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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le Leggi sulla Droga

1995

Decreto Ministeriale:

Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20

PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03

 

D.M. 20/12/1995

 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff., 3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

 

 

Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29

PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04

 

D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]


Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. [testo ELENCO] [parte 2 di 2]


Preambolo

 
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività. Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità, per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l'infermità permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità. Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato alla successiva leva e non può essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione. Per i provvedimenti di <<rivedibilità>> e di <<temporanea non idoneità>>, connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalità medico-legale. Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare. Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale. I Consigli di leva possono riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente. Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).


Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La mucoviscidosi.


Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilità temporanea.


 Art. 4. I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d) Le connettiviti sistematiche.


Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.


Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità. b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

 
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia. b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.


Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose. b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 17. a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
 
Art. 20. Le ernie viscerali.


Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere


Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.


Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
 
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 32. Il disturbo organico di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 33. I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 37. I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 38. Le gravi discromatopsie.

 
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

 
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

 
Art. 43. L'emeralopia.

 
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano. c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le anisometropie in cui la differenza fra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

 
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\


Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di almeno due archi vertebali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; b) discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite: flogistico-degerenative, quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.
 
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

 
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un alluce; c) due dita di un piede.

 
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'


Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare. In tutti i casi dopo osservazione.

 

 

Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25

PUBBLICAZIONE N°: 276 - DEL: 1995-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18

PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18

 

DL 18/11/1995 Num. 487


Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. 4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguente: <<31 marzo>>.

 
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995

Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 1995

 

 

 

Decreto Legge:

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18

PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18

DL 18/09/1995 Num. 383


Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato |P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei pochi istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 359 - DEL: 1995-08-28

PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1995-08-29

 

D.L. 28/08/1995 Num. 359


Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 201). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.

  1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: - a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594,7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; - b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; - c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; - d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; - e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; - f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; - g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; - h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; - i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; - l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; - m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; - n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; - o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; - p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui; - q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; - r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; - s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; - t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.
  2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
  3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.
  4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: - a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; - b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
  6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.
  7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
  9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Testo risultante a seguito della conversione [L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: -<<1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: ----a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; ----b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; ----c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; ----d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; ----e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; ----f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; ----g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; ----h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; ----i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; ----l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza; ----m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; ----n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; ----o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; ----p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; ----q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; ----r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui; ----s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui>>.

 
Art. 2. Disposizioni varie.

In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1º gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1º novembre 1995. Testo risultante a seguito della conversione [L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: -<<2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1º gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1º novembre 1995>>.


Art. 3. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Legge:
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1995-08-08

PUBBLICAZIONE N°: 184 - DEL: 1995-08-08

 

4

Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

PROVVEDIMENTO N°: 310 - DEL: 1995-07-26

PUBBLICAZIONE N°: 174 - DEL: 1995-07-27

D.L. 26/07/1995 Num. 310


Decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 174). -- Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: --a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda>>; --b) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>; --c) alla tabella B le parole: <<10.000 a m3>>, riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3>>; --d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole:<<e degli oneri concessori>>.

 
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.


1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

 
Art. 3. Commissari ad acta.

 
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 
Art. 4. Norme in materia di pianificazione urbanistica.

 
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: --<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2. All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: --<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale, gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1º gennaio 1995.

 

Art.. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.

 
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985,n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchèai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

 
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

 
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

 
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

 
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6, comma primo, dopo le parole: <<al direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: --<<Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.>>. 5. All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1º giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>> sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>. 7. All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Fano eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma>>. 10. All'art. 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: --<<Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.>>. 12. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: --<<Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto. 15. Gli atti di cui all'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti.

 
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: --<<Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato. 7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985,n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: --a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; --b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; --c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero; --d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; --e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo; --f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; --g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; --h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; --i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; --l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; --m)nparcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: --"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili". 13. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.>>.

 

 


Art. 9. Norme edilizie per le comunità terapeutiche.

 
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi: --<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: --a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; --b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali. 4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.>>.

 
Art. 10. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 288 - DEL: 1995-07-13

PUBBLICAZIONE N°: 167 - DEL: 1995-07-19

D.L. 13/07/1995 Num. 288


Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 167). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Articolo 2

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, pergli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Articolo 3

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Articolo 4

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Articolo 5

 
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: --a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: ----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; --b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; --d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Articolo 6

 
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali alle unità sanitarie locali, ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>

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Articolo 7

 
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazioni d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Articolo 8

 
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Articolo 9

 
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 257 - DEL: 1995-06-28

PUBBLICAZIONE N°: 150 - DEL: 1995-06-29

DL 28/06/1995 Num. 257


Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 (in Gazz. Uff., 29 giugno, n. 150). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: --a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; --b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; --c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; --d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; --e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; --f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; --g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; --h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; --i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; --l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; --m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; --n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; --o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; --p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in conto residui; --q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; --r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; --s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; --t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: --a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; --b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 
Articolo 2

 
Art. 2. Disposizioni varie

 
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 agosto 1995.

 
Articolo 3

 
Art. 3. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

PROVVEDIMENTO N°: 193 - DEL: 1995-05-26

PUBBLICAZIONE N°: 122 - DEL: 1995-05-27

D.L. 26/05/1995 Num. 193

 
Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). -- Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Preambolo

 
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda>>; b) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>; c) alla tabella B le parole: <<10.000 a mc>>, riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<l0.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mc>>; d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>.

 
Articolo 2

 
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e dell'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.

 
l. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

 
Articolo 3

 
Art. 3. Commissari ad acta.

 
1. ln caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 
Articolo 4

 
Art. 4. Norme in materia di pianificazione urbanistica.

 
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2. All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dai 1º gennaio 1995.

 
Articolo 5

 
Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.

 
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.


Articolo 6

 
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.


Articolo 7

 
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6, comma primo, dopo le parole: <<al direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: <<Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.>>. 5. All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>> sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>. 7. All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.>>. 10. All'art. 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: <<Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.>>. 12. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1934, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: <<Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

 
Articolo 8

 
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato. 7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restanto la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero; d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo; f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: "Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.". 13. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.>>.

 
Articolo 9

 
Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS.

 
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. 3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato 6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 7. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di <<Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana>>. A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. Il quadro A della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo; il quadro B della stessa tabella è incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna.

 

 


Articolo 10

 
Art. 10. Norme edilizie per le comunità terapeutiche.

 
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi: <<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali. 4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.>>.

 
Articolo 11

 
Art. 11. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1).

PROVVEDIMENTO N°: 181 - DEL: 1995-05-19

PUBBLICAZIONE N°: 116 - DEL: 1995-05-20

DL 19/05/1995 Num. 181
Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico delle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga relative all'esercizio finanziario 1993, erroneamente riversate ai capitali 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento della disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la funzione e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta dalla commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro della famiglia e la solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati destinari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. é escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno <<sportello per il cittadino>> per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Ministeriale:
Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-05-05

PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1995-06-06

D.M. 05/05/1995


Decreto Ministeriale 5 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 6 giugno, n. 130). -- Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.
Preambolo
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze-psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Decreta:
Articolo 1
Art. 1. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Dipartimento per gli affari sociali possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.
Articolo 2
Art. 2. Termine e modalità per la presentazione delle domande.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta contro la droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema A allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 15 luglio l995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente ed inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliate analisi dei costi; --b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'Amministrazione richiedente.
Articolo 3
Art. 3. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. 2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono presentare richieste di finanziamento anche per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 4
Art. 4. Termine e modalità di presentazione della domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema B allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso devono risultare i criteri e le procedure seguiti per la scelta e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di analisi dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia alla regione richiedente.
Articolo 5
Art. 5. Progetti di prevenzione e di recupero.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 2. I progetti, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 10, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che tenga conto delle esigenze del territorio, anche con riferimento alla riduzione del danno, che possa garantire continuità nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.
Articolo 6
Art. 6. Termine e modalità di presentazione della domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema C allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 agosto 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve essere inviata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al competente organo della regione. 2. Alle singole domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) la delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'ente locale o della unità sanitaria locale. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso dovranno risultare i criteri e le procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 7
Art. 7. Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. 2. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
Articolo 8
Art. 8. Termine e modalità di presentazione delle domande.
1. Le domande di finanziamento al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, redatte in quadruplice copia in conformità allo schema D allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la specifica sede operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco trasmette le domande, attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 15 agosto alle prefetture allegando il motivato parere del competente organo comunale. La prefettura, controllata la completezza della documentazione, trattiene una copia della domanda e relativa documentazione ai fini delle competenze previste dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande entro il successivo 31 agosto al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, allegando una breve nota informativa sulla specifica situazione riguardante il fenomeno della tossicodipendenza e le relative iniziative di recupero e reinserimento già in atto sul territorio. 3. In caso di ritardo nella presentazione al comune competente ai sensi del comma 1, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 9
Art. 9. Documentazione.
1. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione: --a) progetto o progetti di cui si chiede il finanziamento, con dettagliate analisi dei costi; --b) atto costitutivo e statuto da cui risulti il rappresentante legale dell'ente; --c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le condanne riportate e i procedimenti pendenti; --d) breve relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; --e) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al finanziamento negli anni precedenti; --f) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve risultare con chiarezza: ----1) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione; ----2) l'entità dei contributi di enti locali e altri enti pubblici; ----3) l'entità delle rette eventualmente pagate dalle famiglie e dagli utenti; ----4) l'entita dei ricavi di attività svolte. Ove nel bilancio non siano specificate singole voci, alla domanda è allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente; --g) documentazione dell'avvenuta iscrizione o della temporanea registrazione all'albo o registro regionale. Per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale; --h) copia della eventuale convenzione con la regione o con l'unità sanitaria locale; --i) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo del finanziamento. 2. In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente il finanziamento. Alla documentazione di cui al comma 1, lettere dalla a) alla i), che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta l'attestazione del legale rappresentante dell'ente indicante il responsabile della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che svolgono attività di recupero e che inoltrino domanda di finaziamento devono inviare, unitamente alla domanda, una documentazione esauriente e sintetica delle metodologie di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.
Articolo 10
Art. 10. Elaborazione informatica delle domande ammissibili.
1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui al presente decreto viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali con l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la cui domanda è stata ritenuta ammissibile le caratteristiche del supporto su cui i richiedenti stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare i dati e le informazioni, già contenuti nella domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini perentori entro i quali il supporto deve essere inoltrato. In caso di mancato a ritardato inoltro il responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità della domanda, dandone notizia al richiedente.
Articolo 11
Art. 11. Linee-guida per l'elaborazione dei progetti.
1. Tutti i progetti dei quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza: --a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione o, per i progetti delle amministrazioni aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze che ci si propone di soddisfare; --b) se il progetto è nuovo, ovvero se si pone in continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero se si pone come completamento di progetti in corso di attuazione; --c) i tempi di realizzazione del progetto, con indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi; --d) l'indicazione dei soggetti -- amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati -- con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione del progetto; --e) descrizione analitica delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi; --f) tipologia del personale impegnato nel progetto -- dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro -- e relativa qualificazione professionale; --g) nel caso il progetto comprenda l'acquisto di beni mobili occorre allegare i preventivi e indicare le ragioni che rendono necessari gli acquisti, quali il deterioramento dei beni in dotazione, l'aumento degli ospiti, altri fatti; --h) modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.
Articolo 12
Art. 12. Esercizi finanziari 1994 e 1995.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 2. Ove siano presentati più progetti relativi ai diversi esercizi finanziari, nella domanda deve essere chiaramente ed analiticamente indicato l'importo gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello gravante sull'esercizio finanziario 1995.
Allegato 1
(Sono omessi gli schemi allegati).

 

5

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 141 - DEL: 1995-04-29

PUBBLICAZIONE N°: 99 - DEL: 1995-04-29

DL 29/04/1995 Num. 141
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 (in Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1142 (1), 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui; q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto compenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 3 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. (1)[Così rettificato in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 100 ]
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la Conversione in legge.

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 82 - DEL: 1995-03-17

PUBBLICAZIONE N°: 66 - DEL: 1995-04-20

DL 17/03/1995 Num. 82


Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione dei programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ed erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli