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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Farmaci a scuola

 

Intesa raggiunta tra l'ASL 3, CSA di Milano e Comuni dell'ASL3:


L'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. Il personale addetto dovrà porre particolare attenzione su:

  • dose da somministrare;
  • modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
  • durata della terapia;
  • nonché sulla tenuta e conservazione delle schede individuali;

PROTOCOLLO

PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Premesso che


1 - l'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;

2 - la presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione dell'Istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelare la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso d'intervento nelle singole situazioni.

3 - Per regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell'ASL 3, i soggetti istituzionali coinvolti, e precisamente il CSA di Milano, i Comuni dell'ASL MI3 convengono di articolare il presente Protocollo d'Intesa


Valutato che

- l'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari dell'ASL 3, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la presentazione dell'assistenza specifica viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Protocollo terapeutico e criteri adottati dall'ASL 3 di Monza (Servizio di Medicina Preventiva di Comunità) per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:

- i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dai medici del Servizio di medicina preventiva di comunità,
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano al medico la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
I criteri a cui si atterranno i medici del Servizio di medicina preventiva di comunità per rilasciare le autorizzazioni sono:

- l'assoluta necessità,
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico,
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

Il modulo d'autorizzazione, allegato al presente protocollo di cui fa parte integrante, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibili, senza possibilità d'equivoci e/o errori:
- nome e cognome dello studente
- nome commerciale del farmaco
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco,
- dose da somministrare,
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- durata della terapia.

La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2.
Il Servizio di medicina preventiva di comunità farà pervenire alle scuole interessate le autorizzazioni alla somministrazione.


Art. 2 - Il Dirigente Scolastico, acquisiti la richiesta della famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo d'autorizzazione rilasciato dall'ASL 3, valutata la fattibilità organizzativa,
- costruisce, con tempestività, insieme al Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità dell'ASL 3, uno specifico Progetto d'Intervento, comprensivo dell'attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici garantita dall'ASL 3,
- individua il gruppo d'operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) che è incaricato di somministrare i farmaci e al quale deve essere garantita prioritariamente la formazione in situazione,
- cura l'esecuzione di quanto indicato del modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione,
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e a trasmettere la documentazione necessaria per la continuità del progetto.

Art.3 - Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'ASL 3 e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.
Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'intervento in atto potranno essere proseguiti.
Per casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore ai dodici anni, d'intesa con l'ASL 3 e la famiglia, si può prevedere nel progetto d'intervento l'auto-somministrazione.

Art 4 - Gestione dell'emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.

Art 5 - Durata della validità della presente Intesa

Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.
Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.


Monza, li 17 settembre 2004


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