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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Spett.le FISH,

 
in merito al vostro comunicato stampa del 16 dicembre 2002 relativo alla Finanziaria 2003 ed alla Riforma Moratti, riguardo al riferimento in esso contenuto circa la possibilità da parte degli specializzati per l'insegnamento di sostegno sprovvisti di abilitazione di conseguire la medesima tramite le SSIS, lo scrivente Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS fa notare quanto segue:
 
1) L'art.5 del disegno di legge AS 1306 - la cosiddetta Riforma Moratti - richiamato dal vostro comunicato  prevede l'abbreviazione di un anno del normale percorso biennale SSIS per gli specializzati di cui sopra che abbiano superato la selezione prevista per l'accesso alle suddette scuole. Una soluzione, questa, certamente equa, dato che appare più che giusto riconoscere crediti didattici pari ad un anno accademico a chi ha già sostenuto un corso di durata biennale come quelli previsti dal DI 460/98 o dal DPR 970/75. Ma attenzione: l'articolo succitato parla giustamente di specializzati che abbiano superato i relativi test d'ingresso alle SSIS, in conformità con quanto prescrive la normativa relativa ai corsi di specializzazione universitaria, in particolare la Legge 264/99.
2) Il DM 26/11/02, attuativo della Riforma Moratti, ha invece disatteso clamorosamente tale norma di riferimento, norma che, inoltre, tale ancora non è, dato che trattasi, appunto, soltanto di un disegno di legge per il momento approvato soltanto da uno dei due rami del Parlamento (il Senato). Ma anche a voler prescindere da ciò, il fatto gravissimo è che tale decreto prevede l'iscrizione diretta al II anno SSIS degli specializzati in questione senza che questi debbano passare per le selezioni previste dalla legge per tutti gli aspiranti. La violazione della succitata legge 294 è palese, così come palese sarebbe di conseguenza la violazione del principio costituzionale di parità di trattamento.
3) E' per questo motivo che la CODISSIS, l'organismo che riunisce i direttori delle SSIS, ha deciso di non far partire i corsi così come previsti dal suddetto decreto, adducendo, tra le diverse motivazioni (vedere il comunicato allegato), proprio la evidente disparità di trattamento che il provvedimento introdurrebbe, disparità che finirebbe per alimentare inevitabili contenziosi giudiziari da parte di coloro i quali - e tra questi anche specializzati per l'insegnamento di sostegno - hanno regolarmente partecipato alle selezioni per accedere alle SSIS. 
4) Non è vero, poi, che il disegno di legge AS 1306 non si preoccupa degli specializzati di sostegno delle scuole primarie. Sempre allo stesso comma dell'art.5, il comma 3, si prevede per questi una soluzione del tutto analoga a quella prevista per i colleghi delle scuole secondarie, ovvero un'abbreviazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria per coloro che avranno superato i relativi test di ammissione, corso di laurea al quale proprio il disegno di legge conferisce, come già per le SSIS, valore abilitante.
5) E' evidente, quindi, che il disegno di legge Moratti affronta in modo coerente l'intera questione. E' stato soltanto il successivo decreto del 26 novembre a destare non poche perplessità, perplessità sollevate da più parti e non solo dalla CODISSIS o dallo scrivente Coordinamento, come testimoniano diversi articoli di stampa o prese di posizione sindacali apparsi in questi giorni.  
 
Visto ciò, il Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS si augura che la FISH intervenga anch'essa presso il governo per auspicare il rispetto della normativa in vigore perché i problemi di questa o quella categoria di insegnanti si risolvano nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti.
 
Distinti saluti.
 
 
p.Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS
Stefano Di Ludovico
 
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Risposta FISH
 
    Il decreto del Ministero dell'Istruzione non attiva nessun corso per i diplomati, come invece previsto dall'art 5 comma 3 del Disegno di legge di Riforma-Moratti.
    Gli specializzati ex d m n. 460/98   si sono già sottoposti ad una selezione all'atto di ammissione ai corsi di specializzazione. Essi sono degli aspiranti straordinari all'abilitazione e per questo sono ammessi in sovrannumero.Gli aspiranti ordinari all'abilitazione ed alla specializzazione si sottopongono ad una sola selezione, valida sia per l'abilitazione che per la specializzazione.
    Per queste ragioni, pur consapevoli dell'eccezionalità della situazione, ci è sembrato corretto sostenere le loro richieste di conseguimento di abuilitazione, limitandola, eventualmente, nei modi tecnici individuati dal Ministero, alla sola attività di sostegno didattico e nel rispetto  deldecreto n. 897/99 concernente la verifica dei requisiti di validità dei titoli di specializzazione posseduti.
    L'Amministrazione non può prima fare svolgere corsi di specializzazione di oltre 1200 ore, gestiti dalle Università per utilizzare insegnanti non abilitati per le attività di sostegno e poi impedire loro il conseguimento dell'abilitazione, magari limitata al solo sostegno didattico, condannando il personale utilizzato al perenne precariato.Con la soluzione, condividsa dalla F I S H nel suo comunicato-stampa,  si rende giustizia ai precari e non si violano i diritti dei corsisti ordinari, che non li avrebbero concorrenti nell'acquisizione dell'abilitazione nelle singole discipline.
    L'Amministrazione dovrà invece afffrontare subito  la modifica della norma che consente, dopo cinque anni, agli sopecializzati per il sostegno di andare su cattedra ordinaria.Tale norma infatti crea una perenne emorragia di specializzazioni per il sostegno didattico, una "domanda drogata" di specializzazioni con conseguente innalzamento dei costi dei corosi di specializzazioneed una totale assenza di "continuità didattica" nelle attività di sostegno a tutto danno degli alunni con handicap. 
 
  
 
Salvatore Nocera        
Vicepresidente F I S H

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