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Battaglia e Giacco (Ds): ''Il Governo affossa il collocamento obbligatorio''

 

Con una nota, i parlamentari dei Ds Luigi Giacco e Augusto Battaglia rendono noto che in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati il Governo, rispondendo alle loro interrogazioni, “ha annunciato l’intenzione di prorogare le disposizioni dell’art. 2 della legge 284 del 2002, che consentono alle aziende pubbliche e private di conteggiare nell’aliquota del 7 per cento riservata ai lavoratori disabili anche orfani e vedove già assunti”.


“Questa norma – affermano i due parlamentari -, introdotta inizialmente per garantire alle imprese un avvio morbido e graduale delle nuove disposizioni, a distanza di quattro anni dall’approvazione della legge 68, non trova più alcuna giustificazione e blocca, di fatto, il collocamento obbligatorio, sottraendo ai lavoratori disabili almeno ventimila posti di lavoro. Prorogarla significa bloccare gli avviamenti al lavoro di disabili in migliaia di aziende pubbliche e private”.

 

“Il Governo – concludono -, a conclusione dell’Anno Europeo delle Persone Disabili, non poteva fare di meglio per confermare il proprio fallimento e la definitiva vanificazione degli impegni solennemente assunti nella Conferenza di Bari. Nel corso dell’anno si è, infatti, esibito in una politica fatta di annunci propagandistici, di spot pubblicitari, ma soprattutto di scelte concrete che hanno penalizzato e negato i diritti delle persone disabili”.

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 284 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza "(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002).

[…]

 

Art. 2.
(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio)

1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato.


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