a cura di Rolando Alberto Borzetti


Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)Handicap@edscuola.com

 
 

FAQ 3
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 12.06.01)

Sono un docente di sostegno di una scuola Media Statale Lucana.Da ormai un anno ho assistito un ragazzo con grave ritardo mentale .Siamo alla resa dei conti:il sottoscritto sostiene che il ragazzo, compira' 17 anni a luglio, deve restare a scuola un altro anno contrariamente a quanto sostengono vergognosamente il Dirigente e gran parte del Consiglio di classe adducendo come motivazione la non compiuta integrazione del ragazzo nel contesto scolastico...Il paradosso e' che vorrebbero licenziarlo anzitempo sottoponendo il ragazzo a prove differenziate. Si tenga in debito conto che il ragazzo ha fatto registrare miglioramenti di tipo comportamentale che non sono quindi valutabili a mezzo di prove differenziate. Intendono regalargli la licenza media, cosi' dicono, come se volessero espiare i propri sensi di colpa per essere stati assolutamenete distaccati e incapaci di accettare la presenza di A. regolandogli la licenza media. A questo punto vorrei sapere se verra' certificato il proscioglimento dall' obbligo scolastico ovvero l' adempimento dell' obbligo di istruzione.Oltremodo il ragazzo ha accettato mal volentieri l' idea di affrontare un esame in quanto consequenziale all'abbandono dell'ambiente scolastico dove malgrado tutto ha costruito una sua identita'. Vi chiedo: se durante l' esame in questione A. dovesse rifiutarsi di sottoporsi alle prove concordate e' possibile rilasciargli un semplice attestato di frequenza? E poi: e' vero che con le prove differenziate non e' possibile rilasciare alcun titolo di studio?

La rimando alla risposta dell'avv. Salvatore Nocera per un altro caso che troverà in queste FAQ

Mio figlio ha 8 anni e sta terminando la seconda elementare. E' un bambino molto vivace, molto curioso, e a detta delle insegnanti ha una grande facilità ad apprendere. Purtroppo soffre di disturbo del linguaggio di tipo disfasico, ed ha grandi difficoltà a restituire conoscenze e competenze che nel suo caso risultano essere superiori a quelle possedute dagli altri bambini. Ogni volta che deve "tradurre" cio' che sa in discorso scritto e soprattutto parlato che sia sintatticamente corretto, va in crisi. Ad aggravare i suoi problemi di autostima, ho l'impressione che le maestre, che pure mi sembrano preparate e disponibili, e affermano che il bambino è "avanti nel programma", nelle valutazioni tengano molto conto del suo problema, nel senso che...danno un voto al problema. Giovanni, che sa un sacco di cose di storia, che è interessato alla geografia, però si trova "buono" perché non riesce a ripeterla correttamente, e... mi chiede perché!

Le insegnanti non danno il voto al problema! Aiutano invece giustamente il bimbo, tengono presente la sua difficolta'. Per questo va aiutato, come andrebbe aiutato un bambino "normodotato" che si trova ad un certo momento in difficolta' per problemi imputabili a fattori negativi esterni o di famiglia, che influiscono negativamente sulla psiche del bambino. L'abilita' di chi insegna sta proprio qui: capire queste difficolta'.

Insegnare mi affascina,aiutare persone che hanno bisogno mi stimola,mi piacerebbe farlo attraverso la scuola.Vorrei sapere a chi rivolgermi per fare un corso da inseg.di sosteg.So che le università organizzano questi corsi,ma non sono mai riuscita ad avere indirizzi concreti a cui rivolgermi.Non sono riuscita neppure attraverso Internet,visitando i siti delle varie Università e in particolare delle facoltà di Scienze dell'Educazione d'Italia.Potreste aiutarmi?Conoscete indirizzi precisi a cui rivolgersi?Spero di ricevere presto una vostra risposta.

Veda la Nota 24.04.01 (Corsi Biennali Sostegno)

Ho una ragazza con problemi di handicap psichico con invalidità al 75%; ho bisogno di acquistare una auto posso farlo con le agevolazione dell'IVA?

NO! Deve essere disabile grave, tale da fruire della indennità di accompagnamento. Art.3 comma 3 della Legge 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL.

Sto cercando la circolare 199 del 18/6/1992 che mi dicono sia fondamentale per quanto riguarda l'handicap, ma non riesco a trovarla, né sul vostro sito, né sul Giannarelli.
C'è un motivo? E' forse superata? Me la potete far trovare?

Una circolare non puo' essere fondamentale. La Legge lo e'! 
Le uniche circolari che riguardano l'handicap nel 1992 sono:
- Circolare Ministeriale - Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette 15/12/1992
"Indennità mensile di frequenza: a) requisito della frequenza continua o anche periodica; b) decorrenza della provvidenza. Indennità di accompagnamento: a) non cumulabilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio o di lavoro (L. 508/1988); b) questione adeguamento automatico; c) irrilevanza requisito reddituale. Interessi legali e rivalutazione"
- Circolare Ministeriale - Ministero per la Funzione Pubblica 26/06/1992 n. 90543/7/488
"Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi"
- Circolare - INPS 02/04/1992 n. 100
"Disposizioni applicative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Circolare - Regione Veneto 18/03/1992 n. 7
"Ulteriori indicazioni circa l'applicazione del Regolamento n. 9/91"
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 25/02/1992 n. 3
"Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: Legge quadro sul volontariato"

Sono un Insegnante di Sostegno e presto servizio presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Melfi (Pz). Il ragazzino che usufruisce per 4 ore alla settimana delle attività dedicate al recupero ed al sostegno è inserito in un gruppo di 2° classe abbastanza eterogeneo; presenta gravi problemi in ambito familiare e lacune notevoli sul piano didattico per cui credo di non esagerare affermando che viva una situazione di semi-analfabetismo. Il Consiglio di Classe, pertanto, ha ritenuto opportuno assicurare il diritto allo studio applicando i principi ormai noti relativi alla normativa che fa riferimento alla “valutazione degli alunni in situazione di handicap” (O.M. n°128 art.4 comma 4 del 14 maggio 1999) che “valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e non ai Programmi Ministeriali”. Tali voti, pertanto, hanno solo valore legale e consentirebbero solo “l’attestazione” delle competenze acquisite e non il conseguimento della Qualifica ed - eventualmente - di un Diploma.
L'opinione però che prevale da parte del personale docente della classe e di tutte le figure che ruotano intorno al ragazzo è sostanzialmente positiva: sul piano personale è autonomo, sufficientemente ordinato ed attento nella cura del materiale didattico; non evidenzia comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali ma si distingue in classe per garbo, gentilezza e grande disponibilità alla collaborazione soprattutto nelle ore previste per lo svolgimento delle attività tecnico-pratiche e con risultati anche soddisfacenti.
Alla luce di quanto qui brevemente esposto il Consiglio di Classe si chiede:
esistono sicuramente situazioni non molto dissimili da quella testè descritta: in che modo sono state affrontate? 
Vi è la possibilità che questo ragazzo possa conseguire al termine del 3° anno di studi almeno una Qualifica? 
Se sì, quali potrebbero essere le strategie, i progetti e le normative alle quali fare riferimento? 

Innanzitutto mi complimento per la lettera. Hai esposto il problema in modo chiaro e percio' merita una risposta altrettanto chiara. Ho voluto sottoporre all'amico Salvatore Nocera, il tuo quesito e la sua risposta è la seguente:
" Se si ritiene di poter far conseguire ad un alunno con handicap un attestato di qualifica, occorre abbandonare la valutazione differenziata e passare quindi ad un programma normale, per quanto possibile semplificato.
Ciò è previsto dall'art 16 comma 1 L.mn. 104/92 e dalle varie ordinanze sugli scrutini, che espressamente prevedono la possibilità di passare da un programma differenziato ad uno semplificato.
Sconosco le effettive capacità dell'alunno; ma, come criterio di scelta fra i due possibili programmi, occorre immaginare l'alunno come tutti i compagni. Se si ritiene che, anche con qualche lacuna in qualche disciplina, egli possa sostanzialmente essere promosso, lo si ammetta, sia pur a maggioranza, all'esame e quindi , sia pur a maggioranza, lo si promuova.
Qualora però la maggioranza del Consiglio di classe non condivide questa soluzione, allora bisogna ripiegare sul programma diversificato, che non dà diritto al conseguimento di un titolo di studio."

Sono la mamma di un bambino di 12 anni affetto da tetraparesi spastico-distonica grave. Non parla, usa modalità di comunicazione alternativa, non possiede alcuna autonomia motoria, ma non ha problemi intellettivi.
Frequenta la IIa media ed è in merito a questo che chiedo aiuto e informazioni a chiunque sia in grado di farlo.
Per la gravità del suo caso e come da certificazione del servizio di disabilità competente, egli necessita di assistenza continua da parte dell’operatore addetto e dell’insegnante di sostegno (rapporto 1/1) per tutto il tempo in cui si trova a scuola.
Il massimo delle ore per le quali è prevista l’assistenza è di 12/settimana. Le condizioni di salute del bambino non sono tali da consentirgli comunque una frequenza maggiore.
La scuola mi sta presentando i seguenti ostacoli:
Sostiene che per legge mio figlio deve frequentare a tempo pieno (ovvero tutte le discipline, compresa educazione fisica per la quale è stato sottoposto a verifiche scritte) poiché la frequenza parziale nonché un numero eccessivo di assenze gli precluderebbero l’ammissione all’esame di licenza media.

La scuola ha ragione.

Non è possibile procedere in altro modo, ad esempio integrando con l’istruzione familiare e poi facendogli sostenere l’esame di licenza media da privatista, perché non ha raggiunto il limite d’età previsto per legge (anno di nascita 1989).
Si precisa che nonostante egli sia stato inserito per la prima volta in 5a elementare a tempo parziale (avendo seguito per gli anni precedenti l’istruzione familiare), ha comunque sostenuto l’esame di licenza assieme ai suoi compagni.
Il Consiglio di classe stesso, inoltre, ha ammesso in mia presenza durante un’assemblea di aver "aggirato" più volte la legge ammettendo agli esami di licenza media e promuovendo alunni cosiddetti "normali", ma comunque immeritevoli sia per rendimento che per ingiustificate assenze.
Vi prego indicatemi come devo procedere. 
Non mi sembra giusto che, arrivato a questo punto, con tutto l’impegno che mio figlio ci sta mettendo egli venga penalizzato da una legislazione che invece dovrebbe aiutarlo. Non so quale delusione potrebbe rappresentare per lui la "non promozione". 

Deve accettare il fatto di far frequentare le classi successive al figlio ma senza aspirare al diploma legale. Mi rendo conto che non è una bella soluzione ma, al momento non vedo altre vie di uscita.

La psicologa ritiene inoltre che un cambio d’istituto potrebbe essere traumatico per lui che, in questi anni, è riuscito a fatica a crearsi dei legami con i compagni di classe.

Ha ragione la Psicologa, la socializzazione con quei compagni e' un fatto importante per questo ragazzo, piu' del diploma.

Vorrei cortesemente sapere se esiste una normativa che prevede un diritto di precedenza del disabile, faccio un esempio in uno studio medico un bambino handicappato ha il diritto di essere ricevuto come primo paziente o deve rispettare l'ordine di arrivo ecc.

Da che mondo e' mondo, le donne in stato di gravidanza , i grandi invalidi di guerra e quelli del lavoro per non parlare poi dei disabili gravi (legge 104/92 art 3 comma 3), hanno la precednza nei luoghi pubblici.
C'e' poi la "Carta dei servizi" che è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti.
In particolare l'ente erogatore:
- adotta gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicura il rispetto: è questo il princìpio cardine della "Carta dei servizi";
- pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione degli utenti;
- garantisce il rispetto dello standard adottato, assicurando al cittadino la specifica tutela rappresentata da forme di rimborso nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, allo standard pubblicato.
La Carta dei servizi assegna, dunque, un ruolo forte sia agli enti erogatori di servizi, sia ai cittadini nell'orientare l'attività dei servizi pubblici verso la loro "missione": fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-utenti.
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici" )

Quando un bambino con handicap ha crisi di epilessia come si deve organizzare la scuola in caso di crisi e quindi di emergenza? Esiste una normativa?

Con il D. Lgs 626/94 e successive integrazioni, nelle aziende, nelle scuole etc, ci sono le cosidette FIGURE, una di queste e' il medico competente.
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici, quali gli addetti:
- ai videoterminali,
- alla movimentazione manuale dei carichi
- a rischio cancerogeno
- a rischio biologico.
Il medico competente ha i seguenti compiti:
- collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute
- effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di accertamenti preventivi e periodici
- esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore
- istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi
- fornisce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari
- visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (fatto salvo quanto stabilito dal DM 16/01/97 circa la riduzione a una sola visita periodica annuale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente) 
- collabora alla predisposizione del pronto soccorso
- collabora alla attività di formazione e informazione.
Il medico competente può avvalersi per gli accertamenti sanitari di medici specialisti.
Nel caso del bambino che hai citato, credo che la cosa piu' sensata sia quella di chiamare appunto un medico o una autombulanza.

Una docente con incarico a tempo indeterminato che ha avuto, dopo visita presso la Commissione della ASL, una invalidità fisica del 100%, riconosciutagli per una malattia degenerativa, può avere diritto secondo la legge 104/92, e sue integrazioni successive, alla riduzione di un'ora al giorno di lavoro? In pratica può avere una cattedra ridotta lasciando una classe? (12 ore invece delle 18)

Per ottenere i permessi:
1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e 3° comma, L. 104/92)
"E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (I° comma).
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III° comma).
Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto.
La giurisprudenza ha così definito l’handicap in situazione di gravità, come la riduzione dell’autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento.

Sono un'insegnante di sostegno e lavoro in un istituto professionale. Il mio alunno è iscritto per la terza volta al terzo anno di corso e quest'anno svolgerà gli esami di qualifica. Vorrei sapere se nel suo caso è applicabile quanto prevede la O.M. 128/99, art.4 per i portatori di handicap, che pur avendo sostenuto e superato gli esami di qualifica possono reiscriversi al terzo, frequentando attività e lezioni delle classi successive. E ancora, cosa si intende per "ripetere per la terza volta"? L'alunno cioè frequenta 3 o 4 volte la stessa classe?

Ti invito a visitare le FAQ dove troverai la risposta alla tua domanda. Aggiungo: che i portatori di handicap trovano possibilità di continuazione del percorso formativo dopo la scuola dell'obbligo, con la frequenza presso istituti superiori. Le scuole secondarie di secondo grado devono assicurare l'iscrizione e la frequenza di allievi handicappati.
Nessuna scuola è preclusa dal ventaglio delle scelte, nel caso in cui però, la scelta cada su istituti tecnici, professionali ed artistici, la famiglia deve produrre:
a) certificazione fornita dell'ASL in cui risulti la natura dell'handicap ed il parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica e l'esercizio di eventuale attività lavorativa cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara.
b) un profilo dinamico funzionale: redatto contestualmente dagli operatori socio-sanitari e da quelli scolastici della scuola media di provenienza in cui risultino:
1) le potenzialità dell'alunno,
2) eventuali bisogni di assistenza per l'autonomia personale e la comunicazione;
3) eventuali ausili e presidi ritenuti indispensabili all'alunno che effettua la preiscrizione;
4) quante ore di attività di sostegno didattico, eventualmente necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistiche, scientifiche e tecnologiche.

Sono un docente di sostegno di ruolo, mi è stato chiesto varie volte di sostituire colleghi assenti, nonostante la presenza dell'alunno portatore di handicap assegnato; inoltre anche nell'ambito della classe dove è presente l'alunno è obbligatorio sostituire un collega assente nella stessa classe? Chiedo se tutto ciò è regolato da una normativa, se è si, quale?

Sono un'insegnante di sostegno che opera in una scuola media statale di primo grado. Nella mia scuola operano 5 insegnanti di sostegno ciascuno con una cattedra di 16 ore più due a disposizione. La domanda è: il dirigente scolastico come può utilizzare le nostre due ore a disposizione? Cioè, possiamo utilizzare queste due ore sui "nostri" alunni disabili o il dirigente scolastico può obbligarci a fare supplenze?

L'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto, perciò può essere utilizzato per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato. 
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni. 
Non sembra opportuno e corretto invece, che l’insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l’alunno o con la classe in compresenza o da solo.
Si veda Legge 104/92, Art. 13 comma 6: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti."

Come avere l'ausilio informatico se non è inserito nel nomenclatore tariffario?

Risponde Salvatore Nocera: 
Nel risponderle ritengo utile partire dal principio. In applicazione all'art. 34 della Legge 104/92 che garantisce alle persone in situazione di handicap certificato il diritto a ottenere dal servizio sanitario nazionale protesi ed ausilii tecnici, il Ministero della Sanità emana il cosiddetto Nomenclatore tariffario, cioè un decreto che, con riferimento alle diverse patologie, indica l'elenco dei nomi degli ausilii tecnici e delle protesi con accanto le tariffe di mercato corrispondenti e le agevolazioni. Sino ad oggi però, e purtroppo per lei, il nomenclatore tariffario non prevede la concessione a costo agevolato o gratuito dei computer. Per questo tipo ausilio, tuttavia, si può proporre istanza all'assessorato regionale per la Sanità che può, discrezionalmente, autorizzare la concessione "extranomenclatore" dell'ausilio richiesto, purché ne sia documentata l'esigenza attraverso una certificazione sanitaria. Un'agevolazione sicura, che tuttavia comporta l'anticipazione della spesa di acquisto, è costituita altresì dalla legge n.30/97 che all'art.1, comma 1 lettera a), che introduce nel Testo unico delle imposte dirette approvato con d.lgs. 917/86 una ulteriore agevolazione. Il costo dell'acquisto di ausilii tecnici e informatici per l'autonomia è detraibile in misura pari al 19% dall'ammontare dell'Irpef da pagare nell'anno in cui si sia effettuato l'acquisto. Inoltre la legge 449/97 all'art. 8 per l'acquisto di questi ausilii riduce l'Iva al 4%.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni, per la detrazione del 19% dall'Irpef è sufficiente consegnare al proprio commercialista la fattura d'acquisto con gli estremi della norma agevolativa. Per l'agevolazione
dell'Iva al 4% invece il Decreto del ministero delle Finanze del 14 marzo '98 richiede espressamente che, prima dell'acquisto, debbano essere consegnati al venditore alcuni documenti: l'autocertificazione con firma autenticata dal Comune da cui risulti che l'interessato è stato riconosciuto disabile ai sensi dell' art.3 Legge 104/92; un certificato dello specialista dall'Asl di appartenenza dal quale risulti che esiste un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico richiesto e la minorazione di cui si è portatori.
Talora può capitare che lo specialista ignori la normativa e quindi abbia difficoltà nel rilasciare tale dichiarazione. In questi casi è opportuno recarsi immediatamente all'ufficio medico legale della stessa Asl, citare la normativa di riferimento e fare in modo che telefonicamente o per iscritto venga rassicurato lo specialista, che immediatamente, a questo punto, provvederà a rilasciare la certificazione richiesta che apre la via all'acquisto del computer come ausilio.

Sono una studentessa di lettere moderne diplomata magistrale, nonostante già studi, vorrei frequentare un corso per i bambini portatori di handicap a cui tengo molto.
Sono della provincia di Potenza e qui quando ci sono questi corsi c'è una scarsa informazione.
Come posso fare per sapere quando si aprono le iscrizioni? A chi mi devo rivolgere?

In questo sito (http://fadis.freeweb.supereva.it/) trovi le informazioni che ti occorrono, ma la LC MURST 01.02.01 parla chiaro.

Vorrei sapere se è obbligatorio ammettere un bambino in situazione di handicap, che ha già compiuto diciotto anni, agli esami di terza media. Se un insegnante del consiglio di classe ritiene l'alunno non abbia le capacità di affrontarlo, può rifiutarsi di ammetterlo, come si fa con i bambini normodotati? Le modalità sono le stesse o sono previste regole diverse?

Ripetenze e attestato di frequenza 
All'alunno in situazione di handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al Compimento del diciottesimo anno di età", come viene esplicato al comma 1, lettera C dell'art.14 L. 104/92. Ove non venga conseguito il diploma deve essere rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d'Arte).
L'attestato  di frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento.
La Legge del 99 che ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni con handicap.Ciò significa che gli alunni con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del sedicesimo anno di età.
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (in Gazzetta ufficiale 23 febbraio 2000, n. 44)
Art.1 Omissis…..
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla Legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
A completamento, se ti dovesse servire:
CERTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
Con decreto del 13 Marzo 2000 n. 70 il Ministero della pubblica istruzione ha trasmesso il modello relativo alla certificazione dell’adempimento dell’obbligo scolastico, che, a seguito della L.n. 9/99 e del regolamento applicativo n. 323/99, ha innalzato di un anno, cioè sino al compimento del quindicesimo anno di età, la durata della scuola obbligatoria.
Nel modello, che certifica pure i crediti formativi maturati, c’è anche uno spazio riservato agli alunni in situazione di handicap, per i quali deve essere indicato il piano educativo svolto ed i risultati raggiunti. L’obbligo scolastico viene adempiuto in due modi:
1. Essere stati promossi alla fine del primo anno di scuola superiore (quando andrà a regime la riforma dei cicli scolastici approvati con la L.n. 30/2000, occorrerà la promozione al termine del secondo anno di scuola superiore). In tal caso viene evidenziata la dicitura “HA ADEMPIUTO L’OBBLIGO D’ISTRUZIONE”;
2. Compimento del quindicesimo anno d’età e frequenza per nove anni della scuola elementare. In tal caso viene evidenziata la dicitura “È PROSCIOLTO DALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE”.
Preoccupa il fatto che in nessuna delle due note apposte alle due diciture precedenti sia precisato che per gli alunni in situazione di handicap l’obbligo scolastico e quindi il proscioglimento può avvenire al compimento del diciottesimo anno d’età. Questa omissione può indurre alcune scuole a rilasciare a tali alunni la certificazione di proscioglimento , prima ancora che essi abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Ciò facendo si violerebbe l’art 14 comma 1 lett. “c” della Legge-quadro n. 104/92 e la L.n. 9/99, che fanno salvo questo diritto per gli alunni con handicap.
È quindi importante che i genitori facciano presente ciò alla scuola frequentata dal loro figliolo e, se la scuola dovesse rilasciare il certificato di proscioglimento prima del compimento del diciottesimo anno d’età del figlio, contro la volontà dei genitori, questi debbono immediatamente fare osservare l’errore, fare annullare la certificazione e reiscrivere il figliolo come ripetente, dal momento che le norme appena citate prevedono che l’alunno in situazione di handicap può ripetere per TRE volte la stessa classe. Come si esprime chiaramente l’ordinanza ministeriale n. 65/98 all’art 13 ciò significa che tale alunno può frequentare per QUATTRO volte la stessa classe.

L'insegnante di sostegno nella scuola primaria sara' di scuola elementare o di scuola media?
Ancora meglio:saranno unificate le graduatorie elementari e medie? 
Confesso la mia confusione sulla natura e sulla funzione dell'insegnante di sostegno cosi' come viene a configurarsi nel nuovo contesto scolastico.

Risponde Nicola Quirico:
Penso sia molto difficile darti una risposta in questo momento, a me sorge anche un altro dubbio come saranno valutati i diplomi biennali conseguiti in passato per i vari ordini di scuola?

Vorrei gentilmente sapere se l'insegnante di sostegno deve necessariamente accompagnare nel viaggio d'istruzione scolastico l'alunno in situazione d'handicap pena l'esclusione dal viaggio dell'alunno stesso. Inoltre dove posso avere una documentazione scritta.

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno" C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l' insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.
In caso negativo, bisogna insistere col Capo d'Istituto e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.

Mando questo messaggio, per chiedere se potete indicarmi dove cliccare per vedere il materiale, in termini di pubblicazioni recenti, riguardante i problemi dell'apprendimento.

http://provveditorato.scuole.bo.it/provvbo/cd-rom/, http://www.anastasis.it/, http://www.ars-coop.it/ e tanti altri fra i link della nostra rubrica.

Insegno in un Istituto professione nel quale gli alunni giunti al terzo anno sostengono l'esame di qualifica superato il quale o continuano frequentando il IV anno oppure spendono nel mondo del lavoro la qualifica. La mia domanda è, un alunno in situazione di handicap che frequenta la il terzo anno e segue programmi differenziati può il prossimo anno frequentare il quarto anno o il conseguimento della qualifica è condizione necessaria per frequentare l'anno post qualifica? Ci sono riferimenti normativi al riguardo?

In questo ipertesto, trovi la risposta alla tua domanda.

Seguo un'alunna frequentante la classe quinta di un istituto professionale per il commercio e turismo e vorrei alcuni chiarimenti sulle prove equipollenti. L'alunna segue il programma curricolare, l'uso di prove equipollenti in alcune discipline dove trova particolari difficoltà durante l'anno scolastico e/o agli esami di stato può dare luogo a valutazione differenziata? Nel caso di utilizzo di prove equipollenti in sostituzione delle due prove scritte dell'esame di stato, quando devono essere materialmente preparate e da chi? Esistono esempi di tali prove per la prova di italiano e di economia turistica?

Prova a leggere nella nostra rubrica Esami ed Handicap.

Ho superato il concorso ordinario relativamente all'ambito disciplinare K01A.
All'atto della domanda ho dichiarato di avere titolo alle riserve avendo un'invalidità civile nella misura del 55% dal 1990.
Quando si è trattato di presentare la documentazione comprovante i requisiti, mi sono accorta che il bando chiedeva l'iscrizione alle liste speciali di disoccupazione a comprova di tale diritto secondo quanto indicato dalla Legge 482/68. Mi sono subito iscritta a queste liste, avendone pienamente diritto, ma non è bastato. Quindi pur avendo un'invalidità nella misura del 55% dimostrata con una certificazione rilasciata dalla ASL, non ho diritto alle riserve.
Eppure leggendo specificatamente tale legge non ho letto da nessuna parte l'obbligatorietà di iscrizione a queste liste speciali. Esse sono state istituite per l'inserimento nel mondo del lavoro di tali persone perché dovrebbero essere utilizzate da enti pubblici e privati costretti per legge sono ad assumere mediante chiamata diretta, cosa che peraltro non avviene mai.
Ora chiedo: c'è qualche possibilità di vedermi accettare questo mio diritto?

La Legge 482/68 e' superata da un bel pezzo!
Ti consiglio di leggere nella nostra rubrica dell'handicap le legge 68, troverai anche degli scritti di Flavio Cocanari molto interessanti.

Sono un docente di sostegno della scuola elementare di Appiano Gentile, Como, e vorrei avere avere alcune informazioni in merito al corso aggiuntivo per docenti di sostegno.
In particolare gradirei conoscere se il corso proposto è già in fase di realizzazione, in quale sede (Città e istituto scolastico), quali sono le modalità di eventuale iscrizione e il costo.
Formulo questa richiesta anche a nome di altri docenti di sostegno che operano sia nella mia scuola sia in scuole limitrofe.

Per questo, ti consiglio di rivolgerti alla Fadis, la Federazione Insegnati di Sostegno.

Sono un insegnante di scuola elementare inserita nella 2 Fascia delle GP che a fine Marzo ha concluso il corso biennale di specializzazione presso l'Università di Macerata.
Le premetto che già da tre anni ha avuto supplenze fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno anche se sprovvista di titolo.
Quest'anno in base al decreto di avvio dell'anno scolastico a settembre sono stata riconfermata sul posto che avevo l'anno scorso, e ho mantenuto questa supplenza sino al 17/12/2000.
Questo perchè il Provveditore della mia città, a seguito della Circolare 245/2000, solo a me e un'altra collega, nonostante le nostre istanze, ci ha escluso dalle graduatorie aggiuntive perchè non ha voluto tener conto il primo anno di corso che avevamo frequentato .
Nel frattempo sono avanzate circa 15 incarichi che sono andati a colleghi sprovvisti di titolo, e a me, nonostante seguissi Luca già da due anni, ni hanno revocato l'incarico.
Finalmente a fine Marzo mi sono specializzata, e avendo saputo della nota del 9/2/2001 che dà la possibilità ai Provveditori, per il conferimento di incarichi di sostegno, di tener conto dei titoli anche se sono stati acquisiti dopo il termine fissato in base alla suddetta circolare 245, ho inviato la relativa documentazione acquisita e ho chiesto di essere inserita nelle graduatorie aggiuntive, ma oggi il provveditorato mi ha risposto dicendomi che non mi può inserire in dette graduatorie aggiuntive perchè il titolo l'ho conseguito dopo il 20/11/2000 termine ultimo da lui indicato precedentemente.
Naturalmente sono infuriata, dato che non capisco questo accanimento, anche perchè sono la sola ad aver presentato detta richiesta, e sinceramente voglio inoltrare ricorso per far valere i miei diritti.
Potreste per caso darmi qualche indicazione su norme e leggi che mi possono aiutare a far valere il mio titolo?
Ne sarei molto grata anche perchè penso che questa esclusione oltre a danneggiarmi quest'anno, mi danneggierà maggiormente l'anno scolastico prossimo, dato che le GP non si potranno aggiornare.

L'unico consiglio che posso darti e' quello di rivolgerti alla Fadis, la Federazione delle Associazioni insegnanti di sostegno: http://fadis.freeweb.supereva.it/

Sono un'insegnante di scuola elementare immessa in ruolo in Lombardia il 19-02-2001, possedendo mia nonna i benefici derivanti dalla Legge 104/92ed avendo io la residenza con lei chiedo se con la domanda di assegnazione provvisoria che si farà in Luglio, dovendo ancora effettuare l'anno di prova, potrò essere assegnata ad un istituto comprensivo nella provincia di Frosinone, essendo residente in Arce (Fr).

Legge 104/92, Art. 33 (Agevolazioni), Commi 5-7
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità

Abbiamo costituito una associazione di volontariato (non riconosciuta), con atto pubblico del 19.5.1999, denominata FaDiA (Famiglie Disabili Associate). Siamo venti soci; cerchiamo di darci reciproco sostegno anche mediante lo scambio di informazioni e di esperienze.

Registrate l'Associazione presso l'Albo Comunale della vs. città. Dopo di cio' - o contestualmente - registrate l'Associazione presso la Vs Regione. E' un passo importante per avere voce in capitolo.

Le informazioni richieste riguardano Luigi: un bambino di sette anni, affetto da "tetraplegia spastica"; frequenta la prima elementare di una Scuola pubblica; ha l'insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Durante l'orario scolastico, la madre è costretta a rimanere in auto nel cortile della Scuola in attesa di essere chiamata per provvedere ad assistere Luigi quando deve andare al bagno.
Sostiene la Scuola: non ho personale ausiliario da dedicare a Luigi in tali occasioni; i bidelli in servizio non possono essere costretti a tale adempimento, perché quest'ultimo non è previsto nei contratti di lavoro. Gli stessi, non hanno dato la loro disponibilità, neanche nell'ambito delle funzioni aggiuntive e delle attività incentivate. Quanto ai sussidi didattici specifici per Luigi, non è competente la Scuola ma l'Asl alla quale spettano le prestazioni di assistenza protesica.
Sostiene il Comune: non ho fondi, né mezzi, né personale da destinare all'assistenza materiale di Luigi. La Regione non mi ha accreditato alcun fondo, né ha emanato leggi regionali attuative del d.l.vo 112/98. 
I bidelli sono transitati nei ruoli dello Stato. Provveda la Scuola. "Sono belle leggi, ma leggi di principio, prive di diritti esigibili". Il dpr 616/77 è stato superato dal d.l.vo 112/98, che, ancora, non è stato recepito dalla Regione.
L'anno scolastico corrente volge al termine ed è stato infruttuoso per Luigi. Il balletto dello scaricabarile delle responsabilità rischia di essere replicato anche in futuro.
Per evitare tale "clonazione" comportamentale dei soggetti istituzionali, noi vorremmo prepararci in modo adeguato, operando nei seguenti termini:
- nel mese di giugno pv, chiedere al Dirigente scolastico, al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei docenti e al Consiglio di classe coinvolti nell'integrazione di Luigi, in modo formale, di apprestare tempestivamente, per Luigi, i servizi di assistenza alla persona (ex articolo 9 del ccnl 2000/2001, che ha ridefinito il profilo del collaboratore scolastico ed ha sostituito l'articolo 31 del ccnl/99; nonché ex protocollo d'intesa Anci-OO.SS.-MPI del 12/9/2000), ricorrendo, non già alla buona volontà degli ausiliari, ma d'ufficio e nell'ambito delle funzioni aggiuntive e delle attività incentivate);
- chiedere "ut supra" di predisporre e di approvare, tempestivamente ed ufficialmente, nell'ambito del POF, ed in conformità al Regolamento sull'autonomia (dpr 275/99) ed alla legge 104/92, il PEI di Luigi, prevedendo in esso PEI anche i sussidi particolari finanziabili ex CM 235/2000;
- chiedere al Comune di garantire a Luigi, da solo e/o d'intesa con la Scuola, il servizio di assistenza materiale alla persona in orario scolastico, in conformità agli articoli 42 e 45 del dpr 616/77 e degli articoli 138 e 139 del d.l.vo 112/98.

Questi fatti vanno denunciati sia ai mass media che alla procura della repubblica. L'assistenza materiale e' di competenza dei Comuni ed ora anche delle scuole, vedi la tabella D nel nostro sito, l'ultimo accordo sottoscritto non molto tempo fa (15 febbraio 2001).
Nella L. 104/92, art. 13 c. 3, è ribadito l’obbligo “per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”. 
L'art .13 c. 1 lett. b, per l’integrazione scolastica della persona handicappata, prevede: “la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”.
Per l’acquisto di tali ausili si attinge ai fondi che vengono inviati dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Provveditorati utilizzando il Capitolo di Bilancio del Ministero N.1149 e sulla base delle indicazioni finanziarie fornite con l’O.M. n.766/96.
L’acquisto di tali ausili può rientrare anche in un progetto di sperimentazione secondo quanto stabilito dall’art. 43 del D.M. 331/98,la legge 440 e la CM 235/2000.
Scrive l'avv. Nocera: 
FINANZIAMENTI PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA C.M. 446, 10 novembre 1998
Con la Circolare sopra indicata il Ministero P.I. ha fornito chiarimenti circa l’utilizzazione dei finanziamenti per l’autonomia scolastica assegnati ai provveditorati agli studi ed alle scuole sulla base della legge 440/97.
Tra i vari finanziamenti figurano anche 3 miliardi per la realizzazione di interventi formativi in favore di alunni handicappati.
I criteri per l’assegnazione di tali finanziamenti aggiuntivi sono quelli indicati dalla C.M.766/96 che prevedono progetti innovativi, verificabili, che comunque non riguardino classi speciali né addensamento in una stessa classe di alunni con la stessa tipologia di minorazione.
Però anche gli altri finanziamenti potrebbero riguardare anche situazioni con la presenza di alunni con handicap, secondo la logica dell’integrazione scolastica.
Così, i 125,7 miliardi assegnati a singole scuole per i progetti finalizzati all’autonomia scolastica, potendo comprendere “tutte le spese che sono state indicate nel progetto di autonomia deliberato da ciascuna scuola”, possono certamente riguardare situazioni in cui l’organizzazione dell’attività didattica riguardi classi un cui sono integrati alunni in situazione di handicap, purché ovviamente l’aspetto dell’integrazione non sia determinante.
Così pure i finanziamenti concernenti il funzionamento dei nuclei di supporto all’autonomia scolastica, che possono anche funzionare presso singole scuole, non possono ignorare la necessità che l’organizzazione delle scuole autonome deve assicurare il diritto all’accoglienza ed allo studio anche per gli alunni in situazione di handicap, ed in particolare con Sindrome Down.
E così ancora i 40 miliardi assegnati per “iniziative complementari e integrative a favore degli studenti della scuola superiore” non possono escludere classi e scuole in cui sia in atto l’integrazione di alunni disabili specie con riguardo a percorsi integrati di istruzione, formazione professionale e stage lavorativi, realizzati anche sulla base del “Progetto 2002”.
Ed ancora i 38 miliardi assegnati ai Provveditori per corsi di aggiornamento sull’autonomia scolastica, dovranno finanziare anche lezioni ed attività concernenti, ad esempio, l’organizzazione di una giornata della comunità scolastica in presenza di alunni in situazione di handicap.
Ed inoltre i finanziamenti assegnati agli appositi centri per l’educazione degli adulti dovranno riguardare anche iniziative in cui siano interessati pure adulti in situazione di handicap.
Anzi, la frequenza da parte di adulti disabili di queste attività è la più logica quando essi vengono iscritti per la prima volta in età adulta e quindi con notevole divario di età dai compagni alle scuole elementari o alla scuola media.
Ed infine i 21 miliardi assegnati per la formazione sulle tecnologie didattiche dovranno riguardare anche la formazione di docenti con riguardo anche all’uso delle tecnologie informatiche ed i software utilizzabili da alunni con handicap sia intellettivo che fisico che sensoriale.
Tutti i progetti dovranno essere approvati dagli Organi Collegiali delle singole scuole.
Essi possono coinvolgere docenti in servizio, ai quali spetta il compenso per le attività aggiuntive ai sensi dell’art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola.
Potranno anche coinvolgere esperti esterni sulla base di contratti di prestazione d’opera intellettuale stipulati sulla base di uno schema tipo allegato alla Circolare.
Sarà importante che le associazioni dei genitori si informino per verificare se nella scuola frequentata dal proprio figliolo in situazione di handicap si stanno svolgendo attività finalizzate all’autonomia scolastica e se queste riguardano anche la classe frequentata dal loro figliolo. 
Scrive ancora:
La C.M. n. 239 del 19 maggio 1998 trasmette la Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 recante l’individuazione delle priorità nella scelta dei progetti sull’autonomia scolastica ed il finanziamento degli stessi con 500 miliardi per l’a.s. 1998-99 in forza della Legge n. 440/97. Dette norme sono state rispettivamente sostituite dalla C.M. di trasmissione n. 279 del 18/6/98, dal nuovo D.M. 251 del 29/5/98 (che sostituisce il D.M. 765 del 27/11/97) e dalla nuova Direttiva 252 del 29/5/98 (che sostituisce la Direttiva 238 del 19/5/98) . Fra i criteri prioritari indicati in sei lettere da a) a f) del punto 1 della Direttiva non compare espressamente alcun progetto riguardante l’integrazione scolastica, che è invece indicata fra i progetti finanziabili nella stessa Legge n. 440/97. Il riferimento all’integrazione scolastica si rinviene all’inizio del punto 2 della stessa Direttiva che dà in sei capoversi chiarimenti sulle corrispondenti lettere del punto 1. Data la portata della Legge n. 440/97, sarebbe invece opportuno fare rientrare l’integrazione scolastica in tutti i progetti contrassegnati dalle sei lettere del punto 1. Sarà pertanto indispensabile che l’Amministrazione della P.I. e le istituzioni scolastiche interessate (anche dietro stimolazione delle Associazioni, dei Comitati dei genitori e/o degli studenti) formulino dei progetti di integrazione scolastica che possano rientrare nelle priorità espresse nella Direttiva alle seguenti lettere del punto 1: “innalzamento...del tasso di successo scolastico”; “iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell’autonomia, nonché all’introduzione delle nuove tecnologie didattiche” (si potrebbero prevedere corsi di aggiornamento tra il 1 e il 20 settembre per i consigli di classe ed i moduli che seguono alunni con handicap; come pure la costituzione di centri di documentazione sulla qualità dell’integrazione scolastica); “sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati” (si potrebbero prevedere progetti integrati di frequenza nella scuola media o superiore e in corsi di formazione professionale e in stage prelavorativi); “iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea”; “interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale” (si potrebbero prevedere, ai sensi dell’art.40 comma 1 L.449/97, “la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 [1 a 138], in presenza di handicap particolarmente gravi”; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico” (si potrebbero prevedere progetti mirati alla valutazione della qualità dell'integrazione scolastica”). Il punto 6 della Direttiva fa riferimento a possibili consulenze per l’impostazione dei progetti, le quali possono essere effettuate da Ispettori Tecnici, Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all’autonomia costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi, IRRSAE, BDP, Università. La Lettera Circolare Prot. n. 27814/BL del 19 maggio 1998 fornisce indicazioni circa l’attuazione delle lettere a) e b) del punto 1 della Direttiva n. 238/98. In merito alla lettera a) chiarisce come i progetti di sperimentazione di integrazione scolastica possono riguardare classi aperte in senso orizzontale e verticale ed un “opportuno studio delle forme migliori per rendere effettivi i diritti formativi degli allievi in questione” e cita l'art. 40 comma 3 della L. 449/97 che prevede “progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolare forme di handicap”. Queste espressioni debbono andare correttamente intese ed applicate, per evitare ipotesi organizzative che tendano a separare gli alunni con handicap dai loro compagni o a concentrarli secondo diverse tipologie di minorazione in singole scuole. Siccome ipotesi del genere sono emerse in alcune riunioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nella relazione conclusiva del 28 gennaio 1998 dell’Indagine della Camera dei Deputati sulla qualità dell’integrazione scolastica e da alcune Associazioni, sarà opportuna una vigilanza sui progetti di sperimentazione dell’autonomia riguardanti l’integrazione scolastica da parte dei GLIP, specie tramite il loro segretario che è il docente utilizzato presso i GLH dei Provveditorati agli Studi. La Circolare sollecita infine la collaborazione ai progetti da parte delle famiglie in sede di formulazione e da parte degli Enti Locali e dei soggetti privati e del privato sociale anche in sede di realizzazione. I progetti vanno deliberati dagli organi collegiali e non necessitano di autorizzazioni se non comportano aggravi di spesa o se questi possono essere coperti con disponibilità dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche. Ciò è previsto dalla Circolare 766 del 27/11/97 e dal D.M. allegato n. 765. In conclusione la normativa si è arricchita del D.M. n. 71 - 22/3/'99 concernente la sperimentazione dell’organico funzionale nelle istituzioni individuate per realizzare progetti sperimentali di autonomia." 
Le regioni hanno dei piani socio assistenziali triennali in cui destinano fondi ai comuni. Inoltre i Comuni in base alla legge 162 possono fare progetti in accordo con le unita' sanitarie locali e prevedere assistenza personalizzata ad personam secondo progetti specifici.
Il resto non conta e quando non si rispetta la legge si denuncia alla Magistratura e possibilmente tramite Associazioni. Altra denuncia va fatta all'Osservatorio Tecnico per l'Integrazione scolastica, Ministero della Pubblica Istruzione, facendo anche un esposto sul disservizio e, per conoscenza, al Ministro della Pubblica Istruzione (FAX 06/58495957.)

Il computer speciale per l'apprendimento della scrittura rientra tra i sussidi protesici di competenza dell'Asl? in caso affermativo, come agire e in base a quale normativa verso l'Asl?

Ricorda che la fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali. Per le scuole: l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.Legge 104/92 art. 13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96 e successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I. 
Per i Comuni: Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
La legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze: 
1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”; 
2. le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.

 


Torna alla Home Page