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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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FINANZIARIA: I PRIMI EMENDAMENTI CONSEGNATI DALL'ANCI IN PARLAMENTO

Una delegazione dell’Anci guidata dal Presidente Leonardo Domenici, mercoledì sera è stata audita dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge Finanziaria 2003.

La delegazione Anci ha consegnato alle Commissioni le prime proposte di primi emendamenti al Parlamento (oltre 90).

La ratio delle proposte di emendamento presentate dall’ANCI traduce, con modifiche ed abrogazioni, il contenuto del documento Anci consegnato al Governo. Le compensazioni sono state elaborate salvaguardando lo sviluppo delle aree del mezzogiorno, le risorse destinate agli investimenti e agendo prevalentemente sui fondi di riserva. Viene ristabilita la pari dignità istituzionale fra i soggetti costitutivi la Repubblica evitando lesioni del principio di autonomia ed eliminando “balzelli procedurali” inseriti con il disegno di legge del Governo. L’intervento correttivo dell’ANCI riporta i comuni al loro ruolo di “motori di sviluppo locale”.

 

1. i contenuti:

 

A)     PATTO DI STABILITÀ: si ristabilisce una forma di concertazione per un patto condiviso e coerente con il titolo V. Viene abolita la lesione del principio di autonomia attraverso l’eliminazione del blocco per l’acquisto di beni e servizi al 2001 (blocco impraticabile e che rende impossibile fare i bilanci per il 2003). Le proposte ANCI raggiungono lo stesso obiettivo finanziario e macro economico del patto di stabilità salvaguardando l’autonomia degli enti.

 

B)     FEDERALISMO FISCALE: il congelamento dell’Irpef, l’elevazione di una compartecipazione al 6,5% rigida (accompagnata da una riduzione di trasferimenti di pari importo) e bloccata dal 2004 in avanti (non tiene conto dell’aumento di gettito), le perdite di gettito locale per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale qualificano la proposta del governo come un NON FEDERALISMO. Le proposte ANCI: riducono i tempi di avvio del federalismo e stabiliscono termini certi entro cui adempiere il dettato costituzionale ed il patto interistituzionale del 20 giugno, prevedendo anche la co-parteciazione del sistema locale ai lavori dell’Alta commissione, rendono dinamica la compartecipazione al 6,5%, recuperano le perdite di gettito, “scongelano” le addizionali.

 

C)     TAGLI AI TRASFERIMENTI E MINORI RISORSE: le proposte dell’ANCI riportano i trasferimenti e le risorse disponibili per i bilanci dei comuni all’anno 2002 (abbattimento taglio 2%, soppressione del taglio investimenti, parità di risorse per rimborso IVA per servizi esternalizzati e trasposto pubblico locale, Tarsu scuole, ecc.).

 

D)    ONERI CONTRATTUALI E BLOCCO DELLE ASSUNZIONI: l’ANCI propone che il governo si faccia carico di una parte degli oneri contrattuali derivanti dall’accordo Frattini e che nel contempo siano eliminati i vincoli alle assunzioni di personale e l’obbligo di rivedere le dotazioni organiche.

 

E)     PICCOLI COMUNI: l’Anci propone uno stanziamento più adeguato per un unioni e fusioni, per il fondo investimenti e l’istituzione di un fondo speciale per lo sviluppo e la coesione sociale.

 

F)     AMMODERNAMENTO P.A. LOCALE: le proposte Anci intervengono per incrementare i fondi sull’innovazione tecnologica relativamente al comparto enti locali.

 

G)    QUESTIONI DIVERSE: l’Anci propone la soluzione di questioni aperte in materia di fiscalità locale quali la proroga del passaggio da tassa a tariffa per il servizio di nettezza urbana, l’accertamento dell’ICI, il riconoscimento della perdita di gettito conseguente alla rideterminazione delle rendite catastali, il recupero del “taglio Dini” del 1995, la copertura delle spese per gli uffici giudiziari.

 

H)     SCUOLA: l’ANCI propone interventi in materia di edilizia scolastica, dei disabili e per evitare che i tagli proposti abbiano ricadute finanziarie negative sui bilanci dei comuni (ATA).

 

 

Gli emendamenti

 

Art. 3

Comma 1,lettera a)

E’ soppresso

 

Motivazione

 

Si propone l’abrogazione del congelamento degli aumenti dell’addizionale Irpef.

 

Art 3

Comma 1 lettera b)

Dopo le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio”

Aggiungere le parole:

“da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge”

 

Motivazione

 

Si propone di fissare delle scadenze per determinare un percorso rapido e certo.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

Dopo le parole: “di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali”

Aggiungere le parole:

“di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali”

 

Art 3

Comma 1 lettera b)

II ipotesi

 

dopo le parole:“e stabilita la data di inizio”

aggiungere le parole:

“e di chiusura dei suoi lavori, che non possono andare oltre il 31/5/2003”

 

Motivazione

 

Si propone un termine lavori.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

All’inizio inserire le parole:

“Fermo restando quanto stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, stipulato il 20 giugno 2002”

 

Motivazione

 

L’istituzione dell’Alta Commissione non deve bloccare il lavoro di attuazione dell’articolo 119 che deve procedere come previsto dall’Intesa Interistituzionale.

 

Art. 3

 

Comma 1, lettera b)

Dopo le parole: “si avvale della struttura di supporto della Commissione Tecnica”

Aggiungere le parole:

“allargata ad esperti designati dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI

 

Motivazione

 

Il concorso di Regioni, ANCI e UPI deve potersi realizzare anche sul piano tecnico.

 

Art 3

Comma 1 Lettera b)

Alla fine del II comma:

Aggiungere le parole:

“ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall’Anci e dall’Upi.

L’Osservatorio ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all’Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all’Anci e all’Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica”.

 

Motivazione

 

Si propone un osservatorio partecipato da tutte le istituzioni interessate.

 

Art 3

 

Aggiungere Comma 1bis

“Presso il Ministero dell’Interno è istituito, a partire dall’anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell’addizionale Irpef locale in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l’anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell’anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l’andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall’anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell’Interno”.

 

Motivazione

 

Si propone un fondo compensativo per le eventuali perdite di gettito in conseguenza dell’attuazione del I modulo di riforma dell’Irpef.

 

 

Art 3

 

Aggiungere il seguente comma 1 ter

“Il gettito dell’addizionale locale sull’Irpef è versato direttamente all’ente locale.

Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta”.

 

Motivazione

 

Si propone la riscossione diretta immediata del gettito dell’addizionale Irpef dei Comuni.

 

Art. 13

 

I commi 1 e 2 sono abrogati.

 

 

Motivazione

 

Il comma 1 obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad appaltare pubbliche forniture e servizi seguendo le procedure previste dalla normativa europea, abbassando la soglia di tale normativa ai 50.000 Euro. Ciò si tradurrebbe -  per i Comuni -  in un insostenibile aggravio delle procedure e dei costi di aggiudicazione non giustificabili peraltro da un risparmio economico, visto che i criteri di aggiudicazione rimarrebbero gli stessi.  Il comma 2 dello stesso articolo esonerando dall’obbligo di cui al comma 1 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e le Pubbliche Amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni con la CONSIP s.p.a., indirizza tutte le Pubbliche Amministrazioni verso il sistema CONSIP, non sempre conveniente per i Comuni.

 

Art 13

Il comma 5 è abrogato

 

Motivazione

 

La normativa vigente già prevede che la trattativa privata costituisca un criterio di aggiudicazione cui ricorrere solo in casi di motivata eccezionalità ed urgenza. La comunicazione preventiva alla Corte dei Conti non risponde ad alcuna esigenza di economicità ed efficienza, costituisce inutile aggravio dei procedimenti, e soprattutto rappresenta un controllo sulle scelte gestionali autonome degli enti, in contrasto con le disposizioni in materia del titolo V della Costituzione.

 

Art 14

Comma 1

Dopo la parola “comma 7”

Aggiungere le parole: “lettere a) e b)”

 

Motivazione

 

Si richiamano le finalità previste dal comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Art. 14

 

Comma 1

Alle parole da: “100 milioni di euro per l’anno 2003” – fino a – “concorrono”

Sostituire le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono”

conseguentemente la riduzione del 2,5 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 12 viene elevata al 3 per cento.

 

Motivazione

 

Si propone un incremento delle risorse che sono assolutamente inadeguate nello stanziamento previsto di 100 milioni di euro

 

Art. 14

 

Comma 1

All’ultimo periodo, dopo le parole: “di natura regolamentare”

Aggiungere le parole: “sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97”

 

Art. 14

Comma 2

Al comma 2, lett.a), dopo la parola: “definisce” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 2, lett.c), dopo la parola: “valuta” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 2, lett.d), dopo la parola: “individua” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”

 

Motivazione

 

Si ritiene che l’obiettivo, individuato nel primo periodo della disposizione in esame, di individuare una “coordinata ed integrata strategia” possa essere raggiunto solo con la collaborazione di tutti i livelli di governo. Si auspica, pertanto, l’inserimento della previsione di forme di consultazione e di cooperazione con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97 in particolare per le attività indicate alle lettere a), c) e d).

 

Art. 14

Comma 3

 

Al comma 3, dopo le parole: “e dell’interno” aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”;

Al comma 3, alle parole: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome” sostituire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97”:

 

Motivazione

 

La lettura combinata delle due disposizioni in esame pone ancora una volta all’attenzione il tema delle carte di accesso ai servizi. Se, come il Governo ha più volte ricordato, il progetto strategico per il Paese è quello della Carta d’identità elettronica mentre l’introduzione di altri strumenti sarebbe meramente propedeutica rispetto alla CIE, allora occorrerebbe attivare sinergie e forme di coordinamento che coinvolgano non solo le istituzioni direttamente interessate, ma anche quelle che stanno attivando iniziative analoghe in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e individuare politiche di investimento comuni.

 

Art. 16

Patto di stabilità interno

 

Comma 4:

sostituire le parole “a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento”

 

con le parole:

“a quello dell’anno 2002 aumentato dell’1,2 per cento”

 

Conseguentemente al comma 5, cassare il punto e)

 

Motivazione

 

Nella relazione tecnica del Governo all’articolo 16 si prevede un saldo finanziario per il 2001 pari a 8.909 milioni di euro, una previsione di crescita del tendenziale che nel 2003 sarebbe pari a 10.282 miliardi, un contenimento della crescita tendenziale a 9.226 determinato dal tetto del 3,6 per cento della crescita medesima, con un effetto di riduzione di 1.056 milioni di euro. Inoltre si prevede, con il blocco della spesa per beni ed acquisti a livello del 2001, la realizzazione di un ulteriore contenimento di 744 milioni di euro.

Il risultato finale è quello di ridurre il saldo tendenziale del 2003 di 1.800 milioni, arrivando ad un saldo finale di 8.482 milioni inferiore a quello del 2001 pari a 8.909 milioni di euro.

Partendo da una valutazione di incostituzionalità della norma (blocco della spesa per acquisto di beni e servizi) ma anche da una valutazione della sua impraticabilità in quanto prevede di cancellare la maggiorazione di spesa già operata e in corso con l’attuazione dei bilanci del 2002 sulla base di regole definite dalla legge Finanziaria per il 2002, oltre che ignorare le esigenze inderogabili da soddisfare per l’anno 2003, pare che la via da seguire per ottenere lo stesso risultato previsto dal Governo debba essere un’altra.

Se l’obiettivo di contenimento è pari a 1.800 milioni di euro e se il tetto del 3,6 per cento produce un contenimento di 1.056 milioni di euro, è sufficiente restringere ancora il tetto di crescita dell’indebitamento.

Ad esempio si potrebbe fissare un tetto dell’indebitamento pari all’1,2 per cento ottenendo lo stesso risultato finanziario.

Voglio ricordare che effetti finanziari ulteriori derivano anche dalla modifica restrittiva dei criteri di calcolo.

Considerando che per l’esercizio 2002 la regola del patto di stabilità si fondava su un tetto di crescita massimo del disavanzo 2000 pari al 2,5 e che non si può ignorare quanto già in atto per il 2002.

Considerando inoltre che prendendo a base i dati della Corte dei Conti il disavanzo di Comuni e Province dell’anno 2000 rispetto all’anno 2001 era migliore di 1.000 milioni di euro e considerando che con il tetto massimo di incremento previsto nel 2,5 per il 2002 rispetto al 2000 si aggrava il disavanzo di 300 milioni di euro al massimo, si potrebbe prendere correttamente a base il disavanzo 2002 come risulta secondo le regole della legge Finanziaria per il 2002, e costruire un moderato tasso di crescita sullo stesso.

Va inoltre considerato che i risparmi finanziari determinati alle politiche di contenimento nelle assunzioni di personale degli enti locali non sono considerati nella relazione tecnica ai fini degli effetti finanziari. Pertanto essendo notevoli gli effetti medesimi, le politiche per ottenere l’obiettivo possono essere attenuate.

 

Art 16

Comma 5

Modificare la lettera e) aggiungendo alla fine le parole:

“fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell’anno 2002 e nell’anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati

 

Motivazione

 

Si intende salvaguardare l’incremento di spesa per i nuovi servizi e in particolare per i servizi esternalizzati, che, altrimenti, verrebbero penalizzati nel passaggio dalla gestione in economia alla esternalizzazione.

 

Art. 16

Comma 5

Aggiungere al comma 5 dell’art. 16 la lettera g):

“spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali”

 

Motivazione

 

E’ fondamentale che vengano inseriti nelle spese da non considerare ai fini del disavanzo finanziario i costi e gli oneri dei rinnovi contrattuali, altrimenti   la percentuale del 3,6 per cento non basterebbe a coprire la predetta spesa.

 

Art. 16

 

Comma 5, lettera d)

 

Dopo le parole:“trasferite o delegate”eliminare le parole: “nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali”.

 

Motivazione

 

Si intende evitare un meccanismo punitivo nei confronti degli enti locali territoriali che hanno fronteggiato con risorse proprie gli insufficienti trasferimenti dello Stato per le funzioni trasferite o delegate.

 

Art. 16

Comma 5, lettera f)

Sopprimere le parole:

“derivanti esclusivamente da calamità naturali”.

 

Motivazione

 

Si propone di mantenere omogenei i criteri di calcolo nel confronto fra il 2001 e il 2003.

 

Art. 16

 

Comma 5

Aggiungere la seguente lettera g):

“Le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.”

 

Motivazione

 

Gli LSU gravano solo sulle risorse statali e la loro stabilizzazione tramite assunzione nelle piante organiche degli Enti locali o in società miste fa risparmiare lo Stato.

 

Art. 16

 

Aggiungere il seguente comma 7 bis

7 bis) Nel comma 9 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da:“per l’anno 2002 - fino a - rispettato i medesimi limiti”

 

Motivazione

 

Si propone di cancellare le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2002, tenendo anche conto che con la legge Finanziaria per il 2003 non si considerano gli andamenti dell’anno 2002, in quanto il nuovo vincolo all’indebitamento per il 2003 ha come riferimento il bilancio 2001 e quindi il 2002 viene riassorbito nel nuovo rapporto 2003-2001.

 

Art. 16

Monitoraggio

Comma 9:

dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’Interno”

aggiungere le parole

“e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato, Regioni Enti Locali di cui al D.Lgs n. 281/97”

 

Motivazione

 

Si propone l’intesa con la Conferenza Unificata per le procedure informative relative al patto.

 

Art. 16

 

Aggiungere il seguente comma 9 bis

“La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell’Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell’Interno e che gli stessi devono rimettere all’Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall’Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all’Anci e all’Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Motivazione

 

Si propone la trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio tecnico, partecipato anche da esperti nominati da Regioni, Anci, Upi.

 

Art. 16

 

Comma 11

Sanzioni

Dopo le parole: “di cui al comma 12, i predetti enti”

sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:

“sono tenuti a recuperare nel bilancio dell’anno successivo lo scarto finanziario rispetto all’obiettivo di disavanzo relativo all’anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell’Economia e delle Finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importi agli scostamenti.

Nell’ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Così come possono essere aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione europea verso l’Italia.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281/97, sono definiti criteri e modalità per l’applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

 

Motivazione

 

Si propone un meccanismo più equo sul principio delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, in coerenza con l’autonomia di entrata e i spesa sancita dall’articolo 119 della Costituzione.

 

Art. 16

 

Comma 11

Eliminare le parole da“a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di riferimento” e  le parole “gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10%, rispetto all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e servizi

 

Motivazione

 

Questa disposizione stabilisce che in caso di non rispetto del patto di stabilità gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo”. Occorre assolutamente eliminare questa specificazione in quanto in questo modo non verrebbe consentito agli enti neanche di stipulare contratti di consulenza o di qualunque tipo di collaborazione anche professionale.

Inoltre è grave l’ulteriore limitazione che impone la norma in merito alla riduzione del 10% rispetto all’anno precedente per le spese per l’acquisto di beni e servizi, ciò in quanto non consentirebbe agli enti di utilizzare il lavoro interinale e comunque tale percentuale non tiene conto dell’inflazione reale.

 

Art 16

 

Comma 11

Sono soppresse le parole:”e inoltre non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti”

 

Art. 16

 

Comma 12

Dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”

aggiungere le parole:

“e di intesa con la Conferenza Stato-Città- Autonomie locali”

 

 

Motivazione

 

Si prevede l’intesa con la Conferenza Stato città per definire le procedure dell’autocertificazione annuale a consuntivo.

 

Art. 16

 

Comma 12

Alla fine del comma sostituire le parole da”agli enti –fino a – di cui al comma 11”

con le seguenti: “gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti nei confronti del patto e, sino all’invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo che deve essere determinato con lo stesso decreto del Ministro dell’Interno, agli stessi si applicano le stesse sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto”.

 

Motivazione

 

Si attenuano le sanzioni per la mancata autocertificazione, in quanto sono esageratamente punitive essendo le medesime previste per il mancato rispetto del patto.

 

Art. 17

 

Comma 1

Si propone di eliminare le parole “sentita la Conferenza Stato-Regioni” e di inserire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97.” Inoltre si propone di eliminare le parole “d’intesa con la Conferenza Stato-Regionie di inserire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/97.”

 

Motivazione

 

Si ritiene che sia la Conferenza Unificata la sede più idonea, in quanto il passaggio di risorse è finalizzato sostanzialmente a finanziarie funzioni amministrative che, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, competono essenzialmente ai Comuni.

 

Art. 18

 

Comma 1

Sostituire le parole da:

“è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’art. 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488”

con le parole: “va ad incremento del fondo ordinario”

 

Motivazione

 

In questo modo si garantisce il riconoscimento del tasso di inflazione programmato a tutti gli enti.

 

Art. 18

 

Comma 1

Le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole “recate dall’articolo 27” e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:

“La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell’articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa”.

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l’anno 2003 e di 340 milioni di euro per l’anno 2004.”

 

Motivazione

 

Si propone la soppressione della riduzione dei trasferimenti operati con la legge Finanziaria 2002, pari a 2% nel 2003 e al 3% nel 2004.

 

Art 18

 

Aggiungere il comma 3 bis

Fondo perequativo per lo sviluppo

 

1.A partire dall’anno 2003 in attuazione del comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2.A partire dal 1 gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l’assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell’imprenditoria, dell’artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4.Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l’anno 2003, di 175 milioni di euro per l’anno 2004 e di 200 milioni di euro per l’anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella a, Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

 

Motivazione

 

La diversità delle problematiche e la particolare rilevanza che le stesse assumono nei piccoli Comuni, impone una riflessione anche sugli aspetti di politica più generale e di diretto interesse delle cittadinanze locali. E’ allora evidente che un concreto sostegno deve essere rivolto verso quelle realtà in cui è più grave il processo di spopolamento e di dissesto del territorio, prevedendo condizioni più favorevoli per i nuclei familiari, per le attività commerciali e agricole nonché a sostegno del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, della viabilità e dei trasporti, per l’assistenza agli anziani, servizi per i disabili, asili nido, scuole materne che, spesso, rappresentano un costo non sostenibile per i piccoli e singoli Enti. Ciò rende necessario prevedere un fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e, non da ultimo, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona ovunque essa sia geograficamente collocata.

 

Art 18

 

Comma 4 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti:

 

Alle fine aggiungere i seguenti periodi

 

1.In attesa della riforma dell’articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall’anno 2003.

2.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3.L’onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro  per lo stesso triennio.

 

Motivazione

 

Il fondo ordinario per gli investimenti è già assegnato, per l’80%, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In questi Enti si riscontrano, sostanzialmente, condizioni di maggior sfavore e, almeno in attesa della riforma fiscale (attuazione art. 119 Cost.), il fondo ordinario potrebbe essere destinato integralmente agli stessi Comuni già a partire dall’anno 2003. Qualora, inoltre, il fondo fosse adeguatamente incrementato, consentirebbe l’attribuzione di una quota maggiormente rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente.

 

Art 18

 

Aggiungere al comma 5 il seguente 5bis

Istituzione del Fondo speciale

 

1.A partire dall’anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25 mila euro cadauno e a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno.

2.A tal fine, a partire dal 1 gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell’Interno, pari a 165 milioni di euro per anno.

3.All’onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella b, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella c.

 

Motivazione

 

E’ necessario considerare le rispettive specificità nell’ambito dei piccoli Comuni prevedendo, a partire dall’anno 2003, l’istituzione di un fondo speciale in loro favore che contenga finanziamenti più mirati per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e per i Comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti. Ciò consentirebbe di ridistribuire le risorse per i Comuni di minore dimensione demografica senza il rischio concreto di concentrare gli interventi nel Nord del nostro Paese, dove si trovano la maggior parte dei Comuni sotto i 3000 abitanti, a svantaggio di quelli collocati al Mezzogiorno che hanno una dimensione demografica mediamente più estesa.

 

Art 18

 

Aggiungere al 6 comma il seguente comma

Istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale:

 

1.E’ autorizzata l’istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale - di seguito denominato  FAI - al fine di incentivare la costituzione, l’avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le Unioni e le Fusioni di Comuni di minore dimensione demografica.

2.Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Interno, sentita al Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l’utilizzo del FAI.

3.Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4.Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

5.Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l’anno 2003, 80 milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro per l’anno 2005.

6.All’onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l’anno 2003, 30 milioni di euro per l’anno 2004, 50 milioni di euro per l’anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Motivazione

 

Il testo attuale della Finanziaria prevede contributi del tutto insufficienti per lo sviluppo delle Unioni e, finché non si avrà una definizione almeno triennale delle spettanze, non si supererà l’ormai perenne situazione di emergenza dovuta a interventi in finanziaria diversi di anno in anno.

Se si intende dare stabilità ed investire sul tema Unioni e associazionismo, si ravvisa l’opportunità di creare un FONDO apposito. A fronte, infatti, di un consistente aumento dei processi di aggregazione fra i piccoli Comuni, in particolare, nella forma delle Unioni, si riscontra come la gestione associata volontaria di funzioni e servizi comunali si stia dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per salvaguardare i valori e le tradizioni culturali dei nostri Comuni assicurando, nel contempo, una migliore efficienza al sistema. In poco più di due anni si è passati dalle 15 Unioni “pioniere” alla attuali 154 e, grazie alla eliminazione del vincolo alla fusione, sta crescendo l’interesse anche verso questa ulteriore e non certo agevole evoluzione di Ente locale. Occorre, quindi, sostenere con maggiore certezza, concretezza e programmazione questi processi che, nel tempo, comporteranno benefici per l’intero sistema. Si rileva, inoltre, che pensare a tale fondo come ad esclusivo sostegno di forme di associazionismo volontario, non significa voler penalizzare le esperienze associative ben poco flessibili come le Comunità montane, ma si intende solo evidenziare come quest’ultime non abbiano innanzitutto le stesse problematiche delle Unioni (pre-intesa tra i Comuni interessati, avviamento, incertezza e impossibilità di programmare le attività, futuro legato esclusivamente alla “prossima finanziaria”), e possano godere di altri fondi di loro esclusiva competenza. Rispetto, infine, all’esclusione dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti dal riparto dei fondi come risultante dal DM 318/00, si ritiene più opportuno risolvere questo aspetto in fase di revisione (già in corso) dello stesso DM, in quanto è certamente uno strumento più snello rispetto ad una legge finanziaria e potrà essere meglio calibrato in corrispondenza della reale evoluzione del tema Unioni e associazionismo. Una soluzione eventualmente già attuabile al riguardo, è comunque possibile assegnando ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un contributo nella misura massima di un Comune collocato entro tale fascia di popolazione.

 

Art. 18

 

Comma 7- Compartecipazione all’IRPEF

Sostituire le parole “per l’anno 2003”

con le parole:

“a decorrere dall’anno 2003”

 

Motivazione

 

Si intende rendere permanente la compartecipazione al 6,5%

 

Art. 18

 

Comma 7

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:

“La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell’entrata prevista dall’aliquota di compartecipazione, viene applicata per l’anno 2003 e mantenuta negli anni successivi.

Comuni e Province a partire dal 2004 concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.

Per i Comuni nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 va aggiornato il dato relativo al gettito, recuperando la valutazione data nel 2002 all’atto dell’introduzione dell’aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti va considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l’anno 2002.”

 

Motivazione

 

Con la prima parte dell’emendamento si vuole evitare che la quota di compartecipazione, sempre e comunque mantenuta la detrazione iniziale dei trasferimenti, non resti congelata ma segua l’andamento del gettito IRPEF in positivo o in negativo. Altrimenti non è compartecipazione ma trasferimento bloccato.

Con la seconda parte si intende evitare la perdita di risorse da parte dei Comuni per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale.

 

Art. 18

 

Comma 7

Dopo le parole: “è stabilito nella misura del 6,5 per cento” aggiungere le seguenti parole: “il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l’anno 2003 nella Tabella del Ministero dell’Economia e delle Finanze “.

 

Motivazione

 

Si fa riferimento al capitolo 1023 dell’anno 2003 in quanto non può più essere preso a riferimento quanto iscritto nel 2001 in conseguenza della evoluzione del gettito e non può essere preso in considerazione neppure il medesimo capitolo riferito all’anno 2002, altrimenti si caricherebbero sulla compartecipazione comunale le minori entrate Irpef derivanti dall’attuazione del I modulo della riforma.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 7 bis

“Le entrate della compartecipazione all’IRPEF e dell’addizionale all’IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al Comune o alla Provincia interessati.

Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l’assegnazione diretta”.

 

Motivazione

 

Si propone la riscossione diretta e allo Stato rimane quanto dovuto per la perequazione.

 

Art.18

 

Trasferimenti

Comma 9 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti

Dopo le parole “28 dicembre 2001, n. 488”

sostituire l’attuale testo con il seguente:

“A decorrere dall’anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e assegnate nel 2002 e sino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50% al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50% ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l’aliquota del 4 per cento prevista dall’articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno.”

 

Motivazione

 

In questo modo si consolida quanto trasferito nel 2002, vengono assegnate le economie 2003 e successive secondo criteri già stabiliti.

Quando si darà attuazione all’articolo 119 della Costituzione, le economie che si produrranno dall’anno di avvio della riforma potranno essere usate secondo criteri perequativi determinati dalla riforma stessa.

Costo: va coperto per 888 milioni di euro per l’anno 2003, 853 per gli anni 2004 e 2005.

 

Art. 18

 

Comma 10

Aggiungere le parole: “salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali”

 

Art 18

 

Comma 10 lettera a)

Dopo le parole: “le somme così recuperate”

Aggiungere le parole: “sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell’addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti …”

 

Motivazione

 

Il riordino dell’addizionale ENEL previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede la compensazione per ogni singolo ente per gli scarti di gettito, in aumento o in riduzione, provocati dal riordino stesso. E’ pertanto ovvio che il maggior riscosso recuperato debba servire alla compensazione del minor riscosso.

 

Art 18

 

Comma 11

Si propone dopo le parole “….con il Ministro dell’Economia e delle Finanze” di aggiungere le parole “sentita la Conferenza Stato- Città- Autonomie locali”

 

Art. 18

 

Comma 12

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:

“Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato”.

 

Motivazione

 

Il recupero deve essere prima compensato con le risorse delle quali gli enti locali sono creditori nei confronti dello Stato.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis a)

“Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall’anno 2003. Conseguentemente in Tabella C, Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.”

 

Motivazione

 

Si tratta di risorse necessarie per il recupero del Taglio Dini operato nel 1995.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis b)

“Ai medesimi fini di cui all’articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l’ulteriore spesa di 50 milioni di euro. Conseguentemente alla Tabella C, Rubrica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fondo di riserva, ridurre l’importo per l’anno 2002 di 50 milioni di euro”.

 

Motivazione

 

Si tratta di risorse destinate a coprire le minori entrate da ICI per la rideterminazione degli estimi catastali relativi ai fabbricati di classe D (industriali).

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis c)

“E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall’anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004”.

 

Motivazione

 

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Ragioni che militano a sostegno del superamento dell’attuale disciplina:

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale; appare oggi incomprensibile il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, l’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi, non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando nella sua sfera di controllo.

Per quanto concerne il procedimento di rimborso, pur avendo il regolamento previsto la corresponsione di un acconto pari al 70% delle spese sostenute l’anno precedente già nel primo mese dell’esercizio finanziario e la rata a saldo entro settembre, accade di frequente che il saldo non corrisponda al totale delle spese, essendo operate sostanziose decurtazioni sul rendiconto presentato dal Comune, con il richiamo al limite del bilancio generale dello Stato; il Comune è spesso costretto a sostenere spese, ad esempio per manutenzione straordinaria degli immobili, che non trovano copertura nella rata di acconto del 70% e che vengono contestate dalla Commissione di manutenzione e dal Ministero; il Comune ha anche difficoltà a determinare con certezza la tipologia di prestazioni che deve sostenere, data la genericità dell’elencazione contenuta nella legge 392/41.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis d)

 

All’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 504/92 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l’avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.”

 

Motivazione

 

L’esperienza maturata negli ultimi anni in materia di controlli dell’ICI testimonia la scarsa diversificazione delle attività sottostanti alle liquidazioni, alle rettifiche e agli accertamenti d’ufficio dell’ICI, per effetto della scarsa qualità degli archivi catastali di riferimento della stessa ICI e delle gravose iniziative necessarie per la bonifica dei dati incongrui e per l’allineamento delle diverse fonti informative.

La norma proposta, nell’unificare i termini di tutte le operazioni di controllo in materia di ICI rende più trasparente o certa l’azione di accertamento delle amministrazioni comunali nei confronti dei contribuenti e, nel contempo, assicura ai Comuni la possibilità di verificare in maniera unica ed esaustiva la posizione contributiva di ciascun possessore di immobili senza duplicazioni di attività ed emissioni di atti diversi relativamente alla medesima annualità d’imposta.

La decorrenza del nuovo dispositivo dall’anno di imposta 1997 sancisce, da un lato, la decadenza dei termini di contestazione di ogni tipo di infrazione per le annualità 1995 e 1996, più volte prorogati negli scorsi anni e - dall’altro - recupera, unificandoli al quinto anno successivo, taluni termini in scadenza o già prorogati al 31/12/2001 (art. 20, comma 4 della legge 388/00), relativamente alle annualità 1997 (liquidazione e rettifica), 1998 (liquidazione e rettifica) e 1999 (liquidazione).

Occorre inoltre ricordare che occorre evitare comunque la prescrizione delle liquidazioni degli anni 1999-2000 in quanto le stesse non potevano essere effettuate nei termini per i problemi legati alla introduzione di norme regolamentari, alla modifica interpretativa del trattamento fiscale delle pertinenze, del costante ritardo con cui arrivano dal C.N.C. i dati relativi ai versamenti.

La possibilità per i Comuni di effettuare le liquidazioni degli anni 1998-1999 e 2000 è comunque una fonte di gettito irrinunciabile a fronte dei tagli della Finanziaria e che la prescrizione risulterebbe un premio agli evasori senza alcuna responsabilità per i Comuni.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis e)

“In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive”.

 

Motivazione

 

Prolunga di un anno i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI per evitare perdite di gettito locale ed equiparare il periodo disponibile a quello valido  per i tributi erariali.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis f)

“Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell’art. 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.

 

Motivazione

 

L’emendamento si propone di rendere effettivo il diritto all’utilizzo del credito d’imposta sui dividendi/utili percepiti dagli Enti locali.

Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è attualmente pari a 506 milioni di euro.

Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 88, comma 1, Tuir, se l’importo dei crediti spettanti è superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, vale a dire in sede di dichiarazione unifica annuale. Quest’ultima opzione non è invece disponibile per gli Enti di cui all’art. 88, comma 1, Tuir, i quali non possono presentare la dichiarazione in parola. Ne deriva, inevitabilmente, che a questi Enti è attualmente precluso l’utilizzo del credito d’imposta per gli importi che eccedono 506 milioni di euro.

L’emendamento proposto rappresenta la sola possibilità per consentire agli Enti locali il pieno ed integrale utilizzo dei crediti d’imposta in esame.

 

Art 18

 

Aggiungere il seguente Comma 13 bis g)

“Il riconoscimento del credito di imposta, come previsto da comma 13 dell’articolo 27 della legge 27 dicembre 2001, n. 448, si applica anche ai dividenti distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali anche a carattere industriale”.

 

Motivazione

 

Si propone di estendere il credito d’imposta riconosciuto ai Comuni anche per gli utili delle SPA che gestiscono attività non industriali (vedi ad esempio le farmacie).

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis h)

Cosap (Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche)

Alla lettera g) del comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell’occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all’art. 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile”.

 

Motivazione

 

La proposta serve a potenziare l’azione di recupero delle entrate comunali, che presuppone le verifiche sul territorio (occupazioni di suolo pubblico e installazioni di mezzi pubblicitari), riconoscendo pubblica fede (piena prova del fatto “storico”, fino a querela di falso) e, comunque, rilevanza indiziaria (misurazioni e altri rilievi tecnico-estimativi) ai verbali redatti e sottoscritti dai dipendenti di soggetti esterni qualificati, in quanto selezionati nell’ambito della procedura di affidamento di attività finali o strumentali (preparatorie/istruttorie) per la gestione di tali entrate.

 

Art 18

 

Comma 13 bis i)

CIMP (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari)

Alla lettera e) del comma 2 dell’art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all’art. 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile”.

 

Motivazione

 

La proposta serve a potenziare l’azione di recupero delle entrate comunali, che presuppone le verifiche sul territorio (occupazioni di suolo pubblico e installazioni di mezzi pubblicitari), riconoscendo pubblica fede (piena prova del fatto “storico”, fino a querela di falso) e, comunque, rilevanza indiziaria (misurazioni e altri rilievi tecnico-estimativi) ai verbali redatti e sottoscritti dai dipendenti di soggetti esterni qualificati, in quanto selezionati nell’ambito della procedura di affidamento di attività finali o strumentali (preparatorie/istruttorie) per la gestione di tali entrate.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis l)

All’art. 62 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

 

“5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell’indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d’ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.”

 

All’art. 63 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi

 

“4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d’ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.”

 

Motivazione

 

Al fine di garantire una definizione rapida delle controversie concernenti il canone per le concessioni degli spazi e delle aree pubbliche (cosiddetto COSAP, sostitutivo della TOSAP) e l’indennità per le occupazioni abusive nonché il canone per l’installazione di impianti pubblicitari, appare opportuno sottoporre tale materia alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

 

Questa soluzione avrebbe, inoltre, il pregio di rendere unitarie le forme di tutela giurisdizionale (sia se la TOSAP viene conservata, sia in caso di sua sostituzione con il canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97).

Altrimenti, il regime contenzioso resta così differenziato (causando complicazioni procedimentali e possibili inconvenienti ai cittadini):

La competenza delle commissioni tributarie sulla TOSAP (art. 2, comma 1, lettera H, del D.Lgs. n. 546/92);

La competenza dei giudici ordinari sul COSAP e sull’indennità (art. 5, comma 2 della lege 1034/92).

Il testo dell’emendamento qui proposto, prende a modello l’art. 22 del D.Lgs. n. 446/97, che prevede appunto la giurisdizione delle commissioni tributarie per l’imposta regionale sulle attività produttive (cosiddetta IRAP).

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis m):

 

“L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali”.

 

Motivazione

 

La proposta è motivata dal fatto che la formulazione originaria della norma, che conteneva le parole “aree demaniali”, ha creato problemi di interpretazione e può generare inutile contenzioso. Certamente il legislatore intendeva in tale caso intervenire sui beni demaniali, poiché estremamente raro potrebbe essere il caso di area demaniale configurabile come bene soggetto ad imposta, cioè come area edificabile.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis n)

 

L’articolo 52, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1997 n. 446 è soppresso

 

Motivazione

 

La norma suddetta demanda al Ministero delle Finanze il compito di “stabilire disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e svolgimento dei servizi nonché la misura dei compensi, tenuto conto delle effettive riscossioni”.

Tale disposizione risulta contraddittoria rispetto alla prima parte dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, in quanto configge con il principio di autonomia regolamentare e negoziale dei Comuni.

Tale previsione deve ritenersi inoltre superata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 152 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali) che ha attribuito ai Comuni una ampia facoltà discrezionale nel disciplinare le attività di accertamento e riscossione di tutte le entrate.

Una espressa abrogazione della norma suddetta servirebbe a superare ogni equivoco o perplessità in merito e darebbe la possibilità ai Comuni di dar luogo ai procedimenti di gara per l’affidamento all’esterno del servizio di accertamento e riscossione delle entrate senza attendere l’emanazione di un regolamento del tutto superfluo. Sono infatti numerosi i Comuni che hanno deciso l’esternalizzazione del servizio e stanno indicendo le gare relative.

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis o)

 

I termini previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 22/97 come modificati dall’art. 33, comma 1 della legge 488/99, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

 

Motivazione

 

Dal 1 gennaio 2003, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs. 22/97 come modificato dalla legge 488/99, un numero elevato di Comuni italiani dovrà applicare la cosiddetta tariffa Ronchi quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della tassa prevista dal capo III del D.Lgs. 507/93.

Questo impegno appare insostenibile per la maggior parte dei Comuni interessati e pertanto è necessario che il termine in questione venga rinviato:

Infatti i problemi che avevano portato il Parlamento ad accordare un primo rinvio al termine per il passaggio del regime tributario a quello tariffario sono rimasti insoluti nonostante le numerose proposte di confronto avanzate da questa Associazione.

Problemi come l’applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR 158/2000 alle utenze domestiche, la gestione della bollettazione con IVA, l’obbligo di coprire il 100% dei costi, le complesse problematiche legate alla gestione, alla riscossione, al contenzioso, alle agevolazioni, non hanno trovato nel frattempo alcuna soluzione e le esperienze maturate dai Comuni che hanno sperimentato l’applicazione della tariffa confermano le preoccupazioni esposte.

Pertanto questa Associazione richiede che tutti i termini previsti per il passaggio tassa/tariffa vengano fatti scivolare di due anni, per consentire una revisione del dettato normativo.

 

Art.18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis p)

“Le previsioni dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell’art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000”.

 

Motivazione

 

La norma in questione ha generato interpretazioni diverse che hanno portato alcune Commissioni Tributarie a non consentire ai Comuni il recupero della differenza di imposta in caso di attribuzione di rendita definitiva notificata dopo il 1 gennaio 2000 con una grave perdita di gettito. Ciò ha creato una notevole disparità di trattamento tra i contribuenti corretti e coloro che hanno dichiarato rendite presunte molto basse.

Nel caso dei fabbricati di categoria D si verrebbe a determinare un trattamento completamente diverso tra proprietari, imprese che devono comunque pagare in base ai valori contabili, e i proprietari diversi.

I più premiati risultano in ogni caso gli evasori totali.

 

Art.18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis q):

 

Dopo il comma 4 dell’articolo 53 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d’ufficio, all’atto della constatazione e in modo che sia assicurato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. E’ abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente”

 

Motivazione

 

La norma serve a consentire la rimozione o demolizione delle occupazioni abusive suolo pubblico con procedura d’urgenza, ossia senza dover preventivamente notificare al trasgressore alcun avviso od ordine. In particolare, la misura è molto utile per eliminare rapidamente i cartelloni pubblicitari abusivi, con particolare riguardo alle installazioni in contrasto con il decoro dei centri storici.

Tra l’altro, lo stesso tipo di norma era già stata introdotta con il comma 62 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini-bis) aggiungendo all’articolo 53 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il seguente comma 4 bis: “Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d’ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore”.

In sede di riforma del suddetto articolo 53, ad opera del D.lgs.. 18 dicembre 1997 n. 473, sulle nuove sanzioni amministrative tributarie, la norma non è stata ritrascritta, si ritiene, per mero errore.

La nuova versione, qui proposta, è ancora più esplicita.

Inoltre, appare opportuno tenere presente che esistono altre analoghe norme di legge, già approvate, che hanno una natura speciale. E’ il caso dell’articolo 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi mediante contestuale verbale, collegandola, però, all’istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, in luogo dell’imposta sulla pubblicità, o di norme aventi comunque carattere eccezionale (revisione del Codice della strada-art. 23, comma 13 quater, introdotto dalla legge n. 472/99).

 

Art. 18

 

Aggiungere il seguente comma 13 bis r)

“A decorrere dal 1.1.2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all’art. 105, comma 2 lettera l) del D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano.”

 

Motivazione

 

Con il D.lgs. 112/98 la gestione delle competenze amministrative relative alle concessioni demaniali marittime è passata dallo Stato alle Regioni, che, nella maggioranza dei casi, hanno trasferito la competenza ai Comuni. Questi ultimi hanno assunto tutti gli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo, senza avere alcun ritorno in termini di risorse (salvo, in alcune Regioni, alcuni rimborsi contrattuali per le competenze burocratiche). A ciò si aggiunga che i Comuni da anni sono obbligati a spendere miliardi a livello nazionale per tenere pulite le spiagge, per ripascere gli arenili, per qualificare i servizi a sostegno del turismo balneare, senza ricevere neanche una lira per questi servizi, che, tra l’altro, richiedono – nella stragrande maggioranza dei casi – un dimensionamento ben maggiore rispetto al numero ordinario di abitanti del singolo Comune. Sulla base di tali considerazioni non si comprende il motivo per il quale lo Stato – che, nei fatti, si è liberato di tutte le incombenze burocratiche e di mantenimento del demanio marittimo – debba continuare a introitare i proventi delle concessioni demaniali marittime.

La cifra che verrebbe attribuita ai Comuni non sarebbe certo tale da creare squilibri al bilancio dello Stato mentre, per contro, il risultato sarebbe quello di affermare un principio di collegamento chiaro tra chi ha responsabilità di procedimenti ed atti su un bene e le risorse che da quel bene derivano al pubblico, e comunque aiuterebbe i bilanci dei Comuni interessati

 

Art 18

 

Aggiungere il seguente comma: 13 bis s)

 

"L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n.23.

A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli  Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.”

 

Motivazione

 

Si precisa che l'onere della TARSU per quanto riguarda le scuole statali è a carico dello Stato, come affermato dalla Cassazione e sulla base dell'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-Città. Si tratta inoltre di pagare l’arretrato relativo agli anni 1999-2000-2001 e di avviare il pagamento normale a partire dall'anno 2003.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis:

“Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole Minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella C, Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.”

 

Art. 18

 

Comma 13 bis:

“Per l’anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni istituito dai commi 10 e 11 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente alla Tabella B, Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.”

 

Motivazione

 

Si propone di rifinanziare, per l’anno 2003, il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, auspicando che il Governo emani rapidamente il regolamento di attuazione.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

“Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi.

I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune.

Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell’Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’art. 2343 del Codice Civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà.

La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall’art. 829, primo comma del Codice Civile.

Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell’Interno.”

 

Motivazione

 

La soluzione normativa proposta consente di agevolare e semplificare le procedure di trasferimento e conferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare degli Enti locali in favore di società aventi ad oggetto, tra l’altro, la gestione e valorizzazione di detto patrimonio.

Il regime proposto si basa, quanto alle agevolazioni fiscali, sulla disciplina applicabile alla "Patrimonio S.p.A."(articolo 7 comma 8) e, quanto alle semplificazioni procedurali, sulla normativa specificamente dettata per i trasferimenti delle partecipazioni detenute dallo Stato nella "Patrimonio S.p.A.", nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, e per i trasferimenti in favore delle società partecipate dagli enti locali che risultino dalla trasformazione di aziende speciali (articolo 115, Dlgs. n. 267/2000), in caso di conferimenti.

In altri termini, la norma proposta interviene nel tessuto normativo delle disposizioni speciali riguardanti la "Patrimonio S.p.A." stabilendo (i) un regime di esenzione fiscale analogo a quello previsto per la società di valorizzazione e gestione del patrimonio dello Stato e (ii) una semplificazione procedurale in linea con quanto previsto dai commi 3 e 10 dell'articolo 7, senza tuttavia creare rischi di interferenza (o anche solo di mancato coordinamento) tra diversi ambiti di competenza (il Ministero dell'Economia quale ente deputato alla predisposizione del decreto di attuazione delle procedure agevolate di trasferimento e l'ente locale proprietario dei cespiti da trasferire).

Si sottolinea che la recente decisione comunitaria in merito al regime di aiuti concesso per la trasformazione delle aziende speciali in s.p.a., mentre ha sollevato la questione relativa al trattamento delle imposte ordinarie, ha invece validato le agevolazioni sulle operazioni straordinarie, veicolato con strumenti analoghi a quelli qui proposti.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis)

“Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all’Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 1 decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all’autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall’articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l’emissione di titoli.

Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all’Agenzia del Demanio.

Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall’articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell’organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

L’inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell’ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9,  13, 14, 17, 18 e 19 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351.

Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell’offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell’Interno, sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno.”

 

Motivazione

 

La norma mira ad integrare le disposizioni di cui al decreto legge 351/2001, al fine di rendere possibile la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione con finalità di dismissione dei patrimoni immobiliari di regioni, province, comuni ed altri enti locali.

Dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 6 e degli articoli 2 e 3 del decreto legge 351/2001 discende l’attribuzione, in via di principio, alle regioni e agli enti locali, della facoltà di realizzare operazioni di cartolarizzazione “immobiliare”. La genericità delle disposizioni contenute in tali norme ha tuttavia reso necessaria l’emanazione di norme di attuazione, allo scopo di chiarire la procedura per il perfezionamento delle operazioni anzidette.

La norma proposta serve a chiarire che le operazioni di cartolarizzazione realizzate dalle regioni e dagli enti locali devono essere gestite, in via decentralizzata, da ciascun ente proprietario, senza necessità di un coinvolgimento diretto del Ministero dell’economia: in tal modo, si vuole salvaguardare l’autonomia degli enti territoriali, in applicazione dei principi posti dalla riforma degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

Per quanto riguarda la struttura e il regime fiscale e civilistico delle operazioni e le modalità per la cessione degli immobili, la norma chiarisce che alle operazioni di cartolarizzazione delle regioni e degli enti locali continua ad applicarsi, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto legge n. 351/2001.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis)

Comma 11 art. 35 legge 448/2001 è così modificato:

al nono capoverso le parole al “1 gennaio 2002” sono sostituite con “al 1 gennaio 2004

all’undicesimo capoverso le parole “entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite con “al 31 dicembre 2005”.

 

Motivazione

 

Il comma 11 dell’articolo citato prevede un regime operativo sostanzialmente diverso per quelle aziende che siano quotate in Borsa o che avessero intenzione di attivare il processo di quotazione. Nello specifico, l’articolo 35 prevedeva che tale processo di quotazione in Borsa dovesse essere avviato entro il 31.12.2001. Tale esiguissima “finestra” temporale ha impedito di usufruire di questa opportunità ad un numero consistente di aziende, già avviate sulla strada dell’innovazione e dello sviluppo industriale.

Si ritiene estremamente opportuno riaprire tali termini per ristabilire un’effettiva parità di condizioni. I Comuni interessati a tale prospettiva avrebbero in tal modo la possibilità di valorizzare lo loro aziende di pubblici servizi con tutti i benefici economici per la collettività che ne deriverebbero. Al tempo stesso, senza contraddire l’impianto generale dell’articolo 35, si darebbe in modo più ampio la possibilità di valorizzare le aziende migliori del settore in grado di competere con i grandi attori esteri.

 

Art. 18

 

Comma 13

“L’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 58 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, è abrogato”.

 

Motivazione

 

L’abrogazione del periodo, che vincola la facoltà di aumento dell’ulteriore detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta alla non determinazione di aliquote maggiorate sugli immobili tenuti a disposizione, elimina un inutile ostacolo all’autonomia regolamentare dei Comuni, in quanto sembrerebbe impedire l’esclusione di fatto dall’Ici di fasce di contribuenti residuali sotto il profilo dimensionale, nel caso siano state adottate le diversificazioni di aliquota previste dalla legge 431/98 (nuova disciplina degli affitti, successivamente intervenuta) e finalizzata all’incentivazione della messa in locazione delle abitazioni nelle aree ad “alta tensione abitativa”.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

“Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della C.D.P. da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della presente norma.”

 

Motivazione

 

Al momento attuale, non è consentita la trasformazione di un mutuo Cassa a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile e viceversa (cfr. punto 2.4.3. della circolare CDP n.1232 del maggio 1999 relativa ai decreti ministeriali del 16.2.99) Questa limitazione toglie flessibilità sia agli enti locali che alla CDP nella gestione del loro bilancio. Un numero crescente di enti locali ovvia al momento a questa rigidità ricorrendo a operazioni derivate spesso rischiose e comunque costose per il sistema P. a., dato che le controparti bancarie applicano un premio per il rischio spesso elevato e poco trasparente. Sarebbe quindi estremamente utile prevedere la facoltà per gli enti locali di chiedere tale trasformazione ferma restando la piena discrezionalità della Cassa di accedere a tale richiesta. Va ricordato che la Cassa potrebbe fra l’altro trasformare il mutuo e al tempo stesso conservare la posizione economica di partenza ricorrendo ad un semplice interest rate swap. Sebbene  non giustificabile i risparmi che deriverebbero dall’introduzione della norma sarebbero potenzialmente significativi.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      a)      Al comma 1, lettera a), la parola tre è sostituita dalla parola cinque;

b)      b)      Al comma 1, lettera b), la parola cinque è sostituita dalla parola sette;

c)      c)      Al comma 1, lettera c), la parola otto è sostituita dalla parola dieci;

 

All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

 

1.      1.      il comma 1-bis, è sostituito dal seguente.

“I Comuni possono deliberare l’applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l’applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l’obbligo della copertura integrale del servizio”.

 

2.      2.      dopo il comma 14 inserire il comma 14-bis:

“Con riferimento all’applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1 bis , fermo restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. 446/97, si applicano per quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76, 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473. per controversi in ordine alla tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 546”.

 

Motivazione

 

Si ritiene opportuna la proroga dei termini di entrata in vigore del regime tariffario per consentire un intervento legislativo che semplifichi i principi informatori del sistema tariffario, sanciti dal D.P.R. n. 158/99, così da rendere più agevole la sua applicazione alle diverse realtà locali, soprattutto con riferimento alle problematiche connesse alla gestione dell’utenza, alla riscossione, alle quote inesigibili e all’ex-eca. Al fine di operare una verifica più pertinente del sistema tariffario è rimessa al Comune la facoltà di deliberare l’applicazione in via sperimentale della tariffa.  Inoltre, la proposta serve a concedere ai Comuni la possibilità di sanzionare le inadempienze sulla tariffa che non è prevista nel testo dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

All’articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 andrebbe aggiunto il seguente comma 1 bis: “Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale”.

 

Motivazione

 

L’introduzione di tale comma appare necessaria in considerazione del vuoto normativo creato dall’abrograzione dell’articolo 106 del R.D. n.383/1934, per cui anche in considerazione del parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 885/01 sono da considerarsi illegittime le norme regolamentari che puniscono con sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni regolamentari ed alle ordinanze del Sindaco in mancanza di una espressa disposizione normativa primaria che demandi a norme secondarie tale potestà sanzionatoria.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

“La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29, può essere sostituita dall’indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”

 

Motivazione

 

La proposta è finalizzata a validare anche le ordinanze-ingiunzione emesse senza autografia della firma se i dati contenuti nel documento consentono comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dalla legge n. 59 del 1997.

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

“Al fine di conferire maggiori poteri d’iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del DPR n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L’ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall’ordinamento.”

 

Motivazione

 

La norma prevede il potere di iniziativa dei comuni per affrontare nell’immediato ed in attesa della riforma degli estimi catastali le situazioni di particolare sperequazione od incongruità dei classamenti, sulla base delle quantificazioni dei valori medi effettuate in occasione della definizione delle microzone omogenee

 

 

Art. 18

 

Comma 13 bis

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      a)      All’art. 10, comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta, su apposito modello. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, in tal caso, il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile di cui all’art. 1, comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all’art. 2, comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunciare, nella forma sopra indicata, le modifiche intervenute nel termine previsto per effettuare la registrazione dell’atto ovvero in quello di sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la modificazione.”

 

b)      b)      All’art. 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e le parole da “se la rendita” a “20 per cento” dell’ultimo periodo.

 

c)      c)      All’art. 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo.

 

d)      d)      All’art 11 è aggiunto il seguente comma 2bis:

 

“Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l’avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.”

 

e)      e)      All’art. 11, il comma 2 bis diviene comma 2ter ed allo stesso sono soppresse le parole “di liquidazione e”.

 

2. All’art. 59, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      a)      la lettera l) del comma 1 è abrogata;

b)      b)      i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Con riferimento ai periodi di imposta antecedenti il 2003, sono fatti sali gli effetti delle disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma dei commi 1, lettera l) 2 e 3 dell’art.59 del decreto legislativo 1997, n.446.

 

Motivazione

 

L’articolato riprende una proposta analoga avanzata in sede Anci, apportando alcune modificazioni finalizzate ad una migliore comprensione della natura dell’atto di accertamento evitando il rischio di forzature interpretative che ne l testo originario potevano far insorgere l’ipotesi di una abolizione nel panorama dell’ICI, delle operazioni dei mera “liquidazione” dell’imposta dovuta.

 

Art 18

 

Comma 13 bis aggiuntivo

A partire dall’anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d’estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all’applicazione dell’aliquota minima dell’ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l’equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell’Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall’anno 2003”.

 

Art. 20

 

Comma 4

Specificare al comma 4 subito dopo le parole “sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci” le seguenti parole:

“tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che è a carico dello Stato. Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2003”.

 

Motivazione

 

Il principio in base al quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono a carico delle amministrazioni di competenza non può assolutamente valere per quanto previsto dal protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che avrà sul contratto degli enti locali una ripercussione economica pari ad una maggior spesa di circa 185 milioni e mezzo di euro (370 miliardi di vecchie lire). 

 

Art. 21

 

I commi 1 e 2 sono abrogati

 

Art 21

 

Comma 2

Sostituire le parole “29 settembre 2002” con le parole “31 dicembre 2002” e aggiungere le seguenti parole “comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso di espletamento” .

 

Motivazione

 

Le disposizioni al blocco delle dotazioni organiche sono in netto contrasto con il principio di autonomia e con tutte le disposizioni normative degli ultimi 10 anni che avevano responsabilizzato le amministrazioni locali con netti successi di carattere economico e finanziario. Oltretutto viene imposto il principio della invarianza della spesa e del numero. Ciò paralizza gli enti imponendo  la cristallizzazione della propria dotazione organica al 29 settembre 2002.

 

Art. 21

 

Comma 4

dopo le parole “alle amministrazioni di cui al comma1” aggiungere le seguenti parole “fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità”

 

Motivazione

 

La norma prevede il  divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato a tutti gli enti locali senza alcuna distinzione, non esclude i piccoli comuni, lega tale principio al mancato rispetto del patto di stabilità.

Inoltre le deroghe di cui al comma 5 (assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua pari a 200 milioni di euro) non sono estese agli enti locali, è estesa agli stessi la possibilità prevista al comma 6 di autorizzare l’assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

 

Art 21

 

Al comma 7 aggiungere le seguenti parole  “..nonchè alla Polizia Municipale”

 

Art. 21

 

Comma 8

Sopprimere le parole: “fino all’emanazione – sino a – le disposizioni di cui al comma 4”

 

Art 21

 

Al comma 8 dopo le parole “comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti” aggiungere le seguenti parole “che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2002”. Eliminare le parole “e gli altri enti locali”.

Dopo le parole “entro percentuali non superiori al 50 per cento” aggiungere le parole “arrotondabili all’unità”

 

Motivazione

 

Il comma 8 consente una deroga al blocco per i comuni sopra i 5000 abitanti e per gli altri enti locali demandando ad un D.P.C.M.,previo passaggio in conferenza unificata, il compito di individuare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato e comunque condizionando tali assunzioni al turn-over e per di più entro  il 50 per cento. Il tutto appesantito dal fatto che, nelle more del suddetto provvedimento governativo, il blocco è assoluto. Si sottolinea altresì che, qualora i D.P.CM non venissero emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, (cosa alquanto probabile) ciò bloccherebbe per tutto l’anno ed in modo irreversibile tutti i comuni..

Le limitazioni suddette andrebbero pertanto riferite solo a quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002, escludendo da tali limiti i comuni fino a 5000 abitanti nonchè gli altri enti locali. D’altra parte risulterebbe veramente impossibile per i comuni piccoli assumere solo in caso di cessazioni dal servizio, in quanto tale eventualità spesso non si verifica nemmeno nei termini di una unità l’anno.

Si sottolinea inoltre che non è chiaro il passaggio che fa riferimento alla “percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche”.  Si chiede di chiarire a quale dato ci si sta riferendo.

 

Art 22

 

Comma 6:

al termine del comma 6 aggiungere " fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002/2003"

 

Motivazione

 

La riduzione di personale statale produce automaticamente due effetti:

-rispetto alle necessità di integrazione dei disabili, fa immediatamente aumentare la richiesta di intervento dei servizi comunali, che nonostante non siano sostitutivi comunque rappresentano per famiglie e scuole autonome l’unica possibilità di intervento alternativo;

-rispetto alle politiche concertative contenute anche nella precedente finanziaria riduce la particolare attenzione ai progetti legati alle difficoltà dei territori, unica novità per le scuole in regime di autonomia scolastica.

Pertanto poiché si condivide la necessità di riequilibrare le presenze del personale, ma non quella di sottrazione di risorse alla scuola, si ritiene che l’articolo 22 comma 6, che prevede un decreto del Miur per la fissazione del contingente entro cui si attiveranno i posti di sostegno in scala nazionale, debba stabilire il mantenimento a livello nazionale delle prestazioni dell’anno scolastico precedente.

Non richiede copertura, come da relazione tecnica.

 

Art 22

 

Comma 8

dopo le parole “ servizi di pulizia, igiene ambientale” aggiungere"e di vigilanza ".

 

Motivazioni

 

La riduzione del numero dei collaboratori scolastici per l’affidamento dei servizi di pulizia a ditte di appalto, specialmente nelle piccolissime realtà, succursali etc, potrebbe non garantire lo svolgimento di tutti i compiti del personale, pertanto l’assunzione di alcune funzioni aggiuntive da parte delle ditte, consentirà al personale presente di poter assicurare lo svolgimento dei compiti non delegabili, quale ad esempio l’assistenza di base ai disabili.E’ impossibile quantificare il costo poiché riferito alle gare di appalto delle scuole, che dotranno diminuire l’ organico dei collaboratori in ragione dei compiti loro sottratti. 

 

Art 28

 

Comma 3

sostituire le parole

“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”

con le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”.

 

Art 30

 

Comma 1

Abrogato

 

Conseguentemente all’onere pari a 31 milioni di euro per ogni anno,si provvede mediante riduzione di 31 milioni di euro per anno, alla Tabella A, Ministero della Salute.

 

Motivazione

 

L’introduzione del ticket per le cure termali produce gravi danni al turismo dei Comuni termali.

 

Art. 33

 

Introdurre il seguente comma aggiuntivo.

 

“4. Per dare attuazione al punto II.6 dell’intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002  e per favorire l’interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all’articolo 34, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, designati dalla Conferenza Unificata”.

 

Art. 34

 

Comma1

Alla fine del comma 1 aggiungere la seguente frase: “In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell’anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie”.

 

Motivazione

 

Si propone di finanziare i patti territoriali che hanno partecipato, con esito favorevole, al bando del 28 febbraio del 2001, e che non sono mai stati decretati per mancanza di risorse.

 

Art 35

 

Comma 1 lettera b)

Dopo le parole “della Cassa Depositi e Prestiti”

Aggiungere le parole: “d’intesa con la Conferenza Unificata”

 

Motivazione

 

Trattandosi di interventi di interesse regionale e locale si propone una concertazione con la Conferenza Unificata.

 

Art. 35

 

Comma 1 lettera c)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) “57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, d’intesa con la Conferenza Unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo”.

 

Motivazione

 

La Cassa Depositi e Prestiti stabilisce, sempre attraverso la determinazione del Consiglio di Amministrazione, le cause e le modalità di revoca e riduzione degli stanziamenti, mentre nella precedente sezione il rimborso era concordato con la Cassa Depositi e Prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria, e con tempi e modalità stabiliti dalla stessa legge.

Si propone il concerto con la Conferenza Unificata per individuare meccanismi di accesso condivisi da tutti i soggetti istituzionali interessati.

 

Art 36

 

Comma 5

Dopo le parole fissa con proprio decreto inserire la parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”

 

Motivazione

 

Si propone il concerto con la Conferenza Unificata per individuare meccanismi di accesso condivisi da tutti i soggetti istituzionali interessati.

 

Tabella C

Rubrica: legge 431 del 1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1)

 

Gli stanziamenti previsti sono così incrementati:

2003                                       2004                                       2005

+ 3 milioni di euro                   +3milioni di euro                     +3 milioni di euro

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, legge 468 del 1978, articolo 9 ter, fondo di riserva, gli stanziamenti previsti sono così ridotti

 

2003                                       2004                                       2005

- 3 milioni di euro                    -3 milioni di euro                     -3 milioni di euro

 

Motivazione

 

Il Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni, previsto dalla legge 431 del 1998, offre ai cittadini meno abbienti un contributo per accedere al mercato privato delle locazioni. Nella previsione triennale della legge finanziaria per il 2002 veniva già prevista Nella previsione triennale della legge finanziaria per il 2002, veniva già prevista la decurtazione di 3.000.000 di Euro del fondo per il sostegno all’accesso alle locazioni abitative per l’anno 2003.

Tale decisione mette in difficoltà in primo luogo le famiglie che hanno stipulato contratti pluriennali contando sul contributo pubblico all’affitto, senza il quale rischiano la morosità; i Comuni, che non hanno oggi capacità di aumentare la spesa per le note ragioni di rispetto dei parametri europei sul controllo della spesa pubblica, e per la scarsità di risorse a loro disposizione, non possono essere lasciati soli nel fornire supporto ai privati.

Si ritiene quindi indispensabile almeno il mantenimento del fondo al livello di dotazione  dell’anno 2001, pari a  336 milioni di Euro.

Emendamento al Bilancio

Tabella 8

Ministero dell’Interno

 

UPB 2123

Capitolo 1332

Rimborso IVA per servizi esternalizzati

                        competenza                                       + 263 milioni di euro

                        cassa                                                 + 263 milioni di euro

 

Conseguentemente

Alla Tabella 2

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

UPB 4152

Capitolo 3001

Ridurre gli stanziamenti previsti nel modo seguente:

                        competenza:                                      - 263 milioni di euro

                        cassa                                                 - 263 milioni di euro

 

Motivazione

 

Si propone un rimborso IVA pari a quello ottenuto nell’anno 2002.

 

Emendamento al Bilancio

Tabella 8

Ministero dell’Interno

 

Anni 2003

UPB 2233

Capitolo 7.238

Fondo IVA Trasporti

                        competenza                           + 250 milioni di euro

                        cassa                                     + 250 milioni di euro

 

Conseguentemente

 

alla Tabella 2

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

UPB 4152

Capitolo 3001

Ridurre gli stanziamenti per i seguenti importi

                        competenza                           - 250 milioni di euro

                        cassa                                     - 250 milioni di euro

 

 

Motivazione

 

Si propone un rimborso IVA pari a quello ottenuto nel 2002.

 

Tabella 1 – Limiti di impegno

                                                           2003                           2004                           2005

Legge 362 del 1998

art. 1, comma 1:

Edilizia Scolastica

(3.2.3.9 - 7080)                                  10.000                        

20.000                                    -

 

                     

 

Conseguentemente

 

Ministero delle Attivita' Produttive

 

Tabella 1

                                                                       2003                           2004                           2005

Legge 266 del 7 agosto 1998

art. 4, comma 3:

Interventi per l'industria aereonautica

(3.2.3.8 - 7420)                                              --                                 80.000                        --                                                         

 

 

Motivazione

 

Lo stanziamento richiesto risulta indispensabile per l'edilizia scolastica, in quanto il mancato finanziamento per gli anni 2002 e 2003 ha posto in serie difficoltà gli Enti Locali, responsabili, ai sensi di legge, del mancato adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici, la cui scadenza risulta prevista per il 2004.


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