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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Il Ministero dell’Istruzione conferma le deroghe per il sostegno anche per l’a.s.2003/04 ed attende il decreto del presidente del consiglio dei ministri per i nuovi criteri di certificazione dell’handicap


A) Attesa per applicare i nuovi criteri di certificazione dell’handicap
Con qualche ritardo rispetto all’anno scorso, il Ministero dell’Istruzione ha diramato ai Direttori scolastici regionali la C.M. n. 27 del 7 Marzo 2003 concernente gli organici di diritto, anche per il sostegno, per l’a.s. 2003/04.
Questo ritardo ha indotto qualche Direzione scolastica regionale ad anticipare i nuovi criteri di certificazione dell’handicap, riducendo così il loro numero e quindi il numero dei posti di sostegno.
La Circolare fa chiarezza su questo fondamentale aspetto, precisando che le segnalazioni dei Dirigenti scolastici ai Direttori regionali potranno effettuarsi solo dopo la data di emanazione della stessa circolare, cioè il 7 Marzo (e non prima) e che per i posti di sostegno, (e quindi anche per modificare i criteri di certificazione dell’handicap) occorre ancora attendere nuove indicazioni ministeriali, conseguenti ovviamente alla emanazione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Data la delicatezza della materia, è bene riportare il testo della Circolare su questi punti determinanti:

Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico 2003/2004 si rende necessario che questi Uffici provvedano con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico”
“Perchè le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale”
“Per i posti di sostegno, l’organico di diritto è stato determinato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/97, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.
Al riguardo, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell’integrazione scolastica, “gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva”.
La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”, affida l’individuazione e la certificazione dell’handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.
In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.”


I brani citati non lasciano alcun dubbio sull’illegittimità di anticipata applicazione dei nuovi criteri di accertamento dell’handicap, che, ove realizzata, va per ora revocata e sostituita coi criteri usati negli anni precedenti.

B) Formazione delle classi
La Circolare e la bozza del decreto allegato si occupano pure della formazione delle prime classi come segue:
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente “per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola.”
Dal momento che la C.M. e la bozza di decreto richiamano espressamente il D.M. n. 141/99 circa il numero massimo di alunni per la formazione delle prime classi ove sono iscritti alunni con handicap (massimo 25 alunni con un compagno con handicap; massimo 20 alunni con più di un compagno con handicap, possibilmente non più di 2 per esigenze di qualità dell’integrazione scolastica), è necessario tener presente che questa redistribuzione non può superare i limiti massimi indicati, pena l’illegittimità del provvedimento, che potrà quindi essere impugnato al TAR dai genitori e dalle associazioni di appartenenza.

C) Situazioni di fatto
Per quanto riguarda l’adeguamento delle situazioni di fatto successive alla formulazione attuale degli organici di diritto e per le richieste di sdoppiamnenti e di deroghe quindi sino al 31 Luglio, così si esprime la circolare:
“Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/98.”
Questo brano chiarisce ulteriormente che i Dirigenti scolastici possono, entro il 10 Luglio, chiedere al Direttore scolastico regionale l’aumento delle classi, ad es. per rispettare i limiti numerici del D.M. n. 141/99 (espressamente richiamato dall’art 9 comma 1 della bozza del decreto allegato alla Circolare), che è una modifica al D.M. n. 331/98 per le classi frequentate da alunni con handicap.
L’art 9 comma 3 della bozza di decreto allegato alla circolare stabilisce che le richieste di sdoppiamento vanno inoltrate dai Dirigenti scolastici entro e non oltre il 10 Luglio.
È da porre attenzione al comma 3 dell’art. 9 della stessa bozza di decreto allegato, secondo cui NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI SDOPPIAMENTI DOPO IL 31 AGOSTO. Quindi i genitori debbono insistere per iscritto, prima di tale data ultimativa, se esistono le condizioni numeriche per pretendere il rispetto del D.M. n. 141/99
D) Deroghe per i posti di sostegno
La Circolare e l’art 9 comma 6 della bozza di decreto prevedono espressamente le deroghe per i posti di sostegno, come segue:
“La stessa legge finanziaria n. 289/02 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.”

E) Verifiche e monitoraggio
La Circolare e l’art. 10 della bozza del decreto prevedono verifiche e monitoraggio anche sulla necessità degli sdoppiamenti e delle deroghe per il sostegno.
Ciò conferma ulteriormente che, anche dopo il 31 Luglio, sono possibili deroghe, ma solo per fatti nuovi, operate direttamente dai Dirigenti scolastici; questa ormai deve intendersi norma “a regime”, cioè operante anche se non espressamente ripetuta, bastando, nella Circolare e nel decreto allegato, il richiamo espresso alla L. n. 333/01 che ha previsto tale possibilità. Diversamemte non si comprenderebbe come mai il Direttore regionale debba effettuare verifiche sulle deroghe che solo egli potrebbe autorizzare anche dopo il 31Luglio.

F) Spese a carico del bilancio statale
L’art 12 della bozza del decreto precisa che le spese per sdoppiamenti e deroghe sono a carico del bilancio statale.
Pertanto i Dirigenti scolastici non possono rifiutarsi di richiedere entro il 10 Luglio al Direttore regionale e questi non può rifiutarsi di autorizzare sdoppiamenti e deroghe, né i Dirigenti possono rifiutarsi di operare deroghe dopo il 31 Luglio per fatti nuovi, con la motivazione che non vi sono fondi o che le spese debbono gravare sui bilanci delle singole istituzioni scolastiche autonome.
Un rifiuto con tale motivazione sarebbe illegittimo sotto il profilo amministrativo e potrebbe probabilmente configurarsi come omissione di atti di ufficio.
In conclusione i genitori trovano nella Circolare e nella bozza di decreto notevoli punti fermi per la tutela e l’esigibilità del diritto allo studio per i propri figli con handicap.
Occorrerà comunque vigilare per verificare che queste buone norme ministeriali vengano effettivamente e puntualmente applicate dai Dirigenti scolastici e dai Direttori regionali.
In caso contrario, sarebbe opportuno che i genitori, prima di agire giudizialmente, segnalino i casi di violazione al Ministero e, se lo ritengono opportuno, anche alla FISH, nella speranza che i problemi possano essere risolti senza necessità di contenzioso.

Roma 10 marzo 2003.



Salvatore Nocera

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