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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Commento alla sentenza 226/01 della Corte Costituzionale

 La sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo.

1) La sentenza ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 1 lettera "c", legge 104/92 nella parte in cui preclude la frequenza delle scuole dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quelle che annullano una norma di legge, non è definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono essere proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli esaminati.

2) La sentenza non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo anno di età tramite l'integrazione nei corsi di istruzione per adulti previsti dall'O.M. del 1977 la quale all'art.4, comma 6 prevede che in tali corsi l'integrazione degli alunni con handicap "viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".

3) L'argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dell'integrazione scolastica nelle "classi comuni" della scuola dell'obbligo che non risultavano con tanta chiarezza neppure nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.

4) Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni non handicappati che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con handicap che la Corte non può né vuole introdurre.

5) Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuole obbligatoria, può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nell'ambito del Distretto scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione.
In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.

6) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, legge 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge 104/92.

Spesso infine a Comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche su base delle leggi regionali sul diritto allo studio, dell'art. 13, comma 1, legge 104/92, e della legge n. 69/2000.

Salvatore Nocera


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