CONSIGLIO DI STATO
Sezione VI

Dec. n. 245 del 26/1/2001. Alunna con handicap. Il sostegno da offrire deve essere personalizzato in funzioni delle esigenze dettate dalla minorazione e in relazione all'indirizzo di studi prescelto.

Si verte in una materia di scottante interesse: la qualità del sostegno offerto agli alunni in condizioni di handicap. In specie, la decisione affronta il caso di un'alunna iscritta al primo anno del liceo classico che ha difficoltà motorie ed in particolare di trascrivere i compiti di latino e greco. Per esigenze di graduatoria, per due anni consecutivi, le è stato assegnato un docente di educazione fisica. I genitori, che chiedevano che alla figlia fosse affiancato il primo insegnante in grado di comprendere le nozioni studiate dall'allieva stessa e poi di trasferirle per iscritto, impugnavano i provvedimenti di assegnazione da parte del Provveditorato agli Studi e vedevano riconosciute le loro ragioni dal TAR adito.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ricorre in appello sostenendo che l'obbligo da parte dell'Amministrazione non si estenderebbe fino alla scelta di un assistente la cui preparazione coincida con quella specialistica dell'alunna e con la materia di insegnamento impartita, essendo soltanto richiesto che l'insegnante di sostegno soddisfi i requisiti formali di cui al D.P.R. n. 970/1975 e che sia individuato sulla base dell'ordine dell'apposita graduatoria.

Ma il Consiglio di Stato respinge la tesi del Ministero della Pubblica Istruzione. Sostengono i giudici dell'appello che "se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie... è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa". Di conseguenza sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell'alunno da assistere.

Riportiamo un ampio stralcio della motivazione della decisione:

"L'appello è infondato.

Le disposizioni a tutela dei portatori di handicaps, recate dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, come emendate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 215 del 3-8 giugno 1987, prescrivono un obbligo per lo Stato di assicurare, attraverso misure di integrazione e di sostegno, la frequenza anche degli istituti superiori.

A tale obbligo si è adeguata l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, prevedendo, tra l'altro, con circolare 22 settembre 1988 n. 262, l'indicazione, a cura dei presidi delle scuole medie, in sede di trasmissione delle preiscrizioni ai competenti istituti superiori, dei bisogni peculiari di ciascun alunno in relazione alla tipologia dell'handicap, sì da consentire di predisporre un profilo dinamico funzionale dello stesso, al fine di evidenziare se questi "necessita di assistente per l'autonomia personale e per la comunicazione... individuando l'area di prevalente interesse... tra quelle umanistiche, scientifica o tecnologica".

Successive ordinanze, tra cui quella del 30 ottobre 1991, hanno, poi, regolato le procedure di nomina degli insegnanti di sostegno nella scuola secondaria superiore.

Secondo l'Avvocatura dello Stato appellante, l'Amministrazione non avrebbe potuto discostarsi nella scelta dell'insegnante di sostegno, dall'ordine di graduatoria imposto dalle citate norme regolamentari, essendo il rispetto del principio sancito dalla Corte Costituzionale affidato al possesso, da parte dei graduati, dei requisiti di specializzazione previsti dal D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

Sennonché va osservato che, se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l'inserimento globale dell'alunno nell'istituzione scolastica (e non a caso la circolare ministeriale del 1988 fa riferimento, omnicomprensivamente, ad aree di interesse, in relazione all'indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa.

Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.

Nel caso che interessa, l'alunna della quale si discute non era affetta da malattia psichica, che ne pregiudicasse l'intelligenza e la capacità di apprendimento, ma da affezione che le impediva soltanto la materiale esternazione, soprattutto scritta, delle sue conoscenze nell'area di interesse umanistico e necessitava, dunque, di un'assistenza equiparabile piuttosto all'attività di un nuncius, anziché di un sostegno di tipo prevalentemente psichico, volto ad agevolarne l'apprendimento e l'inserimento nella comunità scolastica.

Orbene, nell'area umanistica hanno rilievo assolutamente preminente, accanto all'italiano (per il quale, però, non sorgevano particolari problemi di trascrizione, da parte di qualunque assistente in possesso dei requisiti formali di cui al D.P.R. n. 970/1975, della volontà della ricorrente), il latino e greco, materie che hanno, invece, caratteristiche linguistiche, fonetiche e grafiche assolutamente peculiari, tali da non poter essere comprese e manifestate all'esterno, ancorché attraverso un'attività meramente nunciativa, se non da un assistente in possesso delle specifiche nozioni relative a tali materie.

Ne deriva che la nomina, per ben due anni scolastici consecutivi, di un insegnante di educazione fisica, per assolvere tale compito, ha concretato, in realtà, un vero e proprio diniego del sostegno assicurato dal legislatore, così come puntualizzato dalla Corte Costituzionale.

Né l'Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizioni di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfattibili esigenze dell'alunno da assistere.

L'appello, in conclusione, deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata".