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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO
       www.sostegno.org        e-mail: sostegno@sostegno.org

 

 

Oggetto: posizione del C.I.I.S. ( Risoluzione 8-00023 seconda versione)

 

Gentile Borzetti

     nel luglio scorso la VII Commissione della Camera dei Deputati ha approvato una Risoluzione che impegna il Governo affinché si esprima in merito alla situazione dei docenti specializzati e privi di abilitazione.

     Desidero ricordare che il Ministero nella fase di transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento, consentì l’attivazione c/o le Università di Corsi di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap al fine di assicurare alla scuola docenti specializzati (vista la carenza).

     Molti docenti hanno frequentato questi corsi di 1150 ore, sostenendo esami e tirocini più una conclusiva tesi,  conseguendo il Diploma che consente loro di essere incaricati su posti di sostegno, ossia assegnati alle classi in presenza di alunni diversamente abili.

     Questi insegnanti, che sono in possesso di titoli abilitanti all’insegnamento e che oggi insegnano nelle scuole italiane, possiedono requisiti diversi, requisiti tuttavia necessari e richiesti per l’accesso alla frequenza dei corsi di specializzazione (ex D.I. n. 460/98):

- diploma quinquennale o laurea per i docenti della secondaria

     - diploma di conservatorio per i docenti della secondaria

     - diploma quadriennale o diploma quinquennale per i docenti della scuola elementare;

     - diploma triennale per i docenti della scuola dell’infanzia.

     Il testo - approvato - della Risoluzione (8-00023 seconda versione)  non contiene una soluzione per tutti questi docenti. Esso affronta in parte la situazione dei docenti laureati della scuola secondaria; per gli altri docenti non è previsto alcun  percorso.

     Il C.I.I.S. ha pertanto inviato una lettera al M.I.U.R. nella quale fa presente quanto sopra descritto,  chiedendo che il provvedimento che il MIUR intende adottare, per dare soluzione alla anomala situazione verificatasi, affronti in modo più articolato la questione. C’è da sottolineare infatti che questa situazione oltre ad essere unica, è decisamente irripetibile, così come contemplato nel citato D.I. n. 460/98.

     Di seguito inviamo il testo della lettera inviata al M.I.U.R. unitamente ad un testo integrativo.

Ringraziando per l’attenzione, cordiali saluti

PER IL C.I.I.S. il PRESIDENTE

Evelina Chiocca

Invio di seguito:

-   testo della lettera inviata al MIUR in data 25 luglio 2002

-   testo della lettera inviata al MIUR in data  7 agosto 2002

- testo della Risoluzione 8-00023 seconda versione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO
       www.sostegno.org        e-mail: sostegno@sostegno.org





 Alla Dott.ssa Letizia Moratti

Ministro dell’Istruzione

 

All’ On. Valentina Aprea

Sottosegretario al  M.I.U.R.

 

All’ On. M.Grazia Siliquini

 Sottosegretario M.I.U.R.

 

All’ On. Stefano Caldoro

Al Sottosegretario M.I.U.R.

 

e p.c.                                                                                 Agli On. Membri

della VII Commissione  della Camera dei Deputati

 

 Dir. Gen. Pasquale Capo

Capo Dipartimento per la Qualità dell’Istruzione del MIUR

 

Dir. Gen. Silvio Criscuoli

Pres. Osservatorio per l’Integrazione Scolastica del MIUR

 

Dott. Antonio Zucaro

Direttore Generale del Personale del MIUR

 

Dott.ssa Silvana Riccio

Dir. Gen. Per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio del MIUR

 

Dott. Giuseppe Cosentino

Dir. Gen. Per la Formazione del Personale del MIUR

 

Dott. Paolo Norcia

Vicedirettore Generale del Personale del MIUR

 

Dott. Francesco Pagliuso

c/o Dir. Gen. Del Personale del MIUR

 

Alle Organizzazioni Sindacati Nazionali di categoria

SNALS - CGIL – CISL – UIL – GILDA - COBAS

 
Oggetto:  C.I.I.S., soluzione straordinaria e urgente per docenti specializzati, ex D.I. n. 460/98,

                e privi di abilitazione

  

 

Preso atto della Risoluzione unitaria n. 8-00023 (seconda versione), relativa al problema degli insegnanti specializzati e non abilitati.

 

 

Preso atto altresì della volontà del Governo di addivenire in tempi brevi ad una soluzione definitiva.

Confidando che il M.I.U.R. affronti la situazione degli insegnanti oggetto della Risoluzione 8-00023 in modo più articolato di quanto indicato nella Risoluzione stessa.

 

Vista la necessità di non creare disparità fra i docenti specializzatisi ex D.I. n. 460/98  (norma che istituiva in fase di transitorietà, ed in via del tutto eccezionale, Corsi Biennali di Specializzazione polivalente al fine di formare docenti Specializzati, vista la forte carenza).

 

A nome del C.I.I.S.

 

sottoponiamo alla Loro cortese attenzione quanto segue

 

A)     Ai Corsi Biennali Universitari di 1150 ore,  istituiti in conformità al D.I. n. 460/98, sono stati ammessi, previa selezione, insegnanti di scuole di qualsiasi ordine e grado, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 

-         SEZIONE SCUOLA PRIMARIA:

            à    Scuola Materna: accesso con Diploma triennale di Scuola Magistrale, abilitante all'insegnamento

   à    Scuola Elementare: accesso con Diploma quadriennale di Maturità Magistrale, abilitante all'insegnamento;

 

-         SEZIONE SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA:

à     accesso con Diploma di Laurea e

à    à    accesso con Diploma quinquennale di Scuola Superiore per i docenti dell’area tecnico-pratica;

 

creando una situazione UNICA ed ECCEZIONALE in virtù delle norme transitorie emanate con il D.I. n. 460/98, situazione che merita pertanto una SOLUZIONE ALTRETTANTO ECCEZIONALE.

 

 

B)     Nella Premessa del D.I. 460/98, con titolo “Norme transitorie”, vengono richiamati, infatti,  il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 marzo 1997 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997) e la Legge 3 agosto 1998 n. 315, art. 1, comma 8,  i quali adottano norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitario per gli insegnanti della Scuola Materna, Elementare e Secondaria, e, di conseguenza, viene formulata, all’ultimo capoverso, la necessità di assicurare, nella fase transitoria, anche la formazione degli insegnanti di sostegno, per assicurare alle Scuole l’assegnazione di docenti Specializzati.

 

Dalla lettura della Risoluzione 8-00023 (seconda versione)  si rileva invece che:

 

-         -         per gli insegnanti specializzati in possesso di Laurea della Scuola Secondaria è prevista in maniera esplicita l’iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso delle Scuole di Specializzazione;

 

-         -         per gli insegnanti specializzati in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore operanti nella Scuola Secondaria (area tecnico-pratica) non è previsto nessun percorso;

 

-         -         per gli insegnanti specializzati della Scuola Primaria in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore si prevede il conseguimento della Laurea, senza indicare con precisione i tempi e senza chiarire a quale anno di percorso potranno accedere; inoltre se si intenda che debbano essere immatricolati già da ora (il che significherebbe quasi nessuno) oppure se si ritiene che si debbano immatricolare nell’autunno del 2002, per seguire un Corso che prevede, per i docenti interessati, di inserirsi nelle graduatorie permanenti con l’anno scolastico 2003-2004;

 

-         -         per gli insegnanti specializzati della Scuola Primaria in possesso di Diploma di Maturità Magistrale, quadriennale, non è previsto alcun percorso;

 

-         -         per gli insegnanti in possesso del Diploma di Scuola Magistrale, triennale, non è previsto alcun percorso.

 

Quindi,  se si escludono gli insegnanti in possesso del Diploma di Laurea,  per tutti gli altri insegnanti ammessi ai Corsi ex D.I. n. 460/98,  la Risoluzione 8-00023 (seconda versione), sembra non preveda, dopo due anni di corso universitario, né il riconoscimento esplicito di alcun credito, né il percorso abbreviato per addivenire all’abilitazione all’insegnamento.

 

C)    Considerato che la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’art. 14, comma 6 (“L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”)  ha stabilito che gli insegnanti in possesso del Diploma di Specializzazione per le attività di Sostegno hanno priorità nell’assegnazione alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap rispetto agli insegnanti che ne sono privi  e, in virtù di tale norma, anche chi ha conseguito la Specializzazione in conformità con il D.I. n. 460/98 è stato incaricato ad insegnare a pieno titolo, con nomina annuale da parte dei Dirigenti Scolastici, già dall’anno scolastico 2000-2001 (vedasi normativa di riferimento),

 

ne deriverebbe che  anche per  gli insegnanti della Scuola Materna, della Scuola Elementare e della Scuola Secondaria di Secondo grado dell’Area tecnico-pratica, che hanno frequentato i corsi attivati dal D.I. n. 460/98 e che in  virtù del Diploma di Specializzazione conseguito hanno già insegnato a pieno titolo negli scorsi anni scolastici [1] [1], si dovrebbe indicare un percorso analogo a quello dei colleghi della Scuola Secondaria,  per non creare disparità fra i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98,  per conseguimento dell’abilitazione e/o idoneità all’insegnamento e per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ex art, 401 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, entro l’anno 2003, come indicato nella Risoluzione citata. 

 

D)     Parrebbe altresì opportuno che venissero esplicitati i criteri ai quali debbano attenersi le S.S.I.S. e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per valutare il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del Diploma di Specializzazione per le attività di Sostegno, al fine di garantire omogeneità di rilevazione dei requisiti su tutto il territorio nazionale, ossia che venga vagliata la validità dei titoli di Specializzazione rilasciati, confrontandoli coi requisiti necessari richiesti dal Decreto Ministeriale n. 187/99.           

  

 

Come si può dedurre dai punti sopra descritti,  le situazioni che rimangono irrisolte dalla Risoluzione 8-00023 (seconda versione) sono numerose e per questo

 

il C.I.I.S. chiede alle SS.LL.

 

che nell'emanazione del provvedimento definitivo da parte del Governo, si consideri l'opportunità di integrare il testo della Risoluzione al fine di definire il percorso da seguire da parte di tutti i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98  (ossia esclusivamente i docenti specializzatisi con i Corsi attivati nell'Anno Accademico 1999-2000 e conclusisi  inderogabilmente entro il dicembre 2001) per ottenere l'abilitazione e/o idoneità all'insegnamento.

 

 

 

Con l’occasione il C.I.I.S. ribadisce la richiesta di incontro con il Sig. Ministro e  con gli onorevoli Sottosegretari. 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono ossequi.

 

 

                                                                                  PER  IL  C.I.I.S.   

                                                                                                 Evelina Chiocca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Brescia,  25 luglio 2002

                                                                                  

 

Recapito di riferimento:

 

EVELINA CHIOCCA:     e-mail:   evelina@sostegno.org           oppure    anna.zecchi@tin.it

 

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 Oggetto:  ns. lettera del 25 luglio 2002 – integrazione

 

Facendo seguito alla nostra lettera del 25 luglio 2002, avente per oggetto: “C.I.I.S., soluzione straordinaria e urgente per docenti specializzati, ex D.I. n. 460/98, e privi di abilitazione”, ci permettiamo far presente, al fine di contribuire a chiarire una possibile dubbia interpretazione, quanto segue:

nell’ultima pagina dove è scritto che : “il C.I.I.S. chiede alle SS.LL. che nell'emanazione del provvedimento definitivo da parte del Governo, si consideri l'opportunità di integrare il testo della Risoluzione al fine di definire il percorso da seguire da parte di tutti i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98  (ossia esclusivamente i docenti specializzatisi con i Corsi attivati nell'Anno Accademico 1999-2000 e conclusisi  inderogabilmente entro il dicembre 2001) per ottenere l'abilitazione e/o idoneità all'insegnamento

 

si intende che il Provvedimento Governativo conseguente alla Risoluzione 8-00023 (seconda versione) consideri la necessità di definire il percorso da seguire per ottenere l’abilitazione e/o idoneità all’insegnamento rivolto a tutti i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98 che, in conformità a quanto  previsto dallo stesso all’art. 6 [2] [2], hanno frequentato i Corsi attivati “fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001”.

 

Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

 

 

                                                                                  PER  IL  C.I.I.S.   

                                                                                                 Evelina Chiocca

 

 Brescia,  7 agosto 2002 

                                                                                 

Recapito di riferimento:

 e-mail:   evelina@sostegno.org           oppure    anna.zecchi@tin.it

 

 

TESTO DELLA RISOLUZIONE ANGELA NAPOLI N. 8-00023 (seconda versione) APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

premesso che:

gli alunni portatori di handicap per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati; numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università ai sensi del Decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998; tali insegnanti, non essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; la maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (a norma della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto l'incarico annuale; l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni, è destinata però ad essere vanificata fin dal prossimo anno scolastico, a causa dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (previste dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002) di un numero elevato di docenti abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali, avendo seguito, nel loro percorso formativo, le previste 400 ore aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap hanno titolo a svolgere l'insegnamento sui posti di sostegno;  a tutto questo si è aggiunto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 che consente alle Università l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno (di 800 ore) riservati però a chi è già in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento;  tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati, sopra indicati, avranno quindi priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 1998 (1.150 ore in due anni ) ma che non sono in possesso, come gia detto, dell'abilitazione, e che però negli anni trascorsi, hanno maturato una significativa esperienza di insegnamento;

impegna il Governo:

a dare una soluzione anche di carattere legislativo al problema in modo che i docenti interessati in possesso del titolo di studio prescritto, e che abbiano 180 giorni di servizio, possano conseguire, nelle scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario l'abilitazione al predetto


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insegnamento previa valutazione da parte delle scuole stesse, del percorso didattico teorico-pratico e degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione con iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola;
a prevedere, nel contesto della stessa soluzione, analoga valutazione da parte dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 9 novembre 1990, n. 341, ai fini del conseguimento della laurea predetta per coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, siano immatricolati con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
a prevedere altresì che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, abbia valore di esame di Stato ed abiliti all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria, e consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;  a prevedere che l'attuazione di quanto previsto nella soluzione prospettata abbia luogo in tempo utile per consentire ai docenti interessati di inserirsi, nelle graduatorie permanenti, con l'anno scolastico 2003-2004. 

a ricercare nelle more del conseguimento del titolo prescritto da parte dei docenti specializzati in questione, per quanto possibile e nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni amministrative che consentano la continuità del servizio di tali docenti nell'anno scolastico 2002-2003.
(8-00023) (Seconda versione) «Angela Napoli, Butti, Rositani, Fatuzzo, Garagnani, Bianchi Clerici, Lucchese, Colasio, Maggi, Gambale, Palmieri, Licastro Scardino, Santulli, Carli, Sasso, Martella, Grignaffini, Titti De Simone».

 



[1] [1] E’ tuttavia consolidata la permanenza nella scuola superiore degli insegnanti diplomati (area tecnico-pratica) malgrado l’assenza di laurea.

Ed è altrettanto consolidata la permanenza nella scuola primaria degli insegnanti  in possesso di diploma abilitante triennale e/o quadriennale malgrado l’assenza di laurea.

 

[2] [2] D.I. n. 460/98, art. 6: “ Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna Provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione – e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001 – è consentita alle Università anche in regime di convenzione con Enti o Istituti specializzati di cui all’articolo 14 – comma 4 – della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’istituzione e l’organizzazione dei corsi biennali di specializzaione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi d specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.


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