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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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I DISABILI OCCUPATI HANNO DIRITTO ALLE RISERVE DI POSTI  SOLO  IN ALCUNI CASI

            La Seconda Sezione consultiva del Consiglio di Stato, col Parere n. 11616/04, trasmesso al Ministero dell’Istruzione con Nota del 19 Aprile 2005, ha risolto alcuni aspetti problematici relativi all’interpretazione dell’art 16 comma 2 L.n. 68/99, relativo al collocamento obbligatorio nei pubblici uffici delle persone con disabilità

            Infatti questa norma è innovativa in parte rispetto alla vecchia normativa che pretendeva in ogni caso il requisito della disoccupazione per le persone con disabilità che aspiravano al collocamento obbligatorio nei pubblici uffici.

            La norma in questione stabilisce che le persone con disabilità , idonee nei pubblici concorsi,  hanno diritto alla riserva del 7% dei posti disponibili, anche se  tali aspiranti sono occupati

            Era parso ad alcuni  quindi che ormai fosse stata abrogata la prescrizione del requisito della disoccupazione per il collocamento obbligatorio.

            La questione era divenuta ancora più complicata a causa del concorso riservato per Dirigenti scolastici, dal momento che i partecipanti , anche disabili, per poter accedere al concorso riservato, dovevano avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione scolastica da alcuni anni. In tal caso questa seconda norma  rafforzava l’interpretazione più benevola invocata dai partecipanti circa la insussistenza del requisito della disoccupazione.

            Il Ministero dell’istruzione aveva inviato al Consiglio di Stato un quesito in data  12 Novembre 2004, al quale il parere dà risposta ampia ed articolata.

            Il Consiglio di Stato, sintetizzando le puntuali argomentazioni svolte nel Parere, distingue tre ipotesi

1-     Il caso dei docenti di ruolo che partecipano al concorso riservato; in tal caso èlo stesso bando del concorso che esclude il possesso del requisito della disoccupazione .

2-     2- docenti che hanno una supplenza annuale; in tal caso, essendovi un’occupazione stabile al momento della presentazione delle domande per le supplenze dell’anno successivo,manca il requisito della disoccupazione, che , secondo il Consiglio di Stato, è comunque richiesto dall’art 7 comma 2 della  stessa L.n. 68/99  per tutti  gli aspiranti disabili in via generale.

3-      Docenti con supplenzatemporanea, cioè inferiore ad un anno  ( anche se più di tali supplenze possono complessivamente pervenire ad un anno di lavoro); in tal caso scatta l’applicazione dell’art 16 comma 2 L.n. 68/99. Infatti in tali casi, è sufficiente che l’aspirante sia disoccupato solo al momento della presentazione della domanda, mentre se , successivamente e prima del conferimento della supplenza, ha ottenuto una supplenza temporanea, ha diritto ad avvalersi della norma speciale derogatoria dell’art 16 comma 2 L.n. 68/99, dandosi così attuazione alla ratio della norma che vuole favorire gli aspiranti con disabilità che versino in particolare situazione di precarietà    e non potrebbero mai far valere il loro diritto alla riserva dei posti, dato il lungo intervallo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di conferimento della supplenza.

In vero alcuni avevano interpretato oin modo letterale l’art 16 comma 2 L.n. 68/99, nel senso cioè che ormai non fosse più necessario il requisito della disoccupazione.

Ma il Vconsiglio di Stato, con ampia documentazione giurisprudenziale, argomenta in senso logico , ritenendo che nell’interpretazione della L.n. 68/99, pur essendo  essa radicalmente innovativa circa l’introduzione del principio del collocamento lavorativo” mirato”, non possa prescindersi dal requisito iniziale della disoccupazione, perché altrimenti non potrebbe parlarsi di “ cololocamento obbligatorio”. Inoltre lo stesso art 16 comma 2 esclude il opossesso del requisito della disoccupazione solo per quei disabili “ risultati idonei nei pubblici concorsi”, che quindi abbiano partecipato al concorso avendo il requisito della disoccupazione all’atto della presentazione della domanda.

Il Parere prende  pure in considerazione la questione sollevata da alcuni disabili secondo cui la norma in questione avrebbe dovuto consentire a tutti  i disabili  già occupati di poter mantenere il diritto alla riserva in altri concorsi per ottenere una migliore situazione di sede o economica. Ma il Parere non ritiene di poter condividere questa tesi, avvalendosi anche di ampia documentazione della Giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato e della corte costituzionale, perché si creerebbe una discriminazione a favore delle persone con disabilità rispetto ad altri aspiranti, che non è giustificabile ai sensi dell’art 3  della Costituzione.

Il Parere potrà lasciare delusi quanti speravano che l’art 16 comma 2 L.n. 68/99 avesse radicalmente innovato in via generale il sistema delle riserve. Ma esso sembra coerente nel ritenere questa norma solo particolare, non escludendo che, ove il legislatore volesse potrebbe introdurre altre eccezioni al principio generale della disoccupazione al momento della presentazione della domanda, come ha espressamente fatto per il concorso riservato per i Dirigenti scolastici. Ma questa, per il Consiglio di Stato è materia de jure condendo” , mentre l’interpretazione resa riguarda il diritto vigente ed i principi in esso contenuti.

Per chi desidera approfondire l’argomento: https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/consigliodistato3615_05.pdf.

Salvatore Nocera

 


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