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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le Leggi sulla droga

1994

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

PROVVEDIMENTO N°: 723 - DEL: 1994-12-28

PUBBLICAZIONE N°: 303 - DEL: 1994-12-29

 

DL 28/12/1994 Num. 723


Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 (in Gazz. Uff. 29 dicembre, n. 303). -- Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 28 febbraio 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte inferiore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 2
Art. 2. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>. 3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
Articolo 3
Art. 3. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 4
Art. 4. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360. 2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente: <<1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il Comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.>>.
Articolo 5
Art. 5. Opere pubbliche in Sicilia.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Articolo 7
Art. 7. Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca.
1. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 8
Art. 8. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 9
Art. 9. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 28 febbraio 1995>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Articolo 10
Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 11
Art. 11. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: <<variazioni ed assestamento>>, le seguenti: <<ed informa il controllo sugli atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile>>. 7. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 8. I termini di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 28 febbraio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268 del 1993. 9. I termini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 11. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>. 12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.
Articolo 12
Art. 12. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Articolo 13
Art. 13. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. é altresì autorizzato, fino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'ano 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997. 4. Il termine di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995. 5. é differito al 28 febbraio 1995 il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai fini di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma. 7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 1º marzo 1995. 8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari. 10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato. 11. Nel comma 7 dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: <<per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre 1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: <<di cui all'art. 1, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria>> e le parole: <<fino al 31 dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 1995>>. 13. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995. 14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito al 31 gennaio 1995.
Articolo 14
Art. 14. Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonchè i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorchè banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso. 2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle Accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1º ottobre.>>. 4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 5. Nell'art. 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: <<e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 15
Art. 15. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 28 febbraio 1995. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 28 febbraio 1995. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 16
Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.
Articolo 17
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Articolo 18
Art. 18. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 19
Art. 19. Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali.
1. Con effetto dall'anno 1994, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, si provvede a disciplinare il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli stessi enti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, allo scopo utilizzando per l'anno 1994 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 1.250 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 12.000 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 11.250 milioni, nonchè, per gli anni 1995 e 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: <<L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136.>>. 2. All'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: <<ha effetto dal 1º luglio 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<ha effetto dal 1º febbraio 1995>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4 per cento. 2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1º ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 22
Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). -- 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.>>.
Articolo 23
Art. 23. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 24
Art. 24. Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 28 febbraio 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
Articolo 25
Art. 25. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 26
Art. 26. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 28 febbraio 1995 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Articolo 28
Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 29
Art. 29. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<stagione venatoria 1994-1995>>, sono sostituite dalle seguenti: <<stagione venatoria 1995-1996>>. 2. All'art. 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa>>. 3. All'art. 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro il 1º gennaio 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º gennaio 1996>>.
Articolo 30
Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 31
Art. 31. Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 28 febbraio 1995.
Articolo 32
Art. 32. Corpo forestale dello Stato.
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'art. 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonchè a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 37
Art. 37. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Articolo 38
Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Articolo 39
Art. 39.
Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo. 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Articolo 40
Art. 40. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 41
Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 4. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il Ministero degli affari estri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.>>. 5. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione <<Servizio sociale internazionale - Sezione italiana>>, con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. é autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Articolo 42
Art. 42. Personale della cooperazione allo sviluppo.
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995. 2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Nuove procedure in materia di contabilità pubblica.
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.
Articolo 47
Art. 47. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.>>.
Articolo 48
Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e per il 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati al termine degli esercizi finanziari 1993 e 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
Articolo 49
Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 e nell'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 50
Art. 50. Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.
Articolo 51
Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995. 2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso. 1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo: a)Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6724 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto competenza; n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui; p) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; q) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; s) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui; t) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Articolo 54
Art. 54. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.
Articolo 55
Art. 55. Istituzione di nuove province.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare gli altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti >>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettera a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio dei Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni. 2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma 12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonchè di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Editoria speciale periodica per i non vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 69
Art. 69. Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti all'art. 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 70
Art. 70. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.
Articolo 71
Art. 71. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 72
Art. 72. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 73
Art. 73. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.
Articolo 74
Art. 74. Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura.
1. Il comma 7-bis dell'art. 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto art. 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.
Articolo 75
Art. 75. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a onti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli ntermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.
Articolo 76
Art. 76. Parità e pari opportunità tra uomo e donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.
Articolo 77
Art. 77. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>. 2. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operatività, le disponibilità del capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1, possono essere, altresì, utilizzate per il pagamento dell'indennità corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.
Articolo 79
Art. 79. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legislativo:
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

PROVVEDIMENTO N°: 758 - DEL: 1994-12-19

PUBBLICAZIONE N°: 21 - DEL: 1995-01-26

DLT 19/12/1994 Num. 758


Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (in Suppl. ordinario n. 9, alla Gazz. Uff. n. 21, del 26 gennaio). -- Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Art. 1. Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi.
1. L'art. 509 del codice penale è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro>>; b) nel primo comma le parole: <<è punito con la multa fino a lire un milione>> sono sostituite dalle seguenti: <<è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione>>; c) il secondo comma è abrogato.
Articolo 2
Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario.
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente: <<Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 3
Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro.
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente: <<Art. 19 (Sanzioni amministrative). -- 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 4
Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali.
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato: a) nel primo comma la parola: <<Contravvenzioni>> è sostituita dalla seguente: <<violazioni>>; b) il quarto comma è abrogato. 2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente: <<Art. 17. -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa: a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12; b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma; c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.>>.
Articolo 5
Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole.
1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato: a) nel primo comma la parola: <<Contravvenzioni>> è sostituita dalla seguente: <<violazioni>>; b) il quarto comma è abrogato. 2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente: <<Art. 14. -- 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 6
Art. 6. Riposo domenicale e settimanale.
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente: <<Art. 27 (Sanzioni amministrative). -- 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>.
Articolo 7
Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali.
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente: <<Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>.
Articolo 8
Art. 8. Libretto di lavoro.
1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato: a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: <<L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.>>; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: <<Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.>>. 2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.
Articolo 9
Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi.
1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente: <<Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 10
Art. 10. Prospetti paga.
1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.>>.
Articolo 11
Art. 11. Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza.
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente: <<Art. 11. -- 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.>>.
Articolo 12
Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi.
1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente: <<Art. 6. -- 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 13
Art. 13. Minimi di trattamento economico e normativo.
1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente: <<Art. 8. -- 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferiscse a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>.
Articolo 14
Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato.
1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente: <<Art. 7. -- 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>.
Articolo 15
Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: <<Art. 195. -- 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.>>.
Articolo 16
Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane.
1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente: <<Art. 2. -- 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.>>.
Articolo 17
Art. 17. Autorità competente.
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo (1) e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 18
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del presente capo (1) che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo (1) si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 19
Art. 19. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo (1) si intende per: a)contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b)organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 20
Art. 20. Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Articolo 21
Art. 21. Verifica dell'adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Articolo 22
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Articolo 23
Art. 23. Sospensione del procedimento penale.
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo (1) corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62 ]
Articolo 24
Art. 24. Estinzione del reato.
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Articolo 25
Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie.
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le norme di questo capo (1) non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43 ]
Articolo 26
Art. 26. Sanzioni penali.
1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: <<L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.>>; b) nel terzo comma le parole: <<ai sensi dell'art. 162 del codice penale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale>>. 2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: <<Con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: <<a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>. 6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione>>. 7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione>>. 10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.>>. 17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni>>. 18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67.>>. 20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.>>. 23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 25. Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all' art. 21, primo e secondo comma.>>. 27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni>>. 28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni>>. 29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; c) la lettera c), è sostituita dalla seguente: <<c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma.>>. 30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila>>. 33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni>>. 35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>. 36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni>>. 39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni>>. 40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato: a) nel n. 1), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni>>; b) nel n. 2), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni>>; c) nella lettera a) del n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni>>; d) nella lettera b) del n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni>>. 43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni>>. 44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>. 45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nel primo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni>>; b) il secondo comma è abrogato. 46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel terzo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; b) nel quarto comma, le parole: <<l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel primo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>; b) il secondo comma è abrogato. 48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: <<Con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente: <<L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.>>. 50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni>>. 51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni>>. 52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni>>. 53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni>>. 54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni>>.
Articolo 27
Art. 27. Altre sanzioni penali.
1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: <<Con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione>>. 2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato: a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nel comma 2, le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>; d) nel comma 3, le parole: <<Con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni>>. 4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>. 5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>. 6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>. 8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: <<Con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni>>. 9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei mesi>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindicimilioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>. 10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni>>; 11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>. 13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato: a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: <<Con l'arresto fino a un mese o>>; b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o>>.
Articolo 28
Art. 28. Rifiuto di fornire notizie.
1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole <<sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione>>.
Articolo 29
Art. 29. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
Allegato I
1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai); 2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi); 3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici); 4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); 5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); 6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547); 7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro); 8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo); 9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa); 10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione); 11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici); 12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave); 13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura); 14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative); 15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare); 16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124 (testo unico delle disposiziooni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); 18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); 19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale); 20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro); 21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero); 22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); 23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212); 24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in misura di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fissi e biologici durante il lavoro); 25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

 

Decreto Ministeriale:
Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.

PROVVEDIMENTO N°: 687 - DEL: 1994-11-24

PUBBLICAZIONE N°: 294 - DEL: 1994-12-17

DM 24/11/1994 Num. 687
Decreto Ministeriale 24 novembre 1994, n. 687 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 294). -- Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.
Preambolo
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia: Viste le disposizioni del capo II <<Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia>> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Viste le integrazioni e le modificazioni apportate alla predetta normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, recante norme sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata; Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la <<Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia>>; Visto il proprio decreto 26 novembre 1991, recante criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione; Ritenuto di dover adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della surrichiamata legge n. 82 del 1991, nuove disposizioni dirette ad individuare sia i criteri per la formulazione del programma per la protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti per la sua adozione e attuazione, anche con riferimento al tema del cambiamento delle generalità e alla predisposizione dei documenti di copertura oltre che alle modalità di formulazione della proposta di ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione centrale e alle attività demandate al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; Sentita la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra indicato, che sullo schema del presente provvedimento si è espressa nella seduta del 16 novembre 1994; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si è espresso nella riunione del 24 novembre 1994; Emana il seguente decreto:
Articolo 1
Art. 1. Modalità per la formulazione del programma.
1. La commissione centrale prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata legge negli articoli seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i soggetti indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo aver acquisito: a) la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto; b) il parere del procuratore nazionale antimafia, allorchè ricorrano le condizioni previste dall'art. 3; c) la completa e documentata attestazione delle situazioni soggettive indicate nell'art. 12 della legge; d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e di protezione già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonchè ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alla collaborazione o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativamente a delitti compresi fra quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale. 2. La commissione può altresì acquisire, anche mediante e a seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dell'autorità che ha formulato la proposta o di altra autorità che ad essa è interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della formulazione del programma di protezione, ivi compresi gli elementi concernenti l'importanza del contributo per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative da rendere a norma dell'art. 12 della legge. 3. Quando è necessario al fine di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumità delle persone esposte al pericolo per effetto della collaborazione, la commissione può utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 118 del codice di procedura penale ovvero a norma dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi, di cui almeno un magistrato. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 2, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali, e le attività svolte per la attuazione dello speciale programma di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati ad organi diversi da quelli preposti all'attuazione dello speciale programma di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 6. Nello svolgimento dei compiti istruttori indicati nei commi precedenti, la commissione si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
Articolo 2
Art. 2. {IT Contenuti della proposta.
1. La proposta per l'ammissione allo speciale programma di protezione contiene la indicazione delle persone esposte al pericolo e dei motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravità e attualità. Per evidenziare l'importanza del contributo, gli elementi concernenti il pericolo per l'incolumità e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative di cui all'art. 12 della legge, la proposta del procuratore della Repubblica di ammissione allo speciale programma di protezione, ovvero il parere dello stesso procuratore, quando la proposta è effettuata da altra autorità, indica, fra l'altro, i principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e i motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio. La proposta o il parere precisa, inoltre, se risultano elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni acquisite e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da soggetto appartenente a un gruppo criminale, di quale gruppo si tratta e quale ruolo in esso ricopre il soggetto proposto. 2. Salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione, il procuratore della Repubblica allega alla proposta o al parere reso all'autorità proponente copia del verbale dell'atto, di seguito denominato <<verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione>>, con il quale il soggetto interessato ha manifestato all'autorità giudiziaria la volontà di collaborare e nel quale ha reso, con le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale per gli atti di indagine del pubblico ministero, le informazioni indicate nel comma 1 ed ha esposto, fra l'altro, quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori. 3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari è sostituito dal <<verbale di informazioni ai fini delle indagini>> quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti. 4. Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni è fatta menzione nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica anche nei casi in cui non è possibile la contestuale trasmissione per i motivi indicati nel comma 2. 5. La proposta indica se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni, sono state interessate le autorità di pubblica sicurezza per l'adozione delle eventuali misure di tutela, e, qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. In tali casi, deve essere acquisita la documentazione proveniente dalle autorità competenti e attestante il tipo di misure adottate. 6. Quando la proposta o il parere del procuratore della Repubblica riguarda persone esposte a pericolo per effetto di collaborazione offerta anteriormente, il verbale delle dichiarazioni preliminari o il verbale di informazioni è sostituito da informazioni scritte sul contenuto della collaborazione.
Articolo 3
Art. 3. Parere del procuratore nazionale antimafia.
1. Sulla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione, la commissione centrale richiede il parere del procuratore nazionale antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali sussiste la possibilità che più uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice. 2. Il parere indicato nel comma 1 può essere richiesto anche quando sussistono elementi per ritenere che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumità.
Articolo 4
Art. 4. Provvedimenti del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
1. Il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza adotta le misure indicate nell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge, allorchè ricorrono casi di particolare urgenza che non consentono di attendere le deliberazioni della commissione centrale. 2. La particolare urgenza delle misure, i loro contenuti e la loro durata sono determinati dal capo della Polizia sulla scorta della proposta o, quantomeno, di una dettagliata segnalazione delle autorità competenti per la proposta che evidenzi l'importanza del contributo, gli elementi concernenti i pericoli per l'incolumità e che indichi le persone esposte al pericolo, i motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravità e la sua attualità, nonchè le ragioni per le quali le misure adottate o fatte adottare anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sono ritenute idonee. Prima di adottare le misure, il capo della Polizia acquisisce il parere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonchè, ove necessarie in relazione alle misure da adottare, le attestazioni di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Se il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni non è trasmesso unitamente alla segnalazione, questa ne deve riportare il contenuto o deve comunque attestarne l'acquisizione. 3. Decorsi novanta giorni, il provvedimento del capo della Polizia cessa di avere effetto se la commissione non ha deliberato il programma di protezione, sulla proposta formulata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge e dall'art. 2 del presente decreto. Il termine è prorogabile una sola volta non oltre novanta giorni, semprechè l'autorità proponente abbia trasmesso la proposta di ammissione allo speciale programma. 4. Il termine indicato nel primo periodo del comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i provvedimenti del capo della Polizia adottati prima di tale data.
Articolo 5
Art. 5. Modifica e revoca del programma.
1. Lo speciale programma di protezione previsto dall'art. 10 della legge è a termine e può essere modificato o revocato in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonchè in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge. 2. Prima di procedere alla seduta per la delibera sulla revoca del programma, il presidente della commissione centrale dispone per l'acquisizione del parere dell'autorità che ha formulato la proposta e, se ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3, del parere del procuratore nazionale antimafia. Ove occorra, la commissione, prima di procedere alla revoca, provvede altresì a richiedere alle autorità competenti i dati e le informazioni indicate nell'art. 1. 3. La revoca è disposta quando è cessata l'esposizione a grave e attuale pericolo ovvero sono ritenute comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Nella valutazione sulla attualità e sulla gravità del pericolo, la commissione tiene conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese. Le dichiarazioni sono valutate anche con riferimento alla loro utilizzabilità nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorità giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla attendibilità delle dichiarazioni medesime. 5. Qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione può disporne la modifica o la revoca allorchè ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perchè le condotte tenute sono di per sè indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione. 6. Costituiscono fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalità del soggetto interessato sia l'offerta al medesimo della concreta possibilità di svolgere attività di lavoro o di impresa. 7. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto allo speciale programma di protezione, la commissione indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca del programma. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento. 8. La commissione è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia motivata richiesta il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o l'altra autorità che ha formulato la proposta. 9. Salva la facoltà della commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi e sulla applicabilità delle disposizioni dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Articolo 6
Art. 6. Rapporti con l'autorità giudiziaria e con l'Amministrazione penitenziaria.
1. Per la formulazione del parere previsto dall'art. 13-ter della legge e, comunque, per la migliore formulazione o adeguamento del programma di protezione, il direttore dell'istituto penitenziario, prima di inoltrare la domanda di un detenuto ammesso allo speciale programma di protezione, tendente ad ottenere la concessione dei permessi premio o delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 25 luglio 1975, n. 354, e di inoltrare, per l'approvazione, il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno, informa l'autorità che ha deliberato il programma e il Servizio centrale di protezione. 2. Prima di formulare il parere previsto dall'art. 13-ter della legge, la commissione centrale richiede all'autorità giudiziaria informazioni sulle verifiche relative all'attendibilità della collaborazione emergenti dai provvedimenti che hanno definito i procedimenti in relazione ai quali la collaborazione è stata prestata, ovvero, se la definizione non è avvenuta, dei provvedimenti che hanno concluso le fasi in cui ognuno di essi si trova. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la relativa attestazione può essere richiesta al Servizio centrale di protezione ovvero all'autorità che ha deliberato il programma di protezione o che ha adottato le misure.
Articolo 7
Art. 7. Modalità di custodia in istituto penitenziario.
1. Quando la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati e semprechè non siano adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 4, o dall'art. 13-bis della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti separati o ad apposite sezioni di istituto. L'assegnazione è disposta fino alla definizione dello speciale programma di protezione e anche successivamente a questo salvo che, in tal caso, il Dipartimento non ritenga di dover provvedere per l'assegnazione ad altro istituto o sezione di istituto. 2. In vista della formulazione della proposta di cui al comma 1 e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentito il procuratore nazionale antimafia, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, e a richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, quando questi ha adottato misure di protezione a norma dell'art. 4, può disporre la custodia dei detenuti e degli internati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, curando però che si tratti di istituti o sezioni comunque diversi da quelli indicati nel comma 1. Allo stesso modo, su richiesta del procuratore della Repubblica e osservata la procedura indicata nel periodo che precede, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede nei confronti dei soggetti dei quali il procuratore della Repubblica si appresta a raccogliere il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni; in tal caso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria cura che i soggetti medesimi siano custoditi in istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. 3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e le altre modalità stabilite con il decreto da adottarsi a norma dell'art. 13-ter, comma 4 della legge.
Articolo 8
Art. 8. Custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari.
1. La richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art. 13-bis della legge, e le autorizzazioni dell'autorità giudiziaria, previste dallo stesso articolo e dall'art. 13, comma 4, della medesima legge, possono essere formulate e adottate sentito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in ordine all'attuale idoneità, quale risultante dai dati in suo possesso, della custodia in istituto penitenziario a salvaguardare efficacemente ogni esigenza di sicurezza relativa al detenuto o all'internato, per il quale è stata proposta l'ammissione allo speciale programma di protezione ovvero sono state adottate dal capo della Polizia le misure indicate dall'art. 11, comma 1, della legge. 2. Almeno ogni tre mesi, le autorità giudiziarie che hanno concesso le autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi e urgenti motivi di sicurezza che avevano imposto la custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Prima di procedere al rinnovo delle autorizzazioni, la competente autorità giudiziaria acquisisce aggiornate indicazioni dal capo della Polizia, nelle ipotesi previste dall'art. 13-bis, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui all'art. 13-bis, comma 3, della legge, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3 del presente decreto. 3. I provvedimenti con i quali sono adottate, a norma degli articoli 13, comma 4, e 13-bis della legge, le misure di custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari hanno comunque efficacia non oltre la definizione del programma di protezione.
Articolo 9
Art. 9. Predisposizione del documento di copertura.
1. Ai fini della predisposizione del documento di copertura previsto dall'art. 13, comma 2, della legge, il direttore del Servizio centrale di protezione richiede agli uffici competenti esemplari in bianco per carte di identità o per altri documenti di identificazione. 2. Il Servizio centrale di protezione provvede alla predisposizione del documento e chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, le registrazioni previste dalla legge e gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. 3. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento di copertura predisposto a norma dei commi precedenti. Presso gli uffici competenti è tenuto un registro riservato attestante il numero e le caratteristiche degli esemplari per carte di identità o per titoli a questa equipollenti rilasciati al Servizio centrale di protezione a norma del comma 1.
Articolo 10
Art. 10. Documentazione relativa al cambiamento delle generalità.
1. Il registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello in allegato A al presente regolamento, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del presidente della commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina del registro il numero del registro e il numero dei fogli di cui è composto. 2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo, e, in quest'ultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito. 3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate a mano con le modalità di cui all'art. 25 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2. 5. Gli atti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6. 6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità ed una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonchè del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione dei fogli suppletivi occorrenti.
Articolo 11
Art. 11. Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità.
1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è, di norma, il direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dallo stesso Servizio, specificamente designata. 2. La commissione centrale può autorizzare l'autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate dal presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato. 3. Le richieste di rilascio di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata. 4. Il direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla commissione centrale, sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.
Allegato 1
(é omesso l'allegato).

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 633 - DEL: 1994-11-18

PUBBLICAZIONE N°: 271 - DEL: 1994-11-19

DL 18/11/1994 Num. 633

 
Decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633 (in Gazz. Uff., 19 novembre, n. 271). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.>>. 8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25\ delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi la necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato. 2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. é escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<4-bis . La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo necessario per il conseguimento delle finalità, sia di recupero socio-sanitario che di reinserimento socio-lavorativo, delle suddette comunità, rientrano nella previsione di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su detti immobili ed interventi edificativi sia posto un vincolo almeno cinquantennale di destinazione d'uso a comunità terapeutiche.>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis . Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 9
Art. 9. 1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 10
Art. 10. 1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Commissione. 2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza. 3. Le spese di cui al presente articolo non impegnate entro l'anno di competenza possono esserlo nell'anno successivo. 4. All'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal seguente: <<1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto:>>; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;>>.
Articolo 11
Art. 11. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 12
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

PROVVEDIMENTO N°: 601 - DEL: 1994-10-28

PUBBLICAZIONE N°: 254 - DEL: 1994-10-29

DL 28/10/1994 Num. 601


Decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (in Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 254). -- Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Articolo 2
Art. 2. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 3
Art. 3. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>. 3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>. 4. All'art. 1, comma 6, primo periodo (1) del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, le parole: <<31 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 dicembre>>, e le parole: <<15 dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 gennaio 1995>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 novembre 1994, n. 257]
Articolo 4
Art. 4. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 5
Art. 5. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Articolo 7
Art. 7. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il termine del 1º luglio 1994 di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Articolo 8
Art. 8. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Articolo 9
Art. 9. Modificazione di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana.
1. All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.>>; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: <<alla guida>> sono inserite le seguenti: <<e alla velocità>> ed è soppresso l'ultimo periodo; c) al comma 5 dopo le parole: <<limiti di guida>> sono inserite le seguenti: <<e di velocità>>. 2. All'art. 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1; b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<degli autoveicoli e>>; c) è soppresso il comma 3. 3. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 dicembre 1994 del contrassegno di identificazione di cui all'art. 97 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Articolo 10
Art. 10. Revisione dei consorzi e altre associazioni fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1>>.
Articolo 11
Art. 11. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo 12
Art. 12. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>. c) al comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: <<variazioni ed assestamento>>, le seguenti: <<ed informa il controllo sugli atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile>>. 7. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 8. I termini di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 1º gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268. 9. I termini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 11. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale>>.
Articolo 13
Art. 13. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Articolo 14
Art. 14. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonchè le procedure definite per gli anni 1993 e 1994 in relazione alle iniziative di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla medesima data le disposizioni di cui all'art. 36, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. Il termine di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995. 5. é differito al 31 dicembre 1994 il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai fini di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma. 7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 1º gennaio 1995. 8. L'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 3, e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura è equiparata ai fini del primo comma dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari. 10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato. 11. Nel comma 7 dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: <<per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre 1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: <<di cui all'art. 1, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria>>.
Articolo 15
Art. 15. Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonchè i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorchè banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso. 2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'art. 5, comma 2- bis , del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1º ottobre.>>. 4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata di un anno. 5. Nell'art. 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: <<e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 16
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 28 febbraio 1995. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresi facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 17
Art. 17. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º gennaio1994.
Articolo 18
Art. 18. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Articolo 19
Art. 19. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituti dai seguenti: <<L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136>>. 2. All'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: <<ha effetto dal 1º luglio 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<ha effetto dal 1º febbraio 1995>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il temine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4 per cento. 2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. (1) I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono differiti al 31 dicembre 1994 i termini del 1º ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 11, comma 28, della medesima legge. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 novembre 1994, n. 257]
Articolo 22
Art. 22. Albi di beneficiari di provvidenze di natura economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). -- 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.>>.
Articolo 23
Art. 23. Ente <<Colombo '92>>.
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente <<Colombo '92>> di cui all'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1994. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione della conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.
Articolo 24
Art. 24. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 25
Art. 25. Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater , comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 31 dicembre 1994 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
Articolo 26
Art. 26. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito al seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.
Articolo 28
Art. 28. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 31 dicembre 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Articolo 29
Art. 29. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alla specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 30
Art. 30. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<stagione venatoria 1994-1995>>, sono sostituite dalle seguenti: <<stagione venatoria 1995-1996>>. 2. All'art. 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa>>, sono sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa>>. 3. All'art. 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro il 1º gennaio 1995>>, sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º gennaio 1996>>.
Articolo 31
Art. 31. Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 32
Art. 32. Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1994.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonchè a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Settore aeronautico della Difesa.
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente gli interventi di cui all'art. 3, comma primo, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo art. 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo ad operazioni di mutuo contratte dai fornitori utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.
Articolo 37
Art. 37. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 38
Art. 38. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Articolo 39
Art. 39. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Articolo 40
Art. 40. Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Articolo 41
Art. 41. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 42
Art. 42. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 31 dicembre 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tale fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 4. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.>>. 5. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione <<Servizio sociale internazionale - Sezione italiana>>, con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. é autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 34.300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 del presente articolo pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993 e 1994, non utilizzate rispettivamente al 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1994, 1995 e 1996.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.
Articolo 47
Art. 47. Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonchè quelle disponibili in conto competenza sul capitolo 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 3. Il termine del 1º gennaio 1994 previsto dall'art. 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, è differito al 1º luglio 1994. 4. Dalla stessa data del 1º luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.
Articolo 48
Art. 48. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena>>.
Articolo 49
Art. 49.{ZFP} Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Articolo 50
Art. 50. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.
Articolo 51
Art. 51. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unicodelle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui; c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui; g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui; o) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Articolo 54
Art. 54. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 2556 e 6274; b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094; e) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129; g) Ministero dell'interno: capitoli 1538 e 3165; h) Ministero dei lavori pubblici: capitolo 1136; i) Ministero dei trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502; l) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021; n) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1105; o) Ministero per i beni culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536; p) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200e 7227; q) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558; r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.
Articolo 55
Art. 55. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni. 2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rapresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma 12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonchè di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Ferrovie dello Stato S.p.a.
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'art. 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
Articolo 69
Art. 69. Editoria speciale periodica per i non vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 70
Art. 70. Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993z, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 71
Art. 71. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.
Articolo 72
Art. 72. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 73
Art. 73. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 74
Art. 74. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.
Articolo 75
Art. 75. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato.
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
Articolo 76
Art. 76. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.
Articolo 77
Art. 77. Parità e pari opportunità tra uomo e donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>. 2. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.
Articolo 79
Art. 79. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operatività, le disponibilità del capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1, possono essere, altresì, utilizzate per il pagamento dell'indennità corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.
Articolo 80
Art. 80. Amministrazione straordinaria dell'AAAVTAG.
1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1º luglio 1994 e 5 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e legali. 2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale anche in giudizio dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione. 3. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'amministratore straordinario, saranno determinati i criteri e le modalità di nomina dei direttori esecutivi e dei membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti verranno fissati altresì le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie.
Articolo 81
Art. 81. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. .PAG 3533

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

PROVVEDIMENTO N°: 514 - DEL: 1994-08-27

PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1994-08-29

 

DL 27/08/1994 Num. 514


Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 201). -- Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Articolo 2
Art. 2. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 3
Art. 3. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembe 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
Articolo 4
Art. 4. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 5
Art. 5. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Articolo 7
Art. 7. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il termine del 1º luglio 1994 di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Articolo 8
Art. 8. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Articolo 9
Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>. 2. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.
Articolo 10
Art. 10. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembe 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestion