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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (Sentenza n° 4074/2008)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno - Continuità educativa - Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)

Dopo le decisioni dei giudici di merito relative alla sussistenza del diritto degli alunni con disabilità ad avere la nomina di un assistente alla comunicazione (cfr. ad esempio Ordinanza n. 2069 del 2007 del Tribunale di Salerno - sez distaccata di Eboli descritta nella Scheda n° 231. Riaffermato dal Tribunale di Salerno il diritto all'assistente per la comunicazione) di recente il Consiglio di Stato con la Sentenza n° 3104/2009 ha affermato anche il diritto alla continuità educativa o didattica.


Il Consiglio di Stato fa propria l'argomentazione dei genitori ricorrenti secondo cui:

"il continuo cambiamento dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile."

Annullando la Sentenza del TAR di Trieste che negava tale diritto, il Consiglio di Stato ha stabilito che:

"le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione."

In concreto ciò significa che l'Ente Locale deve garantire negli anni la nomina dello stesso assistente per l'autonomia o la comunicazione.

Lo stesso principio, come si ricava dal primo brano della motivazione riportato, riguarda anche l'obbligo dell'Amministrazione Scolastica a nominare negli anni lo stesso insegnante per le attività di sostegno, almeno per la durata del ciclo di quel grado di istruzione (ad es. Scuola Primaria, scuola secondaria di primo grado).

 


OSSERVAZIONI

La decisione riguarda specificamente la continuità di nomina della stessa persona che svolge assistenza da parte del Comune.

Però il principio enunciato nella sentenza può applicarsi anche all' insegnante di sostegno per il quale c'è un semplice accenno.

Tale principio potrebbe quindi successivamente invocato a sostegno di ricorsi tendenti alla continuità didattica dell'insegnante per le attività di sostegno. Però in tal caso bisognerà verificare come la magistratura risolverà il nodo concernente il rispetto delle graduatorie in presenza di nomine di supplenti annuali. probabilmente qualche lume potrebbe venire dal principio enunciato in altra Sentenza del Consiglio di Stato n° 245 del 1994 in cui si sostiene che le graduatorie debbono facilitare la scelta delle persone migliori nella realizzazione dei diritti degli studenti e non costituire un "ostacolo burocratico" a tale scelta (vedi scheda n° 110. L’insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito (Sentenza Consiglio di Stato n. 245 del 1994)

Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica


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