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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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DISABILI: ASSUNZIONI PIU’ FACILI

Ammissibile l’assunzione di lavoratori disabili con il passaggio diretto tra aziende, anche superando la quota spettante d’assunzioni nominative. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 972/110/02 con cui risponde ad apposito quesito in merito alla compatibilità dell’istituto del passaggio diretto con la nuova disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, introdotte dalla legge n.68/99.

Con il passaggio diretto, un lavoratore dipendente di un datore di lavoro passa al servizio di un altro datore di lavoro. Condizione fondamentale, ai fini della praticabilità di tale modalità di assunzione, è che il passaggio avvenga senza soluzione di continuità, cioè sia immediato e senza trascorrere di tempo tra la cessazione del primo e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

La nota ministeriale chiarisce che tale pratica d’assunzione è compatibile con la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, dettata dalla nota legge n.68/99. Oltre al fatto che la normativa non prevede espressamente la sua inapplicabilità, spiega il Ministero, non si rileva inoltre nessuna norma preclusiva per la praticabilità nonostante la legge detti norme di tutela per disabili disoccupati, considerato che sebbene sia comunque necessario il nullaosta dell’ufficio competente, il passaggio diretto non può che intendersi rivolto solo a lavoratori occupati. In ogni caso, aggiunge il Ministero, vanno soddisfatti alcuni presupposti:

Il rapporto con l’azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;

Il lavoratore deve aver svolto presso l’azienda cedente effettive prestazioni lavorative la cui durata è da valutarsi in base alle obiettive esigenze dell’azienda, e comunque non deve essere inferiore alla durata del periodo di prova stabilito nel CCNL applicabile;

Il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie;

Il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse o analoghe mansioni svolte presso l’azienda cedente.


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