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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
 

Contributi per frequentare il CSE

 

Il TAR di Brescia è recentemente intervenuto, con ordinanza depositata il 14 gennaio 2003, nell'ambito di un procedimento attinente gli oneri contributivi alle rette di frequenza dei centri socio educativi che i Comuni sono tenuti a versare ai soggetti disabili.


Pur nella sua estrema sinteticità, il provvedimento assume importanza poiché individua, in capo al Comune, non solo l'obbligo di garantire i servizi socio-riabilitativi ed educativi per i disabili, ma anche quello di contribuire, secondo i parametri dettati dal decreto legislativo n.109 del 1998, al pagamento delle rette necessarie a frequentare i Centri Socio-Educativi (CSE).

Il principio, correttamente espresso dal TAR di Brescia, trova fondamento nell'opportunità che alle famiglie con soggetti disabili a carico venga attribuito un adeguato sostegno economico per far fronte alle rette di frequenza dei CSE, al fine di favorire la permanenza delle persone disabili presso il nucleo familiare di appartenenza, quale elemento essenziale per il loro recupero.
Il Centro Socio-Educativo rappresenta per il disabile un ambito molto importante per la sua crescita, anche nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione e per lo sviluppo (o il mantenimento) delle sue capacità, venendo in tal modo a costituire una struttura di appoggio alla vita familiare. Come sottolineato nella stessa ordinanza in esame, infatti, la frequenza al CSE si rende “necessaria quale forma di recupero psichico e di integrazione sociale”.

In tale ottica si comprende, allora, la ratio dell'articolo 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n.109/1998. Tale disposizione di legge, infatti, prevedendo l'applicazione di particolari parametri di valutazione della situazione economica per le “prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave”, intende venire incontro a quei nuclei familiari che devono sostenere ingenti spese per l'istruzione ed il recupero fisico - psichico del proprio congiunto disabile.

Purtroppo, il principio affermato dal TAR bresciano, pur indiscutibile, non è frutto di un orientamento costante dei giudici: infatti, in una recente sentenza (n.1143/2002), lo stesso Tribunale si è espresso in maniera assai diversa, disattendendo il suddetto principio.
È evidente che in questo modo si finisce con il creare una grave disparità fra quanti possono fruire gratuitamente dell'istruzione e dell'educazione e quanti, invece, devono contribuirvi in maniera più o meno considerevole.

È, dunque, indispensabile una corretta e costante interpretazione delle norme dettate a tutela dei soggetti disabili; in caso contrario gli stessi diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini (come il diritto al pieno sviluppo della persona, alla tutela della salute, alla libera istruzione) corrono il rischio di essere riconosciuti soltanto ad alcuni soggetti e, quindi, pregiudicati.

 

 

 

 

L'ORDINANZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA BRESCIA
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: Registro Generale: 1332/02

nelle persone dei Signori:
SERGIO CONTI Presidente
ELENA QUADRI Ref.
RITA TRICARICO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente


Nella camera di consiglio del 14 Gennaio 2003
Visto il ricorso 1332/2002 proposto dal sig. *****
contro
COMUNE DI *****

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Sindaco 5.8.2002, n. 2123, di mancata sottoscrizione comunale alla convenzione per frequenza a C.S.E. di disabili, e degli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI *****

Visto il decreto presidenziale 27.12.2002, n. 1027/02, con il quale è stata disposta istruttoria;

Visto il decreto presidenziale 2.01.2003, n. 1/03, con il quale è stata provvisoriamente respinta la domanda incidentale cautelare;

Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e, uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato che il presente ricorso ricade nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 ed è volto all'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del contributo di frequenza di C.S.E. a carico del Comune resistente;

Rilevato:
che è onere del Comune non solo garantire i servizi socio-riabilitativi ed educativi per handicappati, ma altresì contribuire al pagamento delle rette necessarie per la frequenza degli stessi, in una misura da definire in base a parametri di reddito specificamente fissati nel D.Lgs. 31.3.1998, n. 109;

che invece nel caso di specie il Comune di ***** ha deliberato di non contribuire alle rette di frequenza di C.S.E. e si è rifiutato di sottoscrivere il protocollo d'intesa, adducendo a fondamento unicamente la circostanza che gli handicappati residenti nello stesso fossero maggiorenni e percepissero la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, senza specificare l'avvenuta applicazione dei detti parametri;

che la frequenza al centro “Il Gabbiano” si rende d'altra parte necessaria quale forma di recupero psichico e di integrazione sociale;

che sussiste la gravità del danno, atteso l'ammontare mensile del contributo rispetto alle risorse familiari;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;


P.Q.M.
ACCOGLIE

la suindicata domanda incidentale cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 14 Gennaio 2003

La sentenza n.1143/2002


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