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Le Leggi sulla Droga
1995
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Decreto Ministeriale:
Modificazioni degli elenchi delle specialità
medicinali soggette alle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20
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PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03
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D.M. 20/12/1995
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff.,
3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli
elenchi delle specialità medicinali soggette alle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29
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PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04
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D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]
Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff.,
4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare.
[testo ELENCO] [parte 2 di 2]
Preambolo
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE
INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO
MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si
applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari
di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza
psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che
in emergenza bellica o civile, l'espletamento di
tutte le attività proprie della vita militare e
degli incarichi previsti in relazione al grado, alla
qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza
pregiudizio per la salute dell'interessato o per
quella della collettività. Il giudizio di abilità
viene adottato nei riguardi dei soggetti che non
siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di
cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità
permanente che determina il provvedimento di riforma
viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni
gravi e le infermità croniche e al termine del
periodo massimo concedibile di temporanea
inabilità, per quelle che ritenute presunte
sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo
giudizio è adottato, altresì, per le infermità
che per la loro natura sono suscettibili di
aggravamento o di successioni morbose in conseguenza
dei prevedibili disagi connessi con la vita
militare. Per i militari alle armi il giudizio di
inabilità permanente che determina il provvedimento
di riforma viene adottato quando l'infermità
permanga, nonostante le cure e le licenze di
convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di
inabilità temporanea che determina il provvedimento
di rivedibilità per gli iscritti di leva e di
temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati,
rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato
per imperfezioni o infermità presunte sanabili,
entro il periodo massimo concedibile e solo se
previsto dall'articolo che definisce l'infermità.
Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto
viene rinviato alla successiva leva e non può
essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni
caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per
l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il
provvedimento di temporanea non idoneità, per la
stessa infermità, può avere una durata complessiva
non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno
e può essere adottato solo in unica soluzione. Per
i provvedimenti di <<rivedibilità>> e
di <<temporanea non idoneità>>,
connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in
deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e
3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione
prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e
finalità medico-legale. Essa va praticata negli
stabilimenti sanitari militari provvisti di organi
medico-legali, tutte le volte che è prevista
dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè
nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai
fini diagnostici; qualora non sussista tale
necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i
militari sono inviati presso le medesime strutture
sanitarie per effettuare gli accertamenti
specialistici necessari, non eseguibili presso i
Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i
residenti all'estero l'osservazione viene sostituita
da una visita collegiale, da parte di una
commissione medica costituita da due membri (uno dei
quali medico fiduciario del consolato), alla
presenza dell'autorità consolare. Durante le visite
i periti esaminano il libretto sanitario personale
di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione
sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione
di malattie in atto o pregresse. La documentazione
sanitaria rilasciata con debita autenticazione da
strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita
e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico
riferimento per l'emanazione del giudizio
medico-legale. I Consigli di leva possono riformare
senza esame personale: a) i soggetti affetti da
evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di
attestazione rilasciata dal capo
dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti
da gravi infermità accertate presso strutture
sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti
sanitari debitamente autenticati e certificate dal
servizio di medicina legale della unità sanitaria
locale territorialmente competente. Il provvedimento
di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti
di bassa statura secondo il limite previsto
dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso
D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria)
tengono conto prevalentemente della nosografia
utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non
espressamente previsto da queste avvertenze si
applica il vigente regolamento sul servizio
sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).
Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie
costituzionali di grado elevato, comprensive sia
delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità)
sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico,
lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. b) La
mucoviscidosi.
Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra,
il periodo della inabilità temporanea.
Art. 4.
I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che
siano causa di importanti lesioni organiche o di
notevoli alterazioni funzionali, oppure siano
accompagnate da grave e persistente compromissione
delle condizioni generali e/o della crasi ematica o
che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di
evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli
organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del
sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre
gravi allergie clinicamente manifeste o in fase
asintomatica, accertate con le appropriate indagini
biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o
accertate con le appropriate indagini biologiche;
trascorso, ove occorra il periodo di inabilità
temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza,
anche in fase asintomatica, accertate alla base
delle appropriate indagini biologiche; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d)
Le connettiviti sistematiche.
Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da
piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed
i loro esiti quando per sede, volume, estensione o
numero siano deturpanti o producano importanti
limitazioni funzionali.
Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con
evidenti deformità. b) Le modificazioni
morfologiche delle ossa del cranio con
interessamento della teca interna.
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o
lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti
molli della bocca che producano gravi disturbi
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di
interventi chirurgici correttivi, le malattie del
complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità
temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie
destruente, per parodontopatia o per anomalie
dentarie) del maggior numero di denti o di almeno
otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni
dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi
impianti dentali con segni clinici e/o radiologici
di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi
vasi; la destrocardia. b) Le malattie
dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i
loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo
cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico
di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea; dopo osservazione.
Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.
b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei
capillari con disturbi trofici o funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 17. a) Le ectasie venose estese con
incontinenza valvolare o i disturbi del circolo
venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie
del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi
trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie
gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro
esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con
alterazioni funzionali respiratorie o del circolo
polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure
ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche
delle ghiandole e dei dotti salivari che producono
gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 20. Le ernie viscerali.
Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di
posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo
digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e
del peritoneo che, per natura, sede e grado
producano notevoli disturbi funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b)
Gli esiti di intervento chirurgico con perdita
totale o parziale di un viscere
Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le
malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi,
dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della
prostata, del pene, del testicolo che siano causa di
rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La
perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La
mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di
entrambi i testicoli.
Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture
endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in
maniera rilevante la funzione; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e
i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico
e i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di
significative alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari
con significativa limitazione funzionale; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè
tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I
disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi
dell'identità di genere (disturbi della
sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I
disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da
tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi
dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere
tali da limitare significativamente il soggetto
nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio
militare; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 32. Il disturbo organico di personalità;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 33. I disturbi non organici di personalità,
tali da limitare significativamente l'assolvimento
dei compiti previsti dal servizio militare;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i
disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi
isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione),
le sindromi marginali, quando siano tali da limitare
significativamente l'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di
compenso o di remissione clinica; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le
malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e
delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio,
quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. b) Le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e
delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 37. I disturbi della motilità del globo
oculare, quando siano causa di diplopia o deficit
visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano
alterazioni della visione binoculare (soppressione);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 38. Le gravi discromatopsie.
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del
bulbo oculare e degli annessi con importanti
alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni
dell'idrodinamica endoculare potenzialmente
glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale
vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a
meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un
occhio.
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche
monoculari, che riducano sensibilmente la visione
superiore o laterale o inferiore.
Art. 43. L'emeralopia.
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che
superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in
un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con
astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette
diottrie anche in un solo meridiano. c)
L'astigmatismo misto in cui la somma delle
componenti (miopica ed ipermetropica) superi in
ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le
anisometropie in cui la differenza fra i meridiani
più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni
acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio
medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di
notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le
ipoacusie monolaterali con perdita uditiva,
calcolata sulla media delle quattro frequenze
fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore
di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale
totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\
Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
del naso e dei seni paranasali, quando siano causa
di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
della faringe della laringe e della trachea, quando
siano causa di notevoli disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le
virosi proliferative della cute e degli annessi,
estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico,
congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli
esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi
evidenti o rilevanti limitazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od
acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di
malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee,
aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od
acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative),
che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche
dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e
capsulo-legamentoso, che comportino evidenti
dismorfismi o producano rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale,
congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di
Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di
almeno due archi vertebali e le altre malformazioni
causa di rilevanti limitazioni funzionali; b)
discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti
funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i
casi trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto
superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite:
flogistico-degerenative, quando siano causa di
evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni
funzionali.
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un
pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con
quella delle falangi ungueali di altre due dita di
una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali
delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi
ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse
quelle dei pollici.
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un
alluce; c) due dita di un piede.
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed
acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti
inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE
CAUSE DI NON IDONEITA'
Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non
specificate nel presente elenco, ma che rendano
palesemente il soggetto non idoneo al servizio
militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o
infermità che, specificate o non nell'elenco, non
raggiungano, considerate singolarmente, il grado
richiesto per la riforma ma che, in concorso tra
loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al
servizio militare. In tutti i casi dopo
osservazione.
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Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25
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PUBBLICAZIONE
N°: 276 - DEL: 1995-10-25
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18
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PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18
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DL 18/11/1995 Num. 487
Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18
novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al comma 3 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze
non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5.
Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi per due anni da
qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente
che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre
amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio
di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il
Ministro del tesoro provvede, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel",
organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità.>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguente: <<31 marzo>>.
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1996, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei
concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in
attuazione del decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia,
è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti
nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del
decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990,
n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato
al quale è ammesso il personale operante in regime
di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e
per un minimo di 24 ore settimanali alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ovvero che abbia operato nel
periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i
SERT per almeno un triennio e per 24 ore
settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni
limitative in materia di assunzioni contenute nella
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18
febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo
di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società
cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la
riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope"
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ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995
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Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16
maggio 1995
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 .
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PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18
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PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18
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DL 18/09/1995 Num. 383
Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz.
Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti
per l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali e le
università possono chiedere il finanziamento di
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza,
nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei
danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
Le università possono chiedere il finanziamento di
progetti a decorrere dall'esercizio finanziario
1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato
|P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il
Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le
parole: <<31 gennaio>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei pochi istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato del
cinquanta per cento. 5. Restano ferme le
disposizioni limitative in materia di assunzioni
contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
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PROVVEDIMENTO N°: 359 - DEL: 1995-08-28
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PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1995-08-29
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D.L. 28/08/1995 Num. 359
Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (in Gazz. Uff.,
29 agosto, n. 201). -- Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti il differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
- Le
disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non
impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo: - a) Presidenza del
Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162,
1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036,
2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839,
2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza,
capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto
residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584,
7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592,
7593, 7594,7595, 7596 e 7597 in conto competenza
e in conto residui; - b) Ministero del tesoro:
capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in
conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto
residui; capitolo 4543 in conto competenza e in
conto residui; - c) Ministero delle finanze:
capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; - d) Ministero
di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592,
1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli
7004 e 7013 in conto residui; - e) Ministero
della difesa: capitolo 1112 in conto competenza
e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
residui; - f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed
in conto residui; - g) Ministero dell'interno:
capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587,
1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244,
4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli
4235, 7401 e 7402 in conto residui; - h)
Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124,
1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406,
3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli
7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082,
9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e
capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752,
8881, 8882 in conto competenza e in conto
residui; - i) Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in
conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553,
7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
- l) Ministero dei trasporti e della
navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e
capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; -
m) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021
in conto residui; - n) Ministero del commercio
con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto
competenza; - o) Ministero della sanità:
capitolo 4209 in conto competenza e capitolo
7010 in conto residui; - p) Ministero per i beni
culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in
conto competenza e capitolo 8301 in conto
residui; - q) Ministero dell'ambiente: capitoli
1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in
conto competenza e in conto residui; capitoli
1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli
1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304,
7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705,
7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501,
8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; - r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto competenza e in conto residui e
capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; - s)
Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541,
1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030,
2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302,
7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto
residui; - t) Ministero degli affari esteri:
capitoli 1116 e 1125 in conto competenza,
capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620
in conto competenza e in conto residui.
- Le
somme autorizzate ai sensi della legge 4
dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno
1994 possono esserlo nell'anno 1995.
- Le
somme non utilizzate entro i termini di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995.
- La
spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge
22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate
dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e
1379 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
- Per
i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio
dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995
le disposizioni di cui all'art. 36, primo e
terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni: - a) Ministero di grazia e
giustizia: capitolo 2501; - b) Ministero
dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
- Le
somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994 ed al capitolo 7640 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui dell'esercizio successivo, per
essere trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed
assoggettate a ripartizione secondo le medesime
modalità e procedure.
- Le
somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1994, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui
passivi da adottarsi con decreti del Ministro
del tesoro.
- Gli
stanziamenti iscritti in bilancio in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n.
388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9
gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine
dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo
nell'esercizio 1995.
- Le
somme iscritte in bilancio in conto competenza
ed in conto residui ai sensi dell'art. 127,
comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, non impegnate entro l'anno 1994, possono
esserlo nell'anno 1995.
- Le
somme iscritte in bilancio in conto competenza
sul capitolo 1098 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le
variazioni introdotte dalla legge 23 settembre
1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre
1994, possono esserlo nell'anno 1995.
- Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per
l'attuazione del presente decreto. Testo
risultante a seguito della conversione [L
27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 1, il
comma 1 è sostituito dal seguente: -<<1.
Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non
impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo: ----a) Presidenza del
Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166,
1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020,
2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039,
2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto
competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in
conto residui; ----b) Ministero del tesoro:
capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; ----c)
Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
3128, 3453 e 3846; ----d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e
2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013
in conto residui; ----e) Ministero della difesa:
capitoli 8002 e 8200 in conto residui; ----f)
Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui;
----g) Ministero dell'interno: capitoli 1502,
1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e
4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402
in conto residui; ----h) Ministero dei lavori
pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101,
4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501,
7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740,
7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650,
8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301,
9419 e 9421 in conto residui; ----i) Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto
competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in
conto residui; ----l) Ministero dei trasporti e
della navigazione: capitolo 1567 in conto
competenza; ----m) Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602
in conto competenza e in conto residui, e
capitolo 8021 in conto residui; ----n) Ministero
del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611
in conto competenza; ----o) Ministero della
sanità: capitolo 7010 in conto residui; ----p)
Ministero per i beni culturali e ambientali:
capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; ----q)
Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto
competenza e in conto residui; ----r) Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto
competenza e in conto residui; ----s) Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali:
capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573,
1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057,
7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in
conto competenza e in conto residui>>.
Art. 2. Disposizioni varie.
In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del
medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio
1996, relativamente alle disposizioni di cui agli
articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1º gennaio 1997,
relativamente alle disposizioni di cui agli articoli
4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni
del regolamento entrano in vigore il 1º novembre
1995. Testo risultante a seguito della conversione
[L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 2, il comma
2 è sostituito dal seguente: -<<2. L'entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo
regolamento, è differita al 1º gennaio 1996,
relativamente alle disposizioni di cui agli articoli
3, 8, 10 e 11, ed al 1º gennaio 1997, relativamente
alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13,
16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del
regolamento entrano in vigore il 1º novembre
1995>>.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Legge:
Modifiche al codice di procedura penale in tema
di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa.
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PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1995-08-08
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PUBBLICAZIONE
N°: 184 - DEL: 1995-08-08
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4
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Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata.
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PROVVEDIMENTO N°: 310 - DEL: 1995-07-26
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PUBBLICAZIONE N°: 174 - DEL: 1995-07-27
|
D.L. 26/07/1995 Num. 310
Decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 (in Gazz. Uff.,
27 luglio, n. 174). -- Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attività
economiche e favorire la ripresa delle attività
imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei
procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 1995; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri
delle finanze e per i beni culturali e ambientali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modifiche: --a) al comma
4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>; --b) al comma 18 le parole:
<<modificativi di quelli>> sono
sostituite dalle seguenti: <<modificative di
quelle>>; --c) alla tabella B le parole:
<<10.000 a m3>>, riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti:
<<10.000 a mq oltre all'importo previsto fino
a 750 m3>>; --d) al titolo della tabella D
sono soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>; alle lettere a), b) e c)
sono soppresse le parole:<<e degli oneri
concessori>>.
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e
d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il
versamento dell'importo fisso e della restante parte
dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni
edilizie da parte dei soggetti non residenti in
Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della
restante parte dell'oblazione sono fissati al 15
giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e
per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di
oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche mediante utilizzo di quota parte del gettito
eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire
6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e
1995, derivante dal pagamento delle oblazioni
previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto
del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei
propri bilanci le somme versate a titolo di oneri
concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in
un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le
somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il
10 per cento delle medesime per far fronte ai costi
di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per
cento quale anticipazione dei costi per interventi
di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti
somme sono vincolate a finanziare le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle
aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella
prevista al comma 3, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni locali
interessate, le stesse possono avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e
servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi
della legislazione sulle calamità naturali, è
esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono
formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dal presente decreto, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti
volontari, fermi restando i divieti previsti nei
commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º
marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista
dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni
riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al
comma 3.
Art. 3. Commissari ad acta.
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori
pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
su richiesta del sindaco, del comitato regionale di
controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8
giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto
competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina
un commissario ad acta per l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori di competenza del
sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive è possibile avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Art. 4. Norme in materia di pianificazione
urbanistica.
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
--<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali vigenti e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2.
All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente: --<<2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale, gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non
abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi,
alla scadenza del quale, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, diffida il consiglio ad
adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso
infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo
regionale di controllo ne dà comunicazione al
prefetto, che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti
degli organi delle comunità montane e delle aree
metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello
strumento urbanistico da parte della regione e, ove
prevista, della provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di
trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato,
dello stesso strumento urbanistico corredato della
necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il termine, che può essere interrotto una sola
volta per motivate ragioni, i piani si intendono
approvati. In caso di diniego di approvazione, il
termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di
comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1,
lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificata dal presente articolo, i
termini ivi previsti decorrono dal 1º gennaio 1995.
Art.. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.
1. A seguito del rilascio della concessione in
sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente
decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la
nullità sia stata dichiarata con sentenza passata
in giudicato e trascritta, può essere richiesta la
sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con
atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo
intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.
Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui al presente articolo è
decurtato l'importo eventualmente già versato per
la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli
atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio. Verificatosi il silenzio assenso
disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono
essere indicati, a pena di nullità, i seguenti
elementi costitutivi dello stesso: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha
provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria
nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali è consentito fare riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente articolo
concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui
ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28
febbraio 1985,n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, nonchèai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e
delle amministrazioni comunali.
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di
opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria
iniziativa o su istanza delle imprese interessate,
valuta le procedure di affidamento o di esecuzione
di opere di propria competenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto da
almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di
provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2.
La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale di sicurezza, i riflessi derivanti
all'amministrazione appaltante da provvedimenti
giurisdizionali che eventualmente hanno determinato
la sospensione dei lavori, la congruità degli
aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione
dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per
i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori
pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte
della commissione magistrati amministrativi,
contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la
presidenza, nonchè almeno un funzionario, con
qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli
centrali o periferici dell'Amministrazione dei
lavori pubblici o degli enti da essa controllati o
vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei
suddetti organi collegiali sono determinati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro. La relativa
spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici nella misura di lire 60 milioni per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per
l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le
ragioni della sospensione e formula al Ministro le
proposte conseguenti entro novanta giorni. 6.
Qualora la valutazione si concluda con esito
positivo, la procedura di affidamento o di
esecuzione deve essere ripresa e portata a
conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio
di valutazione di cui al presente articolo anche le
revoche di affidamenti intervenute a seguito di
norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
stata successivamente sospesa o che siano state
abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive
competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori
pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle procedure di affidamento e di
realizzazione di lavori di rispettiva competenza,
ove ricorrano le condizioni indicate nel presente
articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai
commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi relativi ad affidamenti ed
esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando
nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono
essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono
fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla
costituzione ed al funzionamento della commissione
di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i
provvedimenti di cui al presente articolo sono
estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali
ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
pubblici si intendono come di competenza
dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi
spettanti ai componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
apportate le modifiche ed integrazioni recate dal
presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le
parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori. Decorso tale termine,
qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine
del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6,
comma primo, dopo le parole: <<al direttore
dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a
qualsiasi titolo coinvolti nell'attività
edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma
quinto, è inserito il seguente: --<<Salva
l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di
ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese
dei responsabili delle opere abusive.>>. 5.
All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Quando la restituzione in
pristino non sia possibile o non consenta il
recupero dei valori tutelati, ferme restando le
sanzioni di cui al periodo precedente,
l'amministrazione competente impone il pagamento di
una indennità determinata con i criteri e le
modalità previste dalle citate leggi 1º giugno
1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6.
All'art. 15, comma primo, dopo la parola:
<<varianti>> sono inserite le seguenti:
<<non essenziali>>. 7. All'art. 18,
comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Fano eccezione le corti urbane,
purchè di pertinenza del fabbricato
originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: --<<Gli atti di cui
al secondo comma del presente articolo, ai quali non
sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una
sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante
atto redatto nella stessa forma del precedente, al
quale sia allegato un certificato contenente
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto
da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui
al secondo comma>>. 10. All'art. 23, dopo il
comma secondo è inserito il seguente: --<<Il
Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a
reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri ed alle specifiche
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: --<<Alle aree di pertinenza
dell'immobile sanato si applica la medesima
disciplina sulla sanatoria del bene
principale.>>. 12. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994,n. 724, al comma primo, il primo e
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le fattispecie previste
dall'art. 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, esso si intende reso in senso
favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994,n. 724, dopo il secondo comma è
inserito il seguente: --<<Il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e
delle falde idriche, è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, primo comma,
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si
applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto. 15. Gli atti di cui all'art.
1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono
obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle
previsioni degli strumenti urbanistici generali, con
priorità per le aree incluse, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei programmi
pluriennali di attuazione approvati e ancorchè
scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interessanti immobili residenziali,
l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire
915 miliardi per il 1995, si provvede mediante
utilizzo di parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
è sostituito dal seguente: --<<Art. 4
(Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). -- 1. Al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia l'ufficio
abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione
sulla conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della
documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta
all'autorità competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti
presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa
non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato. Il
regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 4. La concessione edilizia è
rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il
termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 5, l'interessato può
inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il
commissario ad acta non può richiedere il parere
della commissione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la
necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi
1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985,n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
subordinati alla denuncia di inizio dell'attività
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: --a)
opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo; --b) opere di demolizione,
reinterri e scavi, che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere; --c) occupazioni di
suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni
di merci a cielo libero; --d) opere di eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; --e)
mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza
opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la
regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dal comma 12 del presente articolo; --f) recinzioni,
muri di cinta e cancellate; --g) aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetrie;
--h) opere interne alle costruzioni che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
--i) impianti tecnologici al servizio di edifici o
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di
nuove disposizioni, a seguito della revisione o
installazione di impianti tecnologici; --l) varianti
a concessioni già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti
e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella concessione edilizia; --m)nparcheggi nel
sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle
opere di cui al comma 7 non è subordinata alla
corresponsione dei contributi di cui alla legge 28
gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui
all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato
l'obbligo del pagamento di tali contributi
nell'ipotesi di aumento del numero delle unità
immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9.
Nei casi di cui al comma 7, contestualmente
all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare
una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonchè dagli opportuni
elaborati progettuali che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli
effetti del comma 9 il progettista assume la
qualità di persona incaricata di un pubblico
servizio ai sensi della legge penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di
opere in assenza della o in difformità dalla
denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli
strumenti urbanistici adottati o approvati e dai
regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante
normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia,
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere stesse e
comunque in misura non inferiore a lire un milione.
In caso di denuncia di inizio di attività
effettuata quando le opere sono già in corso di
esecuzione la sanzione si applica nella misura
minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
--"Le regioni, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, con
proprie leggi dettano norme relative al mutamento
della destinazione d'uso degli immobili". 13.
Non sono soggette a concessione edilizia nè a
denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche
comunali. I relativi progetti dovranno peraltro
essere corredati da una relazione a firma di un
progettista abilitato che attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità
alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e
paesistiche. 14. Le norme di cui al presente
articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi
contenuti nel presente articolo in tema di
procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti
disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n.
457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2
dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma
2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122.>>.
Art. 9. Norme edilizie per le comunità
terapeutiche.
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
--<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro
intervento edificativo delle suddette comunità,
necessario per il reinserimento socio sanitario e
socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della
deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle
opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi
delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti
interventi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le
norme del presente comma si applicano anche alle
opere già realizzate, per le quali sia già stata
presentata una richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità
delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni: --a) che
il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse alle
finalità della comunità terapeutica sia almeno
cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è
immodificabile anche in deroga alle disposizioni
vigenti; --b) che lo statuto della comunità
terapeutica che attua l'intervento preveda
espressamente la totale assenza di finalità di
lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con
modalità residenziali. 4-quater. Qualora la
comunità terapeutica che attui l'intervento
edificativo abbia o intenda realizzare immobili per
una capacità ricettiva superiore alle duecento
unità, questa deve procedere a pena di decadenza
dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il
trattamento delle acque reflue provenienti dai
propri insediamenti residenziali.>>.
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 288 - DEL: 1995-07-13
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PUBBLICAZIONE N°: 167 - DEL: 1995-07-19
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D.L. 13/07/1995 Num. 288
Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288 (in Gazz. Uff.,
19 luglio, n. 167). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
--a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano
per obiettivo la messa a punto di efficaci
metodologie di verifica degli interventi anche a
distanza di tempo; --b) alla elaborazione e
realizzazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al
potenziamento dei servizi di istituto volti a
contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e
a stimolare la crescita di modelli comportamentali
antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta
dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione; --e) alla
formazione del personale nei settori di specifica
competenza; --f) alla realizzazione di programmi
organici e specifici di educazione alla salute
presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l'intero arco della carriera
scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali e le università
possono chiedere il finanziamento di progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonchè
di progetti finalizzati alla riduzione dei danni
correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. Al finanziamento dei progetti
accedono gli enti locali, le unità sanitarie
locali, le università e gli enti di cui al
successivo comma 4 che intendono attivare servizi
sperimentali di prevenzione e recupero sul
territorio finalizzati alla riduzione del danno, con
particolare riferimento ai centri di accoglienza a
bassa soglia ed alle unità di strada. Le
università possono chiedere il finanziamento di
progetti a decorrere dall'esercizio finanziario
1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione della entrata del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel
corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, al suddetto
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui
progetti sono stati ammessi a finanziamento sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
effettuato anticipazioni a valere sul proprio
bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio
stesso mediante l'emissione da parte del funzionario
delegato di un ordinativo diretto a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, pergli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: --a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; --b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel",
organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità.>>; --d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali alle unità sanitarie
locali, ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
--<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>
.
Articolo 7
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazioni d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato del
cinquanta per cento. 5. Restano ferme le
disposizioni limitative in materia di assunzioni
contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge
|
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Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
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PROVVEDIMENTO N°: 257 - DEL: 1995-06-28
|
PUBBLICAZIONE N°: 150 - DEL: 1995-06-29
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DL 28/06/1995 Num. 257
Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 (in Gazz.
Uff., 29 giugno, n. 150). -- Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative
in materia di ordinamenti finanziari e
contabili
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni concernenti il
differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio
dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati
capitoli del bilancio dello Stato per l'anno
1994, non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo: --a) Presidenza
del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141,
1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032,
2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274
e 7658 in conto competenza, capitoli 1204,
2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e
capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585,
7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592,
7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto
competenza e in conto residui; --b) Ministero
del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268,
5871 e 6879 in conto competenza e capitoli
7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in
conto competenza e in conto residui; --c)
Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
3128 e 3846; --d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e
2094 in conto competenza e capitoli 7004 e
7013 in conto residui; --e) Ministero della
difesa: capitolo 1112 in conto competenza e
capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
residui; --f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza
ed in conto residui; --g) Ministero
dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551,
1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240,
4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto
competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in
conto residui; --h) Ministero dei lavori
pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159,
1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501
in conto competenza, capitoli 7011, 7501,
7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735,
7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065,
9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747,
7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e
in conto residui; --i) Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitolo 1107 in conto
competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561,
7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; --l)
Ministero dei trasporti e della navigazione:
capitolo 1567 in conto competenza e capitoli
7764, 7765 e 7950 in conto residui; --m)
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021
in conto residui; --n) Ministero del commercio
con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto
competenza; --o) Ministero della sanità:
capitolo 4209 in conto competenza e capitolo
7010 in conto residui; --p) Ministero per i
beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in
conto residui; --q) Ministero dell'ambiente:
capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e
4635 in conto competenza e in conto residui;
capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto
competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104,
7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410,
7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708,
7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504,
8600, 8630 e 8650 in conto residui; --r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151
e 1256 in conto competenza e in conto residui
e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;
--s) Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533,
1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594,
1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,
7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto
competenza e in conto residui; --t) Ministero
degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in
conto competenza, capitolo 3583 in conto
residui e capitolo 4620 in conto competenza e
in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai
sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non
impegnate nell'anno 1994 possono esserlo
nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate
entro i termini di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello
stato di previsione del Ministero delle
finanze, possono essere impegnate fino al 31
dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata
dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre
1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e
1379 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non
impegnate nell'esercizio di competenza, sono
mantenute in bilancio per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. 5. Per i residui
dei sottoindicati capitoli di bilancio dello
Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni e
integrazioni: --a) Ministero di grazia e
giustizia: capitolo 2501; --b) Ministero
dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301,
7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e
7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640
dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il medesimo anno,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui
dell'esercizio successivo, per essere
trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art.
19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, ed assoggettate a ripartizione secondo le
medesime modalità e procedure. 7. Le somme
iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e
9005 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui
passivi da adottarsi con decreti del Ministro
del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in
bilancio in applicazione della legge 30
settembre 1993, n. 388, della legge 26
febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio
1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n.
19, non utilizzati al termine dell'esercizio
finanziario 1994, possono esserlo
nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in
bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e
dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro
l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
10. Le somme iscritte in bilancio in conto
competenza sul capitolo 1098 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1994, con le variazioni introdotte
dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non
impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono
esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio, anche nel
conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto.
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie
1. In sede di prima applicazione, nell'anno
1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è
autorizzato il rimborso all'Ente poste
italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della
medesima legge. Per la predetta finalità è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al
cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista
dall'art. 24, comma 1, del medesimo
regolamento, è differita al 30 agosto 1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata.
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PROVVEDIMENTO N°: 193 - DEL: 1995-05-26
|
PUBBLICAZIONE N°: 122 - DEL: 1995-05-27
|
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D.L. 26/05/1995 Num. 193
Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (in Gazz. Uff.,
27 maggio, n. 122). -- Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attività
economiche e favorire la ripresa delle attività
imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei
procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4,
quarto periodo, le parole: <<dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>; b) al comma 18 le parole:
<<modificativi di quelli>> sono
sostituite dalle seguenti: <<modificative di
quelle>>; c) alla tabella B le parole:
<<10.000 a mc>>, riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti:
<<l0.000 a mq oltre all'importo previsto fino
a 750 mc>>; d) al titolo della tabella D sono
soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>; alle lettere a), b) e c)
sono soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>>.
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e
dell'intervento nelle zone interessate
dall'abusivismo.
l. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il
versamento dell'importo fisso e della restante parte
dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni
edilizie da parte dei soggetti non residenti in
Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della
restante parte dell'oblazione sono fissati al 15
giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e
per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di
oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche mediante utilizzo di quota parte del gettito
eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire
6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e
1995, derivante dal pagamento delle oblazioni
previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto
del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei
propri bilanci le somme versate a titolo di oneri
concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in
un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le
somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il
10 per cento delle medesime per far fronte ai costi
di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per
cento quale anticipazione dei costi per interventi
di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti
somme sono vincolate a finanziare le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle
aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella
prevista al comma 3, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni locali
interessate, le stesse possono avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e
servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi
della legislazione sulle calamità naturali, è
esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono
formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dal presente decreto, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti
volontari, fermi restando i divieti previsti nei
commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º
marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista
dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni
riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al
comma 3.
Articolo 3
Art. 3. Commissari ad acta.
1. ln caso di inadempienze, il Ministro dei lavori
pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
su richiesta del sindaco, del comitato regionale di
controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8
giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto
competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina
un commissario ad acta per l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori di competenza del
sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive è possibile avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Articolo 4
Art. 4. Norme in materia di pianificazione
urbanistica.
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali vigenti e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2.
All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non
abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi,
alla scadenza del quale, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, diffida il consiglio ad
adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso
infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo
regionale di controllo ne dà comunicazione al
prefetto, che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti
degli organi delle comunità montane e delle aree
metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello
strumento urbanistico da parte della regione e, ove
prevista, della provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di
trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato,
dello stesso strumento urbanistico corredato della
necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il termine, che può essere interrotto una sola
volta per motivate ragioni, i piani si intendono
approvati. In caso di diniego di approvazione, il
termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di
comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1,
lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificata dal presente articolo, i
termini ivi previsti decorrono dai 1º gennaio 1995.
Articolo 5
Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.
1. A seguito del rilascio della concessione in
sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente
decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la
nullità sia stata dichiarata con sentenza passata
in giudicato e trascritta, può essere richiesta la
sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con
atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo
intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.
Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui al presente articolo è
decurtato l'importo eventualmente già versato per
la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli
atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio. Verificatosi il silenzio assenso
disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono
essere indicati, a pena di nullità, i seguenti
elementi costitutivi dello stesso: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha
provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria
nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali è consentito fare riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente articolo
concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui
ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e
delle amministrazioni comunali.
Articolo 6
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di
opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria
iniziativa o su istanza delle imprese interessate,
valuta le procedure di affidamento o di esecuzione
di opere di propria competenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto da
almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di
provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2.
La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi
derivanti all'amministrazione appaltante da
provvedimenti giurisdizionali che eventualmente
hanno determinato la sospensione dei lavori, la
congruità degli aspetti economici dell'affidamento
e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi
criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il
Ministro dei lavori pubblici nomina una o più
commissioni. Fanno parte della commissione
magistrati amministrativi, contabili o avvocati
dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè
almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a
dirigente, dei ruoli centrali o periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli
enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi
spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro. La relativa spesa è posta a carico del
capitolo 1115 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire
60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120
milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione
esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti entro novanta
giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con
esito positivo, la procedura di affidamento o di
esecuzione deve essere ripresa e portata a
conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio
di valutazione di cui al presente articolo anche le
revoche di affidamenti intervenute a seguito di
norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
stata successivamente sospesa o che siano state
abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive
competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori
pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle procedure di affidamento e di
realizzazione di lavori di rispettiva competenza,
ove ricorrano le condizioni indicate nel presente
articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai
commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi relativi ad affidamenti ed
esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando
nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono
essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono
fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla
costituzione ed al funzionamento della commissione
di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i
provvedimenti di cui al presente articolo sono
estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali
ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
pubblici si intendono come di competenza
dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi
spettanti ai componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Articolo 7
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
apportate le modifiche ed integrazioni recate dal
presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le
parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori. Decorso tale termine,
qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine
del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6,
comma primo, dopo le parole: <<al direttore
dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a
qualsiasi titolo coinvolti nell'attività
edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma
quinto, è inserito il seguente: <<Salva
l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di
ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese
dei responsabili delle opere abusive.>>. 5.
All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Quando la restituzione in
pristino non sia possibile o non consenta il
recupero dei valori tutelati, ferme restando le
sanzioni di cui al periodo precedente,
l'amministrazione competente impone il pagamento di
una indennità determinata con i criteri e le
modalità previste dalle citate leggi 1º giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>.
6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola:
<<varianti>> sono inserite le seguenti:
<<non essenziali>>. 7. All'art. 18,
comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Fanno eccezione le corti urbane,
purchè di pertinenza del fabbricato
originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: <<Gli atti di cui al
secondo comma del presente articolo, ai quali non
sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una
sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante
atto redatto nella stessa forma del precedente, al
quale sia allegato un certificato contenente
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto
da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui
al secondo comma.>>. 10. All'art. 23, dopo il
comma secondo è inserito il seguente: <<Il
Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a
reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri ed alle specifiche
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: <<Alle aree di pertinenza
dell'immobile sanato si applica la medesima
disciplina sulla sanatoria del bene
principale.>>. 12. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le fattispecie previste
dall'art. 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, esso si intende reso in senso
favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1934, n. 724, dopo il secondo comma è
inserito il seguente: <<Il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e
delle falde idriche, è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, primo comma,
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si
applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto.
Articolo 8
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia
urbanistico-edilizia.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono
obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle
previsioni degli strumenti urbanistici generali, con
priorità per le aree incluse, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei programmi
pluriennali di attuazione approvati e ancorchè
scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interessanti immobili residenziali,
l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire
915 miliardi per il 1995, si provvede mediante
utilizzo di parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
è sostituito dal seguente: <<Art. 4
(Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). -- 1. Al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia l'ufficio
abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione
sulla conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della
documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta
all'autorità competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti
presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa
non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato. Il
regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 4. La concessione edilizia è
rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il
termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 5, l'interessato può
inoltrare istanza al Presidente della Giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il
commissario ad acta non può richiedere il parere
della commissione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restanto la
necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi
1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono subordinati alla denuncia di inizio
dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c)
occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
ed esposizioni di merci a cielo libero; d) opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio; e) mutamento di destinazione d'uso
degli immobili senza opere a ciò preordinate nei
casi in cui esista la regolamentazione di cui
all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo; f) recinzioni, muri di cinta e
cancellate; g) aree destinate ad attività sportive
senza creazione di volumetrie; h) opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile; i) impianti tecnologici
al servizio di edifici o attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a
seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici; l) varianti a concessioni già
rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non
alterino sostanzialmente i prospetti e non violino
le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia; m) parcheggi nel sottosuolo
dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui
al comma 7 non è subordinata alla corresponsione
dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.
10. Con la legge regionale di cui all'art. 25,
ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
può peraltro essere disciplinato l'obbligo del
pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento
del numero delle unità immobiliari o di cambio di
destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7,
contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato
deve presentare una denuncia di inizio
dell'attività, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato,
nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il
progettista assume la qualità di persona incaricata
di un pubblico servizio ai sensi della legge penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11.
L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in
difformità dagli strumenti urbanistici adottati o
approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè
dalla restante normativa sullo svolgimento
dell'attività edilizia, comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non
inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di
inizio di attività effettuata quando le opere sono
già in corso di esecuzione la sanzione si applica
nella misura minima. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art.
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
sostituito dal seguente: "Le regioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 26
maggio 1995, n. 193, con proprie leggi dettano norme
relative al mutamento della destinazione d'uso degli
immobili.". 13. Non sono soggette a concessione
edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le
opere pubbliche comunali. I relativi progetti
dovranno peraltro essere corredati da una relazione
a firma di un progettista abilitato che attesti la
conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei
nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza
sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di
cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi comunali in materia di
procedimento. 15. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano le proprie
normazioni ai princìpi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate
le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122.>>.
Articolo 9
Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento
dell'ANAS.
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico istituito con decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma
8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica
selezione con procedura abbreviata fino a
venticinque unità con qualifica di dirigente
tecnico, fino a quindici unità con qualifica di
dirigente amministrativo, fino a venti unità con
qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci
unità con qualifica di funzionario amministrativo.
Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni
di cui al presente comma, con decreto del Ministro
del tesoro, possono essere apportate variazioni
compensative nel bilancio dell'ANAS. 3.
L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un
bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che
sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di
amministrazione al momento della sua istituzione
nella prima seduta utile successiva alla sua
costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente
nazionale per le strade in relazione all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti
altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre
1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS,
iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità
speciali e destinate a servizi e finalità di
istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e
pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale
amministrato, non possono essere sottratte alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi
che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice
civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di
pieno diritto e non determinano obbligo di
accantonamento da parte del terzo nè sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilità
intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i
sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti
esclusivamente sul conto corrente infruttifero di
tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato
6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
7. Le competenze relative alle funzioni
amministrative concernenti l'affidamento in
concessione per la realizzazione di infrastrutture
autostradali sono attribuite all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che assume la denominazione di
<<Direzione generale della viabilità e
mobilità urbana ed extraurbana>>. A tale
direzione generale, costituita da sessanta unità,
ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è
preposto un dirigente generale. Il quadro A della
tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato
di un posto nella qualifica di dirigente generale e
di un posto nella qualifica di dirigente
amministrativo; il quadro B della stessa tabella è
incrementato di due posti nella qualifica di
dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento
della suddetta direzione generale. La dotazione
organica per la nuova direzione generale è
individuata nell'ambito della dotazione complessiva
del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà
dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui
carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di
personale si provvede mediante procedure di
mobilità interna ed esterna.
Articolo 10
Art. 10. Norme edilizie per le comunità
terapeutiche.
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro
intervento edificativo delle suddette comunità,
necessario per il reinserimento socio sanitario e
socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della
deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle
opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi
delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti
interventi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le
norme del presente comma si applicano anche alle
opere già realizzate, per le quali sia già stata
presentata una richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità
delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che
il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse alle
finalità della comunità terapeutica sia almeno
cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è
immodificabile anche in deroga alle disposizioni
vigenti; b) che lo statuto della comunità
terapeutica che attua l'intervento preveda
espressamente la totale assenza di finalità di
lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con
modalità residenziali. 4-quater. Qualora la
comunità terapeutica che attui l'intervento
edificativo abbia o intenda realizzare immobili per
una capacità ricettiva superiore alle duecento
unità, questa deve procedere a pena di decadenza
dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il
trattamento delle acque reflue provenienti dai
propri insediamenti residenziali.>>.
Articolo 11
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (1).
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PROVVEDIMENTO N°: 181 - DEL: 1995-05-19
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PUBBLICAZIONE N°: 116 - DEL: 1995-05-20
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DL 19/05/1995 Num. 181
Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181 (in Gazz. Uff.,
20 maggio, n. 116). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(1).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e della alcooldipendenza
correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del
territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con
la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative e i privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di
cui all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico delle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri concernenti il Fondo nazionale
d'intervento per la lotta alla droga relative
all'esercizio finanziario 1993, erroneamente
riversate ai capitali 3687 e 3690 dello stato di
previsione delle entrate del bilancio dello Stato
nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel
corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, al suddetto
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui
progetti sono stati ammessi a finanziamento sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
effettuato anticipazioni a valere sul proprio
bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio
stesso mediante l'emissione da parte del funzionario
delegato di un ordinativo diretto a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del presente decreto, la commissione è integrata da
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia,
delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. 3. La
commissione esamina i progetti alla luce dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle
attività volti a realizzare un sistema integrato di
servizi e, per quanto riguarda la formazione
professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai
progetti fondati su un'analisi del mercato del
lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie
per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo
reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei
finanziamenti provvede, con proprio decreto, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, sulla base dei criteri
predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
al numero degli abitanti, al numero di posti
residenziali e semiresidenziali, delle sedi
operative e dei programmi attivati, le somme da
destinare al finanziamento di enti, organizzazioni
di volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25 per cento della disponibilità del Fondo. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale che
dispone la ripartizione delle somme. In caso di
inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario
le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione che evidenzi le necessità del territorio,
i finanziamenti concessi e l'efficacia degli
interventi realizzati. Il Ministro per la funzione e
la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, formula proposte alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per
l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da
recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino
al trasferimento alle regioni delle somme da
destinare al finanziamento di enti, organizzazioni
di volontariato, cooperative e privati, previsto
all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo
per la verifica sul territorio degli interventi nel
settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie
verifiche a campione sullo stato di attuazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche su
richiesta dalla commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il nucleo può altresì compiere verifiche su
richiesta di altre amministrazioni dello Stato,
relativamente ad interventi di competenza
dell'amministrazione richiedente attinenti le
problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo
è composto da quindici esperti, di cui nove in
rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata
esperienza nei settori di attività del nucleo, due
rappresentanti delle regioni e quattro esperti
particolarmente competenti nel settore della
prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal
terzo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. Il nucleo è
coordinato, a turni annuali, da un componente
designato dal Ministro della famiglia e la
solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente e tutte le
amministrazioni ed enti, pubblici e privati
destinari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire
la massima collaborazione. é escluso per due anni
da qualsiasi finanziamento l'ente o
l'amministrazione che rifiuti la propria
collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I
componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso
quello in rappresentanza della Amministrazione della
pubblica istruzione, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri interessati, e sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del
nucleo operativo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ovvero collocati in posizione di comando presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri se
appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è
valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni
1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal
1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro
del tesoro provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è
aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di uno <<sportello
per il cittadino>> per informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione,
del recupero e della riabilitazione.>>; d) al
comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato di un
terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative
in materia di assunzioni contenute nella legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Ministeriale:
Termini e modalità di presentazione delle
domande di finanziamento di progetti a valere sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e
1995.
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-05-05
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PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1995-06-06
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D.M. 05/05/1995
Decreto Ministeriale 5 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 6
giugno, n. 130). -- Termini e modalità di
presentazione delle domande di finanziamento di
progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
degli anni 1994 e 1995.
Preambolo
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale: Visto il testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e
sostanze-psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Decreta:
Articolo 1
Art. 1. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, i Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ed il Dipartimento
per gli affari sociali possono chiedere il
finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono
conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e
valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la
messa a punto di efficaci metodologie di verifica
degli interventi anche a distanza di tempo; --b)
alla elaborazione e realizzazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione
europea; --c) al potenziamento dei servizi di
istituto volti a contrastare la diffusione delle
tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno,
per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
--d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; --e) alla formazione del
personale nei settori di specifica competenza; --f)
alla realizzazione di programmi organici e specifici
di educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti.
Articolo 2
Art. 2. Termine e modalità per la presentazione
delle domande.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
contro la droga>>, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema A allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 15 luglio l995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. 2. Alle singole domande,
firmate dal dirigente generale competente ed
inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro,
deve essere allegata la seguente documentazione:
--a) progetto di cui si chiede il finanziamento,
comprensivo di dettagliate analisi dei costi; --b)
relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei
progetti ammessi al finanziamento negli anni
precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'Amministrazione richiedente.
Articolo 3
Art. 3. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il
finanziamento di progetti o di attività di
formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria
alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti
di formazione di operatori per l'elaborazione di
sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono
presentare richieste di finanziamento anche per la
realizzazione di sistemi di verifica, anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia
degli interventi sul territorio.
Articolo 4
Art. 4. Termine e modalità di presentazione della
domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema B allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 31 luglio 1995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. 2. Alle singole domande,
firmate dal Presidente della Giunta regionale o
dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata
la seguente documentazione: --a) delibera, in
originale o in copia conforme all'originale,
adottata dal competente organo della regione. Essa
deve indicare con chiarezza se il progetto sarà
gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se
sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo
caso devono risultare i criteri e le procedure
seguiti per la scelta e la motivazione
dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la
responsabilità dell'ente richiedente in merito alla
verifica dei requisiti di legge e della capacità
finanziaria e professionale dell'affidatario,
nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non
abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il
finanziamento, comprensivo di analisi dei costi;
--c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa
dei progetti ammessi al finanziamento negli anni
precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia alla regione richiedente.
Articolo 5
Art. 5. Progetti di prevenzione e di recupero.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono chiedere il finanziamento
di progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalla tossicodipendenza e della
alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base
di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e
analizzati, con la previsione di una o più fasi di
verifica e valutazione anche a distanza, degli
effetti degli interventi attivati. 2. I progetti,
che debbono comunque essere predisposti a norma del
successivo art. 10, non debbono consistere
nell'attivazione di iniziative generiche o
episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che
tenga conto delle esigenze del territorio, anche con
riferimento alla riduzione del danno, che possa
garantire continuità nel tempo, con indicazione
chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e
dei risultati attesi e delle relative modalità di
verifica.
Articolo 6
Art. 6. Termine e modalità di presentazione della
domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema C allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 31 agosto 1995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. Una copia della sola
domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve
essere inviata, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 113 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al competente organo della regione. 2. Alle singole
domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente
richiedente, deve essere allegata la seguente
documentazione: --a) la delibera, in originale o in
copia autenticata, adottata dal competente organo
dell'ente locale o della unità sanitaria locale.
Essa deve indicare con chiarezza se il progetto
sarà gestito direttamente dall'ente richiedente
ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale
ultimo caso dovranno risultare i criteri e le
procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento.
Restano ferme la competenza e la responsabilità
dell'ente richiedente in merito alla verifica dei
requisiti di legge e della capacità finanziaria e
professionale dell'affidatario, nonchè
all'accertamento che l'ente affidatario non abbia
ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il
finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi
dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione
e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento
negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 7
Art. 7. Progetti di prevenzione, recupero e
reinserimento lavorativo.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con la unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
2. Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
Articolo 8
Art. 8. Termine e modalità di presentazione delle
domande.
1. Le domande di finanziamento al <<Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga>>,
redatte in quadruplice copia in conformità allo
schema D allegato al presente decreto, devono essere
inoltrate al comune territorialmente competente
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18,
entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la
data deve risultare dal timbro postale ovvero dal
protocollo del giorno di consegna. Il comune
competente è quello nel cui ambito territoriale ha
sede la specifica sede operativa dell'ente
richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare
nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda
deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco
trasmette le domande, attestando il rispetto del
termine di cui al comma 1, entro il successivo 15
agosto alle prefetture allegando il motivato parere
del competente organo comunale. La prefettura,
controllata la completezza della documentazione,
trattiene una copia della domanda e relativa
documentazione ai fini delle competenze previste
dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande
entro il successivo 31 agosto al <<Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga>>,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 -
00187 Roma, allegando una breve nota informativa
sulla specifica situazione riguardante il fenomeno
della tossicodipendenza e le relative iniziative di
recupero e reinserimento già in atto sul
territorio. 3. In caso di ritardo nella
presentazione al comune competente ai sensi del
comma 1, nonchè di mancanza anche di parte della
documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il
responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 9
Art. 9. Documentazione.
1. Alle singole domande, sottoscritte dal
rappresentante legale, dovrà essere allegata la
seguente documentazione: --a) progetto o progetti di
cui si chiede il finanziamento, con dettagliate
analisi dei costi; --b) atto costitutivo e statuto
da cui risulti il rappresentante legale dell'ente;
--c) dichiarazione sostitutiva da parte del
rappresentante legale di non aver subito condanne e
di non avere in corso procedimenti penali ovvero
dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le
condanne riportate e i procedimenti pendenti; --d)
breve relazione sull'attività svolta e sui
risultati raggiunti; --e) relazione sullo stato di
attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al
finanziamento negli anni precedenti; --f) bilancio
consuntivo dell'anno precedente e bilancio
preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve
risultare con chiarezza: ----1) l'entità dei
contributi ricevuti a titolo di donazione; ----2)
l'entità dei contributi di enti locali e altri enti
pubblici; ----3) l'entità delle rette eventualmente
pagate dalle famiglie e dagli utenti; ----4) l'entita
dei ricavi di attività svolte. Ove nel bilancio non
siano specificate singole voci, alla domanda è
allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente richiedente; --g)
documentazione dell'avvenuta iscrizione o della
temporanea registrazione all'albo o registro
regionale. Per le cooperative sociali,
documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo
regionale delle cooperative sociali ovvero al
registro prefettizio delle cooperative, sezione
cooperazione sociale; --h) copia della eventuale
convenzione con la regione o con l'unità sanitaria
locale; --i) dichiarazione dalla quale risulti se lo
stesso progetto sia già stato finanziato con
contributi pubblici o se comunque sia stata
inoltrata domanda di finanziamento indicando, in
caso affermativo, la denominazione del progetto,
l'ente erogante il finanziamento e l'importo del
finanziamento. 2. In caso di ente, organizzazione di
volontariato o cooperativa articolati in più sedi
operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal
responsabile della sede operativa richiedente il
finanziamento. Alla documentazione di cui al comma
1, lettere dalla a) alla i), che si intende riferita
alla sede operativa o al responsabile della sede
stessa, va aggiunta l'attestazione del legale
rappresentante dell'ente indicante il responsabile
della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati che svolgono
attività di recupero e che inoltrino domanda di
finaziamento devono inviare, unitamente alla
domanda, una documentazione esauriente e sintetica
delle metodologie di recupero e delle metodologie di
reinserimento adottate nella loro attività
ordinaria.
Articolo 10
Art. 10. Elaborazione informatica delle domande
ammissibili.
1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di
cui al presente decreto viene effettuata dal
Dipartimento per gli affari sociali con
l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine
il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la
cui domanda è stata ritenuta ammissibile le
caratteristiche del supporto su cui i richiedenti
stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare
i dati e le informazioni, già contenuti nella
domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini
perentori entro i quali il supporto deve essere
inoltrato. In caso di mancato a ritardato inoltro il
responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità
della domanda, dandone notizia al richiedente.
Articolo 11
Art. 11. Linee-guida per l'elaborazione dei
progetti.
1. Tutti i progetti dei quali si chiede il
finanziamento devono indicare con chiarezza: --a)
gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate
sul territorio nel quale il progetto deve avere
attuazione o, per i progetti delle amministrazioni
aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in
relazione alle esigenze che ci si propone di
soddisfare; --b) se il progetto è nuovo, ovvero se
si pone in continuità con progetti già attuati o
in via di attuazione, ovvero se si pone come
completamento di progetti in corso di attuazione;
--c) i tempi di realizzazione del progetto, con
indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi;
--d) l'indicazione dei soggetti -- amministrazioni,
servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati
-- con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione
del progetto; --e) descrizione analitica delle
metodologie per il raggiungimento degli obiettivi;
--f) tipologia del personale impegnato nel progetto
-- dipendente, volontario, consulente,
professionista, artigiano o altro -- e relativa
qualificazione professionale; --g) nel caso il
progetto comprenda l'acquisto di beni mobili occorre
allegare i preventivi e indicare le ragioni che
rendono necessari gli acquisti, quali il
deterioramento dei beni in dotazione, l'aumento
degli ospiti, altri fatti; --h) modalità di
verifica del raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali e di controllo della gestione.
Articolo 12
Art. 12. Esercizi finanziari 1994 e 1995.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il
Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995
sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario
1995, su presentazione di progetti relativi,
congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni
finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 2. Ove siano
presentati più progetti relativi ai diversi
esercizi finanziari, nella domanda deve essere
chiaramente ed analiticamente indicato l'importo
gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello
gravante sull'esercizio finanziario 1995.
Allegato 1
(Sono omessi gli schemi allegati).
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5
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Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
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PROVVEDIMENTO N°: 141 - DEL: 1995-04-29
|
PUBBLICAZIONE N°: 99 - DEL: 1995-04-29
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DL 29/04/1995 Num. 141
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 (in Gazz. Uff.,
29 aprile, n. 99). -- Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti il differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno
successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 1141, 1142 (1), 1166, 1167, 1168,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057,
2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e
7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300,
7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571,
7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589,
7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in
conto competenza e in conto residui; b) Ministero
del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e
6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in
conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e
in conto residui; c) Ministero delle finanze:
capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d) Ministero di
grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089
e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in
conto residui; e) Ministero della difesa: capitolo
1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002
e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in
conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli
1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157,
3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292
in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in
conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici:
capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002,
2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza,
capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542,
7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422,
8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065,
9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui
e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881,
8882 in conto competenza e in conto residui; i)
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza
e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043
e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti
e della navigazione: capitolo 1567 in conto
competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto
residui; m) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in
conto residui; n) Ministero del commercio con
l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto
competenza e capitolo 7010 in conto residui; p)
Ministero per i beni culturali e ambientali:
capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo
8301 in conto residui; q) Ministero dell'ambiente:
capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635
in conto competenza e in conto residui; capitoli
1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli
1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304,
7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705,
7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501,
8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto competenza e in conto residui e
capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto compenza e in conto residui e capitoli
1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli
1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580,
1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200,
7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto
competenza e in conto residui; t) Ministero degli
affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto
competenza, capitolo 3583 in conto residui e
capitolo 4620 in conto competenza e in conto
residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della
legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate
nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le
somme non utilizzate entro i termini di cui all'art.
8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa
autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22
dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della
presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza, sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati
capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al
3 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36,
primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni: a) Ministero di grazia e giustizia:
capitolo 2501; b) Ministero dell'ambiente: capitoli
7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704,
7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo
7893 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto
dei residui dell'esercizio successivo, per essere
trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a
ripartizione secondo le medesime modalità e
procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532,
per la parte relativa alla cooperazione allo
sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da
adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8.
Gli stanziamenti iscritti in bilancio in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388,
della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6
febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, non utilizzate al termine dell'esercizio
finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio
1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto
competenza ed in conto residui ai sensi dell'art.
127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo
nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in
conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23
settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31
dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto. (1)[Così rettificato in Gazz.
Uff., 2 maggio, n. 100 ]
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del
medesimo regolamento, è differita al 30 giugno
1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la Conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 82 - DEL: 1995-03-17
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PUBBLICAZIONE N°: 66 - DEL: 1995-04-20
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DL
17/03/1995 Num. 82
Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82 (in Gazz. Uff.,
20 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
--a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano
per obiettivo la messa a punto di efficaci
metodologie di verifica degli interventi anche a
distanza di tempo; --b) alla elaborazione e
realizzazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al
potenziamento dei servizi di istituto volti a
contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e
a stimolare la crescita di modelli comportamentali
antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta
dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione; --e) alla
formazione del personale nei settori di specifica
competenza; --f) alla realizzazione dei programmi
organici e specifici di educazione alla salute
presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l'intero arco della carriera
scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono chiedere
il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e
della alcooldipendenza correlata, da realizzare
sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente
rilevati e analizzati, con la previsione di una o
più fasi di verifica e valutazione, anche a
distanza, degli effetti degli interventi attivati.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100,
comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:<<, nonchè della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, una relazione
annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti
per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli
specifici risultati conseguiti. 9. La relazione
annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, deve
contenere una dettagliata analisi delle attività
relative all'erogazione dei contributi indicati nel
presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del presente decreto, la commissione è integrata da
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia,
delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. 3. La
commissione esamina i progetti alla luce dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle
attività volti a realizzare un sistema integrato di
servizi e, per quanto riguarda la formazione
professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai
progetti fondati su un'analisi del mercato del
lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie
per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo
reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei
finanziamenti provvede, con proprio decreto, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, sulla base dei criteri
predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
al numero degli abitanti, al numero di posti
residenziali e semiresidenziali delle sedi operative
e dei programmi attivati, le somme da destinare al
finanziamento di enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le
regioni provvedono ed erogare i finanziamenti nel
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale che
dispone la ripartizione delle somme. In caso di
inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario
le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione che evidenzi le necessità del territorio,
i finanziamenti concessi e l'efficacia degli
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