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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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1993

 

DL 28/12/1993 Num. 542


Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 304).  Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:

 
 Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.
Articolo 2

 
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.


1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

 
 Art. 3. Impiantistica sportiva.

 
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.


Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.


1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 Art. 5. Programmi pluriennali.

 
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<articolo 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 49, comma 12>>.

 
Art. 6. Contributi degli enti territoriali.

 
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.
 
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.

 
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale.

 
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

 Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.

 
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>.

 Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.

 
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto>>.


Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.

 
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.


Art. 12. Università degli studi di Siena.

 
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena>>.
 
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.


1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.


 Art. 14. Recupero della base contributiva.

 
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.


Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.

 
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.

 Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.


1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 
Art. 18. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1978, n. 67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. é prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

 

Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.


 Art. 20. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.


 Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 
 Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 
 Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e delle marina mercantile.

 
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.


Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.


1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.


Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.


 Art. 27. Aziende di produzione lattiera.

 
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.


 Art. 28. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 
Art. 29. Catasto dei rifiuti.

 
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 
Art. 30. Presidi sanitari.

 
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
 
Art. 31. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.


1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 

Art. 32. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.

 
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33. Norma per l'informazione del consumatore.


1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.

Art. 34. Imprese autoriparatrici.

 
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2, della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della stessa legge.

 

Art. 35. Disposizioni in materia di frantoi oleari.

 
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 
Art. 36. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

 
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 37. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato.

 
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994.


Art. 38. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.

 
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.>>.

 
 Art. 39. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

 
 Art. 40. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

 
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 
 Art. 41. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
Art. 42. Centri commerciali all'ingrosso.


1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Art. 43. Differimento di termini in materia sanitaria.


1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 7. I termini di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1º gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

 

Art. 44. Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.


1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1º ottobre 1994.

 

Art. 45. Agecontrol S.p.a.


1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 
Art. 46. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.

 
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 

Art. 47. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

 
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

 

Art. 48. Gestioni fuori bilancio.

 
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.

 

Art. 49. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.


1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 28 febbraio 1994. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.


 Art. 50. Interventi per la torre di Pisa.

 
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 
Art. 51. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

 
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.

 
Art. 52. Società per la gestione delle acque.

 
1. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: <<è autorizzato a costituire>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro il 31 gennaio 1994,>>.


 Art. 53. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.


1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


 Art. 54. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

 
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni.

 
Art. 55. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.


1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

 
Art. 56. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.

 
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.


Art. 57. Interventi nel campo della ricerca.

 
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

 
 Art. 58. Disposizioni in materia di interventi all'estero.

 
1. é prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167/1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni. 3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'art. 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1984. 4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo. 5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.>>. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1º gennaio 1994.


Art. 59. Differimento dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 
1. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1º luglio 1994. é comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.


Art. 60. Gruppo di supporto tecnico.

 
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

 
Art. 61. Concessione alla società Autostrade S.p.a.


1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.


 Art. 62. Ente <<Colombo '92>>.


1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente <<Colombo '92>> di cui all'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.
 
Art. 63. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.


1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero delle finanze: capitolo 3816 in conto competenza e capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui; c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui; g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 7559, 8043 e 8044 in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
 
Art. 64. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

DL 29/10/1993 Num. 429

 
Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 256). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:
 
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.

 
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 
Art. 3. Impiantistica sportiva.

 
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
 
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

 
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 

Art. 5. Programmi pluriennali.


1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma 12>>.

 
 Art. 6. Ordinamento finanziario degli enti locali.

 
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

 
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.

 
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 

Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.

 
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>.

 

Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.

 
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>.

 
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.

 
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto>>.

 

Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.


1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme d cui al comma 1>>.

 
Art. 12. Università degli studi di Siena.


1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena>>.

 
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.


1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 

Art. 14. Recupero della base contributiva.

 
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.

 
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate.


1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 

Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.

 
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 

 

Art. 18. Progetti finalizzati.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
 Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

 
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 
Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali anticendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 96, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 
 Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile.

 
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 3. La misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato sul capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per le finalità e nei modi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, è elevata fino al 95\ della spesa.

 
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.


1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.


Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.P1-n-256Stefy

 
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 

Art. 28. Catasto dei rifiuti.

 
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 dicembre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.


1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti.

 
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.


1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
 
Art. 32. Imprese autoriparatrici.

 
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3, restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della stessa legge.

 

Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.


1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla Regione>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 

 
Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.


1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.

 
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.


1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 Art. 37. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.


1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: <<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole: <<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e <<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole: <<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30 giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto 1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>.


Art. 40. Agecontrol S.p.a.

 
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Art. 41. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.

 
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. 
Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.


1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 43. Gestioni fuori bilancio.

 
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.

 
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.

 
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15 novembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

 

Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.

 
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

 
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.

 
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.


1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.


1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

 
Art. 49. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.

 
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 50. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.

 
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

 
Art. 51. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 30/08/1993 Num. 330
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330

(in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203).

 

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.

 
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 
Art. 3. Impiantistica sportiva.

 
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituiti dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

 
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 
Art. 5. Programmi pluriennali.


1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma 12>>.


Art. 6. Ordinamento finanziario degli enti locali.

 
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.

 
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 

Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.


1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>.

 
Art. 9. Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative.

 
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>. (1) (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 1 settembre 1993, n. 205]

 

Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.

 
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto>>.

 

Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.

 

1.All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1>>.


Art. 12. Università degli studi di Siena.

 
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena>>.

 
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.


1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 14. Recupero della base contributiva.

 
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati dalla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.

 
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate.


1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali e dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.

 
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 

 Art. 18. Progetti finalizzati.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

 
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 

Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.


Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile.


1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 

Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.


1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto di residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
 
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.


Art. 28. Catasto dei rifiuti
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1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

 
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti.


1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei con fronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.


1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

Art. 32. Imprese autoriparatrici.

 
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3, restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della stessa legge.

 
Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.


1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1985.

 

Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.


1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.

 
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.
 
Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

 
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano. c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 Art. 37. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.


1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.

 
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: <<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole: <<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e <<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole: <<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30 giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto 1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>.

 
Art. 40. Agecontrol S.p.a.

 
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 Art. 41. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.

 
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

1.I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.


Art. 43. Gestioni fuori bilancio.


1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia al 1º luglio 1993.

 
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.

 
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15 ottobre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

 
Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.

 
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.


1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º gennaio 1993.

 
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.

 
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

 
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo dei poliza penitenziaria.

 
Art. 49. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee di indirizzo in materia di alcooldipendenza

 

TESTO
"MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 3 AGOSTO 1993

Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza

IL MINISTRO DELLA SANITA’




Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

 
Visto, in particolare, l’art. 2 , comma 1, lettere a) e c), che attribuisce al Ministro della sanità, tra l’altro, il compito di determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonché per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali;

 
Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991;

 
Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito gruppo di lavoro;


Decreta:


Sono approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 3 agosto 1993



Il Ministro: GARAVAGLIA



Allegato

Per la proficua realizzazione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno alcooldipendenza che, per l’altissima prevalenza e incidenza, può senz’altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e provincie autonome italiane, nel più generale contesto della lotta alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità attinenti soprattutto l’approccio terapeutico.
Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei servizi:

 
a) Necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla alcooldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza;

 
b) Necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l’insieme delle risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.
Le Regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l’attuale assetto organizzativo dei servizi, provvedere a:

 
contemplare espressamente l’alcooldipendenza e le patologie correlate quali aree di interesse nell’ambito della programmazione degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario (promozione della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione ed aggiornamento professionale); attivare gradualmente, utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell’utenza interessata.

 
Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla programmazione regionale e destinati ad finalità contigue ed affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti a) e b); devono però essere accuratamente salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione professionale del personale assegnato.

 
Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e controllato dell’utente attraverso una rete di presidi o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai problemi posti dalla alcooldipendenza.


Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa:

 
A LIVELLO LOCALE


Équipe per le alcooldipendenze.

 
L’équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di norma, nell’ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria locale. E’ facoltà della regione definire motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse disponibili, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.

Funzioni.


Le funzioni dell’équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti:

 
elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione con le altre istituzioni e servizi interessati;


attuazione, nell’ambito del più generale contesto della legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di intervento;

 

sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto;

 

accoglienza, osservazione e diagnosi;

 
definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi socioriabilitativi;

 
prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l’inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative;

 
attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale;

 
rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza;

 
collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore.

 
Sede.


L’équipe per le alcooldipendenze è collocata nell’ambito del servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più idonei ai fini di facilitare e promuovere l’afflusso dell’utenza, nonché il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.

Personale


Le professionalità da utilizzarsi nell’ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell’educatore professionale, dell’assistente sociale, dell’infermiere professionale.

A LIVELLO REGIONALE

 
La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, definisce un sistema informativo di raccolta dati sull’andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente.
Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli minimi di risposte funzionali da garantire nell’ambito della autonomia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 03/08/1993


Decreto Ministeriale 3 agosto 1993 (in Gazz. Uff., 15 gennaio, n. 11). -- Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di acooldipendenza.


Preambolo

 
Il Ministro della sanità: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e c), che attribuisce al Ministro della sanità, tra l'altro, il compito di determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonchè per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali; Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991; Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito gruppo di lavoro; Decreta:

Sono approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

 
Allegato

 
Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno alcooldipendenza che, per l'altissima prevalenza e incidenza, può senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità attinenti soprattutto l'approccio terapeutico. Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei servizi: a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla alcoldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza; b) necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze. Le regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei servizi, provvedere a: contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le patologie correlate quali aree di interesse nell'ambito della programmazione degli interventi ai vari livelli del Servizio sanitario (promozione della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento professionale); attivare gradualmente, utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell'utenza interessata. Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla programmazione regionale e destinati a finalità contigue o affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti a) e b); devono però essere accuratamente salvaguardati l'adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma terapeutico, nonchè la preparazione professionale del personale assegnato. Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e controllato dell'utente attraverso una rete di presidi o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai problemi posti dalla alcooldipendenza. Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa. A livello locale. Equipe per le alcooldipendenze. L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria locale. é facoltà della regione definire motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse disponibili, nonchè della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati. Funzioni. Le funzioni dell'équipe per le alcoldipendenze sono le seguenti: elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione con le altre istituzioni e servizi interessati; attuazione, nell'ambito del più generale contesto della legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di intervento; sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonchè alle organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto; accoglienza, osservazione e diagnosi; definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi socioriabilitativi; prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative; attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale; rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza. collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore. Sede. L'équipe per le alcooldipendenze è collocata nell'ambito del servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza, nonchè il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte. Personale. Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale. A livello regionale. La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva la ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, definisce un sistema informativo di raccolta dati sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente. Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito dell'autonomia regionale.

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212

(in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 151)

 

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo


Il Presistente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

 

Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.

 
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 
Art. 3. Impiantistica sportiva.


1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggettti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
 
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

 
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39, e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 

Art. 5. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.


1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 
Art. 6. Consorzio per la gestione di servizi.

 
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.>>.

 
Art. 7. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.

 
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione delle forme di cui al comma 1.>>.


Art. 8. Università degli studi di Siena.

 
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi Siena>>.

 
Art. 9. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.

 
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 
Art. 10. Recupero della base contributiva.

 
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 
Art. 11. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.>>.


Art. 12. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate.


1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 
Art. 13. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.


1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 
Art. 14. Progetti finalizzati.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 15. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

 
Art. 16. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 
Art. 17. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi di esperienze, rispetto ai perio dici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.


Art. 18. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 
Art. 19. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.


1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 20. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

 
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 
Art. 21. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 22. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 
Art. 23. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 
Art. 24. Catasto dei rifiuti.

 
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimeto del medesimo obbligo. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 
Art. 25. Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.


1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

 
Art. 26. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.


1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27. Norma per l'informazione del consumatore.

 
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

 
Art. 28. Imprese autoriparatrici.

 
1. Il termine previsto all'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto all'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3, restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della stessa legge.

 
Art. 29. Disposizioni in materia di frantoi oleari.

 
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1987, n 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 
Art. 30. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.


1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impiegate nell'anno 1992 posssono esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui il capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.
 
Art. 31. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.

 
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

 
Art. 32. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.


1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione delle zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi: a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministro degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 

Art. 33. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 

1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 

Art. 34. Centri commerciali all'ingrosso.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 
Art. 35. Differimento di termini in materia sanitaria.

 
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole <<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole: <<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e <<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole: <<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30 giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto 1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>.


Art. 36. Agecontrol S.p.a.


1. Per l'espletamento dei controlli previsti dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 
Art. 37. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.

 
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 
Art. 38. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.


1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore al presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

 
Art. 39. Gestioni fuori bilancio.

 
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1º luglio 1993.

 

Art. 40. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.

 
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 1º settembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

 
Art. 41. Interventi per la torre di Pisa.

 
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 
Art. 42. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPR 05/06/1993 Num. 171


Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 130).

 

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto:

 
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: <<di cui al comma 1>>; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: <<e 76>>; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: <<in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78>>; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: <<rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.>>; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: <<e nell'art. 76>>; l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c); l'art. 80, comma 5; l'art. 120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 14/05/1993 Num. 139


Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 112).

 

Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanità e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:


 Art. 1. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente: <<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
 Art. 2. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.

Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonchè per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'art. 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67>>.

 
Art. 4. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari.

 
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] All'art. 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico>>.

 
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.

Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.


Art. 8. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuo ri ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 9 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 9, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 8 è soppresso.

 

 Art. 9. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero alle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25\ dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle <<unità da strada>> finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47\ del totale degli stanziamenti previsti; c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 (1) del sopra citato testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3\ del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze -- istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto testo unico. 5. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 6. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20\ dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 7. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 8. All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sulle tossicodipendenze sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 9. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti. 10. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 11. é abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 19 maggio 1993, n. 115] Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 9 è soppresso.


Art. 10. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo: <<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 10 è soppresso.

 
Art. 11. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 11 è soppresso.

 
Art. 12. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO]

 

L'art. 12 è soppresso.


Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 28/04/1993 Num. 130


Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130 (in Gazz. Uff., 1 maggio, n. 100-bis).

 

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo

 

Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.


1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

 
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.

 
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 
Art. 3. Impiantistica sportiva.

 
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

 
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali.

 
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

 
Art. 5. Università degli studi di Siena.

 
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena>>.

 
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.


1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 
Art. 7. Recupero della base contributiva.


1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.>>.

 
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate.

 
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993. 2. All'art. 1 comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 
Art. 10. Progetti finalizzati.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto Efficienza Milano>>. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, all'emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.

 
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.


1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2, Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.


Art. 18. Catasto dei rifiuti.

 
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.



Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.

 
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo artt. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore.

 
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

 

Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.


1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del consiglio dei Ministri per l'anno 1992.

Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.

 
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.


Art. 23. Comitato per la cooperazione delle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.


1. le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle spese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.

 
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 
Art. 26. Differimento di termini in materia sanitaria.

 
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: <<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole: <<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e <<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole: <<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30 giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto 1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>.

Art. 27. Agecontrol S.p.a.

 
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 
Art. 28. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 13/04/1993 Num. 107


Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 87).

 

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1. Misure alternative alla detenzione.


1. L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato: a) nel comma 2 dopo le parole: "comma 1" (1) sono aggiunte le seguenti parole: <<, primo e secondo periodo>>; sono altresì soppresse le parole: <<in relazione al luogo di detenzione del condannato>>; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.>>; c) nel comma 3-bis sono soppresse le parole: <<in relazione al luogo di detenzione o internamento>>; d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: <<3-ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 20 aprile 1993, n. 91]


Art. 2. Lavoro dei detenuti.

 
1. L'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.>>; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: <<10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.>>. 2. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: <<4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.>>.

 

Art. 3. Detenzione domiciliare.

 
1. Nel comma 1 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre anni>>.

 
Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche.

 
1. Il comma ottavo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente: <<L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. é sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.>>.

 
Art. 5. Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi.

 
1. Nel primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: <<entro il limite di sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il limite di un anno>>.


Art. 6. Incompatibilità dei sanitari.


1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è inserito il seguente: <<A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.>>. 2. Al primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: <<presso cui è addetto>> sono aggiunte le parole: <<, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere>>.

 
Art. 7. Servizio sanitario.

 
1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive. 2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 8. Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari.

 
1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: <<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art. 7, commi 5 e 5-bis, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.>>. 2. L'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così modificato: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: <<5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi degli articoli 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto o di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.>>; b) nel comma 7, le parole: <<Fatto salvo quanto previsto dal comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis>>; c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: <<12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione. 12-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.>>. 3. Dopo l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente: <<Art. 7-bis. -- 1. Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale. 4. Il secondo comma dell'art. 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.>>. 4. Dopo il comma 3 dell'art. 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente: <<3-bis. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.>>.

 
Art. 9. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

DL 13/03/1993 Num. 60


Decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60).

 

Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonchè per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.


Preambolo

 
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze, nonchè di provvedere all'assunzione a tempo determinato di mille unità in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per gli affari sociali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
 
Art. 1. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente: <<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.

 
Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 
Art. 4. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato la presenza di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

 
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossica zione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato.

 
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.

 
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.

 
Art. 8. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 9 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 9, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 9. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25\ dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle <<unità da strada>> finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47\ del totale degli stanziamenti previsti; c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del sopra citato testo unico o che si coordinino con la regione o provincia autonoma o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Una quota almeno pari al 3\ del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni, volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze -- istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto testo unico. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1. 6. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 7. é abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. 8. All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.

 
Art. 10. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo: <<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno <<sportello per il cittadino>> per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Art. 11. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 

Art. 12. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di lega che sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

 

Art. 13. 1. Gli agenti di cui all'art. 12 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo. 2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

 
Art. 14. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, e per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 02/03/1993 Num. 48


Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48 (in Gazz. Uff. 2 marzo, n. 50).

 

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
 
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

 
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.

 
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 
Art. 3. Impiantistica sportiva.

 
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.


Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali.

 
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.}

 
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

 
1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993. 2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un <<commissario ad acta>> nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni <<il commissario ad acta>> è nominato dal commissario del Governo.


Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.

 
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 
Art. 7. Recupero della base contributiva.

 
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni. 
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

 
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: << Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.


Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate.


1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993 la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

 
Art. 10. Progetti finalizzati.

 
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993. 2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

 
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

 
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.


1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 

Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.

 
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.
 
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

 
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.


Art. 15. Cooperazione allo sviluppo.

 
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.

 
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 
Art. 18. Catasto dei rifiuti.

 
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 

 


Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.


1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore.


1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
 
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.


1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1992.


Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.

 
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

 
Art. 23. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-95. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma (1) 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 9 marzo 1993, n. 56]


Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 

1.é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.


Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso.

 
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 
Art. 26. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPR 25/02/1993


Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n. 50).

 

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Decreta:

 
Articolo 1
é indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (é vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. é altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: <<di cui al comma 1>>; dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: <<e 76>>; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: <<in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78>>; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: <<rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.>>; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: <<e nell'art. 76>>; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); dell'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate), dell'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anominato), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (<<Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza>>). I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.

 

 

D.L. 12/02/1993 Num. 35


Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 (in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39).

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e della pubblica istruzione; Emana il seguente decreto legislativo:


 
Art. 1. Utilizzazioni del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo.

 
1. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purchè sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 2. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 3. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purchè sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 4. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti. 6. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purchè permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo. 7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonchè per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonchè i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 9. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano correlativi posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

 

Art. 2. Corsi di riconversione professionale.

 
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonchè con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante sarà comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati e curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonchè del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato i partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi. 3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. 4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. 5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 7, definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso da definirsi ai sensi dell'art. 7, comma 5. 6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 
Art. 3. Inquadramenti in profili professionali amministrativi.

 
1. Il personale docente di ruolo delle scuole indicate nell'art. 1, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo art. 1 può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolatica periferica della pubblica istruzione. 2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica. 3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1. 4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1. 5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.


Qualifica  funzionale nella scuola nei Ministeri

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati VII VII Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati VI VI Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario V VI IV IV III III

7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, utilizzato presso uffici dell'amministrazione scolastica, che non chieda l'inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o comunque non l'ottenga, è restituito alle scuole di titolarità. 8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

 
art. 4. Dotazioni organiche aggiuntive.


1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, prevista dall'art. 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 12 della medesima legge. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive è stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata. 3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonchè di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dall'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attività. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

 
Art. 5. Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola.


1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed a modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a decorrere dal 1º settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni: a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute nonchè allo sport; b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica; c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento; d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonchè attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura. 2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di cui all'art. 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che sarà compilata a cura degli uffici stessi. 4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale. 5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio. 6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi. 7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze all'educazione della salute. 8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova. 9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. 10. Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministro terrà conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione. 11. Per l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e in conformità ai princìpi e criteri stabiliti dal presente articolo. 12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni così abrogate è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione. 13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100, e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. 14. Restano ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonchè le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. é fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 15. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 16. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.

 
Art. 6. Supplenze.

 
1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo, sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. 2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 4. Per le supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui alla legge 23 giugno 1990, n. 168. 5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, che conferisce alle nomine medesime, nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge. 6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle attività didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 7. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma quarto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica soltanto quando l'assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermità e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell'assenza richiesta è ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe è impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
 
Art. 7. Norme di snellimento delle procedure concorsuali.

 
1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 per le nuove nomine, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. 2. Nel concorso per titoli ed esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30. 4. Ferme restando le attuali competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministro della pubblica istruzione può indire concorso su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato. 5. Con decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonchè dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari più ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 6. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. 7. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. 8. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività di servizio che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, non si applica alle commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente. COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO [All'indicazione del numero di candidati (nel testo: N.c.) seguono quelle del numero di prove scritte, scrittografiche, ecc. (nel testo: N.p.), dei relativi tempi e sedute assegnate (1), e dei totali.
N.d.r.]. Compenso. N.c.: fino a 100: N.p.: 1/30 g - 26 sedute. Tot.: 1.690.000; N.p.: 2/50 g - 43 sedute. Tot.: 2.795.000; N.p.: 3 o più/70 g - 61 sedute. Tot.: 3.965.000. N.c.: da 101 a 200: N.p.: 1/50 g - 43 sedute. Tot.: 2.795.000; N.p.: 2/75 g - 62 sedute. Tot.: 4.030.000; N.p.: 3 o più/100 gr - 88 sedute. Tot.: 5.720.000. N.c.: da 201 a 300: N.p.: 1/74 g - 62 sedute. Tot.: 4.030.000; N.p.: 2/100 g - 88 sedute. Tot.: 5.720.000; N.p.: 3 o più/150 gr - 130 sedute. Tot.: 8.450.000. N.c.: da 301 a 400: N.p.: 1/100 g - 88 sedute. Tot.: 5.720.000; N.p.: 2/150 g - 130 sedute. Tot.: 8.450.000; N.p.: 3 o più/200 gr - 175 sedute. Tot.: 11.375.000. N.c.: da 401 a 500: N.p.: 1/150 g - 130 sedute. Tot.: 8.450.000; N.p.: 2/200 g - 175 sedute. Tot.: 11.375.000; N.p.: 3 o più/240 gr - 208 sedute. Tot.: 13.520.000. 9. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute. 10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le norme che in materia di concorsi dettano il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270. -------------------- (1) Non comprendono i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.

 
Art. 8. Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.

 
1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di preparazione specifica del servizio scolastico. 2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico. 3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonchè di enti specializzati universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità dei servizi. 4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti sarà svolta una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di stanziamenti di bilancio. 5. Per una migliore realizzazione degli obiettivi di qualità del servizio scolastico ed in considerazione del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella società, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 12/01/1993 Num. 3


Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 8).

 

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonchè di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali, dell'interno e della sanità, di concerto con il Ministro della difesa; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. L'alinea del comma 8 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>. 2. Al comma 8, lettera h), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso>>. 3. Al comma 13 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: <<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione>>. 4. Al comma 14 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della dose media determinata a norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)>>. 2. Il comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno>>. 3. Il comma 3 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso. 4. Il comma 12 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo dedotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2>>.

 
Art. 3. 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 76 (Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori). -- 1. Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare determinati locali pubblici; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate; g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici. 2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. 3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'art. 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. 5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. 6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione. 7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione. 8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti. 9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo. 10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni. 11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata la sottrazione all'assegnazione>>.

 
Art. 4. 1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 78 (Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose media giornaliera). -- 1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati: a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere; b) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore>>.

 
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.


Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.

 
Art. 8. 1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 9. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziari ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti, di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 127 del testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al citato art. 127, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 
Art. 10. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132, e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C' allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25\ dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle <<unità da strada>> finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47\ del totale degli stanziamenti previsti; c) associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, nonchè comunità terapeutiche per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di cui all'art. 76, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 3 del presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. Una quota almeno pari al 3\ degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze -- istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. 5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto testo unico. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1. 7. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 8. é abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. 9. All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.
 
Art. 11. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 <<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
Art. 12. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.

 
Art. 13. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 
Art. 14. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista in attuazione dell'art. 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

 
Art. 15. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

 
Art. 16. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le seguenti: <<, nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano,>>.

 
Art. 17. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 28 febbraio 1993, (1) la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1>>. 2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]


Art. 18. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

 
Art. 19. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo. 2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

 
Art. 20. 1. Le strutture di cui al comma 10 dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui all'art. 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno essere disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 10 del presente decreto.


Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

ATTO D'INTESA 9 febbraio 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, suppl. ord. n. 25)

 

 

Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

 

ai090293.pdf
(33 KB)

 

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, suppl. ord. n. 25, modificato con avviso di rettifica nella G.U. n. 67 del 22 marzo 1993)

 

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope

dm190293.pdf
(30 KB)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1993       
(pubbl. sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 1993)

 

Aggiornamento delle tabelle contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope

dm150393.pdf
(7 KB)

 

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1993               
(pubbl. sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 1993

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope

dm220393.pdf
(9 KB)

DECRETO LEGGE 14 maggio 1993 (coordinato con la legge di conversione 14 luglio 1993, n° 222)
(pubbl. sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 1993)

Disposizioni urgenti relative al trattamento delle persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti

dl140593c.pdf
(45 KB)

 

LEGGE 14 luglio 1993 n. 222
(pubbl. sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 1993)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenze

l140793pdf
(9 KB)

 

CIRCOLARE 30 luglio 1993 n. 1100/11/D/F10/1862
(pubbl. sulla G.U. n. 249 del 22 ottobre 1993)

Impiego dei farmaci sostitutivi nei trattamenti delle tossicodipendenze

c300793.pdf
(16 KB)

 

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 264 del 10 novembre 1993)

Scheda di rilevazione dei dati concernenti le strutture socio-riabilitative nel settore della tossicodipendenza

dm301093.pdf
(8 KB)


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