Leggi sulla Droga
1993
DL
28/12/1993 Num. 542
Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n.
304).
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano
regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.
Articolo 2
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Art. 3.
Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di
impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento
delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma
settimo dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5.
Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<articolo 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<articolo 49, comma 12>>.
Art. 6. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8.
Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di
integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di
cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno,
limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi
previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui
all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata
della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del
contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Art. 9.
Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10.
Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è
autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero
della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art.
14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle
aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione
degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15.
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico
informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti,
depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari
finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
finanziarie varie.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo
1994. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle
Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31
dicembre 1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art.
11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai
limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6.
All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.
Art. 17.
Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1978, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70
miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30
miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza
Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma
1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle
aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i
limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di
lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5
miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20
miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70
miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo
6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. é
prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già
prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate
entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 20. Sicurezza e
prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi
del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17
della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951
e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede,
altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per
organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed
esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo
stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi
per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi
nel settore dei trasporti e delle marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza
sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1.
Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1,
approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21
dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della
quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A
tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al
conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE
per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 27. Aziende di
produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e
185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di
produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di
latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo
destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
Art. 28. Proroga del
termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 29. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 30. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio
1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del
citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Art. 31. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558,
1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui
dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano,
sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma
terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma
triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui
all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma
triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di
cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di
nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto
residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte
corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 32. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.
46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 33. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.
Art. 34. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2, della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 35. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1.
Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30
giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1995.
Art. 36. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 4
della legge 6 agosto 1954, n. 604.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n.
604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre
anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 37. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico
denaturato.
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 33, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al
31 marzo 1994.
Art. 38. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo
delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n. 390, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Per la
prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui
all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo
nell'anno successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4
(Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi
connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui
all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che
provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei
prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai
limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai
prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti
locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed
organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art.
1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1
sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa
italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1
sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme
ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.>>.
Art. 39.
Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 40. Comitato
per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e
1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita
l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al
comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri,
l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori
pubblici. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo
7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 41. Ruolo
nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 42. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 43. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:
<<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole:
<<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole:
<<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>>
sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>.
4. I termini di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994.
Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla
disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche
parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino
vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le
unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari
straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie
locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 13,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le
parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti:
<<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 7. I termini
di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 268, e all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1º gennaio
1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate
dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.
Art. 44. Differimento di termini in materia di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1.
Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per
l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7
del predetto decreto sono fissati al 1º ottobre 1994.
Art. 45. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni
successivi.
Art. 46. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 47. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º
gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati
con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle
variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto
nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la
composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e
modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Art. 48. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui
al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 49. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 28
febbraio 1994. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 50. Interventi
per la torre di Pisa.
1.
é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 51. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1994.
Art. 52. Società per la gestione delle acque.
1. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, dopo le parole: <<è autorizzato a costituire>> sono
aggiunte le seguenti: <<, entro il 31 gennaio 1994,>>.
Art. 53. Interventi
nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 54.
Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
1.
La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16
ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine
di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 55. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge
23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 56. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le
somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono
esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 57. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre
1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per
l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171.
Art. 58.
Disposizioni in materia di interventi all'estero.
1. é prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle
operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30
luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167/1993.
L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire
7.600 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13
e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per
l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000
milioni e 4.000 milioni. 3. Le previsioni economiche a favore dei
profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre
1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'art. 8 della legge stessa. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1984. 4.
Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione
della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al
termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo
nell'esercizio successivo. 5. Al fine di assicurare la continuità,
l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura
all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. Il secondo comma dell'art. 1
della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:
<<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a
carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della
spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le
operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di
finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno
sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.>>. 7. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000
milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo. 8. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1º
gennaio 1994.
Art. 59. Differimento dell'entrata in vigore dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal
1º luglio 1994. é comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art. 60. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n.
194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n.
140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta
finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 2. All'onere di cui al comma 1 si
provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 61. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace
realizzazione del procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Art. 62. Ente
<<Colombo '92>>.
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente <<Colombo
'92>> di cui all'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è
prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno
carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione
liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede
ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario
liquidatore.
Art. 63. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello
Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza
e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero delle
finanze: capitolo 3816 in conto competenza e capitoli 7851, 7853,
8205 e 8206 in conto residui; c) Ministero di grazia e giustizia:
capitoli 7004 e 7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti:
capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli
8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della marina mercantile:
capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543,
7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui; g)
Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto
competenza; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406,
3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651,
8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui; i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto
competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; l) Ministero
della sanità: capitolo 7010 in conto residui; m) Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301,
7559, 7559, 8043 e 8044 in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai
sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno
1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 64. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
29/10/1993 Num. 429
Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 (in Gazz. Uff., 30 ottobre,
n. 256). Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 49, comma 12>>.
Art. 6. Ordinamento
finanziario degli enti locali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>.
Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra
enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme d cui al comma 1>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi
relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso
gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1.
I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.
2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 19. Progetti
finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali anticendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2.
Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso
la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 96, e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi
nel settore dei trasporti e della marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle
disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del
medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate
entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto
competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo
anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 3. La
misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato sul
capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per le finalità e nei modi previsti dall'art. 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, è elevata fino al 95\ della
spesa.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.P1-n-256Stefy
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 28. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 dicembre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 32. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di insediamenti produttivi ed i cui
scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono
tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda
deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della
sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue,
del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale
recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo
smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso
termine, deve essere inviata alla Regione>>. 2. Il termine di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119,
prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n.
158, è differito al 31 maggio 1995.
Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità
di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 37.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 40. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 43. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui
al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali
selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15
novembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso.
Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1994.
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al
fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 49. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge
23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 50. Ammodernamento e potenziamento del porto di
Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le
somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono
esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 51. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
30/08/1993 Num. 330
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330
(in
Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203).
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituiti dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei
bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 49, comma 12>>.
Art. 6. Ordinamento finanziario degli enti locali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>.
Art. 9. Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>. (1) (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 1
settembre 1993, n. 205]
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra
enti locali.
1.All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<il 31 dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto
diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre
mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine
assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la
revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al
comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e
nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il
commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel
caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione
degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui
al comma 1>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
dalla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati,
inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico
anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre
1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali e
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18.
Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2.
Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso
la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e della marina
mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle
disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del
medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate
entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto
competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo
anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto di residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 28. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
con fronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 32. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31
dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1985.
Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano. c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità
di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 37.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 40. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41.
Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.I
limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 43. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di
cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia al 1º
luglio 1993.
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali
selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15
ottobre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso.
Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1993.
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al
fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo dei
poliza penitenziaria.
Art. 49. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Linee
di indirizzo in materia di alcooldipendenza
TESTO
"MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 3 AGOSTO 1993
Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento
sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
alcooldipendenza
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
Visto, in particolare, l’art. 2 , comma 1, lettere a) e c), che
attribuisce al Ministro della sanità, tra l’altro, il compito di
determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonché per
il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni,
delle provincie autonome di Trento e Bolzano e delle unità
sanitarie locali;
Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio
costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991;
Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella
seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito
gruppo di lavoro;
Decreta:
Sono approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura,
il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia
di alcooldipendenza, di cui all’allegato 1 che forma parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 1993
Il Ministro: GARAVAGLIA
Allegato
Per la proficua realizzazione, nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione,
cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare
appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno
alcooldipendenza che, per l’altissima prevalenza e incidenza, può
senz’altro considerarsi alla stregua di una vera e propria
malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un
intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e
provincie autonome italiane, nel più generale contesto della lotta
alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità
attinenti soprattutto l’approccio terapeutico.
Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il
riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative,
rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte
organizzative dei servizi:
a) Necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla
alcooldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che
tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa
in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica,
psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si
considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione
agli aspetti della dipendenza;
b) Necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare
l’insieme delle risposte necessarie, al livello medico,
psicologico, sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e
reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.
Le Regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l’attuale
assetto organizzativo dei servizi, provvedere a:
contemplare espressamente l’alcooldipendenza e le patologie
correlate quali aree di interesse nell’ambito della programmazione
degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario (promozione
della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento
sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca,
formazione ed aggiornamento professionale); attivare gradualmente,
utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi,
programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un
insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell’utenza
interessata.
Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono
essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione
graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando
prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi
previsti dalla programmazione regionale e destinati ad finalità
contigue ed affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai
precedenti punti a) e b); devono però essere accuratamente
salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la
specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione
professionale del personale assegnato.
Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e
controllato dell’utente attraverso una rete di presidi o servizi,
anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni,
associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto,
assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si
configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai
problemi posti dalla alcooldipendenza.
Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa:
A LIVELLO LOCALE
Équipe per le alcooldipendenze.
L’équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di
risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di
norma, nell’ambito del bacino di utenza di una singola unità
sanitaria locale. E’ facoltà della regione definire motivatamente
ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse
disponibili, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.
Funzioni.
Le funzioni dell’équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti:
elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la
promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione
con le altre istituzioni e servizi interessati;
attuazione, nell’ambito del più generale contesto della
legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani
locali di intervento;
sensibilizzazione
al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari
e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base,
consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di
volontariato/auto-aiuto;
accoglienza,
osservazione e diagnosi;
definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici
individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi
socioriabilitativi;
prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l’inserimento
nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative;
attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero
ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti
preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei
posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale;
rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla
propria attività e al territorio di competenza;
collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento
degli interventi pubblici e privati nel settore.
Sede.
L’équipe per le alcooldipendenze è collocata nell’ambito del
servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più
idonei ai fini di facilitare e promuovere l’afflusso dell’utenza,
nonché il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.
Personale
Le professionalità da utilizzarsi nell’ambito di un approccio
multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del
medico, dello psicologo, dell’educatore professionale, dell’assistente
sociale, dell’infermiere professionale.
A LIVELLO REGIONALE
La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e
responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la
prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei
soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva
ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli operatori,
definisce un sistema informativo di raccolta dati sull’andamento
del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi
nazionali previsti dalla normativa vigente.
Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli
minimi di risposte funzionali da garantire nell’ambito della
autonomia"
DM
03/08/1993
Decreto Ministeriale 3 agosto 1993 (in Gazz. Uff., 15 gennaio, n.
11). -- Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il
reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
acooldipendenza.
Preambolo
Il Ministro della sanità: Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lettere a) e c), che attribuisce al Ministro della sanità,
tra l'altro, il compito di determinare indirizzi in materia di
prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
alcool nonchè per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
unità sanitarie locali; Visti i documenti elaborati in materia
dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3
luglio 1991; Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario
nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle
conclusioni di apposito gruppo di lavoro; Decreta:
Sono
approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il
reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante
del presente decreto.
Allegato
Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione,
cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare
appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno
alcooldipendenza che, per l'altissima prevalenza e incidenza, può
senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia
sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un
intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e
province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta
alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità
attinenti soprattutto l'approccio terapeutico. Ciò comporta, per
quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno
due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla
metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei
servizi: a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti
dalla alcoldipendenza e patologie correlate con interventi integrati
che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale
normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice
dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi
fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con
la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza; b) necessità di
prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle
risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale, alla
attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione
alle alcooldipendenze. Le regioni devono, pertanto, gradualmente e
compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei servizi,
provvedere a: contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le
patologie correlate quali aree di interesse nell'ambito della
programmazione degli interventi ai vari livelli del Servizio
sanitario (promozione della salute, trattamento e cura,
riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed
osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento
professionale); attivare gradualmente, utilizzando le modalità e
gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi
ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle
domande e ai bisogni dell'utenza interessata. Gli interventi
necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati,
anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il
territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse,
strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla
programmazione regionale e destinati a finalità contigue o affini,
e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti a)
e b); devono però essere accuratamente salvaguardati l'adeguatezza
degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma
terapeutico, nonchè la preparazione professionale del personale
assegnato. Deve insomma essere reso praticabile un percorso
programmato e controllato dell'utente attraverso una rete di presidi
o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti,
organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e
auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che
si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai
problemi posti dalla alcooldipendenza. Ciò premesso, si propone la
seguente articolazione operativa. A livello locale. Equipe per le
alcooldipendenze. L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un
momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed
opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola
unità sanitaria locale. é facoltà della regione definire
motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse
disponibili, nonchè della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.
Funzioni. Le funzioni dell'équipe per le alcoldipendenze sono le
seguenti: elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per
la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione
con le altre istituzioni e servizi interessati; attuazione,
nell'ambito del più generale contesto della legislazione e
programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di
intervento; sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi,
rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di
igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonchè alle
organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto; accoglienza,
osservazione e diagnosi; definizione, attuazione e/o verifica di
programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi
gli interventi socioriabilitativi; prestazioni mediche, psicologiche
e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in
altre realtà socio-riabilitative; attivazione del necessario
coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase
acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per
la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del
servizio territoriale; rilevazione dei dati statistici ed
epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di
competenza. collaborazione con altre istituzioni interessate e
coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore. Sede.
L'équipe per le alcooldipendenze è collocata nell'ambito del
servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più
idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza,
nonchè il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.
Personale. Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un
approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle
del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale,
dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale. A livello
regionale. La regione, individuando al suo interno una precisa
referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione
della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il
reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate,
incentiva la ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori, definisce un sistema informativo di raccolta dati
sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale,
assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente. Le
indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli
minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito
dell'autonomia regionale.
Decreto-legge
30 giugno 1993, n. 212
(in
Gazz. Uff., 30 giugno, n. 151)
Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presistente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art.
2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggettti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39, e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art.
5. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 6. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.>>. 2. All'art. 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal
seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Art. 7. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione delle forme di cui al comma 1.>>.
Art. 8. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi Siena>>.
Art. 9. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 10. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 11. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo.>>.
Art. 12. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre
1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.>>. 3. Il termine
di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 13. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 14. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 15. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta
alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 16. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 17. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi di esperienze, rispetto ai
perio dici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene
stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali
antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono
essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale
con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità
dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993
l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire
40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a
stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro
dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 18. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 19. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 20. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 21. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 22. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 23. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 24. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimeto del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 25. Conservazione dei residui dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate.
Art. 26. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.
27. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 28. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto all'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto all'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 29. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1987, n 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31
dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
della legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1995.
Art. 30. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impiegate nell'anno 1992 posssono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui il capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 31. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con
finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 32. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione delle zone del confine nord-orientale e
dell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministro degli affari esteri, l'Autorità di
bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 33. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1.
é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 34. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 35. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<30
settembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30
settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30
settembre 1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 36. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dell'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6865 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 37. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 38. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore al presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 39. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di
cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 40. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 1º
settembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è
definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1;
con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli
aggiornamenti del modulo stesso.
Art. 41. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 42. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPR
05/06/1993 Num. 171
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171 (in
Gazz. Uff., 5 giugno, n. 130).
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto:
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente
della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1,
lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2,
limitatamente alle parole: <<di cui al comma 1>>; l'art.
73, comma 1, limitatamente alle parole: <<e 76>>; l'art.
75, comma 1, limitatamente alle parole: <<in dose non
superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri
indicati al comma 1 dell'art. 78>>; l'art. 75, comma 12,
limitatamente alle parole: <<rendendolo edotto delle
conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma
ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle
misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano
commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.>>; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle
parole: <<e nell'art. 76>>; l'art. 76; l'art. 78, comma
1, limitatamente alle lettere b) e c); l'art. 80, comma 5; l'art.
120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'abrogazione di cui al comma
1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
DL
14/05/1993 Num. 139
Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (in Gazz. Uff., 15 maggio,
n. 112).
Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenti.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da
infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonchè di introdurre
talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della
sanità e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del
tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Dopo l'art.
286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
<<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata
o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi
l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice
tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli
effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di
incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore
o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità
il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli
arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con
decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia
sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza
immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di
deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di
incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono
esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di
detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono
esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che
tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito
penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo
necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a
prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il
giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata
l'incompatibilità altrimenti ripristina la custodia cautelare in
carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli
arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso
l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa
alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.
135.>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. 1. Nel primo
comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente
numero: <<3) se deve aver luogo nei confronti di persona
affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo
stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice
di procedura penale>>.
Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da
infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto
il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con
decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] All'art. 3, il comma 2 è sostituito
dal seguente: <<2. Per l'attivazione di posti letto negli
ospedali di cui al comma 1 nonchè per l'istituzione di residenze
collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'art. 1,
comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i
finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67>>.
Art. 4. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per
gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la
sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma
anonima, negli istituti penitenziari.
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89
(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito
di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare
è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o
ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei
confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5
dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato. Testo
risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL
UNICO] All'art. 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Il servizio pubblico è comunque tenuto ad
accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma
terapeutico>>.
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora
scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni
qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un
programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione
si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le
pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o
ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di
quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.
Art. 8. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale
delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei
progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui
sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del
tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel
settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie.
I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo
a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte
del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del
nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuo ri ruolo
ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero
collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello
Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti,
collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 9 e,
comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività
svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni
interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a
fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai
luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di
realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la
verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità
delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del
recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di
cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere
dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga di cui all'art. 9, comma 1. Il Ministro del
tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993
n. 222 ALL UNICO] L'art. 8 è soppresso.
Art. 9. 1.
Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività
finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127,
131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali il <<Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni
medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A
valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa
presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti
mirati alla prevenzione ed al recupero alle tossicodipendenze
elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente
non superiore al 25\ dello stanziamento totale del Fondo. Detti
progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale
nel settore specifico, ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il
miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati
informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti
realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati
dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti
possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di
prima accoglienza ed alle <<unità da strada>>
finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali
progetti è destinato il 47\ del totale degli stanziamenti previsti;
c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116
(1) del sopra citato testo unico, ovvero, in caso di mancata
istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea,
che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale
mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere
attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei
tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è
destinata una quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga; d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei
servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti
sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata
una quota pari al 3\ del totale degli stanziamenti previsti per il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. All'esame
istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento
delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze --
istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti
indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico
precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del
medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'approvazione
dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro
per gli affari sociali sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto
testo unico. 5. Al finanziamento dei progetti presentati dai
soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede
mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco
o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella
cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 6. Il
funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20\
dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti
sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione
dei singoli progetti regolarmente documentati. 7. I controlli sui
rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento
dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte
dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 8. All'art. 100, comma
5, del citato testo unico sulle tossicodipendenze sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<, nonchè della presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per
gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 9. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 8, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli
specifici risultati conseguiti. 10. La relazione annuale, presentata
al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere
una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei
contributi indicati nel presente articolo. 11. é abrogata ogni
altra disposizione in contrasto con il presente articolo. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 19 maggio 1993, n. 115] Testo risultante
a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 9
è soppresso.
Art. 10. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea
del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio,
sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato,
anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h)
del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione
di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo:
<<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista
può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni
organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno
"sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza
e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della
riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31
gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
marzo>>. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 10 è soppresso.
Art. 11. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di
cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a
trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione
generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza
entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso
inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può
chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri>>. Testo risultante a seguito della
conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 11 è soppresso.
Art. 12. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento
dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla
data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi
ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in
servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato
dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta
eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31
ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a
media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre
1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto
del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale
di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con
incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per
il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo
professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria
attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno
quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore
settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con
i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno
disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi
pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli
organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio
ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e della
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4
la disposizione prevista dall'art. 26, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO]
L'art. 12 è soppresso.
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
28/04/1993 Num. 130
Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130 (in Gazz. Uff., 1 maggio, n.
100-bis).
Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993
degli enti locali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Art. 5. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento
di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi
agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del
Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi
stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 7. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi
relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso
gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993.
Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire
nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7
luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10
luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto
medesimo.>>.
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno
1993. 2. All'art. 1 comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 10. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. All'onere di cui al
comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e
lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del
capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale
utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma
11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1.
Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma, dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, all'emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine
si provvede, altresì sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2, Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 18. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30
giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4
del 7 gennaio 1993. 2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente
già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del
citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.
46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo artt. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del consiglio dei Ministri per l'anno
1992.
Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 23. Comitato per la cooperazione delle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli
studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla
regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la
spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle
spese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di tutela ambientale. 4. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1992.
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 26. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>.
Art. 27. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 28. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
13/04/1993 Num. 107
Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n.
87).
Nuove
misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Misure alternative alla detenzione.
1. L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così
modificato: a) nel comma 2 dopo le parole: "comma 1" (1)
sono aggiunte le seguenti parole: <<, primo e secondo
periodo>>; sono altresì soppresse le parole: <<in
relazione al luogo di detenzione del condannato>>; b) dopo il
comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Ai fini della
concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale
antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario
in cui il condannato è detenuto.>>; c) nel comma 3-bis sono
soppresse le parole: <<in relazione al luogo di detenzione o
internamento>>; d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente: <<3-ter. Alla concessione della liberazione
anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo
in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi
dell'art. 665 del codice di procedura penale. Il comitato
provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di
cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in
cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 20
aprile 1993, n. 91]
Art. 2. Lavoro dei detenuti.
1. L'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così
modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1.
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro
partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine,
possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite
direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere
istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la
regione.>>; b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare
i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla
stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela
assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti
in ordine a tali corsi.>>. 2. Dopo il comma 4 dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
<<4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'art. 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari.>>.
Art. 3. Detenzione domiciliare.
1. Nel comma 1 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<tre anni>>.
Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche.
1. Il comma ottavo dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
<<L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee
apparecchiature. é sempre disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.>>.
Art. 5. Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi.
1. Nel primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689, le parole: <<entro il limite di sei mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il limite di un
anno>>.
Art. 6. Incompatibilità dei sanitari.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n.
740, è inserito il seguente: <<A tutti i medici che svolgono,
a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti
penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità
previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.>>. 2. Al primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre
1970, n. 740, dopo le parole: <<presso cui è addetto>>
sono aggiunte le parole: <<, assicurando in ogni caso la sua
presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere>>.
Art. 7. Servizio sanitario.
1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono
riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in
luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, dei
detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia
disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più
ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è
una divisione di malattie infettive. 2. Alle cure ed agli
accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre
alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli
internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 8. Norme in materia di espulsione dei cittadini
extracomunitari.
1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, è sostituito dal seguente: <<4. Fatta salva l'esecuzione
dei provvedimenti disposti a norma dell'art. 7, commi 5 e 5-bis,
qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla
conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione,
l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto
resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale.>>. 2. L'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così
modificato: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia
cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424,
secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto)
aggravato ai sensi degli articoli 625, 635, secondo comma
(danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o
per uno dei delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di
detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla
frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione
dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che
ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del
provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che,
accertato il possesso di passaporto o di altro documento
equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto
il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice
dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.>>; b) nel comma 7, le
parole: <<Fatto salvo quanto previsto dal comma 5>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dai
commi 5 e 5-bis>>; c) dopo il comma 12 sono aggiunti i
seguenti: <<12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei
confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini
della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di
detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero
espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata
esecuzione dell'espulsione. 12-ter. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è
autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali
è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette
esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera,
salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria
competente.>>. 3. Dopo l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, è inserito il seguente: <<Art. 7-bis. -- 1. Lo
straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o
ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione,
ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa
rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è
punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si
applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità
amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione
dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non
comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per
assicurarne l'esecuzione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è
sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla
legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di
procedura penale. 4. Il secondo comma dell'art. 151 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è abrogato.>>. 4. Dopo il comma 3
dell'art. 86 del testo unico in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto il seguente: <<3-bis. All'espulsione disposta a
norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art.
5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.>>.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
13/03/1993 Num. 60
Decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60).
Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da
HIV o tossicodipendenti, nonchè per l'incremento dell'organico del
Corpo di polizia penitenziaria.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da
infezione da HIV o tossicodipendenti, di introdurre talune modifiche
al testo unico sulle tossicodipendenze, nonchè di provvedere
all'assunzione a tempo determinato di mille unità in eccedenza
rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per
gli affari sociali, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente: <<Art. 286-bis (Divieto di custodia
cautelare). -- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in
carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e
ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di
detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal
giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da
HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di
custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del
detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di
accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta
dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la
revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso
l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri
della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS
conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì
stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare
l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria
rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile
dal giudice. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare
incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti
l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se
risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art.
299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura
avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza
collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5
giugno 1990, n. 135>>. 2. Il decreto di cui al comma 2
dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice
penale è aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo
nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di
incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art.
286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.
Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV,
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento,
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per la
attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si
provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
Art. 4. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro
ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al
fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da
HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può
egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di
necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato,
certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora
il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del
trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o
del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o
internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la
sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore
del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo
provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi
disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali
da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo
risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi,
all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi,
nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del
personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o
internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei
confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato la presenza
di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa
semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi,
nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, disti