordinariamente al  di fuori dell’orario dell’insegnamento, esso rientra nelle ore di servizio “aggiuntive all’insegnamento” e  non può superare tali ore.

Cosa diversa è l’obbligo di programmazione che deve effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni, di cui alla nota  ministeriale prot. n° 4798/05, con la quale si prevede che ogni Consiglio di classe deve programmare il  PEI per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Pertanto, il coordinamento fra le norme del CCNL, lette alla luce della Sentenza e la Nota  ministeriale citata offre una valida  garanzia per  migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, nel pieno rispetto dei diritti del personale docente.

21-12-2007

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica

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