a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 24
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Mio figlio ha 9 anni ed è affetto da Sindrome di Down. Lo scorso anno scolastico, quando frequentava la II elem., aveva 17 ore di sostegnoe 25 di assistenza settimanali; quest'anno,invece, è affiancato dall'insegnante specializzata per sole 10 ore e dall'AEC per 8 ore !! Come è possibile tutto questo? Premetto che nella stessa scuola sono state date anche 8 ore di sostegno a bambini con semplici ritardi di apprendimento! Le sembra giusto?? Esiste una normativa che regola le ore di ripartizione per i bambini down? Cosa posso fare o a chi mi posso rivolgere perchè questa situazione possa cambiare?

La ripartizione delle ore di sostegno assegnate ad una scuola deve avvenire sulla base della diagnosi funzionale, che indica i bisogni educativi, e del PEI, che è il progetto globale di integrazione scolastica ed extrascolastica, e del conseguente progetto didattico personalizzato, che indicano gli obiettivi da raggiungere , le strategie ed i mezzi per farlo, tra i quali anche un certo numero di ore di sostegno. La fonte normativa è l'art 44 del d m n. 331/98. A due alunni con la stessa gravità di deficit, anche nella stessa scuola, potrebbero essere date ore differenti, perchè il tutto dipende anche da altre circostanze, come ad es se in una classe gli insegnanti curriculari sono più preparati dell'altra, o ci sono meno alunni dell'altra , etc.

Sono un genitore di un bambino Down con invalidità 100%. Attualmente mio figlio frequenta la scuola materna,vorrei sapere gentilmente se mio figlio li spetta per legge i buoni pasti ho e facoltà di ogni comune concederli oppure no.
Essendomi recato al comune di mi e stato rifiutato di avere gratis come avviene in altri comuni i buoni per il servizio mensa facendomi pagare il servizio mensa per mio figlio.
Vorrei sapere se tale provvedimento è ha discrezione dei comuni ho per legge li spetta tale servizio?
Vorrei sapere anche se l'iscrizione scolastica si paga per le persone portatori di handicap per la materna ed elementare.

Il servizio mensa è a discrezione dei singoli comuni, perchè trattasi di un servizio che non richiede condizioni particolari perchè gli alunni con handicap possa fruirne; quindi essi ne fruiscono come tutti , alle stesse condizioni di tutti. Piuttosto sia per esso che per le rette, gli alunni con handicap possono avvalersi dell'art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n. 130/00, secondo il quale, quando gli enti locali calcolano l'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica, per richiedere la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, per le persone con handicap i comuni debbono tener conto della ISEE del solo handicappato e non di tutta la sua famiglia.
Norme per accedere alle tariffe agevolate
Per accedere alle tariffe agevolate occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla situazione economica (proprio e dei componenti il nucleo familiare) all'Ente al quale si richiede il servizio oppure a un CAF oppure al Comune. La dichiarazione ISEE si presenta su apposito modulo, ha la validità annuale, ed è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione). Ciò significa che il cittadino autorizza l'amministrazione a effettuare tutte le verifiche necessarie. Le dichiarazioni false sono punite penalmente.
La dichiarazione sostitutiva si presenta una sola volta e l'Ente che la riceve rilascia una certificazione, che può valere anche per altre prestazioni.
Nel caso di servizi che non prevedono restrizioni all'accesso, cioè offerte alla generalità dei cittadini, la dichiarazione ISEE non è obbligatoria: se si decide di non presentarla sarà applicata la tariffa intera. La dichiarazione è invece obbligatoria per quei servizi che sono disponibili solo per una parte dei cittadini, secondo criteri basati sull'ISEE.
Art. 3. Dlgs 130/2000. Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 comma 2-ter.
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
In pratica: Occorre tenere presente che per i disabili 'ISEE è solo quella personale e non del nucleo familiare, in forza appunto dell'art.3 comma 2 ter del D.L. di cui sopra.

Sono il genitore di una ragazza disabile. Mia figlia ha frequentato nell'anno scolastico 2000/01 il Liceo Classico, dopodichè ci siamo trasferiti in Sardegna dove mia figlia è stata iscritta in un istituto tecnico. Qualche giorno fa abbiamo fatto ritorno e sono andato a parlare con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico (che nel frattempo è cambiato) per discutere dell'iscrizione di mia figlia. Mi sono sentito rispondere che l'iscrizione sarebbe stata molto difficile, in quanto essa avveniva ad anno scolastico già iniziato e ciò avrebbe reso problematica la ricerca di un insegnante di sostegno. Tale motivazione (insieme ad altre banalità che non sto qui a ripetere) mi è sembrata una scusa bella e buona, che chiaramente rivela la mentalità di un Dirigente Scolastico che non vede di buon occhio la presenza dei disabili nella scuola. Vorrei pertanto sapere fino a che punto l'affermazione del preside può aver valore e a chi posso rivolgermi perchè vengano rispettati i diritti di mia figlia.

Ai sensi dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92 non può essere rifiutata l'iscrizione di un alunno con handicap. Nel caso di specie, il Dirigente stesso deve provvedere alla nomina di un docente per il sostegno, in forza della C m n. 16 del Febbraio 02 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/diorganici_02.html), ribadita dalla CM n. 77 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm077_02.html) dell'8 Luglio 02.
Si rivolga eventualmente al docente utilizzato per l'integrazione scolastica presso l'ex Provveditorato agli studi, oggi CSA, oppure all'Ispettore che coordina il GLIP, cioè il Gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica oppure all'Ufficio della Direzione scolastica regionale che ha di solito un settore riguardante l'handicap.

Sono un'insegnante di sostegno specializzata e presto servizio c/o una scuola media della provincia di Sassari. Svolgo questa attività per la prima volta e, pertanto, non so ancora bene come gestire alcune situazioni, soprattutto dal punto di vista legale.
All'inizio dell'anno mi sono stati "affidati" tre ragazzi, frequentanti rispettivamente uno ("affetto" da dislessia) la classe seconda e due (una ragazza con tretaparesi spastica e l'altra con ritardo mentale grave) la stessa classe terza. L'idea di destinare un unico insegnante di sostegno alla stessa classe - tra l'altro da me contestata per diverse ragioni - nasceva dal desiderio di garantire un maggiore numero di ore di sostegno alla ragazzina con tetraparesi, grazie al fatto che avrebbe potuto usufruire della presenza del docente di sostegno anche nelle altre sei ore assegnate a quella con ritardo mentale. In realtà, tale scelta si è subito rivelata infelice. La ragazza con RM ha instaurato, infatti, con la sottoscritta un rapporto estremamente possessivo che, in più occasioni, ha reso impossibile il lavoro con l'altra.
Vengo al dunque. La ragazza con ritardo mentale grave (che usufruisce di 6 ore settimanali di sostegno) riesce a stare in classe per periodi brevissimi e solo in mia presenza. Durante le altre ore si rifiuta di rimanere in classe e si allontana da questa creando ovvi problemi ai diversi docenti curricolari.
Se costretta a rientrare, reagisce violentemente, aggredendo quanti le stanno vicino. In generale, la ragazza reagisce violentemente a qualsiasi tentativo di farle eseguire ciò che non vuole fare (io stessa sono stata colpita diverse volte).
Tale situazione è stata segnalata al capo d'istituto che ha suggerito di accogliere la ragazza nelle classi in cui questa vuole stare (previo il parere favorevole dei docenti accoglienti) e, qualora si rifiutasse di rimanere in classe, di affidarne la custodia al personale ATA.
La sottoscritta cosa deve fare? Deve seguirla nelle classi in cui viene ospitata, per poter così mettere in atto quanto predisposto nel PEI? In caso di aggressioni di una certa gravità (in passato si sono già verificati episodi di questo tipo), chi è ritenuto responsabile?
E ancora, questo laissez faire non rischia di distruggere quel minimo di regole finora acquisite dalla ragazza? (premetto che questo modo di agire sta pure vanificando quanto faticosamente costruito finora. La ragazza, infatti, è sempre più restia a svolgere le attività proposte e preferisce stare con le mani in mano) La scuola deve (e può?) rinunciare (e io, in
quanto suo rappresentante) agli obiettivi stabiliti per la sua educazione e decidere di limitarsi alla sua semplice custodia, attraverso tutti i mezzi che la ragazza consente di utilizzare?
Spero di essere riuscita ad illustrare l'ingarbugliatissima situazione e di avere al più presto utili suggerimenti per farvi fronte (anche di tipo legale)

E' molto strano che siano stati inseriti nella stessa classe due alunni con handicap particolarmente grave, dando loro lo stesso numero di ore (6 ore settimanali) che si assegnano a persone non in situazione di gravità. Probabilmente, al momento dell'impostazione del PEI (di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92) e del conseguente progetto didattico personalizzato (art 41 e 44 d m n. 331/98), nessuno ha prospettato la possibilità, prevista dalla normativa, di avere un maggior numero di ore di sostegno o, anche eventualmente in aggiunta, la presenza di un assistente educativo fornito dal Comune (L.n. 104/92 art 13 comma 3).
A questo punto, comunque è da rifiutare l'affido della ragazzina ad un ATA, poichè contrario alla legge. E' possibile la sua presenza in classi aperte diverse dalla propria, purchè ciò sia frutto di una programmazione ragionata fra i diversi consigli di classe e non sia frutto di un mero scaricabarile. Si potrebbe anche avanzare l'ipotesi, che, dopo un primo periodo di sperimentazione, è emerso con chiarezza che la situazione è tale per cui occorre aumentare il numero delle ore di sostegno o aggiungere ore di assistenza educativa. Ciò è consentito dalla normativa, tenendo presente che per la nomina di ore aggiuntive di sostegno, sulla base di fatti nuovi, è competente lo stesso Dirigente scolastico.

Visto il continuo pellegrinaggio di insegnati di sostegno che toglie un valido punto di riferimento a nostro figlio affetto da disturbi psichici, con tratti autistici, visto che non ci sono difficoltà di reperimento di fondi disponibili da parte delle amministrazioni pubbliche, vorremmo sapere se è possibile inserire per qualche ora al giorno nella scuola pubblica materna una persona pagata direttamente dalla famiglia come educatore affinchè essa possa diventare poi uno strumento di continuità anche per il passaggio alla scuola elementare. Da premettere che abbiamo affrontato innumerevoli resistenze in quanto siamo residenti in un Comune che confina con altri due Comuni dove in uno si trova la scuola materna, in uno la direzione didattica della stessa (istituto comprensivo) ed in un altro (dove siamo residenti noi) la scuola elementare, questo è sempre stato un ulteriore handicap da superare anche per il nostro ente comunale il quale non sa come poter inquadrare un eventuale educatore che professionalmente poi andrebbe a lavorare in un altro comune. Ecco perchè pur di dare una possibilità a nostro figlio siamo disposti a pagare noi un educatore, ma non sappiamo se è possibile legalmente e come dobbiamo proporre solo per questi ultime mesi dell'anno scolastico della materna la nostra esigenza al direttore scolastico il quale è molto insensibile alle problematiche dell'handicap.

Sarebbe opportuno impostare una ricerca d'intesa fra scuola, comune e famiglia, ai sensi dell'art 43 dm 331/98.Il comune potrebbe però fornire un obiettore di coscienza o un cosiddetto volontario del servizio civile ( che però svolgono il servizio solo per un anno).
La materia va approfondita, eventualmente mettendo il collegamento Edscuola, il Dirigente scolastico e la F I S H.

Sono un'insegnante specializzata per l'ordine di scuola elementare ed ho nel corsi dell'anno subito un ordine di servizio da parte del mio dirigente scolastico che ha imposto a me ed a un'altra docente di seguire un terzo alunno in grave situazione di handicap. di conseguenza questo bimbo ha avuto una totale copertura dell'orario a scapito degli altri due alunni e in particolare sono state ridotte in modo drastico le ore alla mia alunna che risulta essere la più grave dei tre.
Può un dirigente scorporare i due docenti ?
Può così deresponsabilizzare un modulo e sovraccaricare gli altri moduli privandoli
dei docenti specializzati?
Può rifiutarsi, in questo contesto, di nominare un terzo docente pur avendo tutta la documentazione ed essendo il provveditorato
favorevole ad una terza nomina?
Può imporre un orario senza coinvolgere le parti in causa (compresi i genitori mai coinvolti e/o informati)?
Può scorporare senza tener conto della gravità dell'alunna che io seguo e/o seguivo totalmente in itinere
e di conseguenza suddividere equamente il carico sui due docenti senza tener conto che l'alunno seguito
dall'altra collega si trova in una situazione di lieve handicap?
Quali sono le conseguenze per gli insegnanti di classe che sino ad ora non hanno adottato nessun intervento individualizzato per l'alunno assegnatomi?

Se l'alunno è nuovo, il Dirigente deve chiedere la presenza dei genitori ad un GLH operativo e concordare il progetto didattico, sulla cui base predisporre lui stesso la nomina del nuovo insegnante per il sostegno. Se trattasi di alunno già iscritto in tempo con un numero scarso di ore di sostegno, che si vogliono aumentare, se non si intende procedere a nuova nomina,ma a riduzione di ore ad latri alunni, è indispensabile convocare i GLH operativi relativi agli alunni che avrebbero riduzione di orario e discutere la situazione insieme coi genitori. Se vi fosse una buona collaborazione e capacità dei docenti curriculari, la cosa sarebbe meno grave; in mancanza, ritengo sia necessario procedere a nuova nomina su apposito progetto.

Sono un'insegnante di Sostegno a tempo indeterminato in utilizzo su mia richiesta presso una scuola media vicino a casa (la sede di titolarità è comunque sempre nel comune di residenza).
Negli anni 1999/2001 ho coordinato una sperimentazione per l'integrazione di un ragazzo autistico utilizzando l'approccio Teacch.
In questi giorni sono stata invitata da un responsabile dell'Uss a prendermi in carico, per il prossimo anno scolastico, un ragazzo autistico utilizzando l'approccio sopraddetto.
I miei quesiti sono:
- posso usufruire della D.M. 331 1998 art. 43, 45 per poter svolgere la sperimentazione presso la scuola nella quale sono attualmente in utilizzo?
- esistono altri riferimenti legistlativi che mi possono aiutare a realizzare questa particolare e complessa sperimentazione in un ambiente scolastico che già conosco che ne faciliterebbe il successo?

Tutto dipende dalla situazione della scuola di titolarità. Suppongo che Lei abbia potuto svolgere la sperimentazione, poichè nella Sua scuola si sarà verificata una situazione di soprannumerarietà e quindi è stato possibile assegnarla ad altra scuola. Se invece la Sua scuola ha acconsentito, indipendentemente da ciò, se la sperimentazione era stata possibile allora nell'interesse degli alunni, dovrebbe esserlo anche ora. La normativa citata è corretta; ad abundantiam può prendersi anche in considerazione l'art 11 del regolamento sull'autonomia scolastica , approvato con dPR n. 275/99.

Sono una laureanda in Lettere Moderne ad indirizzo psicopedagogico presso l'Università degli Studi della Calabria.
Vi spiego il motivo della mia email! Sono ormai giunta al fatidico traguardo della tesi ed ho avuto la fortuna di poter approfondire un argomento molto interessante su una professione utile, nuova e, a volte, sottovalutata: "L'insegnante di sostegno: il ruolo e l'importanza all'interno delle strutture scolastiche"..
Bene, visto che sono all'inizio del lavoro, ho subito cercato informazioni tramite internet ed ho visitato il vostro bellissimo sito... non vorrei sembrare troppo accondiscendente, ma mi ha davvero colpito per la grafica,la chiarezza espositiva e la semplicità con cui vengono introdotte le informazioni!
Ora, la mia è una richiesta d'aiuto... mi potreste dare una mano nello svolgimento del mio lavoro? Per intenderci, mi va bene tutto: documenti digitali, file di tutti i tipi, consigli sui libri da cui poter attingere informazioni, o anche solo le vostre personali considerazioni... non voglio fare la furba, nè,tantomeno, "rubare" vostre informazioni personali, ma ho 27 anni ed è anche giunto il momento di laurearmi.. ed un aiuto è sempre gradito!

"L'insegnante di sostegno: il ruolo e l'importanza all'interno delle strutture scolastiche"..
Ciao Maria Grazia, sono Elena, una insegnante di sostegno.
Dal sito
http://www.superabile.it, sezione formazione, La formazione degli insegnanti di sostegno
L'insegnante di sostegno è la figura più importante nel rapporto tra l'alunno disabile e la scuola, poiché ne permette una efficace ed adeguata integrazione. La formazione professionale del docente, pertanto, ha un'importanza fondamentale.
I soggetti interessati
Il docente di sostegno costituisce il punto nodale dell'assistenza didattica che l'alunno disabile ha diritto di ricevere. La sua formazione professionale, conseguentemente, è strumentale al raggiungimento della piena integrazione scolastica dell'alunno affidatogli.
Una completa ed adeguata formazione è, dunque, essenziale sia per il docente che voglia acquisire una specifica competenza, dedicandosi all'insegnamento ed al sostegno degli alunni con disabilità, sia per questi ultimi, i quali devono essere affiancati da personale competente e correttamente addestrato.
La normativa
Fin dal 1975 il legislatore ha avvertito l'importanza di includere l'insegnante di sostegno nel collegio dei docenti dell'istituto scolastico.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975 n. 375 chiariva, infatti, il ruolo di completamento della programmazione dell'assistenza didattica che il docente di sostegno era chiamato a svolgere all'interno della scuola: questi rappresenta l'anello di congiunzione tra l'alunno disabile ed il collegio dei docenti.
I principi base della formazione professionale dei docenti di sostegno, dal 1996 ad oggi, ossia dalla istituzione dei corsi di formazione con la nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 febbraio 1996 e con il Decreto Interministeriale del 24 novembre 1998 n. 460, fino al recente Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002, sono sempre stati costanti.
In primo luogo, in base al principio di effettiva necessità, i corsi devono essere coordinati con le reali esigenze che, su base territoriale, le ASL individuano su indicazione degli istituti scolastici.
In tal modo, si evita l'avvio di corsi con un numero di posti superiore alle reali esigenze del territorio, impedendo che gli insegnanti di sostengo abilitati superino in numero gli alunni disabili. La Circolare Ministeriale del 27 novembre 2000 n. 264 ha ribadito questo principio, chiarendo che non possono essere attivati corsi che prevedano un numero di posti superiore al reale fabbisogno del territorio.
In secondo luogo, al fine di fornire una preparazione teorica e pratica adeguata, il corso di formazione si deve articolare in un momento di studio ed apprendimento teorico ed in un successivo tirocinio pratico all'interno delle classi nelle quali è presente l'alunno disabile.
Nel corso degli anni, tuttavia, durante la sperimentazione del servizio di formazione professionale, sono emerse nuove esigenze e diversi problemi che il Ministero dell'Istruzione ha dovuto fronteggiare.
La carenza di preparazione professionale e l'attivazione di corsi in numero eccessivo (con costi talvolta elevatissimi) hanno portato all'introduzione di due principi.
Per fronteggiare l'elevata proliferazione di corsi, spesso non adeguatamente predisposti, il Ministero ha stabilito (con il Decreto Ministeriale del 30 novembre 1999 n. 287) che deve ritenersi valido titolo all'abilitazione professionale soltanto quello rilasciato dalle Università che avevano istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso le facoltà o dipartimenti ove erano stati istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
Al fine, poi, di consentire l'immediato impiego del personale già in possesso di una sufficiente preparazione professionale, il Ministero ha introdotto il principio dell'ammissione con riserva, che comporta l'immediata immissione dei docenti di sostegno nei ruoli dell'insegnamento, rimandando ad un momento successivo la valutazione della regolarità formale e sostanziale dei titoli di abilitazione (Circolare Ministeriale 23 ottobre 2001).
Anzi, proprio nell'ottica di un rapido inserimento di figure professionali delle quali la scuola dimostra di avere bisogno, a differenza dei corsi attivati nel 1996, che avevano durata biennale, i corsi istituiti con il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 hanno, di massima, una durata non superiore a due semestri. Non solo; la prova finale, costituita da una tesi
scritta, è stata sostituita da un semplice colloquio.
Tuttavia, onde evitare l'immissione negli organici di personale formato troppo rapidamente, senza, quindi, la necessaria acquisizione di una formazione professionale sufficiente, il Decreto Ministeriale 20/2/2002 ha assegnato priorità, nell'iscrizione ai corsi, ai docenti che abbiano già maturato un'esperienza nell'attività di sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.
Recentemente, nella piena consapevolezza che alle esigenze dell'alunno disabile debba rispondere tutto l'istituto scolastico, e non soltanto una singola figura professionale, è stato individuato il ruolo del collaboratore scolastico.
Si tratta di una figura professionale già inserita nell'organico della scuola, che viene chiamata a svolgere una funzione di assistenza nelle esigenze materiali dell'alunno disabile.
Con la Nota del 30 novembre 2000, il Ministero dell'Istruzione ha invitato i direttori degli istituti ad individuare, nel personale già in dotazione della scuola, il soggetto più capace di svolgere tali mansioni, al fine di avviarlo ad una specifica formazione professionale volta a vestirlo stabilmente delle mansioni di assistenza.
Strumenti di tutela
L'eccessiva proliferazione dei corsi di formazione per il sostegno ha spinto il Ministero ad attivare una serie di controlli che, talvolta, si sono conclusi con una valutazione negativa in ordine alla capacità formativa da questi offerta.
Tuttavia, al fine di evitare l'annullamento dei titoli rilasciati o anche soltanto l'interruzione dei corsi, il Ministero, con la Nota del 24.4.2001, ha chiarito che sarebbero state attivate procedure di integrazione della formazione tramite scuole di specializzazione, senza ulteriori esborsi per i partecipanti.
È indubbio che, nel caso in cui, a seguito di una ispezione ministeriale, dovesse emergere l'inefficienza ed inadeguatezza del corso di formazione, al punto da annullare il menzionato corso, e qualora ciò rechi una perdita di tempo o addirittura la perdita di possibilità (concrete) di inserimento nel mondo del lavoro, i partecipanti potranno richiedere all'Ateneo
responsabile, il risarcimento del danno arrecato loro.
Nel caso in cui, invece, sia negata illegittimamente l'immissione nei ruoli, secondo il principio della ammissione con riserva, il docente di sostegno che sia in possesso di un titolo formalmente e sostanzialmente valido potrà impugnare il provvedimento di diniego dinnanzi al giudice amministrativo (TAR), facendo rilevare il vizio dell'eccesso di potere per inosservanza della Circolare del 23 ottobre 2001. (21 luglio 2002)
BIBLIOGRAFIA SULLA FORMAZIONE AL SOSTEGNO
Scheda a cura di Giorgio Bini (CARED di Genova)
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/bibliosos.html

Le vorrei sottoporre un quesito.
In una classe III Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente è iscritto (per la seconda volta in quanto ha frequentato la medesima classe anche lo scorso anno scolastico, con esito negativo) un allievo con evidenti problemi personali e, conseguentemente, di apprendimento (non è integrato nella classe, non parla, trema e non riesce a maneggiare le provette durante le esercitazioni in laboratorio, etc.). I genitori non hanno acconsentito alla richiesta di una diagnosi f. al fine di dichiarare l'eventuale h. (Avremmo così potuto affiancargli l'insegnante di sostegno e predisporre il pei adeguato). Dall'ultimo consiglio di classe (dicembre 2002) emergono numerose insufficienze nelle diverse materie. Le chiedo: è possibile predisporre programmi mirati per questo allievo (pur non essendo dichiarato h.?) anche a fronte degli esami di qualifica che dovrebbe sostenere a giugno 2003? Se la risposta fosse affermativa, a quale norma dobbiamo fare riferimento?

LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è  logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'
O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.
- La valutazione ordinaria
La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4. La
L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato  degli alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo. Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in situazione di handicap.
(Cfr. L. Barberio Corsetti, M.Ciarrapico e E. Scrivano, Il nuovo esame di Stato, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 57 e 58, in cui si affronta espressamente l'ammissione e lo svolgimento degli esami di alunni con piano educativo corrispondente ai programmi ministeriali.) Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona  che l'ha svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni.
Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali consente anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.
Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'
O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n. 31/2000.
Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come tutti, possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13 del
D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi realizzati.
- La valutazione differenziata
L'
O.M. n. 38/99, di cui si è fatto appena cenno, all'art. 17 reca un quarto comma concernente gli esami di alunni in situazione di handicap che hanno svolto un piano educativo <<differenziato>>.
La fonte primaria di tale norma si rinviene nell'art. 13, comma 2 del
DPR n. 323/98 che prevede il rilascio di un <<attestato>> per alunno in situazione di handicap che <<abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame>>. La formulazione lascia trasparire la possibilità di ammissione agli esami anche di questi alunni.
Ma la fonte più esplicita può rinvenirsi nella sentenza
215/87, secondo la quale <<un'artificiosa interruzione>> del processo d'integrazione può determinare dei blocchi nella crescita delle personalità degli alunni in situazione di handicap, se non addirittura delle regressioni.
Ora, la valutazione conclusiva del corso degli studi è indubbiamente un momento fondamentale per tutti gli alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di handicap, specie intellettivo, come precisa l'
O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 2. Pertanto tali alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di handicap, specie intellettivo, come precisa l'O.M. n. 128/99  all'art.4, comma 2. Pertanto tali alunni sono ammessi, come tutti, agli esami, che svolgeranno solo con riguardo al piano educativo differenziato e al solo fine di ottenere il rilascio dell'attestato di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento, DPR n. 323/98. Questo stabilisce l'art. 17, comma 4 dell'O.M. n. 38/99. Tale norma prosegue stabilendo che le prove di esame sono <<differenziate>>, cioè coerenti con il percorso didattico differenziato svolto e sono predisposte dalla commissione di esame. Non trattandosi di prove <<equipollenti>> a quelle disposte dal ministero, sembra legittimo ritenere che tali prove <<differenziate>> possano anche essere disposte dalla commissione prima ancora di conoscere i contenuti di quelle ministeriali, onde evitare le inevitabili attese per le prove differenziate.
La disposizione esaminata sembra frutto di una attenta interpretazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale al fine di consentire agli alunni in situazione di handicap, anche intellettivo, le pari opportunità di scolarizzazione e d'integrazione coi compagni, che si interromperebbe proprio nel momento conclusivo del comune percorso didattico.
Il ministero ha predisposto un pacchetto multimediale contenente le <<Linee guida>> al nuovo esame di Stato, con materiali per l'aggiornamento del personale scolastico. Nel manualetto a stampa (edito nel 2000) è riportata una scheda specifica sui candidati in situazione di handicap. Tale scheda, pur non avendo valore normativo, deve considerarsi un'autorevole interpretazione applicativa dell'art. 17 dell'
O.M. 38/99, di cui anticipa i contenuti del comma 4.
Tali norme sono state confermate dall'
O.M. n. 126/2000.

 


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