Le
Leggi sulla droga
1994
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
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PROVVEDIMENTO N°: 723 - DEL: 1994-12-28
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PUBBLICAZIONE N°: 303 - DEL: 1994-12-29
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DL
28/12/1994 Num. 723
Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 (in Gazz. Uff. 29
dicembre, n. 303). -- Disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei
programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 28
febbraio 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il
credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo
onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma
3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di
enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di
ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento,
comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte
inferiore della rata di ammortamento a carico degli enti
beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a
fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo
del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali
in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le
regioni e le province autonome continuano ad assicurare le
necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive
organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le
quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque
disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31
dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le
medesime procedure, potrà essere disposta una diversa
destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 2
Art. 2. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di
cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte
agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle
carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in
base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa
a disposizione e la erogazione delle disponibilità
anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici
- Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8
la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla
seguente: <<centottanta>>. 3. Al fine di
agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, la parola: <<centoventi>> è
sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
Articolo 3
Art. 3. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini
dell'efficace realizzazione del procedimento di
privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni
quindici.
Articolo 4
Art. 4. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine
del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento
dei compiti del comitato di esperti istituito per le
operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e
restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360. 2.
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990,
n. 360, è sostituito dal seguente: <<1. Per gli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa,
il Comitato di undici esperti di alta qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri
scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore
dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le
operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base
dell'esame della documentazione esistente in materia presso
il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e
definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e
designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile
della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei
necessari interventi e all'indicazione delle modalità per
la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini
della redazione del progetto di restauro della torre di
Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale
per il restauro.>>.
Articolo 5
Art. 5. Opere pubbliche in Sicilia.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge
22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2.
I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto
1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di
consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di
ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica
teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e
conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra
Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al
Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10
miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6
miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno
1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
Articolo 7
Art. 7. Acquisto di immobili per le università e gli
istituti pubblici di ricerca.
1. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti
interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la
vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui
all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta
fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 8
Art. 8. Interventi a favore della comunità scientifica e
delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991,
n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
interventi in favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla
emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati
all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per
l'espletamento delle attività di soccorso in caso di
emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20
maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre
1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con
istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per
il perseguimento di specifiche finalità di protezione
civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 9
Art. 9. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<il 28 febbraio 1995>>. 2. All'art. 60 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma
1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere
entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio
può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.
Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti
aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di
controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un
commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il
commissario resta in carica per la liquidazione del
consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla
eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di
trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Articolo 10
Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso
all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima
legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del
medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 11
Art. 11. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.
77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2,
le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite
dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al
comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono
sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>.
2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle
seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al
comma 2, le parole: <<entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel
termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui
al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il
30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in
carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie
locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli
organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che
abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o
nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico
di amministratore straordinario presso le unità sanitarie
locali, possono procedere alla nomina di commissari
straordinari che subentrano nella gestione delle unità
sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 3, comma 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le
parole: <<variazioni ed assestamento>>, le
seguenti: <<ed informa il controllo sugli atti ai
princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile>>.
7. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>>
sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28
febbraio 1994>>. 8. I termini di cui rispettivamente
all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 28
febbraio 1995, ferme restando le disposizioni di natura
contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti
legislativi numeri 267 e 268 del 1993. 9. I termini di cui
all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore
delle leggi regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5,
del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il
1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al
personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende
necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo
e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della
sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività
suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per
l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 11. L'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
n. 268, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le
disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il
centottantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>. 12. Ai fini
della revisione delle acque minerali, il termine previsto
dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, è differito al 31 dicembre 1995.
Articolo 12
Art. 12. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991,
n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art.
21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28
febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone
territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del
Ministro della sanità n. 217.
Articolo 13
Art. 13. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31
dicembre 1996. é altresì autorizzato, fino alla medesima
data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di
articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con
riferimento specifico al costo del personale, cui si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la
modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle
tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'art. 64,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via
diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per
l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56
miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per
l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995,
è destinata alla realizzazione del <<Progetto
efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo
singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore
del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500
milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono
essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
24,5 miliardi per l'ano 1991, lire 125 miliardi per l'anno
1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per
l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico
delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le somme
disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio
per gli anni 1995, 1996 e 1997. 4. Il termine di cui
all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla
legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato
fino al 31 marzo 1995. 5. é differito al 28 febbraio 1995
il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio
1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n.
150, per la proroga del comando del personale dipendente
dagli enti pubblici trasformati in società di diritto
privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli
articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai fini
di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993,
n. 357, le attività non connesse con i compiti
istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e
del personale ad essi equiparato sono individuate con
regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 62,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma. 7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6
dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, è sostituito dal termine del
1º marzo 1995. 8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1
e 3, e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la
segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla
data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908.
La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei
magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto previsto
dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla
data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario,
l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare
funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del
Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle
svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale,
è equiparata ai fini del primo comma dell'art. 5 della
legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici
giudiziari. 10. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riforma della procedura relativa alla
responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad
applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed
integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si
intendono riferiti al codice abrogato. 11. Nel comma 7
dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole:
<<per un periodo massimo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre
1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto
1994, n. 488, le parole: <<di cui all'art. 1, comma
1>> sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti
nei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria>> e le parole: <<fino al 31
dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<fino al 31 dicembre 1995>>. 13. I
miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere
corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della
spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con
quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.
14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 6, comma
7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito
al 31 gennaio 1995.
Articolo 14
Art. 14. Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per
titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli
del personale docente e dei coordinatori amministrativi
delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie
dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli
titoli, nonchè i programmi e le prove d'esame dei concorsi
per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorchè
banditi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione
dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio,
salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui
graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio
stesso. 2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per
l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono
prorogate per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per il
personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo
tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine
rimane immutato, mentre per il personale delle Accademie di
belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di
musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per
quello dell'Accademia nazionale di danza al 1º
ottobre.>>. 4. In attesa dell'attuazione
dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi
collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di
circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e
dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite
massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. 5. Nell'art.
59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
<<e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 15
Art. 15. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate e
disposizioni finanziarie varie
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma
1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono
prorogati al 28 febbraio 1995. 2. All'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<L'Amministrazione ha altresì facoltà di
utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze
risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al
concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre
1991.>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente
alle strutture informatiche dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui
all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è prorogato al 28 febbraio 1995. 5. Le somme
iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di
impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili
alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in
bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario
1994. 6. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è
sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 16
Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo
alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è
prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio
1994.
Articolo 17
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art.
6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è
estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
medesima legge n. 16 del 1985.
Articolo 18
Art. 18. Completamento dell'organico del personale femminile
del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1,
della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31
maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del
personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2.
Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art.
36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 19
Art. 19. Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali.
1. Con effetto dall'anno 1994, con decreto del Presidente
del Consiglio di Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'interno, si provvede a disciplinare il
trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico in godimento del
personale trasferito agli stessi enti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo
onere, valutato in annue lire 25 miliardi a decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, allo
scopo utilizzando per l'anno 1994 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 500
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro
per lire 1.250 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione per lire 12.000 milioni
e l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia per lire 11.250 milioni, nonchè, per gli anni
1995 e 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
<<L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I contributi dovuti per il periodo
successivo al provvedimento di cancellazione devono essere
versati in tre rate di uguale importo con scadenza,
rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31
dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si
applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al
predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli
interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge
12 aprile 1991, n. 136.>>. 2. All'art. 18, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo
periodo le parole: <<ha effetto dal 1º luglio
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<ha
effetto dal 1º febbraio 1995>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è
differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano
ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed
assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità
fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di
eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la
seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30
novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4
per cento. 2. Per la regolarizzazione del condono dei
contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994,
del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al
comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al
28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli
unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono
differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1º ottobre 1994
previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 22
Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica). -- 1. Oltre
a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni
a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono
tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche,
cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi
sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per
ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche
la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo
le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai
sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni
cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta
degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e
pubblicità.>>.
Articolo 23
Art. 23. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque
non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai
commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai
sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su
conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della
medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in
relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi
e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto
del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e
delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al
termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto
1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le
modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e
sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 24
Art. 24. Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di
cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.
Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio
sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del
decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993
previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino
all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei
provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal
medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta
differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio
di centoventi giorni successivi agli adempimenti del
Ministro dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 28 febbraio
1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo quanto
disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed
integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
Articolo 25
Art. 25. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30
giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. L'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va
interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai
rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni
industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al
pubblico servizio. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente
in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed
alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 4.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate
utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 26
Art. 26. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I
titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano
natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non siano
conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e
13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il
30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento
dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere
l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua
potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque
reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia
della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere
inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.
119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20
maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi
epigei.
1. Fino al 28 febbraio 1995 i prodotti di cui al capo II
della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in
commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di
etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17,
comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della
medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in
regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura
e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della predetta legge.
Articolo 28
Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della
denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate
nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I,
del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre
1982 e successive modificazioni, resta stabilito al 30
giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce
di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti
alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo
graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine
marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro
il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. 2. Con
decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da
utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al
comma 1; con la medesima procedura si provvede alle
modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il
termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre
1995.
Articolo 29
Art. 29. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, le parole: <<stagione venatoria
1994-1995>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<stagione venatoria 1995-1996>>. 2. All'art.
36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le
parole: <<entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa>> sono sostituite dalle
seguenti: <<entro e non oltre quattro anni dalla data
di entrata in vigore della stessa>>. 3. All'art. 21,
comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le parole: <<entro il 1º gennaio 1995>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º gennaio
1996>>.
Articolo 30
Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola
proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della
legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La
presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari
non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di
cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è
prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate
provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina,
mediante versamento, previo accertamento da parte della
Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello
Stato.
Articolo 31
Art. 31. Differimento di termini in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata
dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini
per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli
2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 28 febbraio
1995.
Articolo 32
Art. 32. Corpo forestale dello Stato.
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di
conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello
Stato, il termine di cui all'art. 31, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in
vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello
Stato, da emanarsi in attuazione dell'art. 6, comma 6, della
legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno
1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7
febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno
1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente
utilizzo della proiezione per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dall'anno 1994.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3,
comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti,
rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e
coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo
e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della
circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei
compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento
relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima
legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro
che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione
incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con
validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio
1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonchè a coloro che,
ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
hanno presentato l'istanza completa delle prescritte
certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame
delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge
20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che
fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge
medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di
impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da
intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte
dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il
medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno
indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art.
7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al
30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato
comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario
dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le
utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
della gestione degli impianti, di una sanzione amministativa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le
modalità che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Articolo 37
Art. 37. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto
dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Articolo 38
Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge. Gli ammessi a
partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione
nel ruolo nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge
n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare
transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino
alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del
riordino della Commissione nazionale per i periti
assicurativi, prevista dall'art. 7 della legge 17 febbraio
1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di
esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di
cui al comma 1 sono individuati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e
per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i
soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di laurea.
Articolo 39
Art. 39.
Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel
bacino dell'Isonzo. 1. Le funzioni del Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il
triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del
Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50
milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75
miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento
degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in
territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari
esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli
studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello
stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento
degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La
restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con
procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la
progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione
idraulica e di risanamento delle acque del bacino
dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi
adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei
princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli
interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in
territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle
conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per
l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione
nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico
individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori
pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente
Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà
all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul
capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nel conto dei residui.
Articolo 40
Art. 40. Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.
11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di
cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le
somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini
extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed
iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai
cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di
collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al
relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994
degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme
non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per
l'attuazione degli interventi connessi con le attività
indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3,
comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono
alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti
o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga
ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità
generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento
emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere
anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
istituzione ed organizzazione operante per finalità
umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente
decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai
Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti
a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali
dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la
Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed
organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i
rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute
unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.>>.
Articolo 41
Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del
Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per
l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania
e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno
1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261,
fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno
1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. Le
disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze
economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite
dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge,
sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è
autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000
milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per
l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la continuità,
l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di
cultura all'estero, il fondo delle relative spese da
utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato
nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000
milioni. 4. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il
Ministero degli affari estri verserà anticipatamente sul
conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero,
a carico dei competenti capitoli del proprio stato di
previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del
portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali
differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.>>. 5. Per consentire la prosecuzione nell'anno
1994 degli interventi dell'Associazione <<Servizio
sociale internazionale - Sezione italiana>>, con sede
in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la
concessione del contributo di lire 2 miliardi per il
medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. é
autorizzata la concessione di un contributo di lire 500
milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico. 7. All'onere derivante dall'applicazione dei
commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno
1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede,
quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e
per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni,
a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo;
quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a
lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
Articolo 42
Art. 42. Personale della cooperazione allo sviluppo.
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale
delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale
docente della scuola ed il personale degli enti pubblici,
anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino
al 31 dicembre 1995. 2. I contratti stipulati dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29
dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre
1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se
più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione
in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso
per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art.
5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,
n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è
fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle
minorazioni civili e per la concessione dei benefici
economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per
l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i
criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è
soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Nuove procedure in materia di contabilità
pubblica.
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è
differita al 30 giugno 1995.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo
1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del
regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la
Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del
predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di
tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal
CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione
dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in
conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104,
7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707,
7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504,
1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31
dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per
gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103,
7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951
non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di
cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per
l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per
le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui
all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di
cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale,
anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre
amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei
capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere
al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio
per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo
9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994,
avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi
terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto
1977, n. 546 e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione
ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del
1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del
1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito
speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
prorogata sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui
capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno,
possono esserlo nell'anno successivo.
Articolo 47
Art. 47. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme
disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli
esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui
passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme
saranno erogate all'Università degli studi di
Siena.>>.
Articolo 48
Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per misure in
materia di relazioni internazionali e per finalità
connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa
alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1993 e per il 1994, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con
decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della
legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992,
n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli
iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati
al termine degli esercizi finanziari 1993 e 1994, possono
esserlo nell'esercizio 1995.
Articolo 49
Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta
alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in
conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art.
135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro
l'anno 1993 e nell'anno 1994, possono esserlo nell'anno
1995.
Articolo 50
Art. 50. Sperimentazione coordinata di progetti per
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi
dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno
1994.
Articolo 51
Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi
dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non
impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno
1995. 2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza
sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte
dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro
il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso. 1. Le
disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri
commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31
dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per
le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del
31 dicembre 1993. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano
anche alle somme impegnate per la concessione di contributi
a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio
dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate
entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo:
a)Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141,
1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059,
2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e
6724 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732
in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5045,
5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle finanze: capitoli
1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto
competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e)
Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto
residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero
dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552,
1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401
e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici:
capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto
competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538,
7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301,
9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in
conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto
residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione:
capitolo 1567 in conto competenza; m) Ministero del lavoro e
della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in
conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in
conto competenza; n) Ministero del commercio con l'estero:
capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della
marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui; p)
Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; q)
Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto competenza; r) Ministero dell'ambiente:
capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; s)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e
in conto residui; t) Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573,
1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,
7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto
residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4
dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono
esserlo nell'anno 1994. 3. Le somme non utilizzate entro i
termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La spesa autorizzata
dall'art. 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e
quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di
competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate
nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Articolo 54
Art. 54. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci
1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28
febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle
more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte
dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese
di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per
il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3.
Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28
febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione
finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596.
Articolo 55
Art. 55. Istituzione di nuove province.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, differito dall'art. 1, comma 3, della
legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al
consorzio possono partecipare gli altri enti pubblici, ivi
comprese le comunità montane, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti
>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo
quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e
province, l'assemblea del consorzio è composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di
fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le
scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze,
rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di
spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole
centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai
comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento
di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione
in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato quando cessino o diminuiscano le necessità
dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di
ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio
finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente
articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con
decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno
e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al
primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i
versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6
della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive
modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art.
2, primo comma, lettera a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono
carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di
università o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
filiazioni in Italia di università o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel
territorio dei Paesi esteri o ivi riconosciute
giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione
che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato
in Italia di materie che fanno parte del patrimonio
didattico o di ricerca delle rispettive università o
istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo
a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che
siano iscritti alle rispettive università o istituti
superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese
estero, sede delle predette istituzioni. 2. Le filiazioni,
prima dell'inizio della loro attività in Italia,
trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al
Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale
è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello
statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di
cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si intende
autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4.
L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni
previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti stipulati tra
le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e
il personale docente destinato alle loro filiazioni in
Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di
contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i
lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a) la
espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere
gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni; b)
l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione
consensuale dell'orario di lavoro; d) la fissazione della
durata del contratto correlato al termine dell'attività
didattica; e) la determinazione di un compenso globale per
l'intera prestazione pattuita; f) la facoltà del docente di
svolgere altre attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello
Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15
della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A
decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1
potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale
di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la
composizione degli organi di cui agli articoli 10, come
integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile
1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di
trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
<<successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei
trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma
1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono
essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che
fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata
in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di
1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori
che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la
durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del
versamento del contributo addizionale pari a quello previsto
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più
proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e
all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle
seguenti: <<art. 49, comma 12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla
base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere
stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo
stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione idraulica
e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i
programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato
dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in
materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre
1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria
che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa
idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25
luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini
dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di
attività promiscue, alla separazione del patrimonio
provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria
prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9
maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge
30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai
decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si
intende riferita soltanto alle aziende di produzione
(vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di
latte alimentare trattato termicamente, nonchè di latte
crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di
latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del
Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio
d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire
1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Editoria speciale periodica per i non vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è
riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. 2. Il
contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 aprile 1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Articolo 69
Art. 69. Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti all'art. 4, comma
2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il
trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1,
comma 1, del citato decreto, è esteso al personale
impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia
somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 70
Art. 70. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la
corresponsione da parte di regioni, province e comuni di
contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è
prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994
l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Articolo 71
Art. 71. Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni
per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro
la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n.
68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei
mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 72
Art. 72. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno
1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante
disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. 2. Sono
altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le
gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di
protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle
finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli
4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409. 3. Fino
all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il
31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del
Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10
luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al
presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 73
Art. 73. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto
all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concesso alle aziende di credito e agli uffici
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi
contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Articolo 74
Art. 74. Riattribuzione di fondi per interventi nel settore
dell'agricoltura.
1. Il comma 7-bis dell'art. 33 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la
somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera
del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio
1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al
predetto art. 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente
per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5
miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1994.
Articolo 75
Art. 75. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati
identificativi relativi a onti, depositi e rapporti
continuativi in essere presso gli ntermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da
ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data
predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il
31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in
essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992,
con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo
residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20
milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed
inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del
conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il
31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere
inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti
continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993.
Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e
inserire nell'archivio unico informatico anche i dati
previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive
eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.
Articolo 76
Art. 76. Parità e pari opportunità tra uomo e donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti della
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge
22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.
Articolo 77
Art. 77. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente
decreto>> sono sostituite dalle seguenti:
<<della legge di conversione del presente decreto>>.
2. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma
11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al
30 giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante
misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di
fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative
in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento
dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca
adeguati livelli di operatività, le disponibilità del
capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1, possono essere,
altresì, utilizzate per il pagamento dell'indennità
corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma,
da disporsi con ordinanza prefettizia.
Articolo 79
Art. 79. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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Decreto Legislativo:
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro.
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PROVVEDIMENTO N°: 758 - DEL: 1994-12-19
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PUBBLICAZIONE N°: 21 - DEL: 1995-01-26
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DLT
19/12/1994 Num. 758
Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (in
Suppl. ordinario n. 9, alla Gazz. Uff. n. 21, del 26
gennaio). -- Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della
legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al
Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio
in materia di lavoro; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 ottobre 1994; Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Art. 1. Inosservanza degli obblighi derivanti da
contratti collettivi.
1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
<<Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro>>; b) nel primo comma le
parole: <<è punito con la multa fino a lire
un milione>> sono sostituite dalle seguenti:
<<è punito con la sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione>>; c) il
secondo comma è abrogato.
Articolo 2
Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro
straordinario.
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito
dal seguente: <<Le violazioni delle
disposizioni del presente articolo sono punite con
la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a
lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a
più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta
giorni, si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2.
Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto
comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, non è ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 3
Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di
lavoro.
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923,
n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, è sostituito dal seguente: <<Art. 19
(Sanzioni amministrative). -- 1. Le violazioni delle
disposizioni del presente decreto da parte dei
datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce
a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta
giorni, si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2.
Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1,
secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925,
n. 473, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 4
Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali.
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955, è così modificato: a) nel primo comma la
parola: <<Contravvenzioni>> è
sostituita dalla seguente:
<<violazioni>>; b) il quarto comma è
abrogato. 2. L'art. 17 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17. -- 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i
direttori sono puniti con la sanzione
amministrativa: a) da lire centomila a lire
seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per
l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8,
quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le
violazioni delle altre disposizioni del presente
regolamento.>>.
Articolo 5
Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole.
1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1956, è così modificato: a) nel primo comma la
parola: <<Contravvenzioni>> è
sostituita dalla seguente:
<<violazioni>>; b) il quarto comma è
abrogato. 2. L'art. 14 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14. -- 1. I datori di lavoro o i loro
rappresentanti sono puniti, in caso di violazione
delle disposizioni del presente regolamento, con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più
di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel
corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni,
si applica la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.>>. 3. Per le
violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo
periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1956, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 6
Art. 6. Riposo domenicale e settimanale.
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
è sostituito dal seguente: <<Art. 27
(Sanzioni amministrative). -- 1. Chiunque
contravviene alle disposizioni contenute negli
articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20 e 21 della presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>.
Articolo 7
Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla
vendita di giornali.
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22
febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2
della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito
dal seguente: <<Chiunque contravviene alla
disposizione di cui all'art. 14 è punito con la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.>>.
Articolo 8
Art. 8. Libretto di lavoro.
1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è
così modificato: a) il primo ed il secondo comma
sono sostituiti dai seguenti: <<L'assunzione
di persone non munite di regolare libretto di lavoro
e la mancata consegna, nel termine prescritto, del
libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro
sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza
si riferisce a più di cinque lavoratori si applica
la sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il
datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte
od incomplete, salvo che il fatto costituisca
reato.>>; b) il quarto comma è sostituito dal
seguente: <<Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque mette in circolazione od usa
libretti od altri documenti equipollenti non
autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
un milione.>>. 2. L'art. 15 della legge 10
gennaio 1935, n. 112, è abrogato.
Articolo 9
Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per
chiamata alle armi.
1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Le violazioni delle disposizioni del
presente decreto sono punite con la sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un
milione. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui
all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 303, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 10
Art. 10. Prospetti paga.
1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è
sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
paga, di omissione o di inesattezza nelle
registrazioni apposte su detto prospetto paga, si
applica al datore di lavoro la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila.>>.
Articolo 11
Art. 11. Inosservanza dei provvedimenti dell'organo
di vigilanza.
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal
seguente: <<Art. 11. -- 1. Le inosservanze
delle disposizioni legittimamente impartite dagli
ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono
punite con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione quando per tali
inosservanze non siano previste sanzioni diverse da
altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino
a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila
se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o
igiene del lavoro.>>.
Articolo 12
Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per
richiamo alle armi.
1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è
sostituito dal seguente: <<Art. 6. -- 1. Le
violazioni delle disposizioni della presente legge
sono punite con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui
all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 13
Art. 13. Minimi di trattamento economico e
normativo.
1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è
sostituito dal seguente: <<Art. 8. -- 1. Il
datore di lavoro che non adempie agli obblighi
derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della
presente legge è punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferiscse a più
di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>.
Articolo 14
Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato.
1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è
sostituito dal seguente: <<Art. 7. -- 1. Nei
casi di inosservanza degli obblighi derivanti
dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più
di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>.
Articolo 15
Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro.
1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
<<Art. 195. -- 1. I datori di lavoro che
contravvengono alle disposizioni del presente titolo
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei
quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche
sanzioni.>>.
Articolo 16
Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla
produzione di pane.
1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è
sostituito dal seguente: <<Art. 2. -- 1.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa
da lire cinquantamila a lire trecentomila.>>.
Articolo 17
Art. 17. Autorità competente.
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per
le violazioni amministrative previste dal presente
capo (1) e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è
l'ispettorato del lavoro. (1) [Così rettificato in
Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 18
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del presente capo (1) che
sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, quando il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con
decreto divenuti irrevocabili. 2. Per quanto non
espressamente previsto nel presente capo (1) si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto
compatibili. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff.,
21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 19
Art. 19. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al
presente capo (1) si intende per: a)contravvenzioni,
i reati in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda in base alle norme indicate
nell'allegato I; b)organo di vigilanza, il personale
ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le
diverse competenze previste da altre norme. 2. La
definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo
comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma,
lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonchè degli articoli 589, comma secondo, e 590,
commi terzo e quinto, del codice penale. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 20
Art. 20. Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale,
impartisce al contravventore un'apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un
termine non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento. In nessun caso esso può superare
i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze
non imputabili al contravventore determinano un
ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei
mesi può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non
superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento
motivato che è comunicato immediatamente al
pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è
notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore. 3. Con la prescrizione
l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4.
Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato
inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347
del codice di procedura penale.
Articolo 21
Art. 21. Verifica dell'adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza
del termine fissato nella prescrizione, l'organo di
vigilanza verifica se la violazione è stata
eliminata secondo le modalità e nel termine
indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'organo di
vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica
al pubblico ministero l'adempimento alla
prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della
predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento
alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà
comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza
del termine fissato nella prescrizione.
Articolo 22
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo
di vigilanza.
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la
riceve da privati o da pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico servizio diversi
dall'organo di vigilanza, ne dà immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si
renda necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1,
l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero
delle proprie determinazioni entro sessanta giorni
dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della
notizia di reato dal pubblico ministero.
Articolo 23
Art. 23. Sospensione del procedimento penale.
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso
dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di
procedura penale fino al momento in cui il pubblico
ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto
dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il
suo (1) corso quando l'organo di vigilanza informa
il pubblico ministero che non ritiene di dover
impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo
di vigilanza omette di informare il pubblico
ministero delle proprie determinazioni inerenti alla
prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo
di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver
impartito una prescrizione, il procedimento rimane
sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La
sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio,
nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il
sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e
seguenti del codice di procedura penale. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62 ]
Articolo 24
Art. 24. Estinzione del reato.
1. La contravvenzione si estingue se il
contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e
provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma
2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione
se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma
1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con modalità
diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza,
sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art.
162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da
versare è ridotta al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.
Articolo 25
Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie.
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme
vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le
norme di questo capo (1) non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. (1) [Così rettificato in Gazz.
Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 26
Art. 26. Sanzioni penali.
1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come
sostituito dall'articolo unico della legge 16
ottobre 1962, n. 1498, è così modificato: a) il
primo comma è sostituito dal seguente:
<<L'esercente che contravviene alle norme
della presente legge o del regolamento è punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione.>>; b) nel
terzo comma le parole: <<ai sensi dell'art.
162 del codice penale>> sono sostituite dalle
seguenti: <<ai sensi dell'art. 162-bis del
codice penale>>. 2. Nel primo comma dell'art.
8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881,
convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le
parole: <<Con la multa da lire duecentomila a
lire quattrocentomila>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni>>. 3. Nel primo comma dell'art.
69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le
parole: <<a norma dell'art. 225 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con il regio decreto 6 novembre 1926, n.
1848>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 4. Il primo comma dell'art. 389 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle parole: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni>>; c) nella
lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire
250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto sino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 5. Nel primo comma dell'art. 390
del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, le parole: <<Con
l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000>>
sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni>>. 6. Il primo
comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così
modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione>>. 7. Il primo comma dell'art. 392 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500
a lire 25.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 8. Il primo comma dell'art.
77 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle parole: <<Con l'arresto da tre mesi a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni>>, e l'ultimo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>; c) nella lettera c), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 9. Il primo comma dell'art. 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<da lire 50.000 a lire
100.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione>>. 10. Il primo comma dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500
a lire 25.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 11. Il primo comma dell'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni>>, e l'ultimo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>; c) nella lettera c), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 12. Il primo comma dell'art. 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni>>; c) nella
lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire
250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con
le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 13. Il primo comma dell'art. 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni>>; c) nella
lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire
250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con
le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 14. Il primo comma dell'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000
a lire 100.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 15. Il primo comma dell'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.000
a lire 25.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 16. Il primo comma dell'art.
58 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>>
sono sostituite con le seguenti: <<Con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni>>; c)
nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 250.000 a lire 500.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la
lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a
lire due milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.>>.
17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni>>.
18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 19. Il primo comma dell'art.
105 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>>
sono sostituite con le seguenti: <<Con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni>>; c)
nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 250.000 a lire 500.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la
lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e
67.>>. 20. Il primo comma dell'art. 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000
a lire 100.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni>>. 21. Il primo comma dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 22. Il primo comma dell'art.
41 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>>
sono sostituite con le seguenti: <<Con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni>>; c)
nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 250.000 a lire 500.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la
lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 17, primo comma, e
34.>>. 23. Il primo comma dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000
a lire 100.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni>>. 24. Il primo comma dell'art. 43
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500
a lire 25.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 25. Il primo comma dell'art.
44 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 321, le parole: <<Con l'ammenda
da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni>>. 26. Il primo comma dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni>>, e il secondo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000>> sono sostituite le seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>; c) nella lettera c), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. d) la lettera d) è sostituita
dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui all' art. 21, primo e secondo
comma.>>. 27. Nell'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322,
le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a
lire 1.500.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da lire due milioni a lire otto
milioni>>. 28. Nell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322,
le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o
con l'ammenda da lire due milioni a lire otto
milioni>>. 29. Il primo comma dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000
a lire 100.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni>>, e il secondo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>; c) la lettera c), è sostituita
dalla seguente: <<c) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui all'art. 21, secondo comma.>>.
30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322,
è così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>, e il secondo periodo
è soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 31. Il primo comma dell'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 323, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con
le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni>>; b) nella lettera b), le
parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 32. Nell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323,
le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a
lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>. 33. Nel primo comma
dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 34. Nel primo comma dell'art.
681 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000>>
sono sostituite dalle seguenti: <<Con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire venti milioni>>. 35.
Il primo comma dell'art. 682 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
è così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000>>
sono sostituite dalle seguenti: <<Con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire trenta milioni>>, e
l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b),
le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a
lire 2.500.000>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire
dieci milioni>>; c) nella lettera c), le
parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire
750.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni>>. 36. Il primo comma dell'art. 683
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda da lire 150.000 a lire
750.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 50.000 a lire 250.000>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da
uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire quattro milioni>>; c) nella lettera c),
le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a
lire 75.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 37. Il primo comma dell'art. 684
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera
a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000
a lire 150.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni>>, e
l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b),
le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a
lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila>>; c) nella lettera c),
le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a
lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 38. Nell'art. 685 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000
a lire 250.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire due
milioni>>. 39. Nel primo comma dell'art. 686
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
venti milioni>>. 40. Nel primo comma dell'art.
13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire
900.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>. 41. Il primo comma dell'art. 12
della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così
modificato: a) nel n. 1), le parole: <<Con
l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>>
sono sostituite dalle seguenti: <<Con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
otto milioni a lire trentasei milioni>>; b)
nel n. 2), le parole: <<Con l'ammenda da lire
900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire
trentasei milioni>>; c) nella lettera a) del
n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire
900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni>>; d) nella lettera b) del
n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire
900.000 a lire 1.800.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni>>. 42. Il primo comma dell'art.
133 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 15.000.000>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni>>, e l'ultimo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire
12.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto
milioni>>; c) nella lettera c), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
6.000.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro
milioni>>. 43. Il primo comma dell'art. 134
del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
600.000 a lire 900.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni>>, e il secondo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni>>; c) nella lettera c), le parole:
<<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire
300.000>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire due
milioni>>. 44. Il primo comma dell'art. 135
del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
60.000 a lire 300.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire 60.000 a lire 150.000>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milionecinquecentomila>>. 45. L'art.
136 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nel
primo comma, le parole: <<Con l'ammenda da
lire 900.000 a lire 6.000.000>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni>>; b) il
secondo comma è abrogato. 46. L'art. 139 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
è così modificato: a) nel terzo comma, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 4.000 a lire
12.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>; b) nel quarto comma, le parole:
<<l'ammenda è da lire 24.000 a lire
120.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<la pena è dell'arresto da due a quattro
mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>. 47. L'art. 175 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così
modificato: a) nel primo comma, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire
60.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>; b) il secondo comma è abrogato.
48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole:
<<Con un'ammenda da lire 10.000 a lire
12.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni>>. 49. Il secondo comma dell'art. 16
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito
dal seguente: <<L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni.>>. 50.
Nell'art. 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
<<Con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire 10.000.000 a lire
100.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con
l'ammenda da lire quaranta milioni a lire
quattrocento milioni>>. 51. Nell'art. 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino
a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
25.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due mesi a quattro mesi o
con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento
milioni>>. 52. Nell'art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886,
le parole: <<Con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
10.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta
milioni>>. 53. Nell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886,
le parole: <<Con l'arresto fino a un mese e
con l'ammenda da lire 200.000 a lire
2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto
milioni>>. 54. Nell'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886,
le parole: <<Con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro
milioni>>.
Articolo 27
Art. 27. Altre sanzioni penali.
1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 100.000 a lire
500.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione>>.
2. L'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è così
modificato: a) nel comma 1, alla lettera a), le
parole: <<Con l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 3.000.000>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nel comma 1, alla lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
2.000.000>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni>>; c) nel comma 2, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.200.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni>>; d) nel comma 3, le parole:
<<Con l'ammenda da lire 100.000 a lire
500.000>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 3. Nel comma 4 dell'art. 125
del testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
le parole: <<Con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni>>. 4. Il
comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, è così modificato: a) nella
lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire
quindicimilioni a lire cinquantamilioni>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni>>; b) nella lettera
b), le parole: <<Con l'ammenda da lire
seimilioni a lire quindicimilioni>> sono
sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire quindici milioni>>; c) nella
lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire
duemilioni a lire seimilioni>> sono sostituite
con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni>>. 5. Il comma 1 dell'art. 51 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così
modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire tremilioni a lire
diecimilioni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire due milioni a lire
diecimilioni>>; b) nella lettera b), le
parole: <<Con l'ammenda da lire un milione a
lire tremilioni>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni>>. 6. Il comma 1 dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così
modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire seicentomila a lire
duemilioni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire due milioni>>;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
seicentomila>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 7. Il comma 1 dell'art. 53
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire unmilione a lire
seimilioni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire
unmilione>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>.
8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, le parole: <<Con
l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
quarantamilioni>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
quarantamilioni>>. 9. Il comma 1 dell'art. 10
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è
così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire ottomilioni a lire
ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un
anno>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
ventunomilioni>>, e il secondo periodo è
soppresso; b) nella lettera b), le parole:
<<Con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei
mesi>> sono sostituite con le seguenti:
<<Con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire
quindicimilioni>>; c) nella lettera c), le
parole: <<Con l'ammenda da lire duemilioni a
lire seimilioni>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni>>. 10. Il comma 1 dell'art. 11 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così
modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire quattromilioni a lire
dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto
mesi>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici
milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b)
nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda
da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto
da uno a sei mesi>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire unmilione a lire
quattromilioni>>; 11. Il comma 1 dell'art. 12
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è
così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire seicentomila a lire
duemilioni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire due milioni>>;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
seicentomila>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila>>. 12. Il comma 1 dell'art. 13
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è
così modificato: a) nella lettera a), le parole:
<<Con l'ammenda da lire unmilione a lire
seimilioni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>;
b) nella lettera b), le parole: <<Con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
seicentomila>> sono sostituite con le
seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni>>. 13. Il comma 1 dell'art. 93 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è
così modificato: a) nella lettera a) sono inserite
all'inizio le seguenti parole: <<Con l'arresto
fino a un mese o>>; b) nella lettera b) sono
inserite all'inizio le seguenti parole: <<Con
l'arresto fino a quindici giorni o>>.
Articolo 28
Art. 28. Rifiuto di fornire notizie.
1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22
luglio 1961, n. 628, le parole <<sono puniti
con l'ammenda da lire trentamila a lire
seicentomila>> sono sostituite dalle seguenti:
<<sono puniti con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda fino a lire un milione>>.
Articolo 29
Art. 29. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato 1
Allegato I
1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105
(abolizione del lavoro notturno dei fornai); 2) Art.
8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881,
convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891
(divieto di impiego del fosforo bianco nella
fabbricazione dei fiammiferi); 3) Art. 69 del regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del
regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);
4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro); 5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni); 6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro integrative di quelle generali emanate
con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547); 7) Articoli 58, 59 e 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del
lavoro); 8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320
(norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro sotterraneo); 9) Articoli 41, 42, 43 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa); 10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della
cinematografia e della televisione); 11) Articoli
22, 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro negli
impianti telefonici); 12) Articoli 681, 682, 683,
684, 685 e 686 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia
delle miniere e delle cave); 13) Art. 13 della legge
19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella
pittura); 14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n.
245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi
omologhi nelle attività lavorative); 15) Articoli
133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli
impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e
delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare); 16) Articoli 139, 175 e 246
del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965,n. 1124 (testo unico delle disposiziooni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre
1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti); 18) Art. 16 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro); 19) Articoli
90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed
adeguamento delle norme di polizia delle miniere e
delle cave, contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di
regolare le attività di prospezione, di ricerca e
di coltivazione degli idrocarburi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale); 20)
Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro); 21) Art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610
relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori
esposti al cloruro di vinile monomero); 22) Art. 125
del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza); 23) Articoli
50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212); 24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della
direttiva n. 88/364/CEE, in misura di protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti
chimici, fissi e biologici durante il lavoro); 25)
Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e
b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro).
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Decreto Ministeriale:
Regolamento recante norme dirette ad individuare
i criteri di formulazione del programma di
protezione di coloro che collaborano con la
giustizia e le relative modalità di attuazione.
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PROVVEDIMENTO N°: 687 - DEL: 1994-11-24
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PUBBLICAZIONE N°: 294 - DEL: 1994-12-17
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DM 24/11/1994 Num. 687
Decreto Ministeriale 24 novembre 1994, n. 687
(in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 294). --
Regolamento recante norme dirette ad
individuare i criteri di formulazione del
programma di protezione di coloro che
collaborano con la giustizia e le relative
modalità di attuazione.
Preambolo
Il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia: Viste le
disposizioni del capo II <<Nuove norme
per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia>> del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82; Viste le integrazioni e le modificazioni
apportate alla predetta normativa con il
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356; Visto il decreto-legge 20
novembre 1991, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n.
8, recante norme sul coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata; Visto l'art. 2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come
successivamente modificato dall'art. 1, comma
3, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di
conversione del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306; Visto il decreto legislativo 29 marzo
1993, n. 119, recante la <<Disciplina
del cambiamento delle generalità per la
protezione di coloro che collaborano con la
giustizia>>; Visto il proprio decreto 26
novembre 1991, recante criteri di formulazione
del programma di protezione di coloro che
collaborano con la giustizia e le relative
modalità di attuazione; Ritenuto di dover
adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della
surrichiamata legge n. 82 del 1991, nuove
disposizioni dirette ad individuare sia i
criteri per la formulazione del programma per
la protezione di chi collabora con la
giustizia, sia i procedimenti per la sua
adozione e attuazione, anche con riferimento
al tema del cambiamento delle generalità e
alla predisposizione dei documenti di
copertura oltre che alle modalità di
formulazione della proposta di ammissione a
detto programma, ai compiti istruttori della
commissione centrale e alle attività
demandate al capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza; Sentita la
commissione centrale di cui all'art. 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra
indicato, che sullo schema del presente
provvedimento si è espressa nella seduta del
16 novembre 1994; Sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, che sullo schema del presente
provvedimento si è espresso nella riunione
del 24 novembre 1994; Emana il seguente
decreto:
Articolo 1
Art. 1. Modalità per la formulazione del
programma.
1. La commissione centrale prevista dall'art.
10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata legge
negli articoli seguenti, formula lo speciale
programma di protezione per i soggetti
indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo
aver acquisito: a) la proposta motivata del
procuratore della Repubblica ovvero, previo
parere favorevole di questi, del capo della
Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza o del prefetto; b) il parere del
procuratore nazionale antimafia, allorchè
ricorrano le condizioni previste dall'art. 3;
c) la completa e documentata attestazione
delle situazioni soggettive indicate nell'art.
12 della legge; d) specifiche e dettagliate
indicazioni sulle misure preventive e di
protezione già adottate o adottabili
dall'autorità di pubblica sicurezza,
dall'Amministrazione penitenziaria o da altri
organi, nonchè ogni ulteriore elemento
eventualmente occorrente per definire la
gravità e l'attualità del pericolo in
relazione alla collaborazione o alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio relativamente a
delitti compresi fra quelli previsti dall'art.
380 del codice di procedura penale. 2. La
commissione può altresì acquisire, anche
mediante e a seguito dell'audizione del
procuratore nazionale antimafia,
dell'autorità che ha formulato la proposta o
di altra autorità che ad essa è interessata,
ogni ulteriore notizia utile ai fini della
formulazione del programma di protezione, ivi
compresi gli elementi concernenti l'importanza
del contributo per lo sviluppo delle indagini
o per il giudizio penale e quelli di interesse
ai fini delle dichiarazioni impegnative da
rendere a norma dell'art. 12 della legge. 3.
Quando è necessario al fine di prevenire
gravi delitti che attentano alla vita o alla
incolumità delle persone esposte al pericolo
per effetto della collaborazione, la
commissione può utilizzare anche gli atti e
le informazioni trasmessi dall'autorità
giudiziaria a norma dell'art. 118 del codice
di procedura penale ovvero a norma dell'art.
1-quinquies del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o
dell'art. 102 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. 4. La commissione delibera a maggioranza
dei suoi componenti, purchè siano presenti
alla seduta almeno cinque di questi, di cui
almeno un magistrato. In caso di parità,
prevale il voto del presidente. 5. Sono
coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 2, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla
commissione, gli atti e i provvedimenti della
commissione stessa, salvi gli estratti
essenziali, e le attività svolte per la
attuazione dello speciale programma di
protezione. Agli atti e ai provvedimenti della
commissione, salvi gli estratti essenziali che
devono essere comunicati ad organi diversi da
quelli preposti all'attuazione dello speciale
programma di protezione, si applicano altresì
le norme per la tenuta e la circolazione degli
atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun
atto. 6. Nello svolgimento dei compiti
istruttori indicati nei commi precedenti, la
commissione si avvale dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze
di polizia.
Articolo 2
Art. 2. {IT Contenuti della proposta.
1. La proposta per l'ammissione allo speciale
programma di protezione contiene la
indicazione delle persone esposte al pericolo
e dei motivi dai quali derivano il pericolo
stesso, la sua gravità e attualità. Per
evidenziare l'importanza del contributo, gli
elementi concernenti il pericolo per
l'incolumità e quelli di interesse ai fini
delle dichiarazioni impegnative di cui
all'art. 12 della legge, la proposta del
procuratore della Repubblica di ammissione
allo speciale programma di protezione, ovvero
il parere dello stesso procuratore, quando la
proposta è effettuata da altra autorità,
indica, fra l'altro, i principali fatti
criminosi sui quali il soggetto proposto sta
rendendo le dichiarazioni e i motivi per i
quali esse sono ritenute attendibili e
importanti per le indagini o per il giudizio.
La proposta o il parere precisa, inoltre, se
risultano elementi che confermano
l'attendibilità delle dichiarazioni acquisite
e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da
soggetto appartenente a un gruppo criminale,
di quale gruppo si tratta e quale ruolo in
esso ricopre il soggetto proposto. 2. Salvo
che sussistano specifiche ed eccezionali
esigenze che ne rendano inopportuna la
immediata trasmissione, il procuratore della
Repubblica allega alla proposta o al parere
reso all'autorità proponente copia del
verbale dell'atto, di seguito denominato
<<verbale delle dichiarazioni
preliminari alla collaborazione>>, con
il quale il soggetto interessato ha
manifestato all'autorità giudiziaria la
volontà di collaborare e nel quale ha reso,
con le forme e le modalità previste dal
codice di procedura penale per gli atti di
indagine del pubblico ministero, le
informazioni indicate nel comma 1 ed ha
esposto, fra l'altro, quantomeno
sommariamente, i dati utili alla ricostruzione
dei fatti di maggiore gravità e allarme
sociale di cui è a conoscenza oltre che alla
individuazione e alla cattura dei loro autori.
3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari
è sostituito dal <<verbale di
informazioni ai fini delle indagini>>
quando il soggetto proposto risulta estraneo a
gruppi criminali e assume, rispetto al fatto
ovvero rispetto a fatti connessi o collegati,
esclusivamente la qualità di persona offesa,
testimone o persona informata sui fatti. 4.
Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni
preliminari alla collaborazione o del verbale
di informazioni è fatta menzione nella
proposta o nel parere del procuratore della
Repubblica anche nei casi in cui non è
possibile la contestuale trasmissione per i
motivi indicati nel comma 2. 5. La proposta
indica se, a seguito della redazione del
verbale delle dichiarazioni preliminari alla
collaborazione o del verbale di informazioni,
sono state interessate le autorità di
pubblica sicurezza per l'adozione delle
eventuali misure di tutela, e, qualora la
dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o
internati ovvero li coinvolga, anche il
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria. In tali casi, deve essere
acquisita la documentazione proveniente dalle
autorità competenti e attestante il tipo di
misure adottate. 6. Quando la proposta o il
parere del procuratore della Repubblica
riguarda persone esposte a pericolo per
effetto di collaborazione offerta
anteriormente, il verbale delle dichiarazioni
preliminari o il verbale di informazioni è
sostituito da informazioni scritte sul
contenuto della collaborazione.
Articolo 3
Art. 3. Parere del procuratore nazionale
antimafia.
1. Sulla proposta di ammissione allo speciale
programma di protezione, la commissione
centrale richiede il parere del procuratore
nazionale antimafia quando la collaborazione
attiene a procedimenti per taluno dei delitti
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, in relazione ai quali
sussiste la possibilità che più uffici del
pubblico ministero procedano a indagini
collegate a norma dell'art. 371 dello stesso
codice. 2. Il parere indicato nel comma 1 può
essere richiesto anche quando sussistono
elementi per ritenere che le notizie, le
informazioni e i dati attinenti alla
criminalità organizzata di cui il procuratore
nazionale antimafia dispone per l'esercizio
delle sue funzioni siano necessari per la
formulazione del programma di protezione e, in
specie, per le valutazioni della commissione
sulla importanza del contributo e sui pericoli
per l'incolumità.
Articolo 4
Art. 4. Provvedimenti del capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza.
1. Il capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza adotta le misure
indicate nell'art. 11, comma 1, secondo
periodo, della legge, allorchè ricorrono casi
di particolare urgenza che non consentono di
attendere le deliberazioni della commissione
centrale. 2. La particolare urgenza delle
misure, i loro contenuti e la loro durata sono
determinati dal capo della Polizia sulla
scorta della proposta o, quantomeno, di una
dettagliata segnalazione delle autorità
competenti per la proposta che evidenzi
l'importanza del contributo, gli elementi
concernenti i pericoli per l'incolumità e che
indichi le persone esposte al pericolo, i
motivi dai quali derivano il pericolo stesso,
la sua gravità e la sua attualità, nonchè
le ragioni per le quali le misure adottate o
fatte adottare anche da parte del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria non sono
ritenute idonee. Prima di adottare le misure,
il capo della Polizia acquisisce il parere di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonchè,
ove necessarie in relazione alle misure da
adottare, le attestazioni di cui alla lettera
c) dello stesso articolo. Se il verbale delle
dichiarazioni preliminari alla collaborazione
o il verbale di informazioni non è trasmesso
unitamente alla segnalazione, questa ne deve
riportare il contenuto o deve comunque
attestarne l'acquisizione. 3. Decorsi novanta
giorni, il provvedimento del capo della
Polizia cessa di avere effetto se la
commissione non ha deliberato il programma di
protezione, sulla proposta formulata nelle
forme e con le modalità previste dall'art.
11, commi 2 e 3, della legge e dall'art. 2 del
presente decreto. Il termine è prorogabile
una sola volta non oltre novanta giorni,
semprechè l'autorità proponente abbia
trasmesso la proposta di ammissione allo
speciale programma. 4. Il termine indicato nel
primo periodo del comma 3 decorre dalla data
di entrata in vigore del presente decreto per
i provvedimenti del capo della Polizia
adottati prima di tale data.
Articolo 5
Art. 5. Modifica e revoca del programma.
1. Lo speciale programma di protezione
previsto dall'art. 10 della legge è a termine
e può essere modificato o revocato in
relazione all'attualità del pericolo, alla
sua gravità e alla idoneità delle misure
adottate, nonchè in relazione alla condotta
delle persone interessate e all'osservanza
degli impegni assunti a norma di legge. 2.
Prima di procedere alla seduta per la delibera
sulla revoca del programma, il presidente
della commissione centrale dispone per
l'acquisizione del parere dell'autorità che
ha formulato la proposta e, se ricorrono le
condizioni indicate nell'art. 3, del parere
del procuratore nazionale antimafia. Ove
occorra, la commissione, prima di procedere
alla revoca, provvede altresì a richiedere
alle autorità competenti i dati e le
informazioni indicate nell'art. 1. 3. La
revoca è disposta quando è cessata
l'esposizione a grave e attuale pericolo
ovvero sono ritenute comunque adeguate le
ordinarie misure di tutela adottabili dalle
autorità di pubblica sicurezza o, se si
tratta di persona detenuta o internata, dal
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria. 4. Nella valutazione sulla
attualità e sulla gravità del pericolo, la
commissione tiene conto del tempo trascorso
dall'inizio della collaborazione oltre che
della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti penali nei quali le dichiarazioni
sono state rese. Le dichiarazioni sono
valutate anche con riferimento alla loro
utilizzabilità nei giudizi e tenendo conto
delle indicazioni offerte dalle autorità
giudiziarie competenti in ordine alle
verifiche compiute sulla attendibilità delle
dichiarazioni medesime. 5. Qualora il soggetto
interessato non abbia rispettato gli impegni
che, a norma dell'art. 12 della legge, ha
assunto all'atto della sottoscrizione dello
speciale programma di protezione, la
commissione può disporne la modifica o la
revoca allorchè ritenga che, per effetto
delle inosservanze, del compimento di fatti
costituenti reato o per altra ragione comunque
connessa alla condotta di vita del soggetto
interessato, non sia più possibile assicurare
misure di protezione ovvero queste siano
superflue perchè le condotte tenute sono di
per sè indicative del reinserimento del
soggetto nel circuito criminale ovvero del
mutamento o della cessazione della situazione
di pericolo conseguente alla collaborazione.
6. Costituiscono fatti valutabili ai fini
della modifica o della revoca delle misure di
tutela e di assistenza sia l'avvenuto
cambiamento delle generalità del soggetto
interessato sia l'offerta al medesimo della
concreta possibilità di svolgere attività di
lavoro o di impresa. 7. Nel provvedimento con
il quale ammette il soggetto allo speciale
programma di protezione, la commissione indica
il termine, non superiore a cinque anni e non
inferiore a sei mesi, entro il quale deve
comunque procedersi alle verifiche sulla
modifica o sulla revoca del programma. Se il
termine non è indicato, esso è di un anno
dalla data del provvedimento. 8. La
commissione è comunque tenuta alle verifiche
indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia
motivata richiesta il capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza o
l'altra autorità che ha formulato la
proposta. 9. Salva la facoltà della
commissione di richiedere all'autorità
competente di procedere al riesame dei
provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter
della legge, la modifica o la revoca dello
speciale programma di protezione non produce
effetti sui provvedimenti medesimi e sulla
applicabilità delle disposizioni dell'art.
147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989
n. 271, recante norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
Articolo 6
Art. 6. Rapporti con l'autorità giudiziaria e
con l'Amministrazione penitenziaria.
1. Per la formulazione del parere previsto
dall'art. 13-ter della legge e, comunque, per
la migliore formulazione o adeguamento del
programma di protezione, il direttore
dell'istituto penitenziario, prima di
inoltrare la domanda di un detenuto ammesso
allo speciale programma di protezione,
tendente ad ottenere la concessione dei
permessi premio o delle misure alternative
alla detenzione previste dal capo VI della
legge 25 luglio 1975, n. 354, e di inoltrare,
per l'approvazione, il provvedimento di
assegnazione al lavoro all'esterno, informa
l'autorità che ha deliberato il programma e
il Servizio centrale di protezione. 2. Prima
di formulare il parere previsto dall'art.
13-ter della legge, la commissione centrale
richiede all'autorità giudiziaria
informazioni sulle verifiche relative
all'attendibilità della collaborazione
emergenti dai provvedimenti che hanno definito
i procedimenti in relazione ai quali la
collaborazione è stata prestata, ovvero, se
la definizione non è avvenuta, dei
provvedimenti che hanno concluso le fasi in
cui ognuno di essi si trova. 3. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 147-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la
relativa attestazione può essere richiesta al
Servizio centrale di protezione ovvero
all'autorità che ha deliberato il programma
di protezione o che ha adottato le misure.
Articolo 7
Art. 7. Modalità di custodia in istituto
penitenziario.
1. Quando la proposta di ammissione allo
speciale programma di protezione è formulata
nei confronti di soggetti detenuti o internati
e semprechè non siano adottati i
provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4,
o dall'art. 13-bis della legge, il
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti
medesimi a istituti separati o ad apposite
sezioni di istituto. L'assegnazione è
disposta fino alla definizione dello speciale
programma di protezione e anche
successivamente a questo salvo che, in tal
caso, il Dipartimento non ritenga di dover
provvedere per l'assegnazione ad altro
istituto o sezione di istituto. 2. In vista
della formulazione della proposta di cui al
comma 1 e su richiesta del procuratore della
Repubblica che ha raccolto il verbale delle
dichiarazioni preliminari alla collaborazione
o il verbale di informazioni, il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il
procuratore nazionale antimafia, quando
ricorrono le condizioni previste dall'art. 3,
e a richiesta del capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza,
quando questi ha adottato misure di protezione
a norma dell'art. 4, può disporre la custodia
dei detenuti e degli internati in istituti
separati o in apposite sezioni di istituto,
curando però che si tratti di istituti o
sezioni comunque diversi da quelli indicati
nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta
del procuratore della Repubblica e osservata
la procedura indicata nel periodo che precede,
il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria provvede nei confronti dei
soggetti dei quali il procuratore della
Repubblica si appresta a raccogliere il
verbale delle dichiarazioni preliminari alla
collaborazione o il verbale di informazioni;
in tal caso, il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria cura che i
soggetti medesimi siano custoditi in istituti
o sezioni di istituto che garantiscano le
specifiche esigenze di sicurezza. 3. Nei casi
indicati nei commi precedenti, la custodia è
assicurata garantendo la riservatezza
dell'interessato e le altre modalità
stabilite con il decreto da adottarsi a norma
dell'art. 13-ter, comma 4 della legge.
Articolo 8
Art. 8. Custodia in luoghi diversi dagli
istituti penitenziari.
1. La richiesta del capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza,
di cui all'art. 13-bis della legge, e le
autorizzazioni dell'autorità giudiziaria,
previste dallo stesso articolo e dall'art. 13,
comma 4, della medesima legge, possono essere
formulate e adottate sentito il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria in ordine
all'attuale idoneità, quale risultante dai
dati in suo possesso, della custodia in
istituto penitenziario a salvaguardare
efficacemente ogni esigenza di sicurezza
relativa al detenuto o all'internato, per il
quale è stata proposta l'ammissione allo
speciale programma di protezione ovvero sono
state adottate dal capo della Polizia le
misure indicate dall'art. 11, comma 1, della
legge. 2. Almeno ogni tre mesi, le autorità
giudiziarie che hanno concesso le
autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono
a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi
e urgenti motivi di sicurezza che avevano
imposto la custodia in luoghi diversi dagli
istituti penitenziari. Prima di procedere al
rinnovo delle autorizzazioni, la competente
autorità giudiziaria acquisisce aggiornate
indicazioni dal capo della Polizia, nelle
ipotesi previste dall'art. 13-bis, dal
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore
nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui
all'art. 13-bis, comma 3, della legge, quando
ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3
del presente decreto. 3. I provvedimenti con i
quali sono adottate, a norma degli articoli
13, comma 4, e 13-bis della legge, le misure
di custodia in luoghi diversi dagli istituti
penitenziari hanno comunque efficacia non
oltre la definizione del programma di
protezione.
Articolo 9
Art. 9. Predisposizione del documento di
copertura.
1. Ai fini della predisposizione del documento
di copertura previsto dall'art. 13, comma 2,
della legge, il direttore del Servizio
centrale di protezione richiede agli uffici
competenti esemplari in bianco per carte di
identità o per altri documenti di
identificazione. 2. Il Servizio centrale di
protezione provvede alla predisposizione del
documento e chiede alle autorità competenti
al rilascio, che non possono opporre rifiuto,
le registrazioni previste dalla legge e gli
ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
3. Presso il Servizio centrale di protezione
è tenuto un registro riservato attestante i
tempi e le procedure seguite per il rilascio
del documento di copertura predisposto a norma
dei commi precedenti. Presso gli uffici
competenti è tenuto un registro riservato
attestante il numero e le caratteristiche
degli esemplari per carte di identità o per
titoli a questa equipollenti rilasciati al
Servizio centrale di protezione a norma del
comma 1.
Articolo 10
Art. 10. Documentazione relativa al
cambiamento delle generalità.
1. Il registro dei dati di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è
composto di fogli in doppia pagina, conformi
al modello in allegato A al presente
regolamento, ed è tenuto in unico originale.
Il registro non può essere posto in uso se
non previa vidimazione di ogni foglio da parte
del presidente della commissione centrale o
del magistrato delegato per la vigilanza, il
quale annota nella prima pagina del registro
il numero del registro e il numero dei fogli
di cui è composto. 2. In caso di
insufficienza dello spazio utile per la
sezione di foglio da riempire, le iscrizioni
sono continuate nel primo foglio in bianco
successivo, annotando, a margine del foglio
riempito, il rinvio al numero di foglio
successivo, e, in quest'ultimo, le generalità
della persona interessata e il numero di
foglio cui si fa seguito. 3. Per ciascuna
iscrizione, è annotato il numero dell'atto
conservato nel fascicolo personale di cui al
comma 5 e il numero di protocollo di
quest'ultimo, la data di compilazione e la
firma del compilatore. Le scritturazioni sono
effettuate a mano con le modalità di cui
all'art. 25 del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238. 4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo
foglio del registro, ogni altra iscrizione
relativa a persone diverse da quelle già
iscritte nel registro è effettuata su un
nuovo registro numerato e vidimato con le
modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono
iscritti nel nuovo registro i dati relativi a
persone già iscritte in precedenti registri
quando, in essi, sia insufficiente lo spazio
utile per la sezione di foglio da riempire,
osservate le modalità di cui al comma 2. 5.
Gli atti di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni
altro atto relativo alla persona interessata
sono conservati in apposito fascicolo
personale, dopo essere stati regolarmente
protocollati e singolarmente individuati da un
numero d'ordine progressivo, unitamente al
decreto di cambiamento delle generalità e
alle schede generali debitamente aggiornate di
cui al comma 6. 6. Per ciascuna persona nei
cui confronti è adottato il decreto di
cambiamento delle generalità sono compilate
due schede generali, una relativa alle
precedenti generalità ed una relativa a
quelle acquisite, contenente tutti i dati
iscritti nel registro di cui al comma 1, con
l'indicazione del numero del registro e di
pagina da cui sono tratti, nonchè del numero
distintivo e del protocollo degli atti
relativi conservati nel fascicolo di cui al
comma 5. Salvo che le schede siano formate con
mezzi informatici protetti, le integrazioni
sono effettuate mediante applicazione, in
ciascuna sezione dei fogli suppletivi
occorrenti.
Articolo 11
Art. 11. Autorità designata per le richieste
di atti o certificati relativi alle nuove
generalità.
1. L'autorità incaricata di inoltrare le
richieste di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è, di
norma, il direttore del Servizio centrale di
protezione o persona dipendente dallo stesso
Servizio, specificamente designata. 2. La
commissione centrale può autorizzare
l'autorità di cui al comma 1 a inoltrare,
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3,
del predetto decreto legislativo n. 119,
ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o
per nominativi diversi, quando sia necessario
per motivi di sicurezza e di riservatezza. I
documenti o certificati ulteriori sono
distrutti a cura del Servizio centrale di
protezione o custoditi dallo stesso; in
quest'ultimo caso, non possono essere
utilizzati per finalità diverse da quelle
indicate dal presente articolo.
L'acquisizione, la distruzione e
l'utilizzazione dei documenti e certificati
predetti sono annotati in apposito registro
riservato. 3. Le richieste di rilascio di
atti, certificati o estratti, di formazione,
iscrizione, annotazione o trascrizione di
atti, compresi quelli di stato civile,
effettuate ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte
per iscritto e sono conservate dal pubblico
ufficiale che le riceve, il quale ne cura la
custodia riservata. 4. Il direttore del
Servizio centrale di protezione riferisce
periodicamente, e comunque almeno ogni sei
mesi, alla commissione centrale, sulle
modalità di applicazione delle disposizioni
concernenti il cambiamento delle generalità.
Allegato 1
(é omesso l'allegato).
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 633 - DEL: 1994-11-18
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PUBBLICAZIONE N°: 271 - DEL: 1994-11-19
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DL
18/11/1994 Num. 633
Decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633 (in Gazz.
Uff., 19 novembre, n. 271). -- Disposizioni urgenti
per l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di favorire interventi a favore
degli stranieri extracomunitari immigrati; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 novembre 1994; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno, delle
finanze, del tesoro e della sanità; Emana il
seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento
per gli affari sociali, possono chiedere il
finanziamento di progetti finalizzati: a) ad
iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono chiedere
il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza,
da realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. Al finanziamento accedono
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. 4. Gli
enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti di recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, privati
convenzionati e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota del 3 per cento
del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore
quota del 3 per cento è attribuita a progetti per
la realizzazione di sistemi di verifica, anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia
degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 1, si provvede mediante aperture di
credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al
presidente dell'ente locale interessato ed al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100,
comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:<<, nonchè della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.>>. 8. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 9. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132
e 134 del medesimo testo unico, la commissione è
integrata da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e
giustizia, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da
tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti
della commissione è dovuto un compenso nella misura
da stabilirsi con decreto del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i
progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto
di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore
rilievo ai progetti ed alle attività volti a
realizzare un sistema integrato di servizi e, per
quanto riguarda la formazione professionale a fini
di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su
un'analisi del mercato del lavoro elaborati in
collaborazione con le agenzie del lavoro. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
del numero degli abitanti, le somme da destinare al
finanziamento di enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25\ delle disponibilità del Fondo. Le regioni
provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e
la solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge
22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995
le regioni provvedono a predisporre i criteri e le
modalità per l'attribuzione dei finanziamenti,
nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini,
della cooperazione degli enti ausiliari, del
volontariato, delle cooperative e dei privati che
operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non
sia in grado di attivare un efficiente sistema di
finanziamento e di verifica e valutazione a
decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il
30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà
con proprio decreto, di differire il trasferimento
delle somme di un anno finanziario. Il tal caso,
alla ripartizione delle somme per l'anno 1996
provvederà il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno
finanziario le regioni inviano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, una relazione che evidenzi la necessità
del territorio, i finanziamenti concessi e
l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla
base dei dati forniti dalle regioni, formula
proposte alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed
indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. é istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nei settori della
tossicodipendenza, dei minori a rischio di
criminalità e del volontariato. 2. Il nucleo compie
verifiche a campione sugli interventi finanziati
dalla Presidenza del Consiglio e dalle
amministrazioni dello Stato che ne chiedano
l'intervento; compie verifiche sullo stato di
attuazione dei progetti relativi alla
tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta
della commissione istruttoria di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. 3. Il nucleo è composto da
quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza,
rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e
delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di
grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata
esperienza nei settori di attività del nucleo, da
quattro esperti particolarmente competenti nel
settore della prevenzione e delle verifiche di
efficienza e di efficacia e da un rappresentante
delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal
terzo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. Il nucleo è
coordinato, a turni annuali, da un componente
designato dal Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente e tutte le
amministrazioni ed enti, pubblici e privati,
destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire
la massima collaborazione. é escluso per due anni
da qualsiasi finanziamento l'ente o
l'amministrazione che rifiuti la propria
collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I
componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, e sono
collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 58 e 59 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I
rimanenti componenti del nucleo operativo sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se
appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 6.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è
valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni
1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal
1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro
del tesoro provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e
dei criteri diramati dal Comitato, anche in base
alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è
aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello
per il cittadino" per informazioni, assistenza
e indirizzo nel campo della prevenzione, del
recupero e della riabilitazione.>>; d) al
comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 128 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<4-bis . La costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a comunità
terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro
intervento edificativo necessario per il
conseguimento delle finalità, sia di recupero
socio-sanitario che di reinserimento
socio-lavorativo, delle suddette comunità,
rientrano nella previsione di cui all'art. 9 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su
detti immobili ed interventi edificativi sia posto
un vincolo almeno cinquantennale di destinazione
d'uso a comunità terapeutiche.>>. 2. All'art.
129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: <<3-bis . Gli enti
che intendono avere in uso gli immobili di cui al
comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, che provvede a trasmettere la domanda al
Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio - Direzione centrale del demanio, entro
sessanta giorni, corredandola con il proprio parere.
Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza
entro centottanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere
che la questione sia iscritta all'ordine del giorno
del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del
31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
febbraio 1982, riservati al personale di ruolo
attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31
dicembre 1994, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei
concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in
attuazione del decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia,
è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. Non si
applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la
disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 9
Art. 9. 1. Le somme rese disponibili per effetto
della revoca del contributo di cui all'art. 11,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni
interessate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio statale per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Articolo 10
Art. 10. 1. La Commissione per la parità e per le
pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un
coordinatore, particolarmente esperto nelle materie
di specifica competenza, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente della Commissione. 2. Le somme
destinate alla realizzazione delle finalità della
Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno
essere utilizzate anche per riconoscere ai
componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro
istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore
ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività
svolta in seno al collegio, nella misura da
determinarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra
spesa anche di rappresentanza. 3. Le spese di cui al
presente articolo non impegnate entro l'anno di
competenza possono esserlo nell'anno successivo. 4.
All'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea è sostituito dal seguente: <<1. La
Commissione dura in carica tre anni ed è composta
da trenta donne, nominate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con proprio decreto:>>;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) quattro, prescelte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;>>.
Articolo 11
Art. 11. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 12
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative.
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PROVVEDIMENTO N°: 601 - DEL: 1994-10-28
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PUBBLICAZIONE N°: 254 - DEL: 1994-10-29
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DL
28/10/1994 Num. 601
Decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (in Gazz. Uff.,
29 ottobre, n. 254). -- Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 ottobre 1994; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; Emana il
seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Procedure di approvazione di progetti di
opere concernenti reti ferroviarie o di impianti
aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31
dicembre 1994.
Articolo 2
Art. 2. Impiantistica sportiva ed edilizia
scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la
definizione dei programmi di impiantistica sportiva,
sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono
concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere
contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I
mutui a favore di enti locali sono assistiti, a
carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento,
comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la
parte ulteriore della rata di ammortamento a carico
degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri
soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo,
sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento
sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri le competenze statali in
materia di impiantistica sportiva già appartenenti
al soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per
il funzionamento delle rispettive organizzazioni
turistiche anche ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n.
217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre
1991, n. 430, comunque disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono
essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre
1994, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le
medesime procedure, potrà essere disposta una
diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè
già concessi.
Articolo 3
Art. 3. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione
Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637,
al netto delle somme occorrenti a far fronte agli
oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla
copertura delle carenze contributive relative ai
finanziamenti erogati in base a leggi regionali di
incentivazione edilizia. La messa a disposizione e
la erogazione delle disponibilità anzidette viene
effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
Segretariato generale del CER direttamente in favore
degli istituti di credito mutuanti, previa
rendicontazione effettuata con modalità stabilite
dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare
l'adozione dell'accordo di programma previsto
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del
citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è
sostituita dalla seguente:
<<centottanta>>. 3. Al fine di agevolare
il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola:
<<centoventi>> è sostituita dalla
seguente: <<centottanta>>. 4. All'art.
1, comma 6, primo periodo (1) del decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551, le parole: <<31
ottobre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<15 dicembre>>, e le parole: <<15
dicembre 1994>> sono sostituite dalle
seguenti: <<15 gennaio 1995>>. (1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 3 novembre 1994,
n. 257]
Articolo 4
Art. 4. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui
all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è
prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 5
Art. 5. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493,
relativo all'espletamento dei compiti del comitato
di esperti istituito per le operazioni propedeutiche
agli interventi di consolidamento e restauro della
torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.
360.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31
dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma
4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle
attività scientifiche, di ricerca e di formazione
del Centro internazionale di fisica teorica di
Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e
conseguente entrata in vigore dell'accordo
tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è
autorizzata la concessione al Centro medesimo di un
contributo straordinario di lire 10 miliardi nel
biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per
l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
Articolo 7
Art. 7. Interventi a favore della comunità
scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20
maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore delle
associazioni di volontariato di protezione civile,
di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla
emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque,
non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti
interventi deve ritenersi compresa la concessione di
contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
attrezzature necessari per l'espletamento delle
attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il
termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio
1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre
1991 degli interventi in favore della comunità
scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito
fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato
a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di
specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli
oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono posti a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il
termine del 1º luglio 1994 di cui all'art. 116,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come integrato dall'art. 57, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, concernente il rilascio del certificato del
tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi
di emergenza senza sostenere il relativo esame, è
prorogato al 31 dicembre 1994.
Articolo 8
Art. 8. Gestione governativa delle Ferrovie della
Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della
Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in
applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 385.
Articolo 9
Art. 9. Modificazione di norme discriminatrici nei
confronti dei titolari di patente di guida italiana.
1. All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2
è sostituito dal seguente: <<2. Per i primi
tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non è consentito il superamento della
velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h
per le strade extraurbane principali.>>; b) al
comma 4, primo periodo, dopo le parole: <<alla
guida>> sono inserite le seguenti: <<e
alla velocità>> ed è soppresso l'ultimo
periodo; c) al comma 5 dopo le parole:
<<limiti di guida>> sono inserite le
seguenti: <<e di velocità>>. 2.
All'art. 316 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) è soppresso l'ultimo
periodo del comma 1; b) al comma 2 sono soppresse le
parole: <<degli autoveicoli e>>; c) è
soppresso il comma 3. 3. I possessori di ciclomotori
già in circolazione debbono dotarsi entro il 31
dicembre 1994 del contrassegno di identificazione di
cui all'art. 97 del codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360.
Articolo 10
Art. 10. Revisione dei consorzi e altre associazioni
fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le parole: <<due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre
1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui
al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili
a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del
termine assegnato tutti gli enti aderenti non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il
prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale
di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti
inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario
resta in carica per la liquidazione del consorzio
nel caso della soppressione, ovvero fino alla
eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma
1>>.
Articolo 11
Art. 11. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 12
Art. 12. Differimento di termini in materia
sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: <<30 giugno
1993>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le
parole: <<30 settembre 1994>> sono
sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>. c) al comma 3, le parole: <<1º
ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28
febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole:
<<entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole:
<<nel termine di un anno>> sono
sostituite dalle seguenti: <<nel termine di
due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino
all'entrata in vigore delle leggi regionali
attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30
giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata
in carica dei collegi dei revisori delle unità
sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina
sulla proroga degli organi amministrativi e di
controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la
disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o
nell'ambito delle quali si verifichino vacanze
nell'incarico di amministratore straordinario presso
le unità sanitarie locali, possono procedere alla
nomina di commissari straordinari che subentrano
nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
alla nomina del direttore generale ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6.
All'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le
parole: <<variazioni ed assestamento>>,
le seguenti: <<ed informa il controllo sugli
atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del
codice civile>>. 7. All'art. 13, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo
le parole: <<hanno presentato>> sono
aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il
28 febbraio 1994>>. 8. I termini di cui
rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 268, sono differiti al 1º gennaio
1995, ferme restando le disposizioni di natura
contabile recate dagli articoli 4 dei predetti
decreti legislativi numeri 267 e 268. 9. I termini
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla
entrata in vigore delle leggi regionali di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del medesimo
decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1º
gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
si applica, limitatamente al numero massimo di venti
unità, al personale a contratto il cui utilizzo
gradualmente si rende necessario per lo svolgimento
dell'attività di assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della
sanità ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento
dell'attività suddetta non costituisce, in nessun
caso, titolo per l'assunzione nei ruoli
dell'Amministrazione. 11. L'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268,
è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le
disposizioni del presente regolamento entrano in
vigore il centottantesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale>>.
Articolo 13
Art. 13. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della
sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente,
dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio 1995, tranne
che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del
citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Articolo 14
Art. 14. Progetti finalizzati e disposizioni in
materia di incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, nonchè le procedure definite
per gli anni 1993 e 1994 in relazione alle
iniziative di cui all'art. 64 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni, sono prorogate con le
stesse modalità fino al 31 dicembre 1995,
intendendosi in tal modo sospese fino alla medesima
data le disposizioni di cui all'art. 36, comma
primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo,
il fondo per i progetti di cui al citato art. 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125
miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e
di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione,
nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire
10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per
l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del <<Progetto
efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di
cui alla normativa richiamata al comma 1, è
consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di
lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero,
spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui
al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi
per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992,
lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi
per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995,
a carico delle disponibilità del capitolo 6872
dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi. 4. Il termine di cui all'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995. 5. é
differito al 31 dicembre 1994 il termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17,
convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per
la proroga del comando del personale dipendente
dagli enti pubblici trasformati in società di
diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai
fini di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con
i compiti istituzionali dei magistrati, anche
collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato sono individuate con regolamento, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono
dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma. 7. Il termine del 30
giugno 1994 indicato al comma 6 dell'art. 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, è sostituito dal termine
del 1º gennaio 1995. 8. L'applicazione degli
articoli 2, commi 1 e 3, e 3 della legge 12 aprile
1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente
prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e
documentazione del Consiglio superiore della
magistratura sono costituiti da funzionari da
selezionare mediante concorsi pubblici, è differita
alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento
giudiziario. Fino a tale data, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo
1958, n. 195, come modificato dall'art. 1 della
legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione
dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, continua ad applicarsi per la destinazione dei
magistrati all'ufficio studi e documentazione del
Consiglio superiore della magistratura. 9. In deroga
a quanto previsto dall'art. 5 della legge 20
dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in
vigore del nuovo ordinamento giudiziario,
l'attività svolta dai magistrati destinati ad
esercitare funzioni amministrative o di studio e
ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e
presso gli uffici del Consiglio superiore della
magistratura è equiparata ai fini del primo comma
dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a
quella svolta negli uffici giudiziari. 10. Fino alla
data di entrata in vigore della legge di riforma
della procedura relativa alla responsabilità
disciplinare dei magistrati, continuano ad
applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le
successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii
al codice di procedura penale si intendono riferiti
al codice abrogato. 11. Nel comma 7 dell'art. 5
della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole:
<<per un periodo massimo di tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il
31 dicembre 1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art.
2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356,
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le
parole: <<di cui all'art. 1, comma 1>>
sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti
nei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria>>.
Articolo 15
Art. 15. Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli
ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei
concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per
l'accesso ai ruoli del personale docente e dei
coordinatori amministrativi delle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi,
i periodi di validità delle graduatorie dei
medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi
per soli titoli, nonchè i programmi e le prove
d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei
conservatori di musica, ancorchè banditi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. La periodicità
dell'indizione dei concorsi non può essere comunque
inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a
cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso. 2. Le
graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in
vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi
dell'art. 5, comma 2- bis , del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate
per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
<<Per il personale ispettivo, direttivo,
docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.)
della scuola il predetto termine rimane immutato,
mentre per il personale delle accademie di belle
arti e d'arte drammatica e per i conservatori di
musica il termine stesso è fissato al 1º novembre
e per quello dell'Accademia nazionale di danza al
1º ottobre.>>. 4. In attesa dell'attuazione
dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli
organi collegiali della scuola, la durata in carica
dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli
scolastici provinciali e dei consigli scolastici
distrettuali è prorogata di un anno. 5. Nell'art.
59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: <<e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 16
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego
delle Forze di polizia e del personale delle Forze
armate e disposizioni finanziarie varie.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art.
3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 28 febbraio
1995. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il
seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresi facoltà di utilizzare, anche nel corso
dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30
giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso
a quarantanove posti di medico dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5
settembre 1991>>. 3. Il termine di cui
all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente
prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre
1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno
dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili
alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono
mantenute in bilancio per essere impegnate
nell'esercizio finanziario 1994. 6. All'art. 6,
comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è
sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 17
Art. 17. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso
di abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, relativo alla concessione dell'assistenza della
forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere
dal 1º gennaio1994.
Articolo 18
Art. 18. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio
1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in
relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16
del 1985.
Articolo 19
Art. 19. Completamento dell'organico del personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma
1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta
fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di
completare l'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del
capitolo 2219 dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi non
operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni
di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituti
dai seguenti: <<L'obbligo di comunicazione di
cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136,
deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I
contributi dovuti per il periodo successivo al
provvedimento di cancellazione devono essere versati
in tre rate di uguale importo con scadenza,
rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31
dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si
applicano, per i contributi e le comunicazioni
relative al predetto periodo, le sanzioni, le
maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n.
136>>. 2. All'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo
periodo le parole: <<ha effetto dal 1º luglio
1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<ha effetto dal 1º febbraio 1995>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il temine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che
non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la
propria posizione contributiva nei confronti degli
enti previdenziali ed assicurativi possono
provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo
di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda
entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30
novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo
per il periodo di differimento, nonchè di un
diritto di mora del 4 per cento. 2. Per la
regolarizzazione del condono dei contributi agricoli
unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30
settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al
comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio
1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. (1) I
procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei
contributi agricoli unificati sono sospesi fino al
31 gennaio 1995. 3. Sono differiti al 31 dicembre
1994 i termini del 1º ottobre 1994 previsti al
comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 11,
comma 28, della medesima legge. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 novembre 1994, n. 257]
Articolo 22
Art. 22. Albi di beneficiari di provvidenze di
natura economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
è sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi
dei beneficiari di provvidenze di natura economica).
-- 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e
le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
locali e gli altri enti pubblici devono tenere
l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico dei
rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro
il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto
che figura nell'albo viene indicata anche la
disposizione di legge sulla base della quale hanno
luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi
istituiti ai sensi del comma 1 possono essere
consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni
pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne
assicurano la massima facilità di accesso e
pubblicità.>>.
Articolo 23
Art. 23. Ente <<Colombo '92>>.
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente
<<Colombo '92>> di cui all'art. 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31
dicembre 1994. Le relative esigenze finanziarie per
la liquidazione e per la gestione della
conservazione dei beni immobili fanno carico, nel
complessivo limite di lire 150 miliardi, alla
gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali, di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58 e successive modificazioni ed
integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su
conforme richiesta del commissario liquidatore.
Articolo 24
Art. 24. Disciplina transitoria in materia di
autorizzazione alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della legge 25 agosto
1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre
1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4
dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci,
previa fissazione da parte degli stessi, su conforme
parere delle commissioni previste dall'art. 6 della
medesima legge, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli
esercizi, la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore ed il più
equilibrato rapporto tra gli esercizi e la
popolazione residente e fluttuante, tenuto anche
conto del reddito di tale popolazione, dei flussi
turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma
1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma
2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4
agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle
materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 25
Art. 25. Proroga dei termini in materia di
riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre
disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per
contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con
materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per
gli anni successivi, gli obiettivi minimi di
riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater , comma 8, del decreto-legge medesimo. 2.
Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art.
9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino
all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei
provvedimenti attuativi di sua competenza previsti
dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei
comuni della raccolta differenziata, che deve
avvenire entro il termine perentorio di centoventi
giorni successivi agli adempimenti del Ministro
dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 31 dicembre 1994
i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo
quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come
modificato ed integrato dal successivo regolamento
CEE n. 3952/92.
Articolo 26
Art. 26. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno
1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti
effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella
scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992
ed individuati dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990,
è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a
partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi attuativi delle
direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE,
che stabiliranno termini, modalità e campo di
applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.
3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel
senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni
industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al
pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro
dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato
quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4
dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3, le denunce di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già
inviate utilizzando modulistica non conforme a
quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente
in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate
entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito al
seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di
insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non siano
conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319
e successive modificazioni, sono tenuti a presentare
al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di
autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul
suolo. La domanda deve contenere l'indicazione
dell'ubicazione dell'impianto, della sua
potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di
acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui,
nonchè delle aree disponibili per eseguire lo
smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima,
entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19
della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al
31 maggio 1995.
Articolo 28
Art. 28. Disposizioni in tema di etichettatura dei
funghi epigei.
1. Fino al 31 dicembre 1994 i prodotti di cui al
capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono
essere posti in commercio senza l'osservanza delle
prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4,
18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della
medesima legge. I prodotti stessi devono essere
comunque in regola con quanto previsto, sempre in
tema di etichettatura e confezionamento, dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore
della predetta legge.
Articolo 29
Art. 29. Denuncia di detenzione di specie protette
di animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per
la presentazione della denuncia di detenzione di
esemplari di specie indicate nell'allegato A,
appendice I, e nell'allegato C, parte I, del
regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio del 3
dicembre 1982 e successive modificazioni, resta
stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della
presentazione delle denunce di detenzione degli
esemplari di testuggini appartenenti alla specie
Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca
(testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine
marginata), per le quali è possibile
autocertificare, entro il 30 giugno 1995,
l'acquisizione delle stesse. 2. Con decreto del
Ministro dell'ambiente è definito il modulo da
utilizzare per la denuncia o autocertificazione di
cui al comma 1; con la medesima procedura si
provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del
modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 12,
comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 30
Art. 30. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<stagione venatoria 1994-1995>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<stagione
venatoria 1995-1996>>. 2. All'art. 36, comma
6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre
quattro anni dalla data di entrata in vigore della
stessa>>. 3. All'art. 21, comma 1, lettera b),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<entro il 1º gennaio 1995>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º
gennaio 1996>>.
Articolo 31
Art. 31. Formazione e arrotondamento della piccola
proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4
della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare
delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrondamento
della proprietà contadina, è elevato a tre anni.
La presente disposizione si applica anche ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3
dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle
relative minori entrate provvede la Cassa per la
piccola proprietà contadina, mediante versamento,
previo accertamento da parte della Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 32
Art. 32. Differimento di termini in materia di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della
disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli
adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del
predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1994.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4
giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno
1994, a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli
anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno
effetto a decorrere dall'anno 1994.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art.
3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono
differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed
al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma
dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e
intrattenimento così come individuati dall'art. 17
della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del
15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro
lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la
disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del
regolamento relativo al procedimento di
certificazione di prevenzione incendi, di cui
all'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2,
comma 7, della medesima legge, è consentita la
prosecuzione dell'attività a coloro che hanno
ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione
incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.
818, con validità, per effetto dell'art. 22 della
legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno
1994, nonchè a coloro che, ai sensi dell'art. 11
della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato
l'istanza completa delle prescritte certificazioni e
documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art.
11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Settore aeronautico della Difesa.
1. Le disponibilità residue complessive al 31
dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, concernente gli
interventi di cui all'art. 3, comma primo, lettera
c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono
destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in
termini attualizzati per le finalità di cui alla
lettera b) del medesimo art. 3. Per consentire
peraltro, nell'anno 1994, l'urgente completamento di
programmi produttivi necessari per il settore
Difesa, da definire mediante apposite convenzioni
tra il Ministero della difesa ed i Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento,
per capitale ed interessi, relativo ad operazioni di
mutuo contratte dai fornitori utilizzando per lo
scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti
relative agli interventi di cui alla lettera c) del
medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese sono corrisposte dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato direttamente agli istituti di
credito mutuanti.
Articolo 37
Art. 37. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990,
n. 46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5
marzo 1990, n. 46, per la presentazione della
domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero
iscritti, alla data di entrata in vigore della legge
medesima, come imprese installatrici o di
manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
443, o nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi
come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
da parte dei soggetti che dimostrino di avere
maturato, entro il medesimo termine, il periodo di
iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo
art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3,
della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30
giugno 1995. Il mancato rispetto del termine
suindicato comporta l'applicazione, nei confronti
del proprietario dell'immobile, dell'amministratore
di condominio per le utenze di uso comune o comunque
del soggetto incaricato della gestione degli
impianti, di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le
modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 3.
Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo
1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Articolo 38
Art. 38. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel
registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 387.
Articolo 39
Art. 39. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17
febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza
degli effetti della disposizione di cui all'art. 4
della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla
prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo
nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge n.
166 del 1992 possono continuare ad esercitare
transitoriamente l'attività di perito assicurativo
fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2.
In attesa del riordino della Commissione nazionale
per i periti assicurativi, prevista dall'art. 7
della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e
gli argomenti del programma di esame della prova di
idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma
1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede
all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e
per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare
i soggetti in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di laurea.
Articolo 40
Art. 40. Proroga del Comitato per la cooperazione
nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino
dell'Isonzo.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle
zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico,
istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per
il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il
funzionamento del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100
milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 1135 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3.
é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli
studi di piano di bacino del fiume Isonzo in
territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli
affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il
proseguimento degli studi finalizzati alla redazione
del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in
territorio italiano, da assegnare all'Autorità di
bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il
coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e
b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70
miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a
conseguire gli obiettivi di urgenza, per la
progettazione e l'esecuzione di opere di
sistemazione idraulica e di risanamento delle acque
del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma
di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel
rispetto dei princìpi del redigendo piano di
bacino. Nel programma degli interventi potranno
essere previste opere da realizzarsi in territorio
sloveno, purchè strettamente connesse alle
conseguenti opere da realizzarsi in territorio
italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato
per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le
relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici,
sulla base del programma adottato dalla competente
Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti
attuatori. 6. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità
in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Articolo 41
Art. 41. Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli
interventi in materia di ingresso e soggiorno in
Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30
miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo
1222 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non
impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini
extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed
iscritti nelle liste di collocamento, sono
equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia
dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo
obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni
ed integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto
il seguente comma: <<4-bis. Per la
prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi
straordinari di cui all'art. 1, le somme non
impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
successivo>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito
dal seguente: <<Art. 4 (Ordini di
accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli
interventi connessi con le attività indicate nel
presente capo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce le disponibilità di cui
all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni
interessate che provvedono alle attività di
rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di
altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche
in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme
sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari
degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o
dagli altri funzionari potranno essere anche gli
enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
istituzione ed organizzazione operante per finalità
umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del
presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1,
delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le
spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, sono tenuti a presentare, per
semestri, i rendiconti amministrativi delle somme
erogate alle competenti ragionerie regionali dello
Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali,
la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed
organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare i rendiconti semestrali relativi alle
somme ricevute unitamente ad una relazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 42
Art. 42. Rifinanziamento di leggi per interventi del
Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 31 dicembre 1994 la
partecipazione dell'Italia alle operazioni di
polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
autorizzata con il decreto-legge 1º giugno 1993, n.
167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261,
fermo restando l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del
1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire
14.700 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni
di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze
economiche a favore dei profughi nelle misure
stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344,
modificandosi in sei mesi il termine previsto
dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate
fino al 31 dicembre 1994. A tale fine è autorizzata
la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni,
6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per
l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la
continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione
degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle
relative spese da utilizzare secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno
stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 4. Il
secondo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il
Ministero degli affari esteri verserà
anticipatamente sul conto corrente infruttifero
intestato allo stesso Ministero, a carico dei
competenti capitoli del proprio stato di previsione
della spesa, le somme occorrenti al contabile del
portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le
eventuali differenze di cambio graveranno
sull'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.>>. 5. Per
consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli
interventi dell'Associazione <<Servizio
sociale internazionale - Sezione italiana>>,
con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
361, è autorizzata la concessione del contributo di
lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. é autorizzata la
concessione di un contributo di lire 500 milioni per
l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere
dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico. 7. All'onere derivante
dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5 del presente
articolo pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994,
si provvede quanto a lire 34.300 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire
20.200 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000
milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario medesimo. 8. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 6 del presente articolo
pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi
annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. 9. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle
minorazioni civili e per la concessione dei benefici
economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per
l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11,
comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi
restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento è soppressa, altresì,
ogni residua funzione svolta dai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Ammodernamento e potenziamento del porto di
Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e
potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del
piano regolatore portuale, le somme iscritte in
conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1993 e 1994,
non utilizzate rispettivamente al 31 dicembre 1993 e
al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi
1994, 1995 e 1996.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del
Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma
operativo <<metanizzazione>> delle
regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione
della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le
somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti
per l'attuazione del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale
del predetto programma operativo. A tal fine la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare
al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per
la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il
Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di
previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori
pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario
1993 in conto residui e in conto competenza nei
capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410,
7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712,
7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504,
1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706,
disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non
operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni
di cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed
integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma
triennale per la tutela ambientale e dei suoi
aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28
agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per
le aree naturali protette e dei suoi aggornamenti di
cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in
conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di conto
capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme
iscritte nello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e
in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701,
7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre
dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per
gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al
capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente
all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure
disposte con i commi terzo, quarto e quinto
dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e
successive modificazioni. 4. L'autorizzazione ai
comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal
terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con
istituti di credito speciale o sezioni autonome e
con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e
dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata
sino al 31 dicembre 1995.
Articolo 47
Art. 47. Interventi nel settore dei trasporti e
della marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui
capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello
stato di previsione del Ministero della marina
mercantile per l'anno 1993, nonchè quelle
disponibili in conto competenza sul capitolo 1113
del medesimo stato di previsione per il medesimo
anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono
esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme
iscritte nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto
residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in
essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
3. Il termine del 1º gennaio 1994 previsto
dall'art. 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, concernente il riordino della legislazione
portuale, è differito al 1º luglio 1994. 4. Dalla
stessa data del 1º luglio 1994 la tassa di cui al
comma 6 dell'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote
previste dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974,
nella misura attualmente vigente.
Articolo 48
Art. 48. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal
seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici non impegnate al
termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate
nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate
all'Università degli studi di Siena>>.
Articolo 49
Art. 49.{ZFP} Conservazione di somme in bilancio per
misure in materia di relazioni internazionali e per
finalità connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo, anche mediante variazioni compensative
nel conto dei residui passivi da adottarsi con
decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione
della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge
26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio
1992, n. 180, non utilizzati al termine
dell'esercizio finanziario 1993, possono esserlo
nell'esercizio successivo.
Articolo 50
Art. 50. Progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza
ed in conto residui ai sensi dell'art. 135, comma 4,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno successivo.
Articolo 51
Art. 51. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per il 1993
ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo
unicodelle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo
nell'anno 1994.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo
8043 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
la concessione di contributi a favore delle società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono
essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime
finalità, con effetto dalla predetta data del 31
dicembre 1993. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la
concessione di contributi a favore delle società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui
alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno
successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036,
2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto
competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in
conto residui; b) Ministero delle finanze: capitoli
7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui; c)
Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e
7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti:
capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della
difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; f)
Ministero della marina mercantile: capitoli 1113,
2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051
e 8052 in conto residui; g) Ministero del commercio
con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza; h)
Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406,
3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli
7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083,
9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i)
Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto
competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto
residui; m) Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044
in conto residui; n) Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541,
1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in
conto residui; o) Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147,
1151, 1156 e 1157 in conto competenza e in conto
residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della
legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate
nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Le
somme non utilizzate entro i termini di cui all'art.
8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, possono
essere impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La
spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 29
agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza, sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 5. Le somme non utilizzate
nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro vengono
mantenute nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
Articolo 54
Art. 54. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato riguardanti spese per informatica.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato non impegnate entro il 31
dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli
1141, 1166, 2556 e 6274; b) Ministero del tesoro:
capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle
finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e
5388; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli
1598, 2089 e 2094; e) Ministero degli affari esteri:
capitoli 1116 e 1125; f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129; g) Ministero
dell'interno: capitoli 1538 e 3165; h) Ministero dei
lavori pubblici: capitolo 1136; i) Ministero dei
trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502; l)
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112; m) Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: capitoli
1106, 1113, 4602 e 8021; n) Ministero del commercio
con l'estero: capitolo 1105; o) Ministero per i beni
culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536; p)
Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200e 7227; q)
Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e
2558; r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.
Articolo 55
Art. 55. Rinvio del termine per l'approvazione dei
bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la
comunicazione agli enti locali dei contributi
erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione
dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta
fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di
controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le
comunità montane, nelle more dell'approvazione dei
bilanci di previsione da parte dell'organo di
controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo,
spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme definitivamente previste
nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta
fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e
per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma
1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando
siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è
sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi
da comuni e province, l'assemblea del consorzio è
composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari
alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee
deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei
vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed
il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene
stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al
centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto
capitolo debbono essere versate presso la competente
sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato quando cessino o diminuiscano le
necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo
di cui al presente articolo è fissato in lire
40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire,
con decreto da emanare di concerto con il Ministro
dell'interno e sottoposto al visto di registrazione
della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del
fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi
antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i
versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi
dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi
previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b),
della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, assumono carattere di
definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in
Italia di università o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle filiazioni in Italia di università o
istituti superiori di insegnamento a livello
universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi
esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti
senza scopo di lucro, a condizione che: a) abbiano
per scopo ed attività lo studio decentrato in
Italia di materie che fanno parte del patrimonio
didattico o di ricerca delle rispettive università
o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano
impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da
quella italiana, che siano iscritti alle rispettive
università o istituti superiori, o comunque con
residenza permanente nel Paese estero, sede delle
predette istituzioni. 2. Le filiazioni, prima
dell'inizio della loro attività in Italia,
trasmettono al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero
dell'interno ed al Ministero degli affari esteri
copia dell'atto con il quale è stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni
altra documentazione legalizzata dalla rapresentanza
diplomatica italiana competente per territorio,
idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui
al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si
intende autorizzata se il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta
alcun provvedimento entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione. 4. L'autorizzazione
determina l'applicabilità delle esenzioni previste
dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti
stipulati tra le università e gli istituti
superiori di cui al comma 1 e il personale docente
destinato alle loro filiazioni in Italia non danno
luogo agli obblighi di versamento di contributi
previdenziali ed assistenziali previsti per i
lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a)
la espressa volontà delle parti di escludere
qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte
delle istituzioni; b) l'autonomia didattica del
docente; c) la predeterminazione consensuale
dell'orario di lavoro; d) la fissazione della durata
del contratto correlato al termine dell'attività
didattica; e) la determinazione di un compenso
globale per l'intera prestazione pattuita; f) la
facoltà del docente di svolgere altre attività a
favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n.
559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e
15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono
quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1
potranno essere aggiornati con cadenza triennale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sulla base
delle variazioni dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel
triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le
attribuzioni e la composizione degli organi di cui
agli articoli 10, come integrato e modificato
dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di
trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente
alla data di entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei
trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art.
2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un
anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle
indennità ivi previste alla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro il
limite di 1.500 unità, fermo restando,
relativamente ai lavoratori che percepiscono
l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata
della corresponsione della medesima, l'obbligo del
versamento del contributo addizionale pari a quello
previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal
30 dicembre 1993 non sono più proponibili le
domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, le parole: <<art. 44>> sono
sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma
12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti
sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto
delle delibere stesse e nei termini temporali che
saranno allo scopo stabiliti con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione
idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e
norme in materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si
intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi
al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati
idraulici di terza categoria che, sulla base delle
rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente e promiscuamente con le attività di
difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e
finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V
del testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie,
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività
promiscue, alla separazione del patrimonio provvede
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al
31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione
sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza
igienica del latte destinato al consumo diretto,
approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
successive modificazioni, dalla legge 30 aprile
1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai
decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio
1991 si intende riferita soltanto alle aziende di
produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla
produzione di latte alimentare trattato
termicamente, nonchè di latte crudo destinato ad
essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti
dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data
17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure
speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930
milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Ferrovie dello Stato S.p.a.
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per
i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994
all'Opera di previdenza e assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla
legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie
dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei
rapporti attivi e passivi di cui all'art. 5 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87.
Articolo 69
Art. 69. Editoria speciale periodica per i non
vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e in
Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000
milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è
ripartito con i criteri e le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente
articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Articolo 70
Art. 70. Missioni umanitarie in Somalia e in
Mozambico.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art.
4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993z, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed
assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del
citato decreto, è esteso al personale impiegato
nelle attività di ricostituzione della polizia
somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 71
Art. 71. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,
per la corresponsione da parte di regioni, province
e comuni di contributi ad enti, con riferimento a
tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1994.
Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione
è pari a quella spettante per l'anno 1992.
Articolo 72
Art. 72. Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto
dei comuni per le spese delle consultazioni
elettorali effettuate entro la data di entrata in
vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di
conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato
in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 73
Art. 73. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, resta differito fino alla data di
entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n.
559, recante disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato. 2. Sono altresì
differite non oltre il termine di cui al comma 1 le
gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di
protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri
delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui
agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre
1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei
provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale della protezione civile, e comunque non
oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione
fuori bilancio del Fondo della protezione civile di
cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 74
Art. 74. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine
previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di
credito e agli uffici dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni per attivare il
sistema di rendicontazione degli incassi
contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Articolo 75
Art. 75. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico
denaturato.
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art.
33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo
1994. Al relativo onere si provvede a carico dei
fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
Articolo 76
Art. 76. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati
identificativi relativi a conti, depositi e rapporti
continuativi in essere presso gli intermediari
finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data
predetta, tali dati saranno compiutamente integrati
entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e
rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di
quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a
titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20
milioni, tali dati saranno compiutamente integrati
ed inseriti nell'archivio unico informatico di
pertinenza dell'intermediario all'atto della prima
movimentazione del conto, deposito o rapporto
continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993.
Entro tale data, devono altresì essere inseriti
nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti
continuativi già integrati alla data del 1º
gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico
informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma
1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro
in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive
eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.
Articolo 77
Art. 77. Parità e pari opportunità tra uomo e
donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti
della Commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164,
resta differita al 15 giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
<<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione
del presente decreto>>. 2. Il termine per la
reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del
decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30
giugno 1994.
Articolo 79
Art. 79. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed
al fine di fronteggiare in via immediata le gravi
difficoltà operative in cui versano i Servizi
tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti
d'istituto, ancora privi di sede che garantisca
adeguati livelli di operatività, le disponibilità
del capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1,
possono essere, altresì, utilizzate per il
pagamento dell'indennità corrispondente alla
requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi
con ordinanza prefettizia.
Articolo 80
Art. 80. Amministrazione straordinaria dell'AAAVTAG.
1. In attesa di procedere al previsto riordino
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale, gli organi di
amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 1º luglio 1994 e 5
settembre 1994, cessano dalle loro funzioni alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è
affidata ad un amministratore straordinario, il
quale si avvale di due direttori esecutivi e di un
comitato consultivo, composto da cinque membri
esperti in discipline tecniche di settore,
aziendali, imprenditoriali, finanziarie e legali. 2.
L'amministratore straordinario, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ha la rappresentanza legale anche in
giudizio dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni
di competenza del presidente e del consiglio di
amministrazione. 3. Con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, su proposta
dell'amministratore straordinario, saranno
determinati i criteri e le modalità di nomina dei
direttori esecutivi e dei membri del comitato
consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti
verranno fissati altresì le relative attribuzioni
ed i compensi, incluse le indennità accessorie.
Articolo 81
Art. 81. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative.
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PROVVEDIMENTO N°: 514 - DEL: 1994-08-27
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PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1994-08-29
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DL
27/08/1994 Num. 514
Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514 (in Gazz. Uff.,
29 agosto, n. 201). -- Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 agosto 1994; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; Emana il
seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Procedure di approvazione di progetti di
opere concernenti reti ferroviarie o di impianti
aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31
dicembre 1994.
Articolo 2
Art. 2. Impiantistica sportiva ed edilizia
scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la
definizione dei programmi di impiantistica sportiva,
sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono
concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere
contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I
mutui a favore di enti locali sono assistiti, a
carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento,
comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la
parte ulteriore della rata di ammortamento a carico
degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri
soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo,
sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento
sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri le competenze statali in
materia di impiantistica sportiva già appartenenti
al soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per
il funzionamento delle rispettive organizzazioni
turistiche anche ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n.
217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre
1991, n. 430, comunque disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono
essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre
1994, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le
medesime procedure, potrà essere disposta una
diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè
già concessi.
Articolo 3
Art. 3. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione
Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembe 1983, n. 637,
al netto delle somme occorrenti a far fronte agli
oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla
copertura delle carenze contributive relative ai
finanziamenti erogati in base a leggi regionali di
incentivazione edilizia. La messa a disposizione e
la erogazione delle disponibilità anzidette viene
effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
Segretariato generale del CER direttamente in favore
degli istituti di credito mutuanti, previa
rendicontazione effettuata con modalità stabilite
dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare
l'adozione dell'accordo di programma previsto
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del
citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è
sostituita dalla seguente:
<<centottanta>>.
Articolo 4
Art. 4. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui
all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è
prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 5
Art. 5. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493,
relativo all'espletamento dei compiti del comitato
di esperti istituito per le operazioni propedeutiche
agli interventi di consolidamento e restauro della
torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.
360.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31
dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma
4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle
attività scientifiche, di ricerca e di formazione
del Centro internazionale di fisica teorica di
Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e
conseguente entrata in vigore dell'accordo
tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è
autorizzata la concessione al Centro medesimo di un
contributo straordinario di lire 10 miliardi nel
biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per
l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
Articolo 7
Art. 7. Interventi a favore della comunità
scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20
maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore delle
associazioni di volontariato di protezione civile,
di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla
emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque,
non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti
interventi deve ritenersi compresa la concessione di
contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
attrezzature necessari per l'espletamento delle
attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il
termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio
1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre
1991 degli interventi in favore della comunità
scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito
fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato
a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di
specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli
oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono posti a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il
termine del 1º luglio 1994 di cui all'art. 116,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come integrato dall'art. 57, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, concernente il rilascio del certificato del
tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi
di emergenza senza sostenere il relativo esame, è
prorogato al 31 dicembre 1994.
Articolo 8
Art. 8. Gestione governativa delle Ferrovie della
Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della
Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in
applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 385.
Articolo 9
Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
<<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione
del presente decreto>>. 2. Il termine per la
reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del
decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30
giugno 1994.
Articolo 10
Art. 10. Revisione di consorzi e altre associazioni
fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le parole: <<due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembe
1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui
al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili
a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del
termine assegnato tutti gli enti aderenti non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il
prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale
di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti
inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestion
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