Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

RIPRENDIAMO LA BATTAGLIA INIZIATA DA MARIO TORTELLO INCORAGGIATI DAL CASO DI SARA DI QUARTU SANT’ELENA (CA) CON UN’AZIONE  ALLARGATA A NUOVE FORZE SOCIALI PER UNA DEFINITIVA MODIFICA DELLLA NORMA GRAVEMENTE  DISCRIMINATORIA NEGLI ESAMI DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA

Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate  in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee  a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati” (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 11, comma 12).

 

IL CASO DI SARA
LE SUE ESTENSIONI E LE SUE CONSEGUENZE

La senatrice Acciarini, su sollecitazione del nostro Comitato, ha presentato due interrogazioni parlamentari al Ministro dell’Istruzione , argomentando ampiamente sulla  norma, gravemente discriminatoria,  nei confronti degli alunni disabili, che possono concludere gli esami di licenza media  solo con il “rilascio di un attestato di credito formativo” (1). In particolare  richiedeva che in ogni caso fosse effettuato un monitoraggio  per sapere quanti sono gli alunni che sono costretti a utilizzare tale possibilità al termine della scuola media.

La sottosegretaria Aprea ha risposto solo alla prima interrogazione, nei modi che si dirà di seguito; ma nessuna risposta è pervenuta alla seconda interrogazione in cui si insisteva in particolare sulla necessità di un monitoraggio: solo un cenno imbarazzato, in privato, sulla non conoscenza di tali dati, mentre già in precedenza la senatrice aveva raccomandato al Governo “una rapida soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate”.

La seconda interrogazione della senatrice, a cui non si è data risposta, porta la data del 25 febbraio 2003. Pochi mesi dopo, nel giugno 2003, scoppia il caso  di Sara (il nome è fittizio), allieva disabile che, presso la scuola  media Satta-Porcu di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, agli esami di licenza viene giudicata dalla Commissione in grado di ricevere soltanto “un attestato di credito formativo”, in luogo del regolare diploma.

Grave è lo sconcerto della famiglia che oppone i risultati della figlia che avrebbe raggiunto gli obiettivi  di un piano educativo individualizzato, particolarmente adattato e curato, in tutti gli anni precedenti di scuola, anche con l’aiuto della famiglia (“comunicazione facilitata a scelta multipla”). In questo caso, e in queste circostanze, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto decidere per il rilascio di un attestato regolare di licenza di scuola media.

Fortunosamente la famiglia ha trovato piena solidarietà e fattivo impegno nell’Associazione Bambini Cerebrolesi (ABC)            e nel suo presidente Marco Espa, che hanno mobilitato in vari modi l’opinione pubblica e, nella ricerca dei rimedi più incisivi, hanno sollecitato le autorità competenti.

Riportiamo, in particolare, queste dichiarazioni di Marco Espa:

“E’ stato già inoltrato un esposto con richiesta di ispezione sulla vicenda al Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti, al Sottosegretario Valentina Aprea e al Direttore generale regionale della Sardegna Armando Pietrella. Siamo molto determinati, i nostri avvocati sono pronti, andremo avanti fino in fondo, coinvolgeremo i Parlamentari, procederemo con un ricorso al TAR se sarà necessario, perché vogliamo far luce  sulla questione, per Sara e per tutti i bambini e ragazzi italiani in situazione di handicap grave che hanno affrontato queste umiliazioni”.

Sono molto importanti queste dichiarazioni. In effetti la soluzione del caso è avvenuta in seguito al  ricorso della famiglia al Direttore scolastico regionale che ha disposto un’ispezione e, verificata la manifesta contraddittorietà di motivazione finale rispetto all’esito  verbalizzato delle prove, ha obbligato la Commissione a riunirsi per sanare un manifesto vizio di legittimità amministrativa di eccesso di potere.

Si tratta di un caso importante di “autotutela” che la pubblica amministrazione può mettere in atto, per la sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla eliminazione di un atto illegittimo,    ponendo termine, in questo caso, a una situazione di disagio o di discredito della pubblica amministrazione stessa.

Ma l’impegno generoso del presidente dell’Associazione ABC “per Sara e per tutti i bambini e ragazzi italiani in situazione di handicap  grave che hanno affrontato queste umiliazioni”, ci induce a un doppio riconoscente apprezzamento, per quanto è stato fatto per Sara e per quanto impegno ci si propone di  impiegare per tutti gli altri ragazzi.

D’altra parte, questa stretta connessione, fra il caso singolo e l’estensione ad altri soggetti ugualmente  bisognosi, pare avvalorata anche  da un principio giuridico:

Se l’Amministrazione si determina ad annullare d’ufficio un atto su sollecitazione dell’interessato, non può sottrarsi all’obbligo di adottare lo stesso provvedimento nei confronti di altro soggetto, che assume di essere nelle stesse condizioni  del primo, senza indicare adeguatamente le ragioni che la inducono ad un diverso comportamento” (Cons. Stato 29 luglio 1959, n. 793).

Inoltre la stessa norma, gravemente discriminatoria nei confronti degli allievi disabili  (introdotta con l’ordinanza n. 90 del 21 maggio 2001), in seguito al procedimento giuridico nel caso di Sara, risulta gravemente intaccata e “invalidata”: già estremamente vaga nelle sue condizioni di applicabilità, è stata di fatto sottoposta alla prima importante “interpretazione ufficiale”.

D’ora in poi, per le Commissioni di esame, sarà più difficile valutare separatamente il “mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI”, mentre l’accento dovrà cadere sul “valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale”.

Dopo anni di tentativi e di delusioni, ora finalmente, nel caso di Sara e nei procedimenti attuati, scorgiamo uno “spiraglio anche ufficiale” per riprendere, insieme  a chi  è riuscito in un caso emblematico, la battaglia decisiva, iniziata già da Mario Tortello, per la soppressione o la profonda modifica della norma gravemente discriminatoria per gli alunni in situazione di handicap e per i loro familiari.

La fiducia in un esito positivo, oltre che sul buon esito del caso di Sara, in base ai motivi sollevati, poggia anche su una serie di altre motivazioni che abbiamo raccolto in questi anni, anche con il contributo di esperti, e che rafforzano il quadro giuridico, pedagogico e sociale:

 

LE MOTIVAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA NORMA DISCRIMINATORIA

In cinque numeri di “Handicap & Scuola” (2) abbiamo sviluppato varie motivazioni a sostegno di un superamento decisivo della norma introdotta con l’O.M. n. 90, insieme al parere di esperti e alle iniziative politiche (lettere al Ministero, interrogazioni parlamentari). In particolare abbiamo riportato nel numero 105 della rivista (“Dossier: Esami di licenza di scuola media”)  l’aggiornamento di “Orientamenti  e proposte sperimentate per le prove scritte e orali degli esami secondo tre livelli di gravità degli alunni disabili”.

Per quanto riguarda le motivazioni di critica alla norma, dobbiamo iniziare da un momento particolarmente doloroso per il nostro Comitato. Mario Tortello, di ritorno dall’Osservatorio nazionale  in cui la maggioranza avallò purtroppo un parere positivo sulla nuova normativa, scriveva con amarezza (3):

“Le nuove norme relative alla certificazione degli esiti delle prove di licenza media sono, a nostro avviso, gravemente lesive dei diritti di allieve e allievi in situazione di handicap. Rimandiamo i lettori a un commento più approfondito, auspicando che le scuole medie, nella loro autonomia,  siano più sensibili ai diritti fondamentali dei più deboli di quanto non lo sono stati gli uffici del  ministero”.

Era il 5 giugno 2001. Purtroppo Mario non poté più scrivere l’annunciato “commento più approfondito”, perché ci lasciò dopo pochi giorni , il 12 giugno…

Riprendendo l’iniziativa, come impegno inderogabile, abbiamo esaminato e documentato vari  aspetti della discriminazione operata dalla norma.

Anzitutto si nega a molti disabili, dopo anni di partecipazione a tutte le attività comuni della scuola, il diritto a un attestato regolare, alla pari dei compagni di classe, e di accedere alle classi successive con una procedura non discriminante.

Ma tale discriminazione persiste per tutto il curricolo successivo: l’attestato di credito formativo consente l’accesso alla scuola superiore ai soli fini del riconoscimento di altri crediti formativi, ma questa espressione può pregiudicare, per tutti gli anni scolastici futuri, la possibilità per l’allievo, inizialmente non valutato secondo i criteri ordinari, di poter rientrare  nel curricolo, anche quando i risultati lo consentissero: possibilità che, nel rispetto dell’età evolutiva, la normativa consente già dal 1991 (Marisa Pavone) . (4)

Ma abbiamo denunciato anche un’altra grave discriminazione, segnalata dagli stessi genitori che recatisi agli Uffici del lavoro hanno avuto un’amara sorpresa: l’attestato di credito formativo consente l’iscrizione solo nelle liste dei soggetti con certificato di scuola elementare, mentre  i disabili con tale attestato saranno sempre esclusi dall’assunzione e dai concorsi presso gli Enti pubblici, in quanto questi richiedono per legge il possesso del diploma di scuola media.

Non si comprende come il Ministero, in risposta a una nostra lettera e alla prima interrogazione parlamentare della senatrice Acciarini, abbia potuto minimizzare o ignorare queste conseguenze, difendendo la nuova normativa, addirittura come “un’occasione in più e quasi un vantaggio” per il proseguimento nella frequenza delle scuole superiori.

Ma insieme il Ministero scopre le sue carte e afferma: “D’altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi” (5).

A questa grave affermazione occorre argomentare con le parole di esperti:

“Per quel che riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi educativi e di apprendimento, la normativa distingue nettamente da un lato la scuola elementare e la scuola media, dall’altro la scuola secondaria  di secondo grado: solo nel caso di quest’ultima l’acquisizione del titolo di studio è legata al raggiungimento  di livelli di apprendimento standard  determinabili con l’esame di Stato. Nella scuola elementare e nella scuola media di primo grado, invece, la valutazione deve essere effettuata per ognuno degli alunni sulla base delle proprie effettive capacità: essa non deve avvenire tenendo in considerazione i rapporti reciproci tra le prestazioni degli allievi né un’ipotetica ‘media’ dei risultati ottenuti da tutti gli alunni, ma, al contrario, deve tener conto della situazione di partenza di ciascuno e dei suoi possibili progressi  misurati in relazione solo a se stesso, delle potenzialità intellettive effettive di ognuno e dei limiti dettati dalla situazione personale e generale dell’allievo, i suoi ritmi di apprendimento, e così via” (6).

Le norme precedenti  già garantivano adeguatamente i diritti e i doveri degli alunni in situazione di handicap, mentre le attuali norme comportano serie difficoltà per gli insegnanti, in quanto risultano ridondanti nella loro applicazione e di difficile applicazione data l’ampia discrezionalità di interpretazione. E’ stato anche osservato che la recente disposizione potrebbe indirettamente suscitare effetti di disimpegno presso i docenti delle classi terminali  di scuola media, i quali potrebbero aprioristicamente preferire, per i propri studenti disabili, la scelta “restrittiva” dell’attestato  di credito formativo piuttosto che quella “impegnativa” del diploma di licenza media (Marisa Pavone) (4).

 

 LAVORARE INSIEME

L’importante traguardo, civile e giuridico, raggiunto nel caso di Sara ci ha incoraggiato a contattare direttamente l’Associazione ABC, nella persona del suo Presidente, per un doveroso apprezzamento del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e dell’impegno manifestato per proseguire un’azione a favore di tutti gli alunni in situazione di handicap. In particolare abbiamo proposto di mettere in comune il patrimonio culturale, acquisito dalle nostre due Associazioni nel problema specifico, in vista di un impegno comune.

Abbiamo documentato all’Associazione ABC il materiale prodotto in questi anni, a cominciare dal primo intervento di Mario Tortello, mentre in questo stesso scritto abbiamo riassunto i punti principali.

Siamo particolarmente lieti della risposta positiva per un’azione comune che ci è pervenuta, ne apprezziamo l’importante significato, mentre vogliamo sottolinearne la tempestività, in vista degli interventi che è opportuno intraprendere prima dell’emanazione della nuova ordinanza ministeriale sugli scrutini e gli esami, che è prevista nel mese di maggio.

Nella progettazione degli interventi si sono dimostrati  finora efficaci quelli in sede governativa e parlamentare, ma anche il coinvolgimento dell’opinione pubblica, come nel caso di Sara, ha svolto un ruolo fondamentale.

In modo specifico, è opportuno approfondire preliminarmente le proposte da avanzare in merito alla norma dell’ordinanza n. 90: ci sembra opportuna e realistica la proposta avanzata da Marisa Pavone: fermo restando il diritto dell’alunno disabile  al diploma di licenza media, esplicitare e attestare il credito formativo conseguito può rappresentare un “prezioso corredo” al diploma stesso, anche in vista dell’orientamento scolastico

-------------------------------------------------------------------------------------

(1) “Handicap & Scuola” n. 104, luglio-agosto 2002, pp. 11-12.

(2) “Handicap & Scuola” n. 98, luglio-agosto 2001, p. 1;  n. 103, maggio-giugno 2002, p. 2; n. 104, luglio-agosto 2002, p.11-13;   n. 105, settembre-ottobre 2002, pp. 3-17;  n. 109, maggio-giugno 2003, pp. 5-6.

(3) MARIO TORTELLO, Licenza Media: novità inaccettabili, “Handicap & Scuola” n. 98, luglio-agosto 2001, p. 1.

(4) MARISA PAVONE, Editoriale, “Handicap & Scuola” n. 105, settembre-ottobre 202, pp.4-5.

(5)     “Handicap & Scuola” n. 104. luglio-agosto 2002, pp. 11-12.

(6)     MARIO MARTINELLI  (a cura di), In difesa del diritto dei disabili al diploma di scuola media, “Handicap & Scuola” n. 105, settembre-ottobre 202, pp. 6-7.


Estratto da “Handicap & Scuola” n. 112, novembre-dicembre 2003


La pagina
- Educazione&Scuola©