a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 25
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno di Brescia. avrei bisogno di alcune informazioni.
1) E' possibile che un ragazzo che sta frequentando la terza professionale con un pei e conseguentemente un attestato di frequenza possa continuare a frequentare la quarta e la quinta sempre con un pei?

2) abbiamo a scuola un ragazzo ipovedente (certificato e con 10 ore di sostegno), la sua situazione e quella della famiglia è di non accettazione della situazione.
il problema maggiore è che la famiglia ostacola il percorso didattico e mette il ragazzo in situazioni spiacevoli. noi stiamo tentando di fare il possibile. abbiamo progettato un lavoro "PEI" che si differenzia solo per quanto riguarda gli strumenti che il ragazzo dovrà utilizzare per seguire le lezioni. a questo punto è possibile ipotizzare un percorso che nel biennio possa raggiungere gli obiettivi minimi fissati dai programmi ministeriali. se il ragazzo nel biennio raggiungerà gli obiettivi minimi potrà continuare la classe terza al pari con i compagni anche se continuerà a utilizzare strumentazioni diverse? Ed è possibile chiamare questo progetto "PEI", senza confonderlo con il PEI che utilizziamo anche per differenziare gli obiettivi da raggiungere e che porterà ad un attestato di frequenza?

La valutazione ordinaria dei consigli di classe

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.

La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.

La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).

Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di  <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.

Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori. E' infine necessario far presente che gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c della legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri dell'unità multimidisciplinare dell'ASL.

LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.

In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è  logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.

In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.

L'ESAME DI LICENZA ELEMENTARE

L'art. 16, comma 2 della legge quadro, con riguardo alla valutazione della scuola dell'obbligo, stabilisce che essa debba avvenire sulla base del piano educativo individualizzato e deve misurare il progresso realizzato negli apprendimenti rispetto a quelli iniziali e alle sue potenzialità.

L'O.M. n.128/99 all'art. 1 richiama l'O.M. n. 65/88 in materia di esami di scuola elementare. Tale ultima O.M. all'art. 3, comma 3 riproduce sostanzialmente il testo della legge-quadro con alcune aggiunte significative. Si precisa infatti che possono svolgersi <<prove anche differenziate>>. Si tenga presente che il termine <<differenziate>> è diverso da quello <<equipollenti>>, usato per la valutazione ordinaria. Le prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti che possono essere anche differenziati rispetto a quelli dei compagni, perché coerenti con le potenzialità dell'alunno in situazione di handicap. Questa formulazione sembra specificamente riguardare alunni con ritardo mentale grave per i quali è essenziale rilevare se vi siano stati progressi negli apprendimenti. In caso positivo l'esame di licenza elementare deve considerarsi positivamente superato.

L'ESAME DI LICENZA MEDIA

Le norme della legge-quadro e della O.M. n. 128/99 sono le stesse di quelle sopra riportate. L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, tratta degli esami di licenza media all'art. 10, comma 11. La norma è perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge quadro che, ad avviso di chi scrive, ha modificato il D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per l'ammissione agli esami di alunni in situazione di handicap, specie intellettivo. Infatti tale decreto vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero <<riconducibili>> agli obiettivi della scuola media. L'art. 10, comma 11 dell'O.M. n. 65/98 stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola media>> gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno. Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque riconducibili>>, che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La C.M. correttamente prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché il consiglio di classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno come rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più uno sbarramento che bloccava quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.

Si ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella scuola superiore possono essere solo equipollenti. Il diverso significato da attribuire a questi modi differenti di mezzi di verifica aiuta a comprendere il favor che il legislatore e la norma secondaria hanno voluto introdurre nella valutazione della scuola dell'obbligo.

E' da tenere presente che l'art. 14 della L. n. 326/84 fa divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile  si è avvalso di prove e di mezzi diversi durante gli esami. La norma ha voluto evitare un'inutile discriminazione e stigma ufficiale giacché, una volta conseguito il diploma, questo ha valore legale a tutti gli effetti. La legge n. 326/84 ha voluto abrogare una vecchia norma che imponeva tale dizione sui diplomi rilasciati a ciechi e sordi. Oggi essi possono insegnare come insegnanti per attività di sostegno anche nelle classi delle scuole elementari ordinarie.

L'innalzamento dell'obbligo scolastico a nove anni, operato dalla L. n. 9/99, pur tenendo ferma la norma dell'art. 14, comma 1 lett. c della legge-quadro che consente agli alunni in situazione di handicap l'adempimento dell'obbligo al compimento del diciottesimo anno di età, crea qualche problema nel caso di non ammissione agli esami di licenza media. Infatti, in tali casi, ripetere l'anno serve solo per rispettare l'obbligo e non per offrire nuove opportunità, che è invece la ratio della nuova legge. Sarà opportuno, in questi casi, realizzare progetti sperimentali di percorsi integrati scuola e formazione professionale. 

L'O.M. sulla valutazione degli  alunni del 2001, accogliendo le osservazioni mosse da più parti e fatte proprie dall'Osservatorio del Ministero, introduce una grande novità. Si prevede cioè la possibilità per gli alunni con ritardo mentale grave che non riescano a conseguire il diploma di licenza media, di essere ammessi alla frequenza della prima classe di scuola superiore, al solo fine di poter completare l'adempimento dell'obbligo scolastico e di conseguire un attestato con il riconoscimento dei crediti formativi maturati.

GLI ESAMI DI QUALIFICA E DI LICENZA DI MAESTRO D'ARTE

Per gli alunni in situazione di handicap che frequentano gli istituti professionali e d'arte con un piano educativo <<diversificato>>, che sono quasi l'80% degli alunni disabili frequentanti le classi superiori, si è posto il problema della discriminazione rispetto ai compagni in situazione di handicap frequentanti i licei e gli istituti tecnici. Infatti l'ordinamento degli istituti professionali e degli istituti d'arte prevede un esame di Stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo.

Sino al 1997 gli alunni con piano educativo <<differenziato>> non venivano ammessi a questi esami. L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di <<crediti scolastici>> maturati. L'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 4 ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno, ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto concordato dai due rispettivi consigli di classe.

A questo punto sorgono ulteriori problemi con riguardo alla valutazione formale. Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle <<classi aperte>> previsto dall'art. 14, comma 1 lett. b della  legge-quadro, a quale dei due consigli spetta il compito di valutare il profitto? Stante il fatto che questi alunni sono formalmente iscritti nella classe terza, la funzione valutativa resta formalmente al consiglio della terza, questo acquisirà informazioni dal consiglio della quarta o della quinta classe a corredo del giudizio valutativo da formulare.

Come può osservarsi, la normativa è stata formulata in modo da rispettare la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87. Infatti, potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1 lett. c legge n. 104/92) essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano sino al termine della quinta classe e sono così ammessi agli esami di stato (O.M. n. 38/99, art. 17). L'O.M. sugli scrutini del 2001 prevede finalmente la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.

GLI ESAMI DI STATO

La valutazione ordinaria

La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato  degli alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo. Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in situazione di handicap.2 Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona  che l'ha svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni.

Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali consente anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.

Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n. 31/2000.

Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come tutti, possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi realizzati.

2 Cfr. L. Barberio Corsetti, M.Ciarrapico e E. Scrivano, Il nuovo esame di Stato, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 57 e 58, in cui si affronta espressamente l'ammissione e lo svolgimento degli esami di alunni con piano educativo corrispondente ai programmi ministeriali.

La valutazione differenziata

L'O.M. n. 38/99, di cui si è fatto appena cenno, all'art. 17 reca un quarto comma concernente gli esami di alunni in situazione di handicap che hanno svolto un piano educativo <<differenziato>>.

La fonte primaria di tale norma si rinviene nell'art. 13, comma 2 del DPR n. 323/98 che prevede il rilascio di un <<attestato>> per alunno in situazione di handicap che <<abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame>>. La formulazione lascia trasparire la possibilità di ammissione agli esami anche di questi alunni.

Ma la fonte più esplicita può rinvenirsi nella sentenza 215/87, secondo la quale <<un'artificiosa interruzione>> del processo d'integrazione può determinare dei blocchi nella crescita delle personalità degli alunni in situazione di handicap, se non addirittura delle regressioni.

Ora, la valutazione conclusiva del corso degli studi è indubbiamente un momento fondamentale per tutti gli alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di handicap, specie intellettivo, come precisa l'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 2. Pertanto tali alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di handicap, specie intellettivo, come precisa l'O.M. n. 128/99  all'art.4, comma 2. Pertanto tali alunni sono ammessi, come tutti, agli esami, che svolgeranno solo con riguardo al piano educativo differenziato e al solo fine di ottenere il rilascio dell'attestato di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento, DPR n. 323/98. Questo stabilisce l'art. 17, comma 4 dell'O.M. n. 38/99. Tale norma prosegue stabilendo che le prove di esame sono <<differenziate>>, cioè coerenti con il percorso didattico differenziato svolto e sono predisposte dalla commissione di esame. Non trattandosi di prove <<equipollenti>> a quelle disposte dal ministero, sembra legittimo ritenere che tali prove <<differenziate>> possano anche essere disposte dalla commissione prima ancora di conoscere i contenuti di quelle ministeriali, onde evitare le inevitabili attese per le prove differenziate.

La disposizione esaminata sembra frutto di una attenta interpretazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale al fine di consentire agli alunni in situazione di handicap, anche intellettivo, le pari opportunità di scolarizzazione e d'integrazione coi compagni, che si interromperebbe proprio nel momento conclusivo del comune percorso didattico.

Il ministero ha predisposto un pacchetto multimediale contenente le <<Linee guida>> al nuovo esame di Stato, con materiali per l'aggiornamento del personale scolastico. Nel manualetto a stampa (edito nel 2000) è riportata una scheda specifica sui candidati in situazione di handicap. Tale scheda, pur non avendo valore normativo, deve considerarsi un'autorevole interpretazione applicativa dell'art. 17 dell'O.M. 38/99, di cui anticipa i contenuti del comma 4.

Tali norme sono state confermate dall'O.M. n. 126/2000.

Vorrei porvi due quesiti:
1) è possibile fare svolgere gli esemi di qualifica (IPSIA, ragazzo con ipoacusia) del terzo anno in due anni anzichè in una volta sola? cioè poter fare affrontare alcune discipline in un anno e le restanti discipline nell'anno successivo (come prove di esame). Tutto ciò al fine di conseguire la qualifica con valore legale.
2) un alunno certificato frequenta la quinta classe (sempre IPSIA), ha ottenuto la qualifica in terza ed è stato non promosso ma ammesso alla quinta classe. E' un alunno con indubbie capacità professionali, ma con molti problemi per le discipline di area comune. E' in qualche modo possibile fargli sostenere l'esame di stato per fargli ottenere il diploma con valore legale? (o almeno poterci tentare, nonostante l'ammissione dalla quarta alla quinta classe).

Il superamento dell'esame di qualifica ed anche finale è possibile in più anni, dal momento che un alunno può ripetere tre volte la stessa classe e quindi potrebbe superare l'esame per blocchi di discipline , come è possibilre, in base alle ordinanze sulla valutazione degli alunni cfr O M n. 90/01 e quella identica del 2002.Tutto dipende dalla deliberazione del Consiglio di Classe che, richiamando a verbale le norme che interessano, dichiari la loro applicazione in vista del conseguimento possible del diploma, che, ovviamente, non è automatico.
Per quanto riguarda le altre risposte da dare, la invito a leggere l'ultime Faq

Ho letto, ma non ricordo precisamente dove, che i genitori dei bambini con sindrome di down al momento dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia devono presentare come documentazione la copia della mappa cromosomica e la certificazione del medico generico (di famiglia) con la certezza di far valere il diritto del bambino ad avere un rapporto di sostegno pedagogico 1:1....
In più i genitori,che lavorano in un comune diverso da quello di residenza, dovrebbero chiedere il nulla osta alla scuola del comune di residenza....
E' possibile avere informazioni precise e naturalmente tempestive, visti i termini di scadenza molto brevi per le iscrizioni a scuola?

Quanto alle iscrizioni la nuova Legge Finanziaria, L. 289/2002, all'art. 94 comma 3 stabilisce che le persone con sindrome di Down possano richiedere alla Asl o al medico di famiglia che venga rilasciata loro la dichiarazione di handicap in situazione di gravità sulla base della semplice esibizione del cariotipo (mappa cromosomica).
Ovviamente la dichiarazione di gravità comporterà il diritto a un numero di ore di sostegno maggiore della media, ma che sicuramente non raggiungerà mai, o quasi, il rapporto 1:1.
Quanto al nulla osta del Comune, non comprendo a cosa si riferisca.

Sono il referente amministrativo della sede territoriale di una Associazione che si occupa di persone pluriminorate. Mi rivolgo a voi in quanto sto curando la redazione di alcuni opuscoli informativi, relativi ad informazioni legislative che interessano le persone affette da disabilità e le loro famiglie. Lo scopo di questi opuscoli è infatti quello di consentire
un accesso facilitato, nella comprensione, delle normative che riguardano il mondo della disabilità. Vi scrivo per chiedervi un parere in merito ad una questione sulla Scuola e che vede me ed un mio collega in disaccordo.
La questione riguarda le competenze relative alla Provincia in merito all'assistenza degli alunni sordi e ciechi nelle scuole di grado inferiore rispetto a quelle superiori (per le quali è sempre competente l'ente Provincia).
I riferimenti normativi che ho reperito parlano di competenza delle Province per quanto riguarda le scuole superiori e di competenza sempre di queste ultime per quanto riguarda l'assistenza degli alunni sordi e ciechi nelle scuole di grado inferiore( legge n° 67/93, art 5), in merito a questo non mi trovo d'accordo con il collega assistente sociale, poichè lui afferma che di fatto per l'assistenza degli alunni con tali disabilità sono sempre competenti i Comuni (mi ha parlato della legge "Bassanini" ma io non ho trovato riferimenti in merito!).
Io in realtà sò che le Province possono stipulare convenzioni con i comuni in merito all'assistenza di questi ragazzi (legge regionale n° 38/96), ma di fatto la legge nazionale n° 67/93 detta un principio che non mi risulta abrogato e di conseguenza, visto che l'opuscolo è diretto alle famiglie di tutta Italia, penso sia corretto riportare la normativa generale; ... ma sono nel giusto?! Il mio è un lavoro delicato e non posso dare informazioni non corrette, soprattutto viste le persone cui si rivolge il mio servizio.

Il riferimento alla L.n. 67/93 è esatto. E' però da tener presente che,
trattandosi di "assistenza scolastica" essa, specie dopo la modifica L. cost. n. 3/01 ( Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) è di competenza delle Regioni, che possono con propria legge stabilire
una diversa attribuzione della competenza ai Comuni. Pertanto, in mancanza di una norma regionale specifica, si applica la L. nazionale n. 67/93.

Sono il Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo.
Gradirei capire a quale norma ultima possiamo fare riferimento per la formazione di classi (specificatamente nella scuola media di I° grado) con ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,ovvero con Handicap riconosciuto,visto che le norme vigenti, vedi il D.M. 3 GIUGNO 1999 n°141(vi sono altre norme successive?),non risultano per nulla chiare,mentre le famiglie vogliono giustamente rassicurazioni e la finanziaria restringe.

La finanziaria non restringe nulla in materia di formazione delle classi, per le quali rimane in vigore il d m n. 141/99. Tale decreto è chiaro giacchè fissa a venti il numero massimo di alunni in presenza di più di un alunno con handicap. Ora " più di uno" può significare due o più di due. Qui sta la corretta attuazione dell'integrazione scolastica. Se vogliamo una scuola di qualità non possiamo mettere tre o quattro o più alunni con handicap nella stessa prima classe. Se si parte con un massimo di due alunni con handicap, possibilmente non gravi, può capitare che nell'ultima classe questi si aggiungano a ripententi e quindi divengano più di due. Ci si rende conto che questi sono problemi che solo una corretta programmazione della classe, del numero di ore di sostegno ed eventualmente del numero di ore di assistenti educativi per l'autonomia e la comunicazione, può ridurre. Ove si presentino troppi alunni con handicap per l'iscrizione presso lo stesso istituto l'O M n. 363/94, mai abrogata, prevede l'obbligo dell'allora Provveditore agli studi, oggi Direttore scolastico regionale di convocare tutti i Capi di istituto per trovare una equa redistribuzione fra le diverse scuole superiori.

 


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