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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Emendamenti della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

 

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap propone di aggiungere al testo del DDL approvato dal Senato 6  specifici articoli con una serie di disposizioni richieste da anni in ambiti e settori diversi, così come esplicitato nella piattaforma della manifestazione del 15 us. Presentiamo di seguito i diversi temi con le relative motivazioni.

 

1.     Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%

Testo:

“Il comma 4 dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

“ I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”

Motivazione:

I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono gli unici a non fruire di alcun aumento previdenziale. Gli emolumenti sono attualmente attestati sulla cifra di circa 400.000 mensili.

Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la categoria più debole alla quale questo articolo dovrebbe recare beneficio, senza limiti di età, estendendo cioè le disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni al minimo ad un milione di lire) introdotte lo scorso anno a favore delle persone ultrasettantennni e degli invalidi con più di sessant’anni. Con l’approvazione dell’emendamento proposto l’innalzamento viene esteso a tutti gli invalidi totali maggiorenni.

 

 

2.     Fondo nazionale per le politiche sociali

Testo:

“Per il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 540 milioni per l’anno 2005 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed ai Comuni

Motivazioni:

Il comma 45 punto a) dell’art. 59 della legge 27/12/97 di istituzione del Fondo, prevede “la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti” tra l’altro “l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap”. Si tratta degli interventi di carattere assistenziale previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni, ovvero di servizi di assistenza per l’intera giornata, del cosiddetto “prima e dopo di noi”, e per la vita indipendente.  L’innovatività di tale intervento normativo, ha dato principio all’applicazione della legge 104/92, sostenendo le famiglie nel difficile compito di evitare forme di segregazione delle persone con disabilità con bisogni complessi e non in grado di rappresentarsi da sole, ed attivando il diritto di scelta di un’assistenza autodeterminata. Con il punto b) dello stesso comma, che prevede “il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali”, si sono potute collaudare tali azioni con forme amministrative sin lì inimmaginabili a garanzia della migliore risposta al bisogno.

Il taglio del 50% del Fondo mette a rischio almeno la metà di tali politiche e soprattutto interrompe la crescente tendenza di orientare la programmazione dei servizi secondo progetti di vita personalizzati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

 

3.     Fondo per i non autosufficienti

Testo:

“Alle Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, così come previsto per le Pp. Aa. di Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del 4 maggio 2001, con le  caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzato a  garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non autosufficienti di ogni  età. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, per istituire il Fondo, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.”

Motivazioni:

L'esigenza di provvedere alle aumentate esigenze delle persone gravemente non autosufficienti è ormai assodata e riconosciuta da tutti. Mancano tuttavia le risorse necessarie, in quanto il Ssn riceve bassi finanziamenti (meno del 6% del Pil), che utilizza prevalentemente in favore dei malati acuti.  Il Dpcm 29.11.2001 sui Lea addossa ai disabili gravi compartecipazioni molto elevate sui servizi sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, che si scaricano sui bilanci dei Comuni quando l'utente non ha la possibilità di pagare in proprio. Tale disposizione non può e non deve essere applicata. Se da un lato è equo chiedere una compartecipazione agli utenti che ricevono vitto ed alloggio da un'istituzione, tale partecipazione non deve giungere agli attuali  livelli, confermati dal Dpcm citato, spesso pari a circa 1500 euro al mese.

Appare ancora più iniquo chiedere agli utenti dei servizi di Assistenza domiciliare integrata il 50% delle cure infermieristiche e tutelari, così come prescriverebbe il Dpcm. Anche in questo caso la compartecipazione non deve riguardare l'assistenza infermieristica.

Si rende necessario reperire nuove risorse per integrare il Fondo sanitario pubblico.

Le spese per investimento in conto capitale per la creazione di nuove strutture  residenziali e semiresidenziali possono essere garantite con i fondi destinati  al patrimonio edilizio sanitario, in una logica di accentuata perequazione  delle differenze regionali, come da art.20 della legge n.67/88

Le spese correnti risentono invece della enorme variabilità delle situazioni esistenti, per cui le Regioni, così come già è possibile per le Pp.Aa. di Trento e Bolzano, devono poter reperire nuove risorse da destinare allo scopo  specifico. L’ipotesi riguarda quindi l’utilizzo della quota statale dell’8 per mille, che non porterebbe alcun aggravio della tassazione complessiva.

 

4.     Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni

Testo

“Dopo il comma, 1 dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.

“3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce “Persona affetta da gravissime pluriminorazioni”.”

Motivazioni:

La legge 429/1991 prevede la cumulabilità delle indennità nel caso una persona disabile sia affetta da più minorazioni gravi. Di fatto però il Legislatore ha limitato questa cumulabilità alle ipotesi in cui il disabile sia sordomuto e cieco, oppure che sia invalido civile e sordomuto oppure cieco.

L’indennità cumulativa prevista consente di assommare le indennità previste nei singoli casi: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali non in grado di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere gli atti quotidiani, l’indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali.

Questa misura tenta di compensare le esigenze assistenziali delle persone affette da molteplici gravissime minorazioni. Tuttavia rimangono esclusi dal beneficio quelle persone che sono affette da più minorazioni fisiche e psichiche di notevole gravità. Ad esempio una persona affetta da un gravissima insufficienza mentale e al contempo colpito da una severa insufficienza respiratoria che comporti una ventilazione polmonare meccanica, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. Se fosse sordomuto, invece, si cumulerebbe indennità di accompagnamento (invalido civile) e indennità di comunicazione (sordomuto).

L’emendamento ha l’intento di garantire un ulteriore supporto alle disabilità gravissime che hanno particolare necessità di un forte intervento assistenziale.

5.     Contributi figurativi a favore dei genitori di disabili gravissimi

Testo:

“A decorrere dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle  funzioni della vita umana sotto riportate:

·        deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento 

·        impossibilità nella deambulazione 

·        impossibilità a mantenere il controllo sfinterico 

·        impossibilità alla assunzione di cibo

·        impossibilità a lavarsi

·        impossibilità a vestirsi

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”

Motivazione:

E’ necessario mirare gli interventi previdenziali e assistenziali alle persone disabili in situazione di gravità onde evitare l’allargamento dei benefici utili a coloro che nella maggioranza dei casi sono soggetti di assitenza.

6.     Contributi per l’eliminazione barriere architettoniche

Da inserire nella Tabella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Testo:

“Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2005 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.”

Motivazione:

La Legge 13/1989 prevede finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni delle persone con disabilità. Lo spirito della norma è rivolto a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di queste persone, ma la norma negli anni è stata finanziata in modo discontinuo, tanto da rendere spesso inapplicabili le disposizioni del Parlamento.

In particolare per il 2001 e per gli anni successivi non è ancora stato previsto nessun finanziamento.


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