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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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      Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini Down, l’AIPD si pone quale punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down.
Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, divulgare le conoscenze sulla sindrome e sensibilizzare sulle reali capacità delle persone che ne sono affette.
L’Associazione Italiana Persone Down ha 28 sezioni su tutto il territorio nazionale ed è composta prevalentemente da genitori e da persone affette da questa sindrome.

 

ASPETTI ASSISTENZIALI
a cura di Telefono D

 

redditi esenti
spese deducibili dal reddito
spese detraibili
riduzione dell’aliquota IVA al 4%

ausili
assegno per il nucleo familiare
esenzione dal ticket sanitario
esenzione bollo auto
agevolazioni Telecom

 

 

Redditi esenti

 
Sono esclusi dall’imposta sul reddito le prestazioni economiche assistenziali erogate dallo Stato a carattere continuativo o temporaneo; non vi è quindi obbligo di dichiarazione della pensione, assegno mensile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza (D.P.R. 29/9/73 n. 601, art. 34; D.P.R. 22/12/86, n. 917 art. 3).

 

Spese deducibili dal reddito


Sono deducibili per l’intero ammontare, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della Legge n. 104/92 (Circolare Ministero delle Finanze n. 25/E, 6/2/97).

Sono inoltre deducibili dal reddito le spese sostenute dai grandi invalidi per stipendi e contributi pagati per chi presta loro assistenza anche se fornita da personale non specializzato (decisione n. 84, 5/1/89 della Commissione Tributaria Centrale).


La deduzione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari a carico.


Con Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito del concetto di “assistenza specifica” ricordando che per una definizione corretta è necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità relativi a prestazioni, specialità farmaceutiche, protesi, ecc.


Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie da soggetti portatori di handicap, si ricorda che con la circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 è stato precisato che ai fini dell’inquadramento in una delle spese sanitarie comprese nell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità, contenenti l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.


Ovviamente, analogo comportamento si deve assumere per le spese mediche e di assistenza specifica deducibili di cui all’art. 10, comma 1, lettera b, del Tuir.


Si ricorda che per deducibilità si intende la possibilità di dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri sostenuti dal contribuente; l’agevolazione è quindi diversa dalla detraibilità.

 

Spese detraibili


È possibile scalare dalle imposte dovute allo Stato il 19% della somma pagata per l’acquisto di sussidi tecnici-informatici (art. 2, comma 1, D.M. 14/3/98).
Ne hanno diritto le persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 o il familiare a cui queste persone risultano fiscalmente a carico.


Per fruire di questa agevolazione occorre allegare:

  1. il certificato di handicap
  2. il certificato medico (anche del medico di famiglia) che attesta che quel sussidio facilita l’integrazione e l’autosufficienza della persona disabile
  3. la fattura o ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Ancora, la stessa detrazione del 19% può essere applicata per le spese sostenute per l’acquisto di autoveicolo, entro la somma di £. 35.000.000 e una volta ogni quattro anni. Per quanto riguarda i disabili psichici, tale agevolazione è riservata ai genitori o familiari che hanno a carico fiscale la persona con handicap titolare di indennità di accompagnamento (legge n. 388, 23/12/2000, art. 30, comma 7) e riconosciuti con handicap grave ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 (Circolare Ministero delle finanze 11/5/01 n. 46). Inoltre la legge n. 448, 28/12/01 (finanziaria per il 2002) ha previsto che le detrazioni per il figlio disabile (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92) a carico sia di 774,69 euro (se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro, cioè 3. 70.000.000) invece che di 516,46 euro come è stabilito per i figli non disabili (art. 2, comma 1, punto b).

 

 

Riduzione dell’aliquota IVA al 4%


per acquisto auto:


L’art. 30, comma 7 della legge n. 388, 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) ha finalmente introdotto la possibilità per i familiari di soggetti con handicap mentale o psichico titolari di indennità di accompagnamento e riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi del comma3, art. 3 della legge n. 104/92, di fruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% per l’acquisto di autoveicolo, anche non modificato. Inoltre per queste Per avere l'IVA ridotta occorre presentare le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari (i due verbali rilasciati dalla commissione medica ASL) al venditore all'atto di acquisto del veicolo.


per prestazioni socio-sanitarie


Sono assoggettate all’aliquota IVA al 4% anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di inabili adulti, rese da istituzioni, enti e cooperative sia direttamente sia in convenzione.

 

per acquisto di sussidi tecnici-informatici


La stessa aliquota agevolata si applica per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici relativi a menomazioni funzionali permanenti e rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap (D.L. n.669, 31/12/96, art.2, comma 9).

Hanno diritto a tale agevolazione esclusivamente disabili con menomazioni di natura motoria o sensoriale che, per fruirne, devono presentare il verbale di invalidità civile o il certificato di situazione di handicap, la prescrizione esclusivamente della ASL che attesta il collegamento funzionale tra sussidio e natura della menomazione, l'eventuale autocertificazione nella quale si attesta di essere in possesso dei requisiti necessari alla fruizione dell'agevolazione (sulla fattura rilasciata del rivenditore va indicato "Aliquota IVA al 4% ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/96 n. 669 (convertito dalla legge 28/2/97 n. 30)".
"Si considerano sussidi tecnici-informatici, rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitare da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio" (art. 2, comma 1, Decreto M. Finanze 14/3/98).


Sussidi possono quindi essere: computer (e relativo software; per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario in questo caso che l'uso del software sia esplicitamente indicato nel certificato medico), modem, fax, telefono cellulare, telecomandi, ecc.

L'accesso ad Internet non è considerato un prodotto ma un servizio e pertanto a questo non possono essere applicate le agevolazioni fiscali di cui sopra. Esistono però dei rivenditori che offrono dei pacchetti completi comprensivi di computer, modem e accesso alla rete. In questo caso è possibile applicare le agevolazioni all'intero pacchetto.

 

 

 

Altre agevolazioni

 

Ausili


Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ciechi e sordomuti.
Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine di prevenire l’instaurazione di una disabilità irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione invalidante che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.


Erogazione: su prescrizione dello specialista ASL o di un medico di fiducia, la ASL autorizza l’erogazione della fornitura indicata.

 
Assegno per il nucleo familiare (L. n. 153, 13/5/88):

 

L’assegno, che riguarda i lavoratori dipendenti, compete in misura differente in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
Il reddito familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, e redditi di qualsiasi natura.


Non devono essere computati nel reddito, e quindi non dichiarati: i TFR, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie INAIL, le pensioni di guerra, le provvidenze economiche per gli invalidi civili, le quote di indennità di trasferta entro il limite fissato per l’assoggettamento fiscale.
I livelli di reddito (stabiliti in tabelle apposite INPS e annualmente rivalutati) sono aumentati di L. 10.000.000 (dieci milioni), qualora all’interno del nucleo familiare si trovino soggetti che, a causa di infermità fisica o mentale, sono nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.


I medesimi livelli di reddito sono aumentati di altri 2.000.000 (due milioni) di lire se i soggetti aventi diritto all’assegno si trovino in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati, e, senza limiti di età dai figli invalidi che si trovino nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di età in caso di infermità, contestualmente orfani di entrambi i genitori e non aventi titolo a pensione alcuna.


Le richieste di erogazione dell’assegno devono essere inoltrate al datore di lavoro su apposito modello.


Per le informazioni circa i livelli di reddito è necessario contattare un qualsiasi ufficio zonale dell'INPS.

 
Esenzione dal ticket sanitario

 

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria tutti i bambini al di sotto dei 6 anni di età e tutti gli anziani al di sopra dei 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a L. 70.000.000.

L'esenzione è prevista anche per gli invalidi civili che hanno riconosciuta una percentuale superiore al 67% in poi, senza vincolo di reddito.

Esenzione bollo auto

 

I familiari che hanno a carico fiscale una persona titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto (art. 30, comma 7, legge n. 388, 23/12/2000 e Circolare Ministero delle Finanze n. 46, 11/5/2001).


Per l'esenzione dal pagamento del bollo occorre presentare domanda in carta semplice presso le Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze (ci sono sedi in ogni regione) allegando:


- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento;

 

-          certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;

 

-          fotocopia del libretto di circolazione dell'auto;

 

-          fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona disabile è fiscalmente a carico del titolare dell'auto.

 

Coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all'esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso, attraverso una lettera inviata all'Assessorato Bilancio della propria Regione di residenza, allegando l'originale del bollo e la fotocopia del libretto di circolazione. L'esenzione è valida per una sola auto e anche per gli anni successivi; l'istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo venga sostituito o se vengono meno i requisiti necessari per fruire del beneficio in questione.


Agevolazioni Telecom

 

I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B dal 1° dicembre 2001 possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento dell'importo mensile di abbonamento, cioè del canone (Delibere dell'autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS).
Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano soddisfati due requisiti:
il requisito sociale: all'interno del nucleo familiare deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile (o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il capofamiglia disoccupato);
il requisito economico: disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare non superiore a 6.713,94 euro (pari a £. 13.000.000). L'attestato ISEE può essere richiesto presso i CAF (centro assistenza fiscale), i comuni, le sedi territoriali dell'INPS.


Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i negozi "Punto 187" della Telecom, gli stessi CAF e INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.


Il modulo compilato, con allegati la fotocopia di un documento valido d'identità del titolare del contratto, la fotocopia dell'attestato ISEE, la fotocopia del libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome, il codice fiscale, la categoria, il codice INPS e la decorrenza della pensione stessa, va inviato a mezzo raccomandata alla sede Telecom indicata sulla propria bolletta.


La Telecom ha previsto anche la possibilità dell'esenzione totale dal pagamento dell'abbonamento, ma solo per quei nuclei al cui interno vi sia persona sordomuta che utilizzi il dispositivo telefonico DTS.

 


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