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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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IL T.A.R. DI SALERNO RIAFFERMA IL DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO ALLE SCUOLE SUPERIORI A CARICO DELLA PROVINCIA

            Con la Sentenza n. 167 del 22/2/06 il T.A.R. di Salerno ha per il momento posto un punto fermo alle incertezze sul diritto al trasporto gratuito a lle scuole superiori  degli alunni con disabilità, ponendolo a carico delle province.

            Infatti sino ad oggi si aveva una Sentenza del TAR di Catania del 2002, che aveva affermato tale interpretazione della normativa vigente, ma era stata smentita dal TAR  Liguria che  si basava su di una interpretazione letterale dell’art 28 comma 1 della L.n. 118/1971 che  prevede espressamente tale gratuità solo per la scuola dell’obbligo.

            Il T.A.R. di Salerno,  invece, opera un’interpretazione “storico-evolutiva” della stessa norma, pervenendo allo stesso risultato del TAR Catania, però con ampia motivazione.

            Giustamente osserva il TAR Salerno che la L.n. 118/71 , mentre prevedeva la gratuità del trasporto scolastico a carico dei Comuni per la scuola dell’obbligo, non stabiliva  il diritto degli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole superiori. Ma proprio per questo motivo il comma 3 della stessa legge è stato dichiarato incostituzionale con la Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87. Dunque osserva il  TAR Salerno essendosi esteso il diritto all’integrazione anche alle scuole superiori, si debbono estendere anche le misure strumentali come il trasporto.

            Il TAR Liguria aveva invece sostenuto che la Sentenza della Corte costituzionale riguardasse solo il diritto allo studio e non anche quello al trasporto.

            Ma il TAR Salerno obietta che l’art 139 del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che “ il supporto organizzativo “ per l’integrazione nelle scuole superiori è a carico delle province. Il fatto che tradizionalmente il trasporto fosse stato sempre a cairco dei Comuni è ormai superato da un dato normativo letterale e logico-giuridico preciso. Infatti  , se è vero che l’art 7 della L.n. 328/00 non prevede fra i compiti delle Province  anche quello del trasporto gratuito per l’integrazione nelle scuole superiori e che l’art 14 della stessa legge pone a carico dei Comuni di garantire la realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabnilità,   , queste sono norme generali, mentre l’art 139 del decreto legislativo n. 112/98 è una norma speciale, concernente specificamente questa materia dell’integrazione scolastica e , come tale, prevale sulle norme generali.

 Sotto un profilo logico, dice la sentenza, Il trasporto a scuola è il primo dei supporti che consentono  l’integrazione e quindi deve essere compreso per necessità logica nel concetto di “supporto organizzativo”.

            Sulla base di queste argomentazioni, il TAR Salerno ha finalmente posto un punto fermo su un contenzioso che si trascina da oltre sette anni.

            La gratuità del trasporto , a mio avviso, se una volta poteva giustificarsi in termini di assistenza, oggi è oggetto di un diritto. Infatti la recente L.n. 67/06  ha fissato il principio della non discriminazione e delle pari opportunità per le persone con disabilità. Ora, se  gli alunni con disabilità, che non sono autonome per andare a scuola, dovessero pagarsi il  trasporto necessario, sarebbero discriminate economicamente rispetto agli altri cittadini che tale trasporto possono effettuare coi mezzi pubblici. Pertanto, ad essere precisi, non di gratuità assoluta dovrebbe parlarsi, ma del trasporto specifico per loro allo stesso costo dei mezzi pubblici accessibili agli altri cittadini. La gratuità assoluta saprebbe  ancora di un beneficio assistenziale e , mi pare che con questa nuova legge, l’epoca dei benefici dovrebbe aver ceduto il passo a quella dei diritti in modo irreversibile.

            Roma 20/3/06

Salvatore Nocera
Responsabile del Settore giuridico dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Persone Down sull’integrazione scolastica.


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