a cura di Rolando Alberto Borzetti


Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)Handicap@edscuola.com

 
 

FAQ 4
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 04.08.01)

 

Comincio con ringraziare per la chiarezza e l'utilità del vostro sito e vi espongo brevemente il problema.
Sono la madre di un bambino con handicap sensoriale (con certificazione di gravità, si tratta di una ipoacusia neurosensoriale grave) che inizierà a settembre la prima elementare. La direttrice didattica mi ha comunicato che non è sicura che il bambino avrà un insegnante statale di sostegno causa il numero elevato di altri minori in difficoltà( il solito rapporto 1/138) e di pensare di utilizzare una "persona" inviata dalla provincia.Le sembra corretto e legale?

Devo dire BRAVA DIRIGENTE!!
La legge 67/93; questa è una norma importante per i ciechi e i sordi.
Cosa dice la legge? Ha stabilito che l'assistenza scolastica dei ciechi e ai sordi è a carico delle Province
Il Ministero dell'Interno ha comunicato a tutte le Province e a tutti i Comuni in cui si è detto che l'assistenza scolastica per i ciechi e i sordi rimane a carico delle province.

Cosa posso fare? Il foniatra che segue il bambino aveva proposto l'eventuale insegnante della provincia per fare da tramite fra la scuola e la famiglia causa le difficoltà di comunicazione. La direttrice sostiene che è difficile un rapporto duplice casa-famiglia e si oppone.

La famiglia non deve essere esclusa dal progetto di crescita culturale del proprio figlio. E' un supporto essenziale.
Ove ci fossero complicazioni, rivolgetevi al GLIP del Provveditorato agli Studi della Vs. città.

L'iscrizione di un allievo non vedente presso un Conservatorio statale di Musica richiede l'individuazione da parte dell'Istituto Musicale di un docente che abbia particolari titoli didattici? E se si quali?

Del docente che conosca le problematiche del non vedente. Per esempio nella scuola dell'obbligo del docente che conosca il Braille. Altrimenti di che aiuto può essere?

E' possibile avere il distacco o l'utilizzazione qualora il docente con i requisiti per l'insegnamento ai non vedenti faccia parte di un altro ordine scolastico? Se la risposta è si quale è il riferimento normativo

Chi lo dice? No non e' possibile, comunque puoi domandare al provveditorato agli studi della tua citta'

Caro Rolando le comunico che la storia di Matteo è stata pubblicata sull'Unione Sarda.
L'articolo è visibile su internet sul sito http://www.unionesarda.it nella sezione relativa alla Città di QUARTU. 
Ci farebbe piacere che lasciasse le sue opinioni nello spazio apposito in fondo all'articolo in modo che partendo dal caso specifico si facesse conoscere ciò che non si vede.
http://www.unionesarda.it/unione/2001/03-07-01/QUARTU/HIN01/A02.html
Cordiali saluti Riccardo e Lella

La continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap è uno di quei diritti garantiti, ma purtroppo non viene rispettato.
Nella scienza educativa, il concetto di continuità educativo-didattica, fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell’individuo da realizzarsi “senza macroscopici salti o incidenti”: ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive ipotesi educative ricche di senso e di significato per l’autentica, armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino.
La circolare 1/88, parla di continuità del processo educativo, come fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap.
Inoltre sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi gli alunni con handicap) si parla nel D.M. 16-11-90 e nella C.M. 339/92.
Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72, è previsto il principio che sancisce: "è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap", in attuazione all'art. 14 comma 1 lett. C, L. 104/92.
La mancanza di continuità didattica dello stesso insegnante negli anni seguenti; una tutela sindacale sbilanciata a sfavore dell'utenza; l'inerzia politica!
Sono tutti fattori che incidono negativamente. Si tratta di un disservizio gravissimo, che danneggia in modo particolare le figure più deboli, quelle che maggiormente avrebbero bisogno di relazioni stabili e sicure.
Continuità educativa e didattica…una parola dimenticata spesso , anzi diciamo proprio dimenticata dalle OO.SS. e dalla macchina burocratica dell'Amministrazione Scolastica.
Chissà se forse, è giunto il momento di rivedere alla radice il modello contrattuale che regola le prestazioni dei docenti, superando una logica troppo impiegatizia che non tutela a sufficienza i diritti di apprendimento degli alunni.
Forse, direi che anche giunto il momento che, nei contratti riguardanti professioni al servizio della persona, siano presenti soggetti di tutela dei diritti delle persone, con forza contrattuale propria. Forse, in questo modo si renderebbe più efficiente il servizio
pubblico, forse si ridurrebbe la palude che induce spesso alla lentezza
burocratica da parte delle amministrazioni e alla logica corporativa dei contratti.Certamente non parlo solo dei contratti del comparto scuola ma per tutti quei comparti (Enti Locali, Sanità etc..) nei quali si erogano servizi alle persone.

Per un alunno certificato portatore di handicap psichico lieve ed affidato ad un insegnante di sostegno,é obbligatorio redigere il P.E.I. ?

Dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi "bisogni educativi". Pertanto se c'è necessità (e la certificazione, ne è la prova), va redatto.
Gli itinerari di preparazione dell'attività scolastica dovranno essere indirizzati a rendere gli obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale".

Le attività di recupero per gli alunni svantaggiati devono essere previste nel POF, e,quale Organo scolastico deve deciderne l'attuazione?

Il Piano dell'Offerta Formativa a che serve? Quali sono gli organi deliberanti in una scuola?
http://provstudi.volta.alessandria.it/dd2xxale/pof3.htm#handy

L'O.M n°126 del 20/4/2000 all'art.4bis c.4,recita ".........ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge,nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo ,l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali".
L'O.M. n°90 del 21/5/2001 all'art. 16 c.3 omette ".....E NEI QUADRI PUBBLICATI ALL'ALBO...".In presenza di tale omissione è violazione della L 675/96 riportare per il corrente anno scolastico quanto previsto dal citato art.4bis al c.4?

Lascia da parte un attimo la legge. 
A chi giovava la scritta che l'alunno era stato valutato con il riferimento al PEI? 
Al bambino H? Non credo.
Con l'O.M. 90/01 finalmente si rende giustizia per il diritto della privacy 

In una scuola media non vengono predisposti i PEI,né effettuate verifiche periodiche, per gli alunni in handicap psichico.
Vorrei solo sapere se può configurarsi reato di omissione di atti d'ufficio per il Preside, che non ha mai convocato i Consigli di classe con all'o.d.g. la redazione del PEI.

Certamente, sempreche' i bambini in questione siano stati certificati e comunque se c'era necessita' di farlo e non e' stato fatto per colpa del Dirigente: certamente!

Da alcune Vs. risposte a quesiti posti da altri interlocutori, apprendo che l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per supplenze solo in caso di assenza degli alunni con handicap.
Pertanto, a maggior ragione, non può essere utilizzato per tenere corsi di recupero per alunni c.d. svantaggiati, proprio nell'ora in cui é prevista la sua compresenza in classe con due alunni in situazione di handicap.

Certamente l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per supplenze solo in caso di assenza degli alunni con handicap.

L'art. 7 comma 2,lett.o) e comma 3 del D.L.n. 297/94, attribuisce al Collegio dei docenti, sentiti i docenti delle rispettive classi, il potere di individuare i mezzi di recupero per gli alunni con scarso profitto: in violazione di tali disposizioni, il Preside, di sua iniziativa, ha formato un gruppo di ben 18 alunni, affidandolo per un'ora alla settimana a un insegnante di sostegno " per attività di educazione fisica ", quando nella scuola vi sono due insegnanti di ruolo di educazione fisica.
Tale attività é stata svolta, per circa due mesi, proprio nell'ora di compresenza in aula dell'insegnante di sostegno, con un compenso di £ 1.000.000.
E' giusto considerare abuso d'ufficio l'azione del Preside e cos'altro ?

Segnalate tutto all'Osservatorio per l'integrazione scolastica al ministero della pubblica istruzione! E' sufficiente mandare un fax con tutto quello che a Vs. giudizio non va, oltre al fatto poi di metttere al corrente le famiglie.

Sono un insegnante supplente della scuola materna, vi sto scrivendo perchè ho una domanda piuttosto urgente da farvi.
" Quanti bambini devono essere inseriti in una sezione se sono presenti tra questi due portatori di handicap?"

Per la formazione delle classi con portatori di handicap veda il DM 141/99 
Perche' due bambini h. in una classe?
Di questa decisione ne e' consapevole l'UONPI (ASL)?

Un insegnante di sostegno di ruolo,che deve svolgere sei ore per un alunno h.in scuola media, può essere destinato a svolgere attività di educazione fisica per alunni svantaggiati, proprio in un'ora che dovrebbe dedicare all'h., riducendo, pertanto, il suo orario stabilito all'inizio dell'anno scolastico per la sua attività specifica?

Quando si fa un Piano Educativo Individualizzato , si stabiliscono gli interventi da attuare per perseguire gli obiettivi programmati. Si stabilisce la realizzazione nell'ambito della comune attività didattica, del lavoro di gruppo o del lavoro individuale.
Inoltre nel GLH d'Istituto si stabiliscono gli interventi e le ore da destinare agli alunni handicappati, insomma si fa un programma di lavoro e viene poi verificato nei GLH operativi (ogni due o tre mesi).
Qualunque cambiamento deve essere concordato.
Ma se in queste ore, l'alunno portatore di handicap partecipa a momenti di attivita' comune e in partricolare a quelle che non presuppongono abilita', competenze, conoscenze di livello superiore alle sue ...allora, ben vengano.
Ma solo in questo caso.

Sono un'insegnante di sostegno di ruolo in servizio in una scuola media statale. In relazione all'obbligo scolastico degli alunni diversamente abili testualmente leggo nella Vs rubrica: "La Legge del 99 che ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni con handicap. Ciò significa che gli alunni con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del sedicesimo anno di età."
Significa che un alunno portatore di handicap che abbia compiuto i sedici anni, dopo aver frequentato la scuola complessivamente (elementari+medie) per nove anni, senza aver conseguito la licenza media, è prosciolto dall'obbligo scolastico, oppure deve frequentare ancora fino al compimento del 18° anno di età?

La rimando a Scrutini ed Esami

Le Leggi n. 440 del 18/12/97 e n. 69 del 22/3/2000, prevedono interventi finanziari per l'integrazione scolastica degli alunni h.
Quali sono i criteri di ripartizione delle somme tra i diversi Istituti scolastici,e,come devono essere ripartite nell'ambito del singolo Istituto?
Vorrei poter individuare D.M. o C.M. per comprendere in che misura sono interessate le attività integrative e di sostegno programmate dalle singole scuole.

Hai provato a leggere la Lettera Circolare 13.10.00

Sto svolgendo una tesi il cui titolo è "Scuola e Cooperazione:integrazione al lavoro del diversamente abile".
Nella parte applicativa della tesi , vorrei inserire dei progetti concreti che sono stati attuati in collaborazione tra scuola e cooperazione, al fine di avviare professionalmente il disabile.
Non ho ancora trovato niente, potete darmi un aiuto?????????

Ti descrivo il percorso del disabile ( in questo caso quello intellettivo ) per l'avviamento al lavoro, altrimenti che progetti fai?
Di solito i disabili vengono presi in carico ed osservati dai servizi sociali al termine della scuola dell’obbligo. Finito il corso scolastico dell’obbligo, il disabile può proseguire nel biennio superiore, oppure frequentare i Centri di formazione professionale, oppure essere preso immediatamente in carico dal S.I.L. ( Servizio di Inserimento Lavorativo) che a sua volta può inserirlo immediatamente nei Centri di formazione professionale.
Al di là del percorso prescelto i disabili vengono comunque presi in carico dai S.I.L. che li seguono soprattutto quando vanno nei Centri di formazione professionale dove i disabili possono essere integrati nei corsi normali, quelli di primo livello dove possono essere inseriti soltanto disabili che abbiano un’insufficienza mentale lieve o media. In questi casi ovviamente l’allievo viene preparato a conseguire gli obiettivi del corso. In altri casi il disabile viene inserito in corsi specifici di preparazione al lavoro o di orientamento di circa 800 ore con la finalizzazione all’inserimento al lavoro, se possibile, oppure attraverso i corsi prelavorativi, che sono triennali ed hanno più finalità.
Da un lato infatti questi ultimi devono consentire una formazione atta ad acquisire le abilità necessarie per svolgere mansioni precise e puntuali anche se semplici. Sono pertanto i disabili collocati in classi specifiche per loro, ma all’interno di un centro di formazione proprio perchè permette la creazione di normali relazioni uguali per gli insegnanti e per gli allievi.
Decisivo per il buon esito del corso prelavorativo è pertanto l’inserimento della classe in un normale centro professionale, avere la possibilità di poter effettuare dei tirocini in ambienti di lavoro reali, legare conseguentemente l’attività teorico pratica al tirocinio di lavoro ed aumentare attraverso le attività didattiche ed i contatti con l’ambiente esterno l’autonomia, le relazioni sociali, lo sviluppo personale e l’indipendenza degli allievi disabili.
Al di là del possibile positivo esito dell’inserimento lavorativo che riguarda tutti i soggetti disabili psichici, è evidente che il corso prelavorativo assume comunque una valenza positiva per l’allievo che avverte la crescita ed anche per l’ambiente familiare che rivaluta, al crescere delle capacità, il disabile ed assume nei suoi confronti un atteggiamento più positivo e propositivo.
Il disabile ritorna in linea generale al S.I.L. che prende in carico i soggetti. Le metodologie dei S.I.L. sono ormai molto consolidate, le schede e le modalità per valutare la personalità del disabile, i percorsi formativi e gli esiti dei tirocini, pur in via di perfezionamento continuo e costante, sono stabilizzati. A detta di alcuni, c’è un limite in questa metodologia per quanto sia perfezionata e perfezionabile, ed è il non molto tempo dedicato per capire, per comprendere, per ascoltare il ragazzo disabile da parte di un’équipe specializzata in tal senso. Tutto è codificato, ma esistono delle perplessità in ordine al S.I.L. di comprendere, di avere alla sua attenzione la complessità della personalità del ragazzo.
Il continuo proliferare dei S.I.L. è positivo, ma deve essere accompagnato da un alto profilo professionale.
In questa logica anche la formazione professionale accentua gli aspetti educativi atti a favorire la controllabilità del disabile. Più che a comprendere il linguaggio comunicativo ed i modi relazionali del disabile importanti per individuare le possibilità d’apprendimento e di tenuta nell’ambiente di lavoro, si tende a lavorare su di lui al fine di renderlo "controllabile", vale a dire "compatibile" e quindi gestibile in un posto di lavoro.
Sull’altro versante la formazione si gioca tutta in termini di rendimento, di fornire al disabile un minimo rapporto tra la capacità ed il rendimento nel quale si devono inverare le abilità insegnate.
E’ opportuno ricondurre tutte le tematiche concernenti l’inserimento al lavoro dei disabili, alla qualità della vita, all’ambiente di lavoro, non solamente alle quantità prodotte ed al rendimento.
C’è nei confronti dei questi soggetti un’esagerata propensione al controllo più che una naturale predisposizione a cogliere ed a favorire la crescita e lo sviluppo della personalità del disabile.
Non vanno dimenticate le difficoltà che si hanno nella definizione delle abilità. Non sono concetti astratti e l’abilità è legata strettamente alla complessità dell’handicap stesso.
Quindi è richiesto un ulteriore passo in avanti che consiste nell’avvalersi costantemente in tutte le fasi di consulenze specifiche degli psichiatri che curano e seguono il disabile. Il Servizio Sanitario e quello Sociale devono prendere in carica il disabile e devono seguirlo prima e dopo, non possono ad un certo punto affidarli e lasciarli. Il disabile deve essere sempre seguito da un équipe dove decisiva è la consulenza psichiatrica.
Identica attenzione e cura deve essere rivolta al reperimento delle occasioni di lavoro, che devono essere disponibili ad attuare quelle modifiche in grado di recepire il disabile psichico. Non si parla qui dell’adattabilità del posto di lavoro, o dell’immissione di ausili che consentano al disabile fisico di prestare la propria opera. Qui si tratta invece della disponibilità a rendere l’ambiente di lavoro atto ad accogliere il disabile psichico. La solidarietà non si chiude con un posto di lavoro, ma va invece collegata alla condivisione ed alla soluzione dei problemi che un simile inserimento comporta, vale a dire un ambiente di lavoro dove il disabile si trovi a suo agio, viva bene a partire dalle relazioni interpersonali che hanno una valenza di gran lunga superiore ad una persona normale.
C’è molto lavoro da fare su questo terreno, le tendenze tese ad esasperare i risultati quantitativi degli inserimenti a fronte delle qualità dei medesimi vanno corrette perchè se il lavoro è svalutato, è povero, se si è chiamati a vivere in un ambiente di lavoro ghettizzato, dove al limite possano anche sussistere elementi di sfruttamento od altro, ma soprattutto se non c’è crescita e sviluppo della persona, alla lunga il soggetto regredisce. In questa logica la retribuzione non è, nè deve essere assistenza mascherata, nè va costruito un falso. Nel disabile psichico non è annullata la sensibilità etica ed è altamente diseducativo una retribuzione non collegata ad una produzione reale.
Ti do inoltre degli indirizzi: http://www.noprofit.org/ (Il ruolo della cooperazione sociale)
Per alcuni progetti, sfoglia: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pomezia.pdf

Vorrei sapere l'O.M. in cui è precisata la presenza del docente di sostegno alla correzione delle prove scritte agli esami di licenza media.

Vedi in Le Leggi che regolano l'Handicap nella Scuola Media, Prove di esame e l'OM 90/01 (Scrutini ed Esami 00-01)

In merito alla circolare di cui all'oggetto (legge 104/92), si chiede testo o estremi della sentenza del Consiglio di Stato citato nella circolare INPDAP n34 del 10 luglio 2000 al punto 4.5.

Quale sentenza stai cercando? Non serve, e' Legge!
Diritto alla sede di lavoro più vicina e trasferimento ad altra sede di lavoro (art. 33, 5° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000)
Inoltre, dopo la legge 53/2000 e' uscito il testo unico che disciplina in senso migliorativo la legge 53/2000 con le ultime agevolazioni della finanziaria. Vedi anche il DLvo 151/01 (Testo unico Congedi Parentali).

La richiesta è stata formulata perchè la sottoscritta è stata rimossa dalla sua sede di cui era titolare a favore di una collega beneficiaria della L.104/92, madre di un minore dichiarato handicappato grave fin dal 1993;l'interesse alla conoscenza del parere del Consiglio di Stato era quindi scaturito da quanto sopra: 
il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza della stessa?

Certamente.

Oppure il posto si crea rimuovendo chi lo occupava?

Non e' giusto

Non volendomi addentrare nei particolari, faccio presente che il minore handicappato frequenta lo stesso Istituto comprensivo in cui insegna la madre; il dirigente scolastico non ha mai provveduto ad ottemperare a quanto previsto dal DPR 24-2-94 e dalla C.M. 23-12-94, n363. In sostanza il minore non è mai stato segnalato alla ASL, né i genitori hanno provveduto a presentare la diagnosi funzionale ma soltanto il responso della commissione medica del 1993.
Per essere definito grave: Legge 104/92 art. 4
Accertamento dell'handicap. - "1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della L. 15/10/90 n.295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali." 
La gravità: Legge 104/92, art 3 comma 3 
"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. "
E quindi,per esercitare il diritto allo studio ed attivare le procedure per il processo di integrazione scolastica e delle diverse forme di sostegno previste dalla vigente normativa statale e regionale in ogni ordine e grado di scuola occorre che all'atto della pre-iscrizione della persona handicappata sia presentata, da parte dei genitori, la diagnosi funzionale o in mancanza la certificazione derivante dall'individuazione dell'handicap.
Il capo d'istituto in possesso di tale certificazione deve avviare le procedure per ottenere le forme di sostegno didattico e le altre forme di sostegno a carico degli enti locali.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave (di tipo FISICO), mal si concilia con il fatto che il minore fin dal 1997 è stato tesserato con la locale squadra di calcio (categoria pulcini) disputando alcune partite e soprattutto nella stagione calcistica appena trascorsa, è stato tesserato nella categoria esordienti ed ha partecipato a partite ufficiali, attività questa che presuppone il consenso scritto (cartellino F.I.G.C.) di entrambe i genitori e la presentazione di certificato medico attestante lo stato di buona salute.

Che significa questo? Che l'handicappato non ha diritto ad esercitare lo sport? Essere un bambino con handicap non significa essere malaticcio.Mio figlio e' un bambino down, ha 11 anni ,ha una salute di ferro ed e' un bravo nuotatore. Non ha diritto ad esserlo?

Ho ricevuto risposte a precedenti quesiti, e, grazie allla Vs. disponibilità e cortesia, conosco sufficientemente la normativa per l'integrazione degli alunni h.nella scuola media.
Vorrei chiarimenti in merito alle procedure e responsabilità del P.E.I. e delle Verifiche periodiche.
L'art. 5 del dpr 24/02/94 detta le procedure per la redazione del P.E.I.: E' esatto sostenere che i soggetti interessati devono essere ufficialmente convocati dal Dirigente scolastico, e, che, se ciò non avviene sussiste responsabilità unicamente del Dirigente, e non degli insegnanti curriculari, che, naturalmente non possono autoconvocarsi?
La stessa situazione si ripete per la mancata convocazione dei GLH operativi?

Circolare Ministeriale 23 dicembre 1994, n. 363
All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine del 28 febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R. 24/2/1994 (in G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentato da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare la diagnosi funzionale prevista dallo stesso decreto presidenziale o, in mancanza, in via provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'U.S.L. o in regime di convenzione con la medesima. A tal fine, i Provveditori agli Studi inviteranno le UU.SS.LL. a un tempestivo rilascio della suddetta certificazione. Resta confermato che, come precisato con C.M. n. 181 del 7/6/1993, in presenza di parere negativo definitivo dell'U.S.L., non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali e artistici.
3.2 Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto, sentito il consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a produrre la documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del diritto all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non provvedendo entro dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà direttamente rivolgersi all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente rifiuti di produrre la certificazione, l'alunno non può in alcun modo considerarsi in situazione di handicap, a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale per i minori.
A partire dal profilo Dinamico Funzionale, il PEI e' elaborato congiuntamente dagli operatori sanitari della ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della classe, in collaborazione con i genitori o gli esercenti potesta' parentale dell'alunno.
Il Dirigente scolastico e' sempre al corrente di ogni situazione di handicap. La richiesta per il personale di sostegno viene firmata da lui ed inoltrata al Provveditorato.

Ai GLH operativi deve essere convocato il Consiglio di classe interessato?
Un Insegnante quali iniziative può attivare per far rispettare le procedure dettate dalle leggi
?

VERIFICHE - GLH
Alla elaborazione del Profilo dinamico funzionale e degli interventi educativi seguono verifiche (GLH), "se possibile con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)" (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6) 
A tali verifiche partecipano i soggetti indicati al c. 6 art. 12 legge 104/92: operatori delle ASL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6)
È importante non confondere i GLH operativi, relativi ai singoli alunni portatori di handicap, con i GLH di Istituto (L. 104/92 art. 15 c. 2) che trattano di tematiche generali sull'handicap in relazione alla singola scuola.
Se il GLH non viene convocato, fare riferimento all'Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla Legge 104/92 nel farne richiesta ai Direttori didattici o ai Presidi. 
Vedere se ci sono leggi regionali sul diritto allo studio.

Il Presidente del Consiglio di classe può, in un momento successivo alla redazione del processo verbale della riunione, aggiungere autonomamente proprie dichiarazioni al verbale stesso?
Vi chiedo cortesemente di fornirmi chiarimenti, il più possibile esaurienti, anche con eventuali riferimenti legislativi, in quanto nella Scuola Media dove insegno si verificano situazioni, che anziché migliorarne le condizioni,creano ulteriori disagi agli alunni bisognosi di una corretta assistenza.

Le dichiarazioni nei verbali vengono fatte in presenza degli altri. E' reato modificare o alterare verbali di sedute congiunte.
Queste situazioni vanno denunciate, in particolare le famiglie vanno messe al corrente.
Non dimenticare che in ogni Provveditorato esiste il GLIP. (L.104/92, art.15) e si puo' mettere al corrente di certe situazioni. 
Inoltre la famiglia puo' denunciare all'Osservatorio per l'integrazione scolastica presso il M.P.I. , esposto che si puo' fare in via FAX.

Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare, vorrei saper se è vero, come sostiene una collega che un bambino portatore di handicap che frequenta la quinta deve essere per forza ammesso agli esami e poi dopo essere bocciato in quanto le prove d'esame sono state negative. La collega ritiene che non ci sia nessuna normativa che permetta la non ammissione agli esami, si parla solo di non ammissione alla classe successiva.

Sono interessato a conoscere eventuali riferimenti normativi sui compiti dell'insegnante di sostegno durante gli esami di licenza media nel caso in cui l'alunno certificato non sia stato ammesso agli esami stessi (previo accordo con la famiglia e l'ULSS). Gradirei anche una vostra eventuale opinione in merito.

La valutazione agli esami e gli scrutini
Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell
' articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile  1994, in cui è esplicitato:
"Alla  valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti  programmatici  di alcune discipline."
"Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."
Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Per quanto riguarda inoltre  la valutazione, va tenuto presente la L.148/90 sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare, in particolare gli artt.1,3,4,5,6.
Prove di esame  (dal sito dell'Associazione Italiana Persone Down)
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall’art. 1 della O.M. 128/99): “La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali”.
L'ultima Ordinanza e la n.90/01

Ho un bimbo down e dichiarato sordomuto, ha quasi cinque anni, frequenta la scuola materna. L'insegnante di classe e l'assistente educativa hanno lavorato moltissimo quest'anno (l'anno scorso è meglio dimenticarlo) ed i primi frutti si sono visti. Questi frutti sarebbero stati di più se non avessimo cambiato sei insegnanti di sostegno e soprattutto se queste insegnanti avessero avuto un po' di buona volontà. In definitiva, tutto questo spreco di leggi cosa dà ai nostri figli dal momento che dobbiamo scontrarci con la NON continuità dell'insegnamento e con IL POCO INTERESSE delle insegnanti stesse? Ho l'impressione ci si riempia la bocca con tante cose (l'integrazione, la continuità ecc.) ma in realtà i bambini handicappati e i loro genitori navigano in un mare di niente. Ci si rende conto che molti di questi figli possono essere recuperati, che ogni giorno perso è un guaio per il loro futuro? A parte queste considerazioni, mi chiedo cosa si può fare affinché i nostri figli non siano solo dei posti di lavoro per insegnanti, ma la scuola e le insegnanti siano a servizio dei nostri figli. Accetto qualsiasi consiglio o indicazione, ma preciso che personalmente non intendo arrendermi a questo stato di cose.

Non devi arrenderti.
A noi ci sono stati affidati e noi dobbiamo fare in modo che gli siano garantiti quei diritti che la legge stabilisce, compreso il diritto allo studio.
La continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap e' uno di quei diritti garantiti, ma purtroppo non viene rispettato.
Ti cito la circolare 1/88:
La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola media.
Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali e pedagogiche garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare, quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche può certamente favorire.
Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della persona che comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.
L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico", necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.
Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi. ....Omissis
Inoltre sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi gli alunni con handicap) si parla nel D.M. 16-11-90 e nella C.M. 339/92.
Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72, è previsto il principio che sancisce: "è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap", in attuazione all'art. 14 comma 1 lett. C, L. 104/92.
La mancanza dell'insegnante di sostegno all'inizio dell'attivita' scolastica;la mancanza di continuita' didattica dello stesso insegnante negli anni seguenti; un numero sempre piu' maggiore di insegnanti non specializzati a cui vengono affidati i nostri figli; una tutela sindacale sbilanciata a sfavore dell'utenza; l'inerzia politica! 
Sono tutti fattori che incidono negativamente. Si tratta di un disservizio gravissimo, che danneggia in modo particolare le figure piu' deboli, quelle che maggiormente avrebbero bisogno di relazioni stabili e sicure.
Non deve succedere che il soggetto disabile diventi esso, in prima persona, un erogatore e sostenitore di occupazione (si pensi ai riabilitatori, agli educatori, agli assistenti ecc.) senza che LUI stesso in prima persona possa trarne beneficio.

Sono un'insegnante di materie letterarie di prima media, con in classe due alunni in situazione di handicap psichico lieve.
Cosa posso fare se non viene redatto il P.E.I.?
La responsabilità della mancata redazione del P.E.I. é del Capo dell'Istituto che avrebbe dovuto inserirlo all'o.d.g. del Consiglio di classe, o, tutti gli insegnanti devono conoscere la normativa sull'integrazione dei portatori di handicap?

E' stato individuato l'alunno come persona handicappata?
Voglio ricordarti che:
- All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.
- Diagnosi funzionale.
1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione.
Nella predetta scheda riepilogativa viene riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
- Profilo dinamico funzionale. 
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
Ove tutto cio' che ti ho citato non fosse stato fatto, si puo' denunciare alla magistratura ordinaria, sia la ASL per eventuali suoi mancati adempimenti, che il Dirigente scolastico, per quello che e' di sua competenza.

Gradirei conferma dell'esattezza dell'itinerario di inserimento e integrazione di portatori di handicap psichico lieve che frequentano la prima media, così come di seguito indicato:
1)Diagnosi funzionale
2)Piano dinamico funzionale
3)P.E.I.
4)Verifiche
5)Valutazione
Inoltre:
a) é corretto che il PEI sia redatto dal solo insegnante di sostegno,che non ne dà neanche comunicazione ai docenti della classe?
b) quali sono i soggetti, che a norma di legge, devono partecipare alla redazione del PEI?
c) il Consiglio di classe deve partecipare ai GLH d'Istituto?
d) le valutazioni quadrimestrali e di fine anno devono essere riportate sul PEI?
e) la Scuola deve informare i docenti curriculari della normativa sull'handicap?

1) All'individuazione dell'alunno in situazione di handicap provvede lo specialista, su segnalazione dei Servizi di base o delle famiglie, subordinando gli interventi e le forme di sostegno alla esistenza di una situazione di handicap clinicamente accertata, mediante " diagnosi funzionale (D.F.) per cui si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap";
2) alla sua stesura provvede l'unità multidisciplinare composta dai vari specialisti di settore. da cui poi sarà evidenziato un referente del caso che lo seguirà nel tempo. e si occuperà dei rapporti con le famiglie, la scuola anche per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale ( P.D.F.) 
IMPORTANTE!!
Il P.D.F. come afferma l'art. 4 del D.P.R. 24/2/94 " indica ..il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi..."; viene redatto dal referente del caso e dagli insegnanti dell'alunno in questione con la collaborazione dei familiari. L'alunno è descritto analiticamente rispetto ai parametri di sviluppo e nell'ottica della definizione dei possibili futuri obiettivi. Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari e scolastiche per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. E' un atto collegiale da compilare nel primo anno di frequenza scolastica di un alunno in situazione di handicap ed aggiornare almeno ad ogni cambio di scuola.
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
IN SINTESI
Il P.E.I. è:
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari 
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali contiene: 
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia
tempi:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà
Presso ogni Circolo o Istituto è costituito il Gruppo di studio e lavoro previsto dall'art. 15, punto 2 della Legge 104/92, con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l'integrazione. 
Esso è composto da:
- il Direttore Didattico o Preside, che lo presiede;
- un Rappresentante dell'Azienda ASL (per la Scuola Superiore un rappresentante dell'Unità Sovradistrettuale di cui all'art. 19 del presente Accordo);
- due Rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
- un Rappresentante degli studenti (per le scuole medie di 2° grado);
- un Rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
- un Rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto.
- Nel caso si ritenga opportuno può intervenire un Rappresentante dell'Ente Locale.
Il Gruppo si riunisce almeno due o tre volte l'anno 
Un ultima cosa : al progetto di vita di questi figli, concorrono tutti i soggetti istituzionali...almeno dovrebbero.

 


Torna alla Home Page