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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.I.I.S.

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E AL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA PER CONOSCERE
PREMESSO CHE:

Risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di
specializzazione polivalente per insegnante di sostegno, istituiti presso alcune Facoltà di Scienze della formazione ai sensi del Decreto
Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

- tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità
principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed
alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a
tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli,
come gli studenti portatori di handicap;

 

- le suddette norme costituzionali a garanzia del diritto
all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono
state recepite nella legge-quadro n. 104/1992, ed in particolare,
nell'articolo 14, che andrebbe applicato in combinato con l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

 

- il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto
interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 è riconosciuto
come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma
non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che
ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non
assume anche un valore di "abilitazione", requisito necessario
per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica;

 

- in virtù della legge n. 104 del 1999 sono state altresì attivate, in
quasi tutte le università italiane, le scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario denominate SISS (per la sezione secondaria) e le nuove lauree in scienze della formazione primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede con accesso limitato, in virtù della legge n. 306 del 27 ottobre 2000;

 

- tali università vengono autorizzate a rilasciare dei diplomi di
specializzazione e di laurea, riconosciuti come abilitanti per l'insegnamento di sostegno ai soggetti portatori di handicap;


- in conseguenza appare palese la discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati o a breve andranno a specializzarsi per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

 

- la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche a questi ultimi
docenti di possedere un titolo "abilitante" per l'insegnamento su
posti di sostegno, come al contrario avviene, per quei
docenti specializzatisi con le SISS e per quei docenti laureatisi con
la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria;

- continua così a perdurare nell'intero Paese una mortificante ed alienante condizione di precariato per tale categoria di docente specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;


- sarebbe opportuna una modifica della disciplina in vigore, nel senso
di applicare le norme del comma 6-bis della legge n. 306 del 2000
anche a favore di coloro che sono in possesso del titolo di
specializzazione per le attività di sostegno conseguito presso le
facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai
sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24
novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 31 ottobre 1975 e di consentire a tutti coloro che abbiano già
conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno,
presso le facoltà di scienze della formazione delle università
italiane, ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di essere ammessi a sostenere
un esame di Stato integrativo post-specializzazione, nelle università
organizzatrici;


- sarebbe altresì opportuno che tale esame di Stato si sostenesse al
termine del corso svolto e che avesse valore di prova concorsuale
valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di
posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto
per l'accesso ai suddetti corsi di specializzazione;


- tale innovazione dovrebbe applicarsi anche a tutti coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, presso le Facoltà di scienze della formazione delle Università Italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002

 

- quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in
ordine alla difficile situazione esposta ed in particolare quale sia il suo giudizio in relazione alla possibilità di effettuare un corso riservato per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap.

 

On. Emilio Delbono


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