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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

In Appunti sulle politiche sociali, bimestrale del Gruppo Solidarietà, Via S. D’acquisto 7, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel e fax 0731.703327, e-mail: grusol@tin.it, sito internet:  www.comune.jesi.ancona.it/grusol

n. 6/2003 (149)

CISAP
Consorzio Intercomunale dei servizi alla persona, Comuni di Collegno e Grugliasco (To)

Regolamento sui contributi di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi

Nel n. 2/2002 (139), avevamo presentato la sperimentazione avviata dal CISAP che prevede un sostegno economico ai congiunti di gravi disabili intellettivi al fine di favorirne la permanenza in famiglia. Di seguito il nuovo Regolamento (1)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l’erogazione di contributi economici di affidamento intrafamiliare di parenti maggiorenni, totalmente non autosufficienti a causa di gravi handicap intellettivi.

Art. 2 - Principi e finalità

La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n.104/92 prevede che:

·         alla persona handicappata, vengano garantiti il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia attraverso la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società - art.1, comma 1, lettera a);

·         alla persona handicappata e alla famiglia, vengano garantiti adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge – art.5, comma 1, lettera h).

 

Fra gli interventi previsti dalla legge 104/92, finalizzati a perseguire l’inserimento e l’integrazione della persona handicappata, assumono particolare rilievo:

·         gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita – art. 8, comma 1, lettera a);

·         servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale – art.8, comma 1, lettera b);

·         affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari - art.8, comma 1, lettera h);

·         organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case–famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato - art.8, comma 1, lettera i);

·         istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa - art. 8, comma 1, lettera l).

Il compito di assicurare il diritto all’integrazione sociale di persone con handicap in situazione di gravità, anche mediante la realizzazione di comunità alloggio e di centri socio-riabilitativi, è affidato - secondo il disposto dell’articolo 10 della legge quadro - ai comuni, anche consorziati tra loro, o con le province, alle loro unioni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali. Al disabile in situazione di gravità deve pertanto essere assicurato in primo luogo, in analogia con quanto previsto a tutela dei minori, il diritto di “ essere crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia“ (art. 1 L.149/2001 che modifica la L.184/1983 in materia di affidamento ed adozione).

L’art. 16 della L.328/2000, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua quali priorità di intervento, alla lettera d), “prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani”.

Dalla pluriennale esperienza maturata dai servizi sociali consortili risulta che un gran numero di persone con disabilità intellettiva, nonostante la gravità delle loro condizioni, continua ad essere accolto dai propri congiunti anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Pertanto, al fine di favorire la permanenza di disabili gravi nelle loro famiglie, occorre sostenere i congiunti, tenendo conto del loro notevole e stressante impegno. Va riconosciuta e valorizzata la responsabilità del lavoro di cura gravante sui familiari - genitori, fratelli, sorelle e altri parenti - e tale quotidiana attività deve essere fattivamente sostenuta, al pari degli “affidamenti a parenti” previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei minori, attraverso un sostegno economico. L’affido intrafamiliare si può così fondare sulla disponibilità e sull’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dei congiunti affidatari. Obiettivo prioritario è fornire l’aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine “al collasso”, per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato, operando con le risorse disponibili.

Art. 3 - Beneficiari

Persone con gravi handicap, residenti in famiglia nei Comuni di Collegno e Grugliasco, in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile, le cui situazioni sono tali da richiedere immediati ulteriori interventi di supporto, finalizzati a sostenere i parenti nell’esercizio delle funzioni di cura.

Le persone disabili, in condizioni di non autosufficienza, devono:

- presentare un’invalidità del 100 per 100 con diritto all’indennità d’accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.18;
- essere in carico ai centri diurni convenzionati del territorio consortile;
- non utilizzare i servizi residenziali se non per ricoveri temporanei di sollievo.

Art. 4 - Criteri per la determinazione del contributo

Le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art.3, possono beneficiare del contributo con i seguenti criteri:

Situazione del nucleo parentale/disabile

Quota I.A. di riferimento

a)                  a) Assenza di genitori e residenza presso altri parenti

b)                   

c)                  b) Residenza con un solo genitore ultra65enne, in caso di morte/ricovero in struttura dell’altro genitore

d)                   

e)                  c) Residenza con genitori di cui almeno uno ultra75enne o non autosufficiente

f)                    

g)                  d) Gravi situazioni di emergenza sanitaria o sociale a causa delle quali viene meno temporaneamente il supporto dell’abituale care giver (per un massimo di 3 mesi)

CRITERIO 1

 

Quota corrispondente ad una mensilità di Indennità di Accompagnamento.

e)                 e) Residenza con un solo genitore infra65enne, in caso di morte/ricovero in struttura dell’altro genitore

f)                     

g)                 f) Residenza con genitori entrambi ultra 65enni

h)                   

i)                    g) Persone con disabilità grave (certificata dalla Commissione ai sensi L. 104 art. 4), che genera rilevanti problemi di natura sanitaria (documentati) tali da richiedere interventi continuativi e qualificati, anche solo temporaneamente

CRITERIO 2

 

Quota corrispondente ai 2/3 di una mensilità di Indennità di Accompagnamento.

Il contributo è complementare all’utilizzo del centro diurno ed alternativo all’inserimento definitivo in struttura residenziale.

Art. 5 - Modalità di erogazione

I familiari delle persone disabili interessate, di cui all’art.3, possono presentare domanda al Direttore del Consorzio, utilizzando il modulo di cui all’allegato a).

La domanda verrà valutata da apposita commissione formata dal Direttore, dal Responsabile Area Sociale e dal Coordinatore Socio - Educativo sulla base dei criteri sopra indicati, ed in seguito ad opportuno approfondimento con la famiglia richiedente.

In caso di approvazione della richiesta, verrà siglato dalla famiglia e dal Consorzio un piano progettuale, che definirà i tempi del progetto e gli impegni reciproci. La comunicazione sull’esito della richiesta avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Il contributo sarà erogato mensilmente ai familiari dei disabili rientranti nelle condizioni di cui all’art. 4. E’ proporzionalmente ridotto nei periodi d’inserimento temporaneo della persona disabile in struttura residenziale, o nei periodi di partecipazione ai “soggiorni lunghi”, programmati dai centri diurni. La richiesta avrà validità relativa all’anno solare in corso e dovrà essere ripetuta da parte dei familiari entro il mese di gennaio dell’anno successivo. Per le situazioni di cui punti d) e g), connotate da temporaneità, la scadenza sarà concordata con le singole famiglie.

Art. 6 - Modalità di verifica

Gli accordi progettuali e l’andamento delle singole situazioni saranno monitorati a cadenza annuale da parte dei componenti la Commissione, fatte salve esigenze di modifica nel frattempo intercorse. In caso d’erogazione temporanea si farà riferimento ai tempi concordati nel progetto. Il contributo può essere revocato qualora non sia destinato alle finalità progettuali o vengano meno le condizioni di adeguata accoglienza da parte dei familiari.

Art. 7 - Diritti dei cittadini richiedenti

I richiedenti la cui domanda di contributo non sia stata accolta, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al Presidente del Consorzio, il quale, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

Art. 8 - Norme di salvaguardia

Qualora gli stanziamenti risultassero insufficienti a coprire la totalità delle richieste di interventi di sostegno realizzati mediante di contributo è demandata al Consiglio di Amministrazione la determinazione e l’approvazione di criteri di selezione atti a garantire gli interventi prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse e, fra queste, a quelle che si manifestano in contesti di indigenza economica della persona interessata e del suo nucleo familiare.

Art. 9 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7.8.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria, le sedi del consorzio e presso le sedi dei centri diurni perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento - emanato ai sensi dell’art.7 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - è soggetto a duplice pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art.51 dello Statuto.

1) Approvato il 6 novembre 2003. Ripreso dal sito www.cisap.to.it  (non vengono riportati i moduli delle domande).


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